Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5043/2015 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 5043/2015 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter
c.p.c.)
Oggi 18 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse del
[...]
r.g.f. 07/15) C.F. in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Marco Merenda
e nell'interesse di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Gemelli
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5043/2015 R.G.
TRA
(r.g.f. 07/15) C.F. Parte_1
in persona del curatore fallimentare avv. Fabrizio Donato, P.IVA_1
C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
Marco Merenda, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- parte attrice
CONTRO
con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 e Controparte_1
Direzione Generale in Piazza Cordusio 20123 Milano, Partita IVA n.
in persona del legale rappresentante p.t. , P.IVA_2 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Gemelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti,
-parte convenuta - avente ad oggetto: contratti bancari.
1
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 23 settembre 2015 il
[...]
dopo aver premesso di essere titolare del conto corrente n. Parte_1
30056894 del 21 giugno 2007 (a cui era altresì agganciato il conto corrente anticipi n. 30085705 aperto in pari data) e del conto corrente n. 410302971 presso l ha contestato: a) la violazione dell'art. 117 TUB per la mancata Controparte_1 sottoscrizione dei suddetti contratti;
b) l'illegittima applicazione di interessi usurari;
c) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
d) la violazione dell'art. 118 TUB, nonché l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni;
e) l'illegittima applicazione di interessi per debiti di valuta.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto: a) di accertare che i rapporti di conto corrente oggetto di contestazione fossero privi della forma scritta;
b) conseguentemente, di accertare e di dichiarare l'invalidità delle relative pattuizioni inerenti agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale, agli interessi usurari e alle altre commissioni a diverso titolo applicate e che, pertanto, nulla è dovuto;
c) di accertare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare e avere tra le parti, con condanna dell'istituto di credito;
di accertare e dichiarare l'illegittima variazione del tasso di interessi in violazione dell'art. 118 TUB.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 dicembre 2015 si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione in quanto generico.
Nel merito ha contestato quanto dedotto ex adverso deducendo la legittimità di tutte le condizioni applicate ai contratti di conto corrente.
La convenuta ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione nonché l'integrale rigetto delle domande di parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è stata ammessa CTU tecnico contabile in ordine ai rapporti contrattuali oggetto del giudizio.
Espletata c.t.u. tecnico contabile, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosi contestualmente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Esaminando la documentazione versata in atti, parte attrice ha prodotto;
1) gli estratti di conto corrente n. 30056894 (aperto in data 21.06.107 e chiuso in data
11.02.10); 2) gli estratti di conto corrente (anticipi su fatture) n. 30085705
(aperto in data 21.06.07 fino al 10.02.10); 3) gli estratti di conto corrente ordinario n. 410302971 (aperto in data 01.11.05 e chiuso in data 01.11.08).
Parte convenuta ha invece prodotto: a) copia del contratto di conto corrente n.
30056894; b) copia del contratto del conto anticipi n. 30085705; c) copia del contratto di conto corrente n. 410302971.
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Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per genericità dello stesso: a tale riguardo deve osservarsi che la domanda di parte attrice appare sufficientemente specificata sia in ordine alla causa petendi (l'indicazione dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca) sia in ordine al petitum (l'accertamento e la declaratoria di nullità delle condizioni applicate ai suddetti rapporti).
Specularmente, deve essere parimenti rigettata l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice per l'assenza di sottoscrizione da parte della Banca dei contratti di conto corrente oggetto di contestazione.
La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di affermare il principio in forza del quale in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (v. Cass. civ. 16070 del 18 giugno 2018; Cass. civ. 14646 del 6 giugno 2018).
L'orientamento sopra richiamato si pone in linea con la ratio che soggiace al requisito della forma scritta in ambito bancario che, qualificandosi come una nullità posta a tutela del cliente, il quale deve essere reso edotto delle condizioni del contratto che sta per stipulare, deve ritenersi adeguatamente realizzata ove, ancorché difetti la sottoscrizione della banca, sussista tuttavia la sottoscrizione da parte del cliente, soggetto a tutela del quale è appunto prevista la prevista nullità.
