Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 122
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Bologna dalla dott.ssa Pierangela Congiu, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società nei confronti di un'altra. L'attrice ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo, sollevando questioni di incompetenza territoriale, nullità del decreto per mancanza di prova scritta adeguata e infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che la prestazione non fosse stata completata. La convenuta, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, affermando di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni contrattuali e di aver rispettato i termini di pagamento.

Il giudice ha rigettato le eccezioni di incompetenza e nullità, ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in presenza dei presupposti di legge, evidenziando l'importanza della fatturazione elettronica come prova valida. Inoltre, ha sottolineato che l'attrice non ha fornito prove sufficienti per dimostrare l'inadempimento della convenuta, né ha specificato in modo chiaro e circostanziato i vizi del software. Pertanto, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 122
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 122
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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