Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 998 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Scesa Eroi 1799, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in, Controparte_1 C.F._2
Marcellinara (CZ), alla San Francesco di Paola, n.5, presso lo studio dell'Avv.
Noemi Balsamo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 7 giugno 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in RI Controparte_1
RGVG n. 998/2024 - Pagina 1 di 6
2015) - deducevano che, dopo un periodo di serena convivenza, “insanabili contrasti caratteriali” incrinavano il rapporto coniugale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì che la era titolare di farmacia unitamente ad altri Parte_1 soci, mentre il laureato in odontoiatria, collaborava nell'omonimo studio CP_1
dentistico.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando il reciproco rispetto e l'obbligo di garantire ai figli una crescita serena e armoniosa;
2) i figli restano affidati come stabilito dall'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza stabile presso la madre in Marcellinara c/da Murro;
3) la casa coniugale sita in Marcellinara, alla Via c/da S. Elia 7/A di esclusiva proprietà del GN resterà a pien a disponibilità dello stesso e Controparte_1
la GNa ha già provveduto a trovare insieme ai figli minori Parte_1
altra sistemazione alloggiativa in Marcellinara c/da Murro dove momentaneamente continuerà a vivere insieme ai figli;
4) la GNa è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Parte_1
Montepaone, alla Via Marina n. 60, che resterà di sua disponibilità;
5) relativamente agli arredi dei rispettivi immobili, resteranno arredati come sono, la GNa ritirerà dalla casa coniugale corredo (biancheria donata Parte_1
dalla madre), servizi di piatti, bicchieri, pentole facenti parte degli effetti personali anche dei bambini;
6) relativamente al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, le parti pattuiscono che il padre sig. potrà prelevare tenere con sé i propri Controparte_1
figli a fine settimana alterni dal venerdì alla fine dell'orario Persona_3
scolastico fino al lunedì allorquando provvederà a riaccompagnare entrambi presso i rispettivi istituti scolastici;
inoltre il sig. potrà tenere con Controparte_1
RGVG n. 998/2024 - Pagina 2 di 6 sé i figli un giorno a settimana, concordando con la GNa Persona_3
prelevandoli dalla fine dell'orario scolastico fino al mattino Parte_1
successivo, allorquando la stessa dovrà aprire la farmacia la mattina presto;
7) il padre nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, potrà tenere con sé i figli anche il giovedì, prelevandoli dalla fine dell'orario scolastico fino alla mattina successiva, riaccompagnando i figli a scuola;
8) quanto alle festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà comunque bene anche eventualmente via email entro e non oltre la data del 30 novembre di ogni anno, i figli saranno ad anni alterni dalla mattina della vigilia di
Natale o il giorno di Natale, come pure la vigilia di Capodanno il giorno di
Capodanno; inoltre per consentire ai bambini di trascorrere la festività dell'epifania con entrambi i genitori i medesimi concordano altresì che i minori saranno a pranzo con un genitore a cena con l'altro genitore ad anni alterni;
9) quanto alle festività Pasquali, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro anche via email entro non oltre il 20 Febbraio di ciascun anno, i minori ad anni alterni saranno con un genitore dal venerdì Santo alle 10:30 alle 19:00 della domenica di Pasqua, allorquando verranno prelevati dall'altro genitore con cui trascorreranno la Pasquetta;
10) quanto alle vacanze estive il padre e la madre potranno tenere con sé i figli minori in via esclusiva 30 giorni dal mese di giugno a fine agosto e relativamente al mese di agosto 10 giorni consecutivi ad anni alterni dal 1 al 10 agosto e dal 10 agosto al 20 agosto;
i genitori dovranno organizzare anno per anno i predetti periodi mediante accordo che dovrà intervenire anche via email entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno;
11) quanto ai compleanni ed agli onomastici , i minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà e della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato, con relativo pernotto. Inoltre i genitori, per favorire il mantenimento di rapporti sani continuativi anche con gli asc endenti di ciascun ramo genitoriale, sì accorderanno volta per volta anche per consentire ai bambini
RGVG n. 998/2024 - Pagina 3 di 6 di trascorrere con gli zii ed i nonni materni e paterni i relativi compleanni e/o gli omomastici;
12) quanto alle feste del papà e della mamma i minori trascorreranno la festa del papà e la festa della mamma rispettivamente con il padre e la madre con modalità che saranno concordati tra i genitori;
In ogni caso ed in mancanza di eventuale accordo ove la relativa festività cadrà nel periodo che i bambini trascorreranno con l'altro genitore, il padre o la madre li potranno prendere alle 10:00 fino alle
20:00 della relativa festività;
13) quanto alle altre festività (25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre 26 dicembre), i minori le trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. In caso di malattia il padre, nei tempi di sua spettanza potrà fare visita ai figli presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS. Il padre la madre potranno comunicare telefonicamente con i figli ogni giorno preferibilmente dalle 20:00 alle 20:30. I genitori si impegnano a comunicare preventivamente tempestivamente gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro;
14) i coniugi reciprocamente ed espressamente rinunciano ad alcun mantenimento in loro favore da parte dell'altro coniuge;
15) quanto alle decisioni ed accordi di natura economica e del mantenimento dei figli il padre GN contribuirà al mantenimento ordinario dei Controparte_1
figli minori corrispondendo a mezzo bonifico bancario in favore della GNa
entro il 15 di ogni mese la somma complessiva di € 400,00 (€ Parte_1
200,00 per figlio), somma che dovrà essere rivalutato ogni anno secondo gli indici
Istat è versata sul conto bancario che la comunicherà al coniuge;
Parte_1
per quanto attiene le spese straordinarie individuate, baby sitter dopo scuola, retta, istruzione, attività sportiva ed eventuali spese mediche non comprese fra quelle fornite dal SSN, saranno preventivamente concordate e documentate e sostenute in ragione del 50% dai genitori, compleanni dei bambini preventivamente concordate le spese saranno al 50% come previsto dal protocollo del coa di Catanzaro;
16) quanto al rilascio del passaporto i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al suo rilascio;
RGVG n. 998/2024 - Pagina 4 di 6 17) le parti si obbligano a dare esecuzione presenti accordi fin dalla loro sottoscrizione”.
1.1. All'udienza del 13 novembre 2024, fissata per la comparizione dei coniugi e la trattazione del procedimento e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare – con provvedimento del 16 dicembre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati , di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori nati in costanza di matrimonio, e , il Collegio – rilevato che quanto Per_1 Per_2
stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da nata a [...]
RGVG n. 998/2024 - Pagina 5 di 6 Catanzaro il 12.06.1980 e , nato a [...] il [...], con Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno matrimonio concordatario in RI (CZ) il 18 settembre 2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RI (CZ), Anno 2010,
Atto n. 15, Parte II, Serie A, Ufficio RI, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
27 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 998/2024 - Pagina 6 di 6