TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1383/2023 promossa da:
, c.f. , in proprio e in qualità di rappresentante Parte_1 C.F._1
legale di cf. e p.iva , e Parte_2 P.IVA_1
c.f. , rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente dall'avv. Meri Cossignani, giusta procura in atti;
opponenti contro
( rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSTO FABIO e CP_1 C.F._3
ESPOSTO ERASMO NICOLA giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società e proponevano Parte_2 Parte_1 Parte_2
parziale opposizione avverso in decreto ingiuntivo n. 336/2023 nella parte in cui condannava gli stessi al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 16.000,00 in forza della CP_1
scrittura privata del 27 dicembre 2012.
In particolare, con la citata scrittura privata, la società , all'epoca società Parte_2 in nome collettivo, si obbligava a versare a il complessivo importo di € 40.000,00, in rate CP_1 annuali dell'importo di € 4.000,00, scadenti entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal
01.01.2013. A fronte dell'inadempimento alla citata obbligazione, il creditore chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo N° 853/2018, non opposto, con cui ingiungeva alla società Parte_2
, divenuta nelle more una società a responsabilità limitata, ed ai suoi soci, illimitatamente
[...]
responsabili per le obbligazioni sociali pregresse alla trasformazione, e Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 , di pagare la somma di € 24.000,00 (relativa alle annualità dal 2013 al 2018 di cui all'accordo Pt_2
del 2012) oltre interessi e spese, come liquidate in decreto.
Tra le parti interveniva un primo accordo transattivo, datato 8 settembre 2020, con il quale le stesse concordavano il pagamento rateale della complessiva somma di euro 17.000,00 “a saldo e stralcio della scrittura privata tra le parti del 4.2.2004”. La debitrice versava solo 3.000 euro dei 17.000 pattuiti cosicchè, dopo l'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia del debito, le parti sottoscrivevano, in data 20 maggio 2021, un nuovo accordo transattivo – sottoscritto anche dai soci illimitatamente responsabili a seguito della trasformazione – per mezzo del quale si stabiliva il versamento da parte della società debitrice e di e Parte_2 Parte_1 Parte_2
a della complessiva somma di euro 16.000,00 a saldo e stralcio “del maggior credito CP_1 portato dal decreto ingiuntivo 853/18 […] e della rimanente somma di euro 14.000,00 di cui all'accordo” dell'8 settembre 2020. Nella medesima scrittura si prevedeva, altresì, all'articolo 2), a pagina 3, che “l'accordo a saldo e stralcio del 08 settembre 2020, sottoscritto tra le parti per scrittura privata, viene integralmente sostituito dalla presente transazione”.
Alla luce di quanto sopra, ritenendo gli opponenti che l'accordo originario di pagare la somma di euro
4.000 annui fosse stato superato dai successivi accordi intervenuti tra le parti ed avendo gli opponenti provveduto al pagamento di € 16.000,00 come pattuito nel 2021, a saldo e stralcio del complessivo debito di cui all'originaria scrittura del 2012, chiedevano al Tribunale di “annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 336/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno (RG 897/2023) limitatamente alla condanna degli opponenti al pagamento di € 16.000,00 in favore del sig. , disponendo CP_1 per l'effetto che quest'ultimo restituisca a quanto corrisposto in forza Parte_2 del decreto successivamente annullato (pari a € 16.000,00 oltre le spese pari a € 5.191,71)”.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione fornita dagli CP_1 opponenti, sottolineando la piena legittimità della propria pretesa creditoria e chiedendo “nel merito, per le ragioni tutte di cui alla superiore premessa in fatto ed in diritto, respinga la opposizione proposta dalla società debitrice-opponente e dai suoi soci Parte_2
illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali pregresse alla trasformazione,
e in proprio, contro il decreto ingiuntivo n° 336/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Dott. Luigi Cirillo, del 08 giugno 2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., chiesto ed ottenuto dal creditore-opposto , CP_1
perché la citazione in opposizione è infondata in fatto ed in diritto e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
condanni l'opponente società debitrice-opponente e dai Parte_2
suoi soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali pregresse alla
pagina 2 di 5 trasformazione, e , in proprio, a rinfondere al creditore-opposto Parte_1 Parte_2
le spese ed il compenso di lite”. CP_1
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 14.2.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, all'esito, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Al fine di dirimere la controversia insorta tra le parti è chiaro che occorre interpretare le scritture private intervenute tra le parti nel 2020 e nel 2021 al fine di comprendere la reale volontà dei paciscenti trasfusa nei citati accordi. E ciò nonostante tali scritture non brillino per cristallina chiarezza.
