Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15059/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/01/2025, alle ore 12.53, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. MAZZEO DARIO EMANUELE, per parte convenuta l'Avv. CALLEGARO SANDRO.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Inoltre, la difesa di parte attrice ribadisce come l'inadempimento di controparte sia ancora perduran- te in quanto la prestazione richiesta, ovvero l'elaborazione del software non è stata ancora comple- tata ed il software non è mai stato consegnato.
L'Avv. Callegaro contesta le deduzioni di controparte e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 16 all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15059/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA A. GRAMSCI 49 ROMBIOLO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MAZZEO DARIO EMANUELE (c.f.: ) dal qua- C.F._1
le è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla PIAZZA SAN DOMENICO 2 Controparte_1 P.IVA_2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CALLEGARO SANDRO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 3837/2023 (R.G. 11415/2023) emesso in data 21.09.2023, il Tribunale di Bologna, su istanza della società ingiungeva alla società Controparte_1 Pt_1 il pagamento della somma di € 25.620,00 oltre interessi come da domanda, nei limiti del tas-
[...]
so soglia ex l. 108/90, e spese del procedimento monitorio, in relazione al mancato pagamento della fattura n. 12-20-EL del 28.01.2020, con scadenza 1.4.2020, quale saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione di un sistema di manutenzione evolutiva della piattaforma AdRp & DPIA in favore della società Parte_2
2. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società on-
[...] Parte_1
veniva in giudizio , formulando opposizione al predetto decreto ingiuntivo. In parti- CP_1 colare, l'opponente eccepiva: in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in
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favore del Tribunale di Cosenza;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in ordine ad un credito non fondato su idonea prova scritta;
nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché riferita ad una prestazione mai svolta dall'intimante o, comunque, inerente all'esecuzione di un'opera mai completata e consegnata.
A sostegno delle proprie ragioni, parte opponente rilevava quanto segue.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, l'attrice evidenziava che il contratto, sempre ammesso che un contratto fosse stato concluso, dovrebbe intendersi stipulato a Rende (CS), sede in cui la società opponente ha sede, sicché sarebbe presso il Tribunale di Cosenza che avrebbe dovuto avanzarsi la domanda in sede monitoria, ex art. 20 prima parte c.p.c.
A radicare la competenza del Tribunale di Bologna non potrebbe valere, del resto, nemmeno il foro facoltativo di cui all'art. 20, ultima parte, c.p.c., tenuto conto che lo stesso avrebbe potuto radicare, semmai, la competenza di questo Tribunale nel giudizio monitorio e non anche per il giudizio di opposizione, nel quale l'oggetto del contendere non è l'obbligazione di pagamento ma il contratto e la sua avvenuta esecuzione.
Con riferimento alla nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'attrice-opponente rilevava come il de- creto fosse stato emesso sulla base di inidonea prova scritta, in spregio a quanto previsto dagli artt.
633 e 634, comma secondo, c.p.c., poiché fondato sulla sola fattura n. 12-20-EL del 28.01.2020, e senza che l'intimante avesse prodotto in giudizio l'estratto autentico delle scritture contabili con at- testazione di regolare tenuta delle stesse.
Nel merito, parte opponente evidenziava come la società avesse azionato un Parte_3
credito quale corrispettivo di una prestazione mai eseguita, non avendo provveduto allo sviluppo completo dell'opera commissionata e alla consegna finale del sistema in questione.
Peraltro, in corso di sviluppo ed immediatamente, nonché ulteriormente, per iscritto, con una mail datata 20.05.2020 (cfr. all.1 dell'atto di opposizione a d.i.) e, infine, all'esito del sollecito di paga- mento del 7.03.2023 pervenuto dall'opposta, l'opponente segnalava alla le nume- Controparte_1
rose problematiche del software elaborato e quindi la difettosità ovvero non conformità del mede- simo software per lo sviluppo dell'applicazione, come a sua volta segnalato dal cliente finale.
L'opposta, del resto, avrebbe pure riconosciuto le problematiche segnalate.
