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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza e assistenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, resistente;
oggetto: benefici vittime del dovere
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 10.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, all'epoca dei fatti brigadiere dei carabinieri, deducendo che durante l'attività di prevenzione e repressione in cui era impegnato il 28.10.1997, segnatamente allorché “alle ore 14.50 circa, la pattuglia con a bordo il ricorrente percorreva la SS.121 direzione Caltanissetta e, sebbene i sistemi lampeggianti fossero accessi e ben visibili, veniva all'improvviso impattata da un'altra autovettura (modello Fiorino) che nel tentativo di svoltare alla sua sinistra, repentinamente invadeva la corsia di marcia opposta”; riportando, a seguito di detto sinistro, “distorsione cervicale, distorsione dorso lombare, contusione sternale e ginocchio sx”; deducendo, altresì, di aver vanamente presentato in sede amministrativa istanza di attribuzione dei benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essa equiparati, facendo in particolare leva sull'applicazione dell'art. 1, comma 563, lettere a) e b), L.n. 366/2005, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
▪ condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento quale vittima del Dovere ex art. 1 comma 563 legge 266/2005 o comunque quale "soggetto equiparato alle vittime del dovere" ex comma 564 stessa legge, del sig. nato a [...] il Parte_1
25.04.1965, residente in [...], c.f.
; C.F._1
▪ dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei benefici Controparte_1 assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art.
1. comma 563 e 564 l.266/2005, ex. 1904 D.Lgs. 66/2010. conseguentemente, condannare il al riconoscimento in favore di Controparte_1 dei benefici assistenziali medesimi e specificamente: Parte_1 a) l'elargizione ex art. 5 comma 1 1egge 206/04, come estesa dall'art. 34 1. 222/07, da calcolarsi sulla percentuale all'uopo certificatale del 34% (cfr CTP allegata) b) al riconoscimento dell'assegno vitalizio, ex art. 2 L. 407/98, così come elevato dall'art. 4, comma 238, L. 350/2003 (legge finanziaria 2004), con la decorrenza indicata dall'art. 4 DPR 243 del 2006, nonché ex lege dal 01.01.2006, da valere a vita;
c) al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4 L. 206/04, con decorrenza ex lege dal 01.01.2008 da valere a vita;
d) la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex d.p.r. 243/06 ed ex art. 6 comma 2 1. 206/04; e) beneficio dell'esenzione ticket di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 1. 244/07; f) IL diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06; a) IL diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 1. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2; b) Il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.232. L'amministrazione convenuta, costituitasi, ha resistito, eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza e contestando nel merito le deduzioni avversarie. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Benchè non costituisca oggetto di contestazione è in via preliminare da affermarsi la giurisdizione del giudice adito, dovendosi, a tale riguardo, richiamare il condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cassazione civile sez. un. 16.11.2016 n. 23300). Sempre in via preliminare, è da disattendere l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dal convenuto, laddove l'atto introduttivo al vaglio contiene una CP_1 specifica indicazione delle modalità di verificazione dell'evento lesivo cui si correla il diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere rivendicato dal ricorrente.
Quanto al merito, l'ordinamento prevede speciali benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Norme di riferimento sono l'art. 3, L. 27 ottobre 1973, n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia), novellato dall'art. 1, L. 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), e la L. 28 novembre 1975, n. 624 (Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia), abrogata dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). Su tale corpo di norme, ha, poi, inciso l'art. 9, primo comma, lettera s) del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246). Una equiparazione di trattamento a tali categorie è stata disposta per le vittime del dovere dall'art. 1, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), i cui commi 563, 564 e 565 sanciscono:
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Come in termini del tutto condivisibili puntualizzato da Cassazione civile sez. lav., 22.6.2025, n. 16669, cui questo giudice appieno aderisce “… l'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, nel dettare la definizione di vittime del dovere, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai "soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466", vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che "per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente. Sennonché, l'art. 1, L. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate "in conseguenza di eventi dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso;
e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli "eventi verificatisi in operazioni di soccorso", di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), L. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma citata, debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che - come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 - il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, L. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost.. Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività”.
Tanto premesso, la parte ricorrente invoca il conseguimento dei benefici di cui in premessa, richiamando le previsioni di cui alle precitate lettere a) e b) dell'art. 1 comma 563, L.n. 266/2005 (segnatamente riferite alle lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità” e “nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”), in relazione a quanto appresso virgolettato:
➢ Nello specifico, in data 28.10.1997, l'attuale ricorrente veniva regolarmente comandato di servizio nello svolgimento di attività di “controllo straordinario del territorio ed antirapina” nonché “prevenzione e repressione dei reati” (vedasi relazione di servizio del 28.10.1197 – Allegata);
➢ Durante tale attività, alle ore 14.50 circa, la pattuglia con a bordo il ricorrente percorreva la SS.121 direzione Caltanissetta e, sebbene i sistemi lampeggianti fossero accessi e ben visibili, veniva all'improvviso impattata da un'altra autovettura (modello Fiorino) che nel tentativo di svoltare alla sua sinistra, repentinamente invadeva la corsia di marcia opposta;
Facendo applicazione di detti principi, non può dirsi che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quella attività preventiva di contrasto alla criminalità e/o del servizio di ordine pubblico. Sebbene il sinistro stradale dappresso descritto sia intervenuto nell'ambito dell'attività di pattugliamento, la collisione con l'autovettura da cui promanano le lesioni invalidanti per cui è causa non può essere considerata una concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di prevenzione e repressione, trattandosi di un evento infortunistico ordinariamente correlato alla circolazione stradale (laddove non è stata evidenziata alcuna specifica circostanza da cui inferire che lo stesso evento sia stato in qualche modo favorito dallo svolgersi dell'attività di servizio, come si sarebbe potuto al più sostenere nel caso in cui le modalità di estrinsecazione dello stesso avessero richiesto, ad esempio, la marcia col veicolo a velocità sostenute, l'esecuzione di particolari manovre di guida, appostamenti lungo intersezioni stradali battute dal traffico veicolare), senza che in alcun modo assuma rilievo la situazione di pericolo che il militare sia specificatamente chiamato ad affrontare “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità” e “nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” (e delle cui conseguenze lo stesso militare possa rimanere vittima). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non può, dunque, che risultare privo di sbocco. Il contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta in lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 10.2.2024 da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1 provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite. Lecce, 22 ottobre 2025
il giudice dott. Giovanni De Palma