In particolare, occorrerà comprendere, innanzitutto, se la scrittura sottoscritta in data 8.9.2020 e con la quale si prevedeva il pagamento rateale della complessiva somma di euro 17.000,00 “a saldo e stralcio della scrittura privata tra le parti del 4.2.2004” possa qualificarsi novativa della pregressa obbligazione o meno.
Ed infatti, come noto, solo nel caso in cui le obbligazioni assunte dalle parti con la citata scrittura siano da considerarsi non novative è possibile parlare di reviviscenza degli obblighi di cui alla originaria scrittura privata del 27 settembre 2012 mentre, è chiaro, nel caso di scrittura novativa l'originaria obbligazione dovrà invece ritenersi irrimediabilmente superata dal nuovo obbligo assunto, in sostituzione ed in luogo del precedente che non potrà più essere azionato dalle parti, nemmeno in caso di inadempimento della transazione.
Sul punto, si ritiene che l'accordo del 8.9.2020 non possa essere qualificato novativo.
Innanzituto, infatti, non vi è traccia, nello stesso, dell'esplicita volontà delle parti di sostituire alla pregressa obbligazione una nuova obbligazione;
in secondo luogo, a ben vedere, le parti, lungi dal modificare l'oggetto dell'originaria obbligazione, con l'accordo transattivo si limitavano ad apportare modifiche solo quantitative e non qualitative alla pregressa obbligazione, regolando così i propri interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali.
Ed infatti, fermo l'obbligo di pagamento del debitore già pattuito, il creditore si “accontentava” di una somma minore da ricevere, tuttavia, in un minor tempo.
Ferma, dunque, la natura non novativa dell'accordo del 2020 – e la possibilità, dunque, di reviviscenza dell'originaria obbligazione – le parti, comunque, con il successivo accordo del 20 maggio 2021, prevedevano espressamente che “l'accordo a saldo e stralcio del 08 settembre 2020, sottoscritto tra le parti per scrittura privata, viene integralmente sostituito dalla presente transazione”.
Il venir meno dell'accordo del 2020 ha dunque comportato la reviviscenza delle obbligazioni di pagamento reteale di cui all'originaria scrittura privata del 2012, cui si è aggiunta, con la sottoscrizione della scrittura del 20 maggio 2021, l'obbligazione di pagamento della complessiva somma di euro pagina 3 di 5 16.000,00 a saldo e stralcio “del maggior credito portato dal decreto ingiuntivo 853/18 […] e della rimanente somma di euro 14.000,00 di cui all'accordo” dell'8 settembre 2020, accordo che, tuttavia, era privato di ogni effetto vincolante, per volontà delle stesse parti.
Pertanto, posto che oggetto del decreto ingiuntivo 853/18 erano esclusivamente le sei annualità dal
2013 (compreso) al 2018 e superato ogni effetto vincolante tra le parti discendente dall'accordo del
2020, si ritiene che, con la sottoscrizione della transazione del 2021, le parti abbiano voluto regolamentare i propri interessi esclusivamente per le rate da corrispondere di cui al decreto ingiuntivo
853/18, senza incidere in alcun modo sulla possibilità di riscuotere le rate relative alle annualità successive a quella del 2018.
D'altro canto, come si evince dalla scrittura privata del 2021, l'esigenza della stessa era sorta al fine di liberare i beni della società dalle iscrizioni ipotecarie effettuate dal proprio in forza del Parte_1 CP_1
citato decreto ingiuntivo cosicchè, in una complessiva ottica di concessioni reciproche, le parti, superando la scrittura del 2020, dichiarata espressamente caducata - con conseguente reviviscenza delle obbligazioni di cui alla scrittura originaria del 2012 - concordavano che il debitore, a fronte del maggior credito di euro 24.000,00 di cui al decreto ingiuntivo 853/18, avrebbe pagato la minor somma di euro 16.000,00 e che il creditore avrebbe cancellato l'ipoteca giudiziale. Ne discende che, in assenza di un'espressa volontà transattiva anche delle obbligazioni estranee al decreto ingiuntivo 853/18, non potrebbe oggi sostenersi la tesi delle parti opponenti.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1383 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3397,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 16 febbraio 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1383/2023 promossa da:
, c.f. , in proprio e in qualità di rappresentante Parte_1 C.F._1
legale di cf. e p.iva , e Parte_2 P.IVA_1
c.f. , rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente dall'avv. Meri Cossignani, giusta procura in atti;
opponenti contro
( rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSTO FABIO e CP_1 C.F._3
ESPOSTO ERASMO NICOLA giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società e proponevano Parte_2 Parte_1 Parte_2
parziale opposizione avverso in decreto ingiuntivo n. 336/2023 nella parte in cui condannava gli stessi al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 16.000,00 in forza della CP_1
scrittura privata del 27 dicembre 2012.