Infine, l'opponente precisava che la società aveva poi dovuto sostenere l'impegno e i costi per svi- luppare in autonomia l'applicazione in discorso, destinandovi una unità di personale interno, l'Ing.
e incaricando congiuntamente un consulente esterno, Ing. Persona_1 Persona_2
producendo documentazione riferita ai costi sostenuti per la retribuzione del loro lavoro (cfr. all. 2 e
3 opposizione a d.i. e allegati memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente).
Per tali motivi, nel merito, l'opponente chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadem-
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pimento di parte convenuta e il risarcimento del danno ovvero, in via subordinata, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
3. Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale chiedeva che fossero respinte le eccezioni artico- late da parte opponente, poiché infondate in fatto e in diritto, oltreché per intervenuta prescrizione e decadenza, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A sostegno delle proprie ragioni, la convenuta opposta osservava quanto segue.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente, parte con- venuta evidenziava come fosse stato correttamente adito il Tribunale di Bologna, radicandosi la competenza di questo Giudice con riferimento ad entrambi i fori alternativi previsti dall'art. 20
c.p.c.
In primo luogo, invero, l'obbligazione doveva intendersi sorta presso la sede legale della società opposta, in Bologna, posto che i documenti offerti in produzione (all. 3 e 4 alla comparsa di costitu- zione e risposta) dimostrerebbero, anche in ragione della loro scansione temporale, che il contratto dovrebbe ritenersi concluso presso la sede della Controparte_1
In secondo luogo, il Tribunale di Bologna sarebbe competente anche se si avesse riguardo al secon- do criterio alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c., ossia al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giu- dizio doveva essere adempiuta, tenuto conto che può trovare applicazione nel caso in esame l'art. 1182, comma terzo, c.c.
Con riferimento all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, la convenuta rilevava come l'avvento della fatturazione elettronica abbia importato notevoli ripercussioni anche in tema di pro- va del credito in sede monitoria, tanto da spingere taluni a ritenere implicitamente abrogata la di- sposizione di cui all'art. 634, comma secondo, c.p.c.
Chi è obbligato alla fatturazione elettronica, invero - tenuto conto delle caratteristiche proprie delle medesime fatture e, in particolare, della loro trasmissione all'autorità fiscale tramite il Sistema di
Interscambio (SdI) - è esonerato dall'obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23
e 25 del D.P.R. n. 633/19721, sicché per tali soggetti si dovrebbe ritenere altresì superato l'obbligo di deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma secondo,
c.p.c., considerando sufficiente, ai fini della prova scritta sottesa all'emissione del decreto ingiunti- vo, la produzione della fattura elettronica in formato “.xml” (come cioè circola nel sistema di inter- scambio), come avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, la convenuta, dapprima sintetizzava i termini del rapporto negoziale intercorso tra le parti. Si trattava di un contratto di “manutenzione evolutiva della piattaforma AdRp & DPIA” a cor- rispettivo della cui realizzazione, rimessa alla società era stato pattuito un com- Controparte_1
penso totale, a carico della società di €. 30.000 oltre ad Iva, da fatturarsi, quanto al Parte_1
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30% (pari ad €. 9.000,00 oltre ad Iva) all'inizio dell'attività e quanto al residuo 70% ( pari ad €.
21.000,00 oltre ad Iva) alla consegna finale. La seconda delle predette fatture, azionata in sede mo- nitoria, rimaneva insoluta.
Viceversa, l'opposta eseguiva la propria prestazione nella sua interezza e nel rispetto di quanto con- trattualmente previsto. Del resto, la società non aveva mai contestato la fattura aziona- Parte_1
ta, né svolgeva eccezione di inadempimento o coltivava alcuna iniziativa tesa a contestare l'operato della Controparte_1
Al riguardo, l'opposta eccepiva la decadenza e la prescrizione di ogni eventuale diritto di garanzia della società opponente poiché il committente non aveva, a pena di decadenza, denunziato le ipote- tiche difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione si era prescritta non essendo stata esercitata entro un anno dalla consegna ex art. 2226 c.c.
