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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5944/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...], residente in [...], Rua Parte_1
Fernandes Vieira, 530 – 87010340 – Maringá (PR); nata il [...], residente in [...], Rua Parte_2
; P.IVA_1 nato il [...], residente in [...], Rua Pombal, Controparte_1
235/702 – 87050140 – Maringá (PR); nato il [...], residente in [...], Rua Pombal, Parte_3
(PR);
rappresentati e difesi dall'Avvocato Diego Sottili (C.F. ), C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_2 Controparte_3 lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
pagina 1 di 4 INTERVENUTO
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente, come da ricorso:
• “che codesto Ill.mo Tribunale voglia provvedere come appresso:
• accogliere la domanda per accertare la cittadinanza dei richiedenti, dichiarandoli cittadini italiani;
• ordinare al e all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, e degli CP_2 onorari del pre dimento”.
Fatto e diritto I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di A_ italiano, nato il giorno 13.09.1923 a Lucca (doc.1), il quale è emigrato in
[...]
Brasile, dove ha contratto matrimonio (doc. 2) senza rinunciare alla cittadinanza italiana, né naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 3). Nel ricorso si legge che “Dall'unione tra e sua moglie è nato il figlio A_
, il 10.02.1952 (DOC4), che a sua volta ha contratto matrimonio nel Parte_1
1983 (DOC5) e ha avuto tre figli: , e Pt_2 CP_1 Pt_3
è nata il [...] (DOC6) e si è sposata nel 2012 (DOC7). Pt_2
è nato il [...] (DOC8) e ha contratto matrimonio nel 2019 (DOC9). è nato il CP_1 Pt_3
15.08.1990 (DOC10) e si è sposato nel 2020 (DOC11)”. Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_2
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso
pagina 2 di 4 ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “pertanto, in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano per trasmissione iure sanguinis, gli istanti, residenti a [...], Stato del Paraná, in Brasile, si sono registrati sul sito web “PRENOT@MI” e hanno provato innumerevoli volte senza successo ad effettuare la prenotazione (DOC13). I tentativi di prenotazione sono stati fatti da ciascuno dei richiedenti in giorni diversi, da gennaio a marzo 2023, ottenendo sempre dal sistema la risposta di non avere date disponibili (DOC13). Importante sottolineare che il comportamento di questo sistema imposto dal a Parte_4
Curitiba è illegittimo, in quanto sottopone i richiedenti a innumerevoli tentativi senza successo nell'arco di diversi mesi. Si tratta di un atto negligente e omissivo della pubblica amministrazione che viola i diritti degli istanti. Pertanto, si ritiene che la prassi dell'amministrazione consolare si debba ritenere illegittima così da equivalere ad un sostanziale diniego del diritto di riconoscimento della cittadinanza italiana”. La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 3 di 4 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
A_
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_2 attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_2 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Firenze, 3.3.2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Condò Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
nella causa civile di I Grado promossa da nato il [...], residente in [...], Rua Parte_1
Fernandes Vieira, 530 – 87010340 – Maringá (PR); nata il [...], residente in [...], Rua Parte_2
; P.IVA_1 nato il [...], residente in [...], Rua Pombal, Controparte_1
235/702 – 87050140 – Maringá (PR); nato il [...], residente in [...], Rua Pombal, Parte_3
(PR);
rappresentati e difesi dall'Avvocato Diego Sottili (C.F. ), C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_2 Controparte_3 lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
pagina 1 di 4 INTERVENUTO
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente, come da ricorso:
• “che codesto Ill.mo Tribunale voglia provvedere come appresso:
• accogliere la domanda per accertare la cittadinanza dei richiedenti, dichiarandoli cittadini italiani;
• ordinare al e all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, e degli CP_2 onorari del pre dimento”.
Fatto e diritto I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di A_ italiano, nato il giorno 13.09.1923 a Lucca (doc.1), il quale è emigrato in
[...]
Brasile, dove ha contratto matrimonio (doc. 2) senza rinunciare alla cittadinanza italiana, né naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 3). Nel ricorso si legge che “Dall'unione tra e sua moglie è nato il figlio A_
, il 10.02.1952 (DOC4), che a sua volta ha contratto matrimonio nel Parte_1
1983 (DOC5) e ha avuto tre figli: , e Pt_2 CP_1 Pt_3
è nata il [...] (DOC6) e si è sposata nel 2012 (DOC7). Pt_2
è nato il [...] (DOC8) e ha contratto matrimonio nel 2019 (DOC9). è nato il CP_1 Pt_3
15.08.1990 (DOC10) e si è sposato nel 2020 (DOC11)”. Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_2
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso
pagina 2 di 4 ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “pertanto, in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano per trasmissione iure sanguinis, gli istanti, residenti a [...], Stato del Paraná, in Brasile, si sono registrati sul sito web “PRENOT@MI” e hanno provato innumerevoli volte senza successo ad effettuare la prenotazione (DOC13). I tentativi di prenotazione sono stati fatti da ciascuno dei richiedenti in giorni diversi, da gennaio a marzo 2023, ottenendo sempre dal sistema la risposta di non avere date disponibili (DOC13). Importante sottolineare che il comportamento di questo sistema imposto dal a Parte_4
Curitiba è illegittimo, in quanto sottopone i richiedenti a innumerevoli tentativi senza successo nell'arco di diversi mesi. Si tratta di un atto negligente e omissivo della pubblica amministrazione che viola i diritti degli istanti. Pertanto, si ritiene che la prassi dell'amministrazione consolare si debba ritenere illegittima così da equivalere ad un sostanziale diniego del diritto di riconoscimento della cittadinanza italiana”. La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 3 di 4 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
A_
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_2 attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_2 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Firenze, 3.3.2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Condò Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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