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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 951/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 951/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_1 C.F._1
ROSSELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MAGGIORE DAVIDE e dell'avv. CAVALLO CARMELA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/9/2023, – dal 1/4/2012 dipendente di Parte_1 Controparte_1
con qualifica di operaio e inquadramento al 3° livello CCNL multiservizi – lamentava il mancato
[...] pagamento degli scatti di anzianità biennali, in violazione dell'art 22 CCNL secondo il quale al lavoratore con la qualifica di operaio, lo scatto di anzianità, con cadenza biennale, spettava a partire dal quarto anno di servizio
Si costituiva e negava il fondamento del ricorso, in quanto l'art 22 CCNL Controparte_1 riconosceva solo agli impiegati gli scatti biennali di anzianità, mentre per gli operai era previsto il riconoscimento solo di un'indennità forfettaria di anzianità, a partire dal quinto anno di assunzione, che aveva sempre regolarmente corrisposto al ricorrente.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'art 22 del CCNL applicato stabilisce quanto segue: “Anzianità forfettaria di settore per gli operai
In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse
pagina 1 di 2 riportate nella tabella allegata al presente c.c.n.l.
Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'art. 22 del c.c.n.l. 25 maggio 2001 e c.c.n.l. precedenti.
Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fi ni dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio.
L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.
A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente
c.c.n.l.
Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa.
Per gli operai già in forza che al 31 maggio 2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore,
l' di cui al c.c.n.l. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e CP_2 sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo”.
In base a tale norma, per gli operai, diversamente dagli impiegati, non è previsto lo scatto biennale di anzianità, ma solo un'indennità forfettaria, in misura fissa, determinata in base alla tabella allegata, elevata, per effetto della cessazione, dal 1/6/2011, dell'erogazione dell' ad €. 58,18 mensili per un CP_2 operaio di 3° livello, come il ricorrente, che, divisi per 173 ore/mese, corrisponde all'importo di €.
0,3363 per ogni ora lavorata.
Le buste paga prodotte dalla resistente dimostrano che al ricorrente è stata corrisposta, fin dall'assunzione di aprile 2012, l'indennità di anzianità costituita dalla maggiorazione di €. 0,3363 per ogni ora lavorata, composta dalle voci (€. 0,12514) e Incremento automatico (€. 0,21116) la cui CP_2 somma determina proprio l'incremento dell'anzianità forfettaria di settore, pari ad €. 0,3363
(0.12514+0,21116).
La domanda di pagamento degli scatti per ogni biennio di anzianità non è quindi fondata, avendo il ricorrente, come operaio, diritto alla sola indennità forfettaria, in misura fissa, che gli è sempre stata regolarmente versata, fin dall'assunzione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
1. respinge il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore dei Parte_1 difensori della resistente ex art 93 cpc, liquidate in € 800,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 30/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore) pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 951/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_1 C.F._1
ROSSELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MAGGIORE DAVIDE e dell'avv. CAVALLO CARMELA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/9/2023, – dal 1/4/2012 dipendente di Parte_1 Controparte_1
con qualifica di operaio e inquadramento al 3° livello CCNL multiservizi – lamentava il mancato
[...] pagamento degli scatti di anzianità biennali, in violazione dell'art 22 CCNL secondo il quale al lavoratore con la qualifica di operaio, lo scatto di anzianità, con cadenza biennale, spettava a partire dal quarto anno di servizio
Si costituiva e negava il fondamento del ricorso, in quanto l'art 22 CCNL Controparte_1 riconosceva solo agli impiegati gli scatti biennali di anzianità, mentre per gli operai era previsto il riconoscimento solo di un'indennità forfettaria di anzianità, a partire dal quinto anno di assunzione, che aveva sempre regolarmente corrisposto al ricorrente.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'art 22 del CCNL applicato stabilisce quanto segue: “Anzianità forfettaria di settore per gli operai
In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse
pagina 1 di 2 riportate nella tabella allegata al presente c.c.n.l.
Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'art. 22 del c.c.n.l. 25 maggio 2001 e c.c.n.l. precedenti.
Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fi ni dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio.
L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.
A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente
c.c.n.l.
Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa.
Per gli operai già in forza che al 31 maggio 2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore,
l' di cui al c.c.n.l. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e CP_2 sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo”.
In base a tale norma, per gli operai, diversamente dagli impiegati, non è previsto lo scatto biennale di anzianità, ma solo un'indennità forfettaria, in misura fissa, determinata in base alla tabella allegata, elevata, per effetto della cessazione, dal 1/6/2011, dell'erogazione dell' ad €. 58,18 mensili per un CP_2 operaio di 3° livello, come il ricorrente, che, divisi per 173 ore/mese, corrisponde all'importo di €.
0,3363 per ogni ora lavorata.
Le buste paga prodotte dalla resistente dimostrano che al ricorrente è stata corrisposta, fin dall'assunzione di aprile 2012, l'indennità di anzianità costituita dalla maggiorazione di €. 0,3363 per ogni ora lavorata, composta dalle voci (€. 0,12514) e Incremento automatico (€. 0,21116) la cui CP_2 somma determina proprio l'incremento dell'anzianità forfettaria di settore, pari ad €. 0,3363
(0.12514+0,21116).
La domanda di pagamento degli scatti per ogni biennio di anzianità non è quindi fondata, avendo il ricorrente, come operaio, diritto alla sola indennità forfettaria, in misura fissa, che gli è sempre stata regolarmente versata, fin dall'assunzione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
1. respinge il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore dei Parte_1 difensori della resistente ex art 93 cpc, liquidate in € 800,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 30/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore) pagina 2 di 2