Art. 3.
L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 31 luglio 1959 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 390 per ettogrado, franco cantina.
L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 31 luglio 1959 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 390 per ettogrado, franco cantina.