Art. 55.
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato;
1) le foreste;
2) le miniere e le acque minerali e termali;
3) le cave e torbiere, quando la disponibilita' e' sottratta al proprietario del fondo.
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato;
1) le foreste;
2) le miniere e le acque minerali e termali;
3) le cave e torbiere, quando la disponibilita' e' sottratta al proprietario del fondo.