Esaminando la documentazione prodotta in atti, emerge che il correntista ha sottoscritto sia il conto corrente n. 30056894, unitamente alla copia del contratto del conto anticipi n. 30085705, quanto il contratto di conto corrente n. 410302971, ivi incluse tutte le condizioni contemplate dai suddetti contratti.
A ciò deve aggiungersi la sussistenza di comportamenti concludenti, segnatamente rappresentati tanto dal costante utilizzo dei conti correnti, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti in atti e sulla base dei quali la stessa parte attrice articola le proprie doglianze, quanto dall'ulteriore produzione documentale della nelle memorie di replica ex art. 183 c.p.c., segnatamente CP_3 rappresentata dalle aperture di credito del 16 maggio 2003 (di euro 15.000,00), del
10 dicembre 2003 (di euro 30.000,00) e del 14 febbraio 2005 (di euro 50.000,00), tutte sottoscritte dal correntista. Ne consegue, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice deve essere rigettata.
Procedendo, poi, alla disamina delle ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice deve, preliminarmente, individuarsi il perimetro entro il quale è stata espletata la
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consulenza tecnica d'ufficio, avuto riguardo altresì alle osservazioni avanzate dalle parti.
Con particolare riguardo all'oggetto della consulenza è da evidenziarsi che, con le note del 28 novembre 2024, parte attrice ha delimitato l'oggetto dell'indagine della consulenza, in particolare ai seguenti profili: a) esclusione del tasso di interesse ultra legale, con rideterminazione dei saldi di conto con applicazione degli interessi legali e senza capitalizzazione alcuna;
b) esclusione delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione e/o costo imposto a qualunque titolo dalla banca per la tenuta dei conti correnti in parola;
c) attribuzione alle operazioni passive per il cliente di valuta dal giorno dell'operazione e per le operazioni attive di valuta dal giorno di acquisizione della disponibilità del denaro.
Nei termini anzidetti è stata quindi disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di rideterminare, ove ne ricorressero i presupposti, il saldo dei conti correnti.
I rapporti oggetto di valutazione sono stati: a) il c/c ordinario n. 410302971, successivamente portante n. 137651, dal 31.03.2003 al 31.01.2009, con saldo iniziale di euro zero e saldo finale al 31.01.2009 pari ad euro zero per giroconto ad estinzione, alla data del 08.01.2009, al conto corrente ordinario n. 30056894 della somma a debito di € 3.233,47 di cui € 3.136,61 di saldo debitorio ed € 96,86 di competenze ad estinzione. Sebbene in relazione a tale rapporto di c/c non sia stato rinvenuto l'estratto conto dal 01.06.2003 al 30.06.2003, è stato applicato un
“movimento a quadratura” al fine di ricostruire l'estratto conto mancante;
b) il c/c ordinario n. 30056894 dal 21.06.2007 al 28.02.2010, con saldo iniziale di euro zero e saldo finale al 28.02.2010 pari ad euro zero per estinzione conto;
c) il conto anticipi su fatture n. 30085705 dal 21.06.2007 al 28.02.2010, con saldo iniziale di euro zero e saldo finale al 28.02.2010 pari ad euro zero per giroconto ad estinzione, alla data del 10.02.2010, al conto corrente ordinario n. 30056894 della somma a debito di € 113,77 (competenze ad estinzione).
In sede di consulenza tecnica è stata accertata la conforme applicazione del tasso di interesse in concreto applicato rispetto alle pattuizioni contrattuali sia sul conto corrente n. 4103029711, sia sul conto corrente n. 30056894 e sull'annesso conto anticipi n. 30085705.
Va pertanto disattesa la contestazione in ordine alla presunta e illegittima applicazione di interessi ultralegali, in quanto generica e priva di riscontro sulla base degli atti processuali.
