TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/09/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7776/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ENRICO STORARI del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verona, Via G. Garibaldi n. 17, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ANDREA MORABITO del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verona, Via Nino Bixio n. 22/A, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTO
C.F. CO P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLO VARIA del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Torino, Via Bertona n. 59, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale
Accertarsi le responsabilità nella causazione del sinistro occorso il 20.02.2022 in località Roverè
Veronese (VR) con il motoveicolo di proprietà del Sig. mod. Ducati Multistrada e Parte_1 targato EY62839, disponendo a carico di la manleva in favore dell'attore del CO
risarcimento dei danni subiti e chiesti in ristoro dal Sig. pervio accertamento della misura CP_1
del risarcimento dovuto al danneggiato.
In punto spese
Con ristoro delle spese di lite, competenze, anticipazioni, CPA e IVA.
Per parte convenuta CO
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_3
nuove
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della “Comparsa di Costituzione e Risposta e contestuali istanze istruttorie ex memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”
Nel caso di mancato accoglimento di tale eccezione
Sempre in via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda in via preliminare di di CP_1 sospensione del processo ai sensi e per gli effetti ex artt. 295 c.p.c. ovvero 75 c.p.p. in attesa dell'esito del procedimento penale r.g.n.r. 10181/2022, pendente innanzi al Tribunale di Verona, difettando i relativi presupposti di Legge
Dare atto, in ogni caso, che riserva, per il caso di accertamento dello stato di Controparte_3
alterazione psicofisica in capo a azione nei suoi confronti ex art. 144, II Parte_1
comma, C.d.A.
Nel merito
In via principale
Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto da ogni avversaria pretesa CP_4 Controparte_3
pagina 2 di 9 In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno giusto e concretamente Controparte_3
provato nonché ammissibile, riferibile al sinistro stradale in oggetto
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di CP_1
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno giusto e concretamente Controparte_3
provato nonché ammissibile, riferibile al sinistro stradale in oggetto
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta tenuto conto delle fasi processuali, delle prestazioni effettivamente svolte nonché della complessità della controversia.
Per il convenuto CP_1
In via principale
Accertarsi che, al momento del sinistro de quo, alla guida del motoveicolo assicurato con la Compagnia vi fosse il sig. (supra meglio generalizzato) mentre come Controparte_3 Parte_1 trasportato il sig. e per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'efficacia della copertura CP_1
assicurativa a favore del sig. per le lesioni da questi riportate. CP_1
Conseguentemente condannarsi a manlevare il sig. dalle richieste Controparte_3 Parte_1
risarcitorie del sig. e relative al sinistro del 20.2.2022 che verranno avanzate con CP_1
autonoma azione svolta in sede penale ovvero in sede civile.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed IVA se dovuta.
In via istruttoria
Si insiste, inoltre, per l'ammissione della prova per testi e per interpello sui capitoli non già ammessi e precedentemente formulati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 CO
affinché venisse accertata, nel contradditorio tra le parti, la propria responsabilità nella
[...]
causazione del sinistro occorso in data 20.02.2022 in località Roverè Veronese (VR), con richiesta di accertamento dell'obbligo di manleva della compagna assicurativa per i danni provocati a CP_1
[...] pagina 3 di 9 Segnatamente, l'attore deduceva che il pomeriggio del 20.02.2022, nel contesto di una festa di famiglia, aveva invitato l'amico a “fare un giro” sul suo motoveicolo, una Ducati CP_1
Multistrada targata EY62839; fatto accomodare il come passeggero, poco dopo essersi immesso CP_1 nella strada pubblica, aveva perso il controllo del mezzo “per mera distrazione alla guida” (pur affermando che aveva contribuito a sbilanciare l'assetto della moto anche il fatto che il si CP_1
sarebbe in tesi aggrappato al suo braccio), cadendo rovinosamente a terra.
Il sinistro aveva provocato al trasportato diverse fratture all'arco costale sinistro e lo aveva costretto altresì a sottoporsi ad una pratica di splenectomia d'urgenza (intervento chirurgico di rimozione della milza), causandogli un danno biologico stimato in 10 punti percentuali per la sola splenectomia, con una prognosi di danno liquidabile in minimo € 25.000,00.
