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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5390/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI IO EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5390/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
SA RA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Rastelli e Parte_2
SE RA, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Luzzara (RE), il 24 luglio 2016, che dalla loro unione è nato (il 19 marzo 2017) il figlio , che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto d'omologa CP_1 emesso da questo Tribunale il 7 marzo 2020 e che non vi era stata in seguito riconciliazione coniugale alcuna.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua residenza e collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori pagina 1 di 2 questioni accessorie e a queste funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, oltre che per il ragguardevole tempo decorso dalla separazione consensuale, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale, visite e contatti con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, alla stregua della documentazione prodotta e delle stesse condizioni della separazione omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Luzzara Parte_2 Parte_1
(RE), il 24 luglio 2016, trascritto al Numero 12, Parte 1, Anno 2016 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luzzara (RE), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 26 giugno 2025 e depositato il 14 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
SI IO EV
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI IO EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5390/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
SA RA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Rastelli e Parte_2
SE RA, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 luglio 2025 e premettevano di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Luzzara (RE), il 24 luglio 2016, che dalla loro unione è nato (il 19 marzo 2017) il figlio , che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto d'omologa CP_1 emesso da questo Tribunale il 7 marzo 2020 e che non vi era stata in seguito riconciliazione coniugale alcuna.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua residenza e collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori pagina 1 di 2 questioni accessorie e a queste funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, oltre che per il ragguardevole tempo decorso dalla separazione consensuale, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale, visite e contatti con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, alla stregua della documentazione prodotta e delle stesse condizioni della separazione omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Luzzara Parte_2 Parte_1
(RE), il 24 luglio 2016, trascritto al Numero 12, Parte 1, Anno 2016 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luzzara (RE), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 26 giugno 2025 e depositato il 14 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
SI IO EV
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