4. Con ordinanza del 4 novembre 2024, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza per territo- rio sollevata dalla società opponente e, ritenuto il decreto ingiuntivo emesso nella sussistenza dei presupposti di legge, accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
5. La causa veniva istruita documentalmente, ritenute le istanze istruttorie volte all'ammissione del- le prove orali avanzate da parte-attrice opponente inammissibili poiché genericamente formulate e prive dello specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti riportati nei capi- toli di prova articolati, peraltro neanche specificamente allegati negli atti introduttivi, sarebbero av- venuti.
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6. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte oppo- nente per i motivi già esposti nell'ordinanza del 14 novembre 2024, il cui contenuto si richiama.
Sussiste, infatti, la competenza dell'adito Tribunale ai sensi degli artt. 1182, comma terzo, c.c. e 20
c.p.c., tenuto conto della natura pecuniaria dell'obbligazione azionata in sede monitoria, della liqui- dità del credito, oggetto di specifico accordo tra le parti, e della sede legale in Bologna della società creditrice.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, è opportuno anzitutto rilevare come l'art. 20 c.p.c. contempli, per le cause relative a diritti di obbligazione, la possibilità di scelta, ad opera dell'attore, tra i due fori facoltativi e speciali ivi previsti, ulteriori al foro generale di cui agli artt. 18
e 19 c.p.c. Si tratta, come è noto, di fori elettivamente concorrenti, alla cui scelta dell'attore, che non richiede motivazioni, il convenuto è tenuto ad adeguarsi.
La predetta facoltà di scelta è rimessa, nei giudizi instaurati con ricorso per decreto ingiuntivo, all'intimante, il quale è tenuto ad adire l'autorità giudiziaria che, così prescrive l'art. 637 c.p.c., sa-
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rebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Del resto, è pacifico in giurisprudenza come ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si applichino le regole del procedimento ordina- rio, e ciò anche in tema di competenza, sicché la previa pronuncia del decreto ingiuntivo inverte so- lamente l'onere dell'instaurazione del contradditorio nel successivo giudizio di opposizione senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice.
Nel caso in esame, il ricorrente in sede monitoria ha scelto di adire questa autorità giudiziaria, rite- nendo che presso il Tribunale di Bologna si radicasse la competenza con riferimento ad entrambi i criteri facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c.
È da considerarsi certamente condivisibile l'applicabilità a questo giudizio dei già richiamati artt.
20, ultima parte, c.p.c. e 1182, comma terzo, c.c., ai sensi dei quali il “forum destinatae solutionis” individuato nel domicilio del creditore può venire in rilievo in tutte le cause aventi ad oggetto la ri- chiesta di pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti determinato, o specifi- camente determinabile, dal titolo negoziale concluso tra le parti.
In primo luogo, non c'è dubbio che il ricorrente in sede monitoria abbia avanzato una richiesta di pagamento di una somma di denaro, a sostegno della quale egli ha prodotto la fattura n. 12-20-EL del 28.01.2020, oltre ad un sollecito di pagamento del marzo 2023.
In secondo luogo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17989 del 13.09.2016, si sono pronunciate in tema di competenza nelle obbligazioni pecuniarie, statuendo che “Le obbli- gazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non di- screzionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (Sez. U, Sentenza n.
17989 del 13/09/2016).
Ai fini della liquidità del credito pecuniario, pertanto, l'ammontare della somma dovuta potrà risul- tare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allor- ché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata. Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessaria- mente una ed una soltanto. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse ob- bligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo
(convenzionale o giudiziale).
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere, peraltro, che la competenza si determina sulla base del- la domanda, sulla base cioè della prospettazione dei fatti fornita dall'attore, ricorrente monitorio nel
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caso in esame, sicché il giudice, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, non deve preliminarmente valutare le contestazioni in ordine al rapporto in essere o compiere la necessaria indagine sul quantum, essendo questioni devolute alla fase di merito, e da confutare, pertanto, nel prosieguo del giudizio, ma dovrà tener conto dei fatti prospettati da parte attrice, rispetto ai quali i giudice, sulla base di un indagine allo stato degli atti ex art. 38 comma 4 c.p.c., valuterà la sussi- stenza dei presupposti di liquidità del credito.
In ordine alla liquidità del credito azionato nel caso in esame, è possibile svolgere una duplice con- siderazione.