In forza della polizza assicurativa contratta in relazione al motoveicolo, chiedeva quindi che, accertate le responsabilità nella causazione del sinistro, la convenuta venisse dichiarata CO
tenuta a manlevarlo del risarcimento dei danni subiti e chiesti in ristoro da previo CP_1
accertamento della misura del risarcimento dovuto al danneggiato.
2. Si costituiva in giudizio contestando anzitutto il difetto di interesse ad CO agire dell'attore, per non avere il danneggiato ancora intrapreso alcuna iniziativa giudiziale civilistica volta ad ottenere il risarcimento del danno patito, essendosi limitato a rivolgere (al danneggiante e alla compagnia) solo richieste risarcitorie stragiudiziali.
In secondo luogo, la convenuta negava la sussistenza dei presupposti per la copertura di polizza, in quanto, nella scheda di primo soccorso redatta dall'operatore del 118, veniva indicato CP_1 come conducente del mezzo e non l'attore; peraltro detto verbale, nella prospettiva della compagnia, sarebbe assistito da fede privilegiata perché redatto da pubblico ufficiale.
In terzo luogo, anche ad ammettere l'operatività della polizza e anche a quantificare l'invalidità nella misura del 10%, assumeva la compagnia assicuratrice convenuta che la sua traduzione economica fosse al più corrispondente ad € 17.981,00, valore rientrante nella competenza del Giudice di Pace.
3. Con decreto del 21.03.2024, differita la data d'udienza fissata in citazione, venivano assegnati termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; contestualmente, veniva inoltre dichiarata la contumacia del convenuto danneggiato, revocata successivamente per effetto della sua costituzione tardiva.
4. Nelle more, infatti, con comparsa del 4.06.2024 (antecedentemente rispetto al termine per la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.), si costituiva il quale aderiva – di fatto – alle domande CP_1
pagina 4 di 9 attoree (pur se con alcune precisazioni sulla dinamica del sinistro e sugli eventi verificatesi successivamente), chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi degli art. 295 c.p.c.
e 75 c.p.p., in attesa dell'esito del procedimento penale r.g.r.n. 10181/2022 pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale.
5. Con ordinanza del 26.07.2024, previa verifica (allo stato degli atti) della competenza e dell'interesse ad agire dell'attore, nonché ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del processo, veniva disposta l'assunzione di prove orali.
6. Istruita la causa, l'udienza veniva rinviata al 23.05.2025 per la rimessione in decisione, previo scambio delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
7. Prima di entrare nel merito della controversia, va - in premessa - ribadita la sussistenza in rito di tutti i presupposti e condizioni dell'azione promossa dall'attore.
7.1. Quanto alla competenza, si osserva che, a mente dell'art. 14, comma I, c.p.c., questa si determina in base alla domanda, sicché, considerato che l'attore ha indicato in citazione un valore della controversia indeterminabile e comunque superiore ad €25.000,00 e che il comma II dell'art. 7 c.p.c. prevede la competenza per materia/valore del giudice di pace (per cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli) con un limite massimo corrispondente a detto importo, deve ritenersi competente il Tribunale adito in virtù dell'art. 9 c.p.c.
Conclusione del resto corroborata dalla relazione medico legale depositata dalla difesa di parte convenuta (che indica il danno biologico permanente nella misura del 25% - v: doc. 20 conv. CP_1
– percentuale che, per quanto di parte, induce ad una quantificazione del danno ampiamente CP_1
superiore alla soglia di competenza del giudice di pace).
7.2 Ferma la competenza, la domanda risulta altresì procedibile. Non può infatti dirsi sussistente un'ipotesi di sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. posta, da un lato,
l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e, dall'altro, la previsione dell'art. 75 c.p.p.. La norma da ultimo richiamata, invero, impone la sospensione del giudizio civile, fino al giudicato della sentenza penale, solo se l'azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero dopo la sentenza di primo grado;
nel caso di specie invece non risulta agli atti alcuna formale costituzione di parte civile nel procedimento penale.
7.3 Sempre in rito, si ritiene altresì sussistente l'interesse ad agire dell'attore in relazione alla proposta domanda di accertamento dell'obbligo di manleva dell'assicurazione.
pagina 5 di 9 Risulta invero sufficiente a tal fine uno stato di incertezza oggettivo sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sulla portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di detta incertezza un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 7096/2012; Cass. civ., 31/07/2015, n. 16262; Cass. civ. 09/03/2022, n. 7735).