In particolare, con la citata scrittura privata, la società , all'epoca società Parte_2 in nome collettivo, si obbligava a versare a il complessivo importo di € 40.000,00, in rate CP_1 annuali dell'importo di € 4.000,00, scadenti entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal
01.01.2013. A fronte dell'inadempimento alla citata obbligazione, il creditore chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo N° 853/2018, non opposto, con cui ingiungeva alla società Parte_2
, divenuta nelle more una società a responsabilità limitata, ed ai suoi soci, illimitatamente
[...]
responsabili per le obbligazioni sociali pregresse alla trasformazione, e Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 , di pagare la somma di € 24.000,00 (relativa alle annualità dal 2013 al 2018 di cui all'accordo Pt_2
del 2012) oltre interessi e spese, come liquidate in decreto.
Tra le parti interveniva un primo accordo transattivo, datato 8 settembre 2020, con il quale le stesse concordavano il pagamento rateale della complessiva somma di euro 17.000,00 “a saldo e stralcio della scrittura privata tra le parti del 4.2.2004”. La debitrice versava solo 3.000 euro dei 17.000 pattuiti cosicchè, dopo l'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia del debito, le parti sottoscrivevano, in data 20 maggio 2021, un nuovo accordo transattivo – sottoscritto anche dai soci illimitatamente responsabili a seguito della trasformazione – per mezzo del quale si stabiliva il versamento da parte della società debitrice e di e Parte_2 Parte_1 Parte_2
a della complessiva somma di euro 16.000,00 a saldo e stralcio “del maggior credito CP_1 portato dal decreto ingiuntivo 853/18 […] e della rimanente somma di euro 14.000,00 di cui all'accordo” dell'8 settembre 2020. Nella medesima scrittura si prevedeva, altresì, all'articolo 2), a pagina 3, che “l'accordo a saldo e stralcio del 08 settembre 2020, sottoscritto tra le parti per scrittura privata, viene integralmente sostituito dalla presente transazione”.
Alla luce di quanto sopra, ritenendo gli opponenti che l'accordo originario di pagare la somma di euro
4.000 annui fosse stato superato dai successivi accordi intervenuti tra le parti ed avendo gli opponenti provveduto al pagamento di € 16.000,00 come pattuito nel 2021, a saldo e stralcio del complessivo debito di cui all'originaria scrittura del 2012, chiedevano al Tribunale di “annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 336/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno (RG 897/2023) limitatamente alla condanna degli opponenti al pagamento di € 16.000,00 in favore del sig. , disponendo CP_1 per l'effetto che quest'ultimo restituisca a quanto corrisposto in forza Parte_2 del decreto successivamente annullato (pari a € 16.000,00 oltre le spese pari a € 5.191,71)”.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione fornita dagli CP_1 opponenti, sottolineando la piena legittimità della propria pretesa creditoria e chiedendo “nel merito, per le ragioni tutte di cui alla superiore premessa in fatto ed in diritto, respinga la opposizione proposta dalla società debitrice-opponente e dai suoi soci Parte_2
illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali pregresse alla trasformazione,
e in proprio, contro il decreto ingiuntivo n° 336/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Dott. Luigi Cirillo, del 08 giugno 2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., chiesto ed ottenuto dal creditore-opposto , CP_1
perché la citazione in opposizione è infondata in fatto ed in diritto e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
condanni l'opponente società debitrice-opponente e dai Parte_2
suoi soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali pregresse alla
pagina 2 di 5 trasformazione, e , in proprio, a rinfondere al creditore-opposto Parte_1 Parte_2
le spese ed il compenso di lite”. CP_1
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 14.2.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, all'esito, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Al fine di dirimere la controversia insorta tra le parti è chiaro che occorre interpretare le scritture private intervenute tra le parti nel 2020 e nel 2021 al fine di comprendere la reale volontà dei paciscenti trasfusa nei citati accordi. E ciò nonostante tali scritture non brillino per cristallina chiarezza.