Anzitutto, le difese articolate da entrambe le parti e la documentazione versata in atti consentono di ritenere che non vi sia effettiva contestazione in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale
Contr tra le parti per la realizzazione, ad opera della società in favore della socie- CP_1
tà di un sistema di manutenzione evolutiva della piattaforma AdRp & DPIA. Parte_1
In effetti, è la stessa parte opponente che, benché in alcuni momenti della narrazione sembri conte- stare l'esistenza del contratto, poi costruisce la propria difesa evidenziando, da un lato, come la stessa parte abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento di € 10.900,00, a satisfazione della prima fattura emessa da parte opposta e, dall'altro lato, come invece la convenuta non abbia adempiuto alla propria prestazione, non completando il software commissionato e non provvedendo alla sua consegna finale.
Sono stati inoltre depositati i documenti
[...]
” del 31.07.2019 e Controparte_2 [...]
”, ordinativo n. 5/2019 del Controparte_3
04/09/2019 (all. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), del cui scambio tra le parti non vi è contestazione.
I predetti documenti - salve antitetiche posizioni in ordine alla qualificazione degli stessi come: ad avviso dell'opponente, un'offerta per la partecipazione ad una gara a seguito di invito, il doc. 3, e la proposta contrattuale di il doc. 4, cui sarebbe seguita un'accettazione, si presume, ver- Parte_1
bale; ad avviso invece dell'opposta, la proposta contrattuale, il doc. 3, e la relativa accettazione, il doc. 4 – ben possono essere assunti quale titolo negoziale sotteso al rapporto tra le parti, tenuto con- to che in essi sono ben identificabili gli elementi di cui agli artt. 1321 e 1325 c.c.
È poi evidente come il predetto doc. 3 di parte opposta, ossia il documento “
[...]
” del Controparte_2
31.07.2019, identifichi in maniera assolutamente predeterminata i criteri applicando i quali la pre- stazione di pagamento della società dovesse quantificarsi. Parte_1
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Le parti hanno invero pattuito che, quale corrispettivo per la realizzazione del sistema di manuten- zione ad opera di la società orrispondesse la somma di € Controparte_1 Parte_1
30.000,00 oltre iva, da versarsi in due rate, la prima del 30% dell'importo totale, oltre iva, e la se- conda, a saldo, del 70% dell'importo totale, oltre iva.
Si tratta, esattamente, della somma di denaro richiesta, a saldo, dalla società intimante ed azionata, sulla base della fattura n. 12-20-EL del 28.01.2020, in sede monitoria.
Ritenuto, per le ragioni appena evidenziate, applicabile al caso in esame il combinato disposto degli artt. 20, ultima parte, c.p.c. e 1182, comma terzo, c.c., si deve considerare correttamente adito il
Tribunale di Bologna in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, posta la sede legale della società creditrice-intimante, in Bologna.
Ne consegue la competenza di questo stesso Tribunale rispetto al successivo giudizio di opposizio- ne, ai sensi del disposto dell'art. 645 c.p.c.
Assorbita ogni ulteriore valutazione in merito al “forum contractus” ex art. 20 prima parte c.p.c., te- nuto conto, come si è detto, dell'alternatività concorrente dei fori facoltativi previsti dalla norma.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve pertanto essere rigettata.
7. Si deve rigettare, altresì, l'eccezione di nullità del decreto opposto, tenuto conto che il decreto è stato emesso nella sussistenza dei presupposti di legge, come già evidenziato nell'ordinanza del 14 novembre 2024, il cui contenuto si richiama.
Come è stato bene evidenziato da parte opposta, con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è stato certamente semplificato il processo di dimostrazione del credito in sede di ricor- so per decreto ingiuntivo.
La fattura elettronica infatti presenta, tra le altre caratteristiche sue proprie, quella di poter circolare e venire resa nota all'Autorità fiscale per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI).