Stando così le cose, posto che nel caso di specie è in contestazione il dovere derivante dal contratto di assicurazione di tenere indenne il contraente dall'obbligo risarcitorio nei confronti di un terzo, appare ravvisabile un'incertezza giuridica che giustifica l'esigenza attorea di ricorrere alla tutela giurisdizionale.
8. Tanto chiarito in rito, nel merito la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
8.1 La circostanza che l'attore si trovasse alla guida della moto, trova ampia Parte_1
conferma nelle risultanze di causa.
Dalle deposizioni dei testi sentiti, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
si ricava indubbiamente che alla guida del mezzo si fosse posto l'attore e
[...] Parte_1
che il fosse trasportato;
in particolare: CP_1
- cognato sia dell'attore che di ha dichiarato: “io li ho visti Testimone_1 CP_1 partire da casa e in quel momento guidava il (…). Sono caduti da soli e non Parte_1
c'erano altri veicoli coinvolti. (…). La caduta è avvenuta a circa 50 metri dalla mia abitazione
e potevo vederli già uscendo dal cancello. Sono stato chiamato circa 5 minuti dopo che erano partiti (…)” (v. verbale del 5/11/2024);
- , analogamente, ha confermato: “io li ho visti partire e alla guida della moto Testimone_2
c'era Sono sicura che fosse lo stesso alla guida della moto Parte_1 Parte_1 anche al momento dell'incidente in quanto dal giardino potevo sentire benissimo il rumore della moto e non c'è stata mai interruzione. Non è quindi possibile che ci sia stato uno scambio di posizioni alla guida. Preciso che hanno fatto un giro breve, saranno stati circa 200/300 metri. In pratica sono arrivati in fondo alla via e si sono girati per risalire verso l'abitazione.
Nella fase di risalita, circa a metà strada, c'è stato l'incidente ”. (v. verbale del 5/11/2024);
- ha precisato: “mi trovavo in Contrada Colombini quando abbiamo sentito Testimone_3
l'accelerazione di una moto. Abbiamo guardato la strada davanti e abbiamo visto due persone sulla moto;
erano senza casco e la moto stava impennando;
subito dopo abbiamo sentito il rumore della caduta. Ci siamo quindi incamminati verso il luogo dell'incidente; arrivati lì ho
pagina 6 di 9 visto una persona a terra e mi è stato successivamente detto che era il signor;
CP_1
(…); Lì vicino c'era il sig. che aveva una ferita sulla fronte ed era agitato. Parte_1
Continuava a dire “cosa ho fatto, cosa ho fatto”;
- del pari, ha dichiarato: “al momento dell'incidente mi trovato in Contrada Testimone_4
Colombini, a circa 80/100 metri dal punto della caduta;
ho visto passare una moto con due persone a bordo senza casco e con la moto in impennata. La cosa mi aveva stupito e subito dopo ho sentito il “botto” dell'incidente. La moto è andata a sbattere sul muretto lato strada.
(…) siamo arrivati sul luogo dell'incidente e ho visto la moto a terra;
il – ho saputo CP_1
dopo che era lui – era a terra e lamentava dolore alla spalla dicendo di non toccarlo;
il era in piedi con del sangue sul viso e diceva in dialetto “cosa ho combinato”. Parte_1
Ora, sebbene i testi non abbiano assistito direttamente al sinistro, la circostanza che alla guida del motociclo ci fosse l'attore può esser desunta, sulla base delle concordati dichiarazioni rese, dal fatto che: alla partenza, il veicolo fosse condotto dal la caduta sia avvenuta a poca distanza e Parte_1 dopo un breve lasso di tempo rispetto alla partenza, senza alcuna sosta del mezzo sino all'incidente;
l'attore, nell'immediatezza, si sia addossato la responsabilità di quanto accaduto, mentre la moto è stata vista in impennata qualche istante prima.