In particolare, occorrerà comprendere, innanzitutto, se la scrittura sottoscritta in data 8.9.2020 e con la quale si prevedeva il pagamento rateale della complessiva somma di euro 17.000,00 “a saldo e stralcio della scrittura privata tra le parti del 4.2.2004” possa qualificarsi novativa della pregressa obbligazione o meno.
Ed infatti, come noto, solo nel caso in cui le obbligazioni assunte dalle parti con la citata scrittura siano da considerarsi non novative è possibile parlare di reviviscenza degli obblighi di cui alla originaria scrittura privata del 27 settembre 2012 mentre, è chiaro, nel caso di scrittura novativa l'originaria obbligazione dovrà invece ritenersi irrimediabilmente superata dal nuovo obbligo assunto, in sostituzione ed in luogo del precedente che non potrà più essere azionato dalle parti, nemmeno in caso di inadempimento della transazione.
Sul punto, si ritiene che l'accordo del 8.9.2020 non possa essere qualificato novativo.
Innanzituto, infatti, non vi è traccia, nello stesso, dell'esplicita volontà delle parti di sostituire alla pregressa obbligazione una nuova obbligazione;
in secondo luogo, a ben vedere, le parti, lungi dal modificare l'oggetto dell'originaria obbligazione, con l'accordo transattivo si limitavano ad apportare modifiche solo quantitative e non qualitative alla pregressa obbligazione, regolando così i propri interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali.
Ed infatti, fermo l'obbligo di pagamento del debitore già pattuito, il creditore si “accontentava” di una somma minore da ricevere, tuttavia, in un minor tempo.
Ferma, dunque, la natura non novativa dell'accordo del 2020 – e la possibilità, dunque, di reviviscenza dell'originaria obbligazione – le parti, comunque, con il successivo accordo del 20 maggio 2021, prevedevano espressamente che “l'accordo a saldo e stralcio del 08 settembre 2020, sottoscritto tra le parti per scrittura privata, viene integralmente sostituito dalla presente transazione”.
Il venir meno dell'accordo del 2020 ha dunque comportato la reviviscenza delle obbligazioni di pagamento reteale di cui all'originaria scrittura privata del 2012, cui si è aggiunta, con la sottoscrizione della scrittura del 20 maggio 2021, l'obbligazione di pagamento della complessiva somma di euro pagina 3 di 5 16.000,00 a saldo e stralcio “del maggior credito portato dal decreto ingiuntivo 853/18 […] e della rimanente somma di euro 14.000,00 di cui all'accordo” dell'8 settembre 2020, accordo che, tuttavia, era privato di ogni effetto vincolante, per volontà delle stesse parti.
Pertanto, posto che oggetto del decreto ingiuntivo 853/18 erano esclusivamente le sei annualità dal
2013 (compreso) al 2018 e superato ogni effetto vincolante tra le parti discendente dall'accordo del
2020, si ritiene che, con la sottoscrizione della transazione del 2021, le parti abbiano voluto regolamentare i propri interessi esclusivamente per le rate da corrispondere di cui al decreto ingiuntivo
853/18, senza incidere in alcun modo sulla possibilità di riscuotere le rate relative alle annualità successive a quella del 2018.
D'altro canto, come si evince dalla scrittura privata del 2021, l'esigenza della stessa era sorta al fine di liberare i beni della società dalle iscrizioni ipotecarie effettuate dal proprio in forza del Parte_1 CP_1
citato decreto ingiuntivo cosicchè, in una complessiva ottica di concessioni reciproche, le parti, superando la scrittura del 2020, dichiarata espressamente caducata - con conseguente reviviscenza delle obbligazioni di cui alla scrittura originaria del 2012 - concordavano che il debitore, a fronte del maggior credito di euro 24.000,00 di cui al decreto ingiuntivo 853/18, avrebbe pagato la minor somma di euro 16.000,00 e che il creditore avrebbe cancellato l'ipoteca giudiziale. Ne discende che, in assenza di un'espressa volontà transattiva anche delle obbligazioni estranee al decreto ingiuntivo 853/18, non potrebbe oggi sostenersi la tesi delle parti opponenti.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1383 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3397,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 16 febbraio 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5