Secondo consolidata giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, assume specifica rilevan- za la trasmissione della fattura elettronica tramite SdI, tenuto conto che il sistema, che certifica la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, genera documenti informatici immodificabili, che non possono considerarsi semplici copie informatiche di documenti informatici, ma effettivi duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati direttamente da “fon- te/terzo qualificato”, come l'Agenzia delle Entrate. Ed è per questa ragione che l'art. 1 comma 3-ter del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il sistema di interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione dei predetti documenti nei regi- stri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.
Tanto premesso, si deve ritenere che la fattura elettronica che abbia transitato tramite SdI, prodotta in giudizio nel formato “xml” - ossia nel formato in cui transita nel predetto sistema - unitamente
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alla ricevuta di consegna e accettazione del sistema - che attesta altresì la trasmissione della fattura al debitore - sia sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 634, comma secondo, c.p.c., poiché sarebbe illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabi- li, che non ha l'obbligo di utilizzare, ai soli fini della dimostrazione del credito in sede monitoria
(cfr. in questo senso, Trib. Bologna, sent. n. 1234 del 23.04.2024; Trib. Torino, Sez. lav., sent. n.
418 del 12.04.2023).
Nel caso di specie, posto che il ricorrente-opposto ha prodotto in giudizio la fattura elettronica an- che in formato “xml” unitamente alla copia di dettaglio della consegna sul sistema di interscambio, si deve ritenere che sia stato soddisfatto il requisito della forma scritta di cui all'art. 633 c.p.c. e che, pertanto, il decreto ingiuntivo sia stato emesso nella sussistenza dei presupposti di legge.
8. Quanto al merito della causa, si osserva quanto segue.
L'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti oggetto della domanda rappresenta un onere assertivo che grava sull'attore e sul convenuto rispetto alla rituale e tempestiva allegazione, rispettivamente, dei fatti costitutivi del diritto azionato e dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, i quali saranno successivamente, secondo le regole di cui all'art. 2697 c.c., oggetto di prova nel giudizio, ove richiesto dalle parti.
L'onere di allegazione e deduzione dei fatti a fondamento della pretesa rappresenta il primo mo- mento di discovery del thema decidendum, il quale deve essere osservato secondo criteri di chiarez- za e specificità non solo in ossequio a quanto oggi previsto dall'art. 121 c.p.c., ma anche e soprattut- to se si considera la stretta correlazione tra tale adempimento e il dovere di contestazione di
contro
- parte e, conseguentemente, il corretto e concreto esercizio del diritto di difesa.
Il fondamento dell'onere di deduzione, e della successiva decadenza dall'allegazione ove non assol- to, va del resto individuato nei principi che governano tradizionalmente il processo civile di cogni- zione, ovverosia, tra gli altri, il principio dell'impulso di parte (art. 99 c.p.c.), il principio dispositi- vo (art. 112 c.p.c.), il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).
Come è noto, l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, richiesto già dall'art. 163, co. 3, n. 4) c.p.c., con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, trova la propria barriera preclu- siva al momento della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., salva la necessità di succes- sivamente replicare, con le successive memorie di cui allo stesso art. 171 ter cit. alle domande o ec- cezioni nuove o modificate dalle altre parti.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il richiamato onere di allegazione deve essere adem- piuto, in primo luogo, con la descrizione dei fatti posti a sostegno della propria pretesa, sicché, quando tale allegazione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare pro- vati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non
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sono mai entrati a far parte del thema decidendum (cfr. Cass., Sez. III, ord. N. 24607 del 2017).
Nel caso in esame non si ritiene che possano dirsi specificamente circostanziati i fatti che la parte attrice opponente ha portato a sostegno dell'opposizione, non ravvisandosi la loro specifica allega- zione, ovvero una loro affermazione in maniera chiara ed univoca negli atti introduttivi.
Si legge, invero, nell'atto introduttivo del giudizio che l'opposta “non ha mai provveduto allo svi- luppo completo e alla consegna finale dell'opera commissionata” e ancora che l'opponente ha “se- gnalato più volte alla società opposta diverse problematiche sul software elaborato da quest'ultima per lo sviluppo dell'applicazione in oggetto - e quindi la difettosità ovvero non conformità del me- desimo software per lo sviluppo dell'applicazione, a seguito delle diverse problematiche di malfun- zionamenti su alcune funzioni del software segnalate dal cliente finale” (cfr. atto di citazione in op- posizione a d.i.).