I testi, peraltro, hanno confermato quanto già dichiarato in sede di informazioni rese al difensore del danneggiato nell'ambito delle indagini difensive del procedimento penale (v. docc. 6, 7, 8 e 9 – convenuto . CP_1
8.2 La valenza probatoria delle prove orali assunte, di contro, non può essere intaccata dall'attestazione del medico dell'elisoccorso resa nell'immediatezza dell'incidente e nel contesto del primo soccorso
(doc. 2 – attore).
Deve innanzitutto escludersi che la spunta della casella “Guidatore” nella scheda di Pronto soccorso redatta dai sanitari intervenuti per possa assumere il valore prova legale (fino a querela di CP_1 falso) ai sensi dell'art. 2700 c.c. Ed invero, ai sensi della norma testé richiamata, l'atto pubblico non fa prova della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese avanti al pubblico ufficiale, ma solo del fatto che esse sono state effettivamente rese come indicato in atto (Cass. 27/2/2023 n. 5827).
Nella specie, è pacifico che gli operatori siano intervenuti dopo il fatto e la portata dell'annotazione risulta altresì chiarita dalla relazione integrativa a firma del dott. (doc. 4 – convenuto TR
, nella quale viene precisato che l'indicazione del come conducente del motociclo è CP_1 CP_1
pagina 7 di 9 avvenuta in base alle dichiarazioni degli astanti e non perché il medico abbia assistito personalmente al sinistro né per altri fatti avvenuti in sua presenza.
L'annotazione in esame non può quindi dirsi coperta dall'efficacia probatoria dell'atto pubblico e non necessita per la sua smentita di una querela di falso.
9. Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalla difesa di negli scritti conclusionali, CO va rilevato come le stesse risultino tardive e non ostino in ogni caso all'accertamento della responsabilità della causazione del sinistro in capo al – peraltro apertamente ammessa dal Parte_1
medesimo - e della copertura assicurativa in favore del convenuto essendosi le doglianze della CP_1
compagnia convenuta precedentemente incentrate sulla sola contestazione della veste di trasportato di questi.
Né osta al detto accertamento il richiamo alla sentenza della Corte a Sezioni Unite n. 35318 del 2022 in riferimento all'art. 141 C. Ass., ove si consideri che, come chiarito dalla Suprema Corte “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata”; ove quindi, come nel caso di specie, vi sia il coinvolgimento di un unico veicolo, il terzo trasportato può in ogni caso avvalersi (oltre all'azione ex art. 2043 c.c. e 2054 c.c. nei confronti del danneggiante) dell'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., essendo peraltro incontestato che il fosse anche il CP_1 proprietario della moto (v: doc. 12 attore). Ai sensi del comma 2 dell'art. 144 Cod. ass., infatti, “per
l'intero massimale di polizza, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
L'assicurazione è dunque chiamata a risarcire integralmente il danno patito dal danneggiato terzo trasportato – quale è nella specie il - nei limiti del massimale di polizza, potendo soltanto CP_1
successivamente far valere eventuali eccezioni contrattuali in sede di rivalsa.
L'azione del danneggiato riconosciuta dalla normativa speciale di cui si è detto risulta peraltro coerente con il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1891 c.c., a mente del quale, nel caso di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato”.
11. Se ne ricava inoltre che solo al danneggiato spetta la legittimazione alla proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione, sicché, nel caso in esame, il non può dirsi Parte_1
legittimato ad ottenere una pronuncia sul punto.
pagina 8 di 9 Essendo incontestata la valida stipula della polizza per la responsabilità civile n. 407988277 (doc. 12 - attore), può quindi in questa sede accertarsi l'obbligo di di prestare la copertura CO
assicurativa in favore del convenuto trasportato CP_1
Null'altro occorre qui statuire, essendosi incentrato l'oggetto della vertenza sull'individuazione del conducente della moto ai fini dell'accertamento dell'obbligo di di prestare la CO copertura assicurativa, esulando dall'accertamento – in mancanza di domande risarcitorie del - CP_1
le ulteriori questioni strumentali alla liquidazione del danno.
13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno quindi interamente poste a carico di prendendo a riferimento i parametri medi per cause di valore CO
indeterminabile di media complessità.