E' sufficiente richiamare, in tal senso, il terzo comma dell'art. 1284 c.c., ai sensi del quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Nella fattispecie in esame, come si evince dalle condizioni contrattuali di conto corrente applicate, è stato pattuito specificamente e per iscritto, in conformità alla
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disciplina di cui all'art. 1284, comma 3 c.c., il tasso ultralegale in tutti i contratti di conto corrente sottoscritti.
Parimenti va rigettata l'eccezione relativa all' illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della banca sollevata da parte attrice. In ordine alla asserita illegittimità relativa all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi occorre evidenziare che la capitalizzazione infrannuale (per solito trimestrale) degli interessi costituisce una forma di anatocismo praticata dalle banche per decenni, sulla base normativa offerta dall'art. 1283 c.c. Tale disposizione, invero, prevede che in mancanza di usi contrari gli interessi che siano già scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti, però, di interessi dovuti almeno per sei mesi. E la suindicata prassi bancaria aveva più volte superato il vaglio della Suprema Corte, che aveva riconosciuto in essa un vero e proprio uso normativo, rientrante, pertanto, appieno nel disposto dell'art. 1283 c.c.
Tuttavia, il suesposto consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato posto in discussione nel 1999 - in un contesto socio-culturale più attento alla tutela del consumatore - affermandosi, da parte della Suprema Corte, che la prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi è riconducibile ad un uso negoziale
(ex art. 1340 c.c.), e non ad un uso normativo (artt. 1 e 8 disp. prel. c.c), ed è, pertanto, in insanabile contrasto con l'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 99/2374, Cass.
99/3096, Cass. 99/12508). Questo indirizzo è stato, poi, successivamente più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, tanto da potersi ormai ritenere consolidato (ex plurimis, Cass. n.6263/01; Cass. n.1281/2002; Cass. n. 12222/03;
Cass. n.13739/03).
Il legislatore è intervenuto, quindi, con il d.lg. n. 342/99, il cui art. 25, co. 2° ha inserito nell'art. 120 del t.u. n. 385/93 un nuovo co. 2°, in forza del quale il CICR
(Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) è chiamato a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi anatocistici, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, il predetto CICR deve prevedere "in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".
L'art. 25, terzo comma, del d.lg. n. 342/99 aveva, altresì, fatta salva - fino all'entrata in vigore della delibera CICR. di cui al co. 2° della stessa norma - la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.; ma la disposizione in parola è stata, poi, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/00.
Il CICR ha, intanto, provveduto, con la delibera del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.00, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, co. 2° d.lg. 342/99, stabilendo, in particolare, che in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di
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capitalizzazione degli interessi e che nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di contratti di conto corrente stipulati successivamente alla richiamata delibera CICR del 9.2.2000, ed essendo emerso, in sede di consulenza tecnica, che la clausola di capitalizzazione ha rispettato la reciprocità degli interessi sia debitori che creditori, la ricostruzione contabile operata dal consulente, che ha tenuto conto del suddetto regime di capitalizzazione, deve ritenersi esente da censure.
Con riferimento poi al conto anticipi n. 30085705 – ove affluiscono i crediti del correntista nei confronti di terzi non ancora scaduti che la anticipa al cliente CP_3 prima della data di scadenza – è stato correttamente evidenziato che le competenze maturate sul predetto conto, venivano addebitate sul conto corrente ordinario n.
30056894, non dando luogo, pertanto, a fenomeni di anatocismo. Quanto all'asserita sussistenza di interessi usurari, oltre a rilevarsi la genericità dell'eccezione sollevata nell'atto di citazione – ove, a fronte di presunti conteggi, non è stato poi né allegato in modo dettagliato e circostanziato né supportato documentalmente quanto genericamente asserito – deve aggiungersi che parte attrice nelle note del 18 novembre 2024 ha ristretto l'oggetto di indagine della consulenza tecnica a profili specifici, tutti oggetto del mandato assegnato al consulente tecnico, senza riproporre censure in ordine all'usurarietà degli interessi, cui aveva asseritamente e genericamente fatto riferimento nell'atto introduttivo.