Si legge, ancora, nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. che “ ha provveduto tem- Parte_1
pestivamente a contestare la fattura in particolare perché emessa per una prestazione mai eseguita ovvero presunta eseguita in assenza di una base contrattuale o di accordo in tal senso ovvero in difformità alla proposta ovvero accordo.
In particolare la fattura del 28/01/2020 come anche la prestazione mai eseguita o non correttamen- te seguita è stata contestata immediatamente sia dal dott. e Controparte_4 Parte_4
responsabile per lo sviluppo della Ataud srl.
E la società NET SERVICE S.r.l. per il tramite della sua referente ha pure riconosciuto le proble- matiche/difformità e vizi segnalati nella relazione di analisi dettagliata alla stessa inviata, ma non ha provveduto alla risoluzione adducendo questioni tempistiche, economiche e soprattutto che le proprie risorse avevano altri impegni in corso”.
Come si evince, non risulta specificamente allegato l'inadempimento dell'opposta ovvero il suo inesatto adempimento, tenuto conto che risulta confuso, in particolare, se l'opera non sia stata affat- to consegnata ovvero se sia stata consegnata, ma viziata, ovvero ancora se sia stata consegnata in- completa e l'adempimento sia stato solo parziale.
Né è specificato con indicazioni temporali circostanziate, almeno per il caso in cui l'opera sia stata effettivamente consegnata, quando ciò sia avvenuto, se l'opera sia stata o meno accettata e in quale maniera, quando siano stati scoperti i difetti dell'opera e quando essi siano stati contestati dall'opponente.
Non risultano, inoltre, specificamente descritti e dettagliati nell'atto di citazione e nella prima me- moria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. i malfunzionamenti lamentati, tenuto conto che: l'opponente ha pro- dotto, con l'atto introduttivo del giudizio, solamente una mail di contestazione del 20.05.2020, dal contenuto assolutamente generico, senza allegare la relazione dettagliata dei vizi del sistema svilup-
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pato dalla società opposta e, per come rappresentato, allegata a quella mail;
ha riprodotto il contenu- to del documento da ultimo richiamato solamente nell'articolazione dei capitoli di prova testimonia- le indicati in atto di citazione ed in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; ha, in ultimo, prodotto la predetta relazione dettagliata solamente con il deposito della terza memoria ex art.
c.p.c., destinata alla replica rispetto alle eccezioni nuove formulate dall'altra parte ed all'indicazione delle prove contrarie.
Peraltro, a fronte dell'eccezione sollevata dall'opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta rispetto alla decadenza ed alla prescrizione dalla garanzia per vizi, ex art. 2226 c.c., l'opponente non ha contestato alcunché tempestivamente e nella prima difesa successiva utile, argomentando al ri- guardo solamente con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. La circostanza, pertanto, deve assumersi non contestata, ex art. 115 co. 1 c.p.c.
Per le ragioni evidenziate, si ritiene superflua ogni ulteriore valutazione in ordine al riparto dell'onere della prova nel caso in esame, atteso che difetta l'allegazione, univoca e circostanziata ed evidentemente prioritaria, degli stessi fatti posti a sostegno dell'opposizione.
Si deve rilevare infine come l'opponente abbia introdotto qualche elemento conoscitivo maggiore nell'articolazione dei capitoli di prova orale. Le predette richieste istruttorie sono state tuttavia for- mulate anch'esse in maniera del tutto generica, poiché prive dello specifico riferimento alle circo- stanze di tempo e di luogo in cui i fatti, peraltro, appunto, neanche specificamente allegati in atto di citazione ed in prima memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c., sarebbero avvenuti. Le relative richieste, pertanto, non potevano che considerarsi inammissibili.
9. Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte opponente. Si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e delle tariffe minime per la fase di trattazione/istruttoria in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da ontro il decreto ingiuntivo n. 3837/2023 (R.G. Parte_1
11415/2023) emesso dal Tribunale di Bologna in data 21.09.2023, che, per l'effetto, conferma e di- chiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, Controparte_1
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che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A..
Bologna, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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