14. Non si ritengono invece sussistenti idonei elementi per statuizioni di condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità della causazione del sinistro verificatosi in data 20.02.2022 in località Roverè
Veronese (VR) per cui è causa in capo all'attore - proprietario e conducente del Parte_1
motoveicolo mod. Ducati Multistrada targato EY62839 sul quale il convenuto danneggiato CP_1
viaggiava come trasportato - ed il conseguente obbligo di di prestare la
[...] CO
copertura assicurativa in favore del predetto in relazione al sinistro di cui sopra. CP_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice e di parte convenuta CO
spese che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA CP_1 come per legge per ciascuna delle parti, oltre al rimborso del contributo unificato a favore dell'attore per €545,00.
Verona, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7776/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ENRICO STORARI del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verona, Via G. Garibaldi n. 17, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ANDREA MORABITO del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verona, Via Nino Bixio n. 22/A, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTO
C.F. CO P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLO VARIA del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Torino, Via Bertona n. 59, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale
Accertarsi le responsabilità nella causazione del sinistro occorso il 20.02.2022 in località Roverè
Veronese (VR) con il motoveicolo di proprietà del Sig. mod. Ducati Multistrada e Parte_1 targato EY62839, disponendo a carico di la manleva in favore dell'attore del CO
risarcimento dei danni subiti e chiesti in ristoro dal Sig. pervio accertamento della misura CP_1
del risarcimento dovuto al danneggiato.
In punto spese
Con ristoro delle spese di lite, competenze, anticipazioni, CPA e IVA.
Per parte convenuta CO
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande Controparte_3
nuove
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della “Comparsa di Costituzione e Risposta e contestuali istanze istruttorie ex memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”
Nel caso di mancato accoglimento di tale eccezione
Sempre in via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda in via preliminare di di CP_1 sospensione del processo ai sensi e per gli effetti ex artt. 295 c.p.c. ovvero 75 c.p.p. in attesa dell'esito del procedimento penale r.g.n.r. 10181/2022, pendente innanzi al Tribunale di Verona, difettando i relativi presupposti di Legge
Dare atto, in ogni caso, che riserva, per il caso di accertamento dello stato di Controparte_3
alterazione psicofisica in capo a azione nei suoi confronti ex art. 144, II Parte_1
comma, C.d.A.
Nel merito
In via principale
Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto da ogni avversaria pretesa CP_4 Controparte_3
pagina 2 di 9 In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno giusto e concretamente Controparte_3
provato nonché ammissibile, riferibile al sinistro stradale in oggetto
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di CP_1
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno giusto e concretamente Controparte_3
provato nonché ammissibile, riferibile al sinistro stradale in oggetto
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta tenuto conto delle fasi processuali, delle prestazioni effettivamente svolte nonché della complessità della controversia.
Per il convenuto CP_1
In via principale
Accertarsi che, al momento del sinistro de quo, alla guida del motoveicolo assicurato con la Compagnia vi fosse il sig. (supra meglio generalizzato) mentre come Controparte_3 Parte_1 trasportato il sig. e per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'efficacia della copertura CP_1
assicurativa a favore del sig. per le lesioni da questi riportate. CP_1
Conseguentemente condannarsi a manlevare il sig. dalle richieste Controparte_3 Parte_1
risarcitorie del sig. e relative al sinistro del 20.2.2022 che verranno avanzate con CP_1
autonoma azione svolta in sede penale ovvero in sede civile.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed IVA se dovuta.
In via istruttoria
Si insiste, inoltre, per l'ammissione della prova per testi e per interpello sui capitoli non già ammessi e precedentemente formulati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 CO
affinché venisse accertata, nel contradditorio tra le parti, la propria responsabilità nella
[...]
causazione del sinistro occorso in data 20.02.2022 in località Roverè Veronese (VR), con richiesta di accertamento dell'obbligo di manleva della compagna assicurativa per i danni provocati a CP_1
[...] pagina 3 di 9 Segnatamente, l'attore deduceva che il pomeriggio del 20.02.2022, nel contesto di una festa di famiglia, aveva invitato l'amico a “fare un giro” sul suo motoveicolo, una Ducati CP_1
Multistrada targata EY62839; fatto accomodare il come passeggero, poco dopo essersi immesso CP_1 nella strada pubblica, aveva perso il controllo del mezzo “per mera distrazione alla guida” (pur affermando che aveva contribuito a sbilanciare l'assetto della moto anche il fatto che il si CP_1
sarebbe in tesi aggrappato al suo braccio), cadendo rovinosamente a terra.