Deve ritenersi, invece, fondata l'eccezione relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Trib. Busto
Arsizio 9 dicembre 2009; Trib. Padova, 10 giugno 2011; conformi Trib. Padova,
26 luglio 2012; Trib. Bari 24 aprile 2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'onere non risulta adeguatamente determinato nei suoi elementi essenziali: è evidente, infatti, alla luce dei criteri e dei principi sopra delineati, che l'applicazione della commissione di massimo scoperto. è
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assolutamente nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile cogliere, in base alle condizioni contrattuali di cui ai contratti di conto corrente allegati in atti, i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca (la base di calcolo,
i criteri e la periodicità di addebito).
Sotto questo profilo devono essere disattese le osservazioni avanzate dalla convenuta in quanto, sebbene risulti indicata nel contratto l'aliquota percentuale, non risultano tuttavia indicati né il periodo di riferimento né le modalità di calcolo della commissione applicata, sicchè il ricalcolo del saldo è stato eseguito dal consulente escludendo dal calcolo la suddetta commissione di massimo scoperto.
Ai fini del ricalcolo, infine, si è tenuto conto degli effettivi giorni di valuta ed escludendo eventuali costi, oneri o corrispettivi non specificamente pattuiti. All'esito delle attività di ricalcolo è emersa, per il conto corrente n. 30056894, una differenza in favore del correntista di euro 11.347,24, di cui euro 702,33 quale differenza tra interessi reali e interessi ricalcolati, euro 7.889,45 di commissioni di massimo scoperto, euro 1.229,32 a titolo di spese ed oneri ed euro 1.526,14 relativi al riconteggio effettuato sul conto anticipi n. 30085705; per il conto corrente ordinario n. 410302971 una differenza di euro 15.255,76, di cui euro 7.424,06 quale differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, euro 7.707,20 di commissioni di massimo scoperto ed euro 24,50 a titolo di spese ed oneri.
La differenza totale calcolata in favore del correntista per i due conti corrente è pari ad euro 26.603,00 (euro 11.347,24 + 15.225,76), oltre interessi convenzionali dalla chiusura dei rispettivi conti corrente sino al soddisfo.
Stante la soccombenza della convenuta, quest'ultima va altresì CP_3 condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice.
Le spese processuali si liquidano in base D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo: ai fini della determinazione delle spese, tenuto conto del valore della causa (euro 26.603,00), dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, sono stati utilizzati i valori medi, che sono liquidati al 50% ex art. 130 D.P.R. n. 115/02; non risulta, infatti, intervenuto ancora il provvedimento del G.D. di revoca del Gratuito Patrocinio stante la presenza di fondi, come confermato dal procuratore.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, stante l'integrale soccombenza della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5043/2015 R.G., promossa da nei confronti di così provvede: Parte_2 Controparte_1
1. Accerta, per le causali esposte in motivazione, che l' è Controparte_1 debitrice nei confronti della della somma di euro Parte_1
11.347,24 per il conto corrente n. 30056894 oltre interessi convenzionali dalla
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chiusura del conto fino al soddisfo e della somma di euro 15.255,76 per il conto corrente n. 410302971, oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto fino al soddisfo;
2. Condanna, per l'effetto, l' al pagamento in favore della Controparte_1 della somma complessiva di euro 26.602,00, oltre Parte_1 interessi convenzionali dalla chiusura dei conti correnti n.30056894 e n.
410302971 fino al sodisfo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 da parte attrice, ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in euro 2.750,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed euro 237,00 per spese vive.
4. Pone le spese ed onorari di c.t.u. a carico di parte convenuta, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
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