Il sinistro aveva provocato al trasportato diverse fratture all'arco costale sinistro e lo aveva costretto altresì a sottoporsi ad una pratica di splenectomia d'urgenza (intervento chirurgico di rimozione della milza), causandogli un danno biologico stimato in 10 punti percentuali per la sola splenectomia, con una prognosi di danno liquidabile in minimo € 25.000,00.
In forza della polizza assicurativa contratta in relazione al motoveicolo, chiedeva quindi che, accertate le responsabilità nella causazione del sinistro, la convenuta venisse dichiarata CO
tenuta a manlevarlo del risarcimento dei danni subiti e chiesti in ristoro da previo CP_1
accertamento della misura del risarcimento dovuto al danneggiato.
2. Si costituiva in giudizio contestando anzitutto il difetto di interesse ad CO agire dell'attore, per non avere il danneggiato ancora intrapreso alcuna iniziativa giudiziale civilistica volta ad ottenere il risarcimento del danno patito, essendosi limitato a rivolgere (al danneggiante e alla compagnia) solo richieste risarcitorie stragiudiziali.
In secondo luogo, la convenuta negava la sussistenza dei presupposti per la copertura di polizza, in quanto, nella scheda di primo soccorso redatta dall'operatore del 118, veniva indicato CP_1 come conducente del mezzo e non l'attore; peraltro detto verbale, nella prospettiva della compagnia, sarebbe assistito da fede privilegiata perché redatto da pubblico ufficiale.
In terzo luogo, anche ad ammettere l'operatività della polizza e anche a quantificare l'invalidità nella misura del 10%, assumeva la compagnia assicuratrice convenuta che la sua traduzione economica fosse al più corrispondente ad € 17.981,00, valore rientrante nella competenza del Giudice di Pace.
3. Con decreto del 21.03.2024, differita la data d'udienza fissata in citazione, venivano assegnati termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; contestualmente, veniva inoltre dichiarata la contumacia del convenuto danneggiato, revocata successivamente per effetto della sua costituzione tardiva.
4. Nelle more, infatti, con comparsa del 4.06.2024 (antecedentemente rispetto al termine per la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.), si costituiva il quale aderiva – di fatto – alle domande CP_1
pagina 4 di 9 attoree (pur se con alcune precisazioni sulla dinamica del sinistro e sugli eventi verificatesi successivamente), chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi degli art. 295 c.p.c.
e 75 c.p.p., in attesa dell'esito del procedimento penale r.g.r.n. 10181/2022 pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale.
5. Con ordinanza del 26.07.2024, previa verifica (allo stato degli atti) della competenza e dell'interesse ad agire dell'attore, nonché ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del processo, veniva disposta l'assunzione di prove orali.
6. Istruita la causa, l'udienza veniva rinviata al 23.05.2025 per la rimessione in decisione, previo scambio delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
7. Prima di entrare nel merito della controversia, va - in premessa - ribadita la sussistenza in rito di tutti i presupposti e condizioni dell'azione promossa dall'attore.
7.1. Quanto alla competenza, si osserva che, a mente dell'art. 14, comma I, c.p.c., questa si determina in base alla domanda, sicché, considerato che l'attore ha indicato in citazione un valore della controversia indeterminabile e comunque superiore ad €25.000,00 e che il comma II dell'art. 7 c.p.c. prevede la competenza per materia/valore del giudice di pace (per cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli) con un limite massimo corrispondente a detto importo, deve ritenersi competente il Tribunale adito in virtù dell'art. 9 c.p.c.
Conclusione del resto corroborata dalla relazione medico legale depositata dalla difesa di parte convenuta (che indica il danno biologico permanente nella misura del 25% - v: doc. 20 conv. CP_1
– percentuale che, per quanto di parte, induce ad una quantificazione del danno ampiamente CP_1
superiore alla soglia di competenza del giudice di pace).
7.2 Ferma la competenza, la domanda risulta altresì procedibile. Non può infatti dirsi sussistente un'ipotesi di sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. posta, da un lato,
l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e, dall'altro, la previsione dell'art. 75 c.p.p.. La norma da ultimo richiamata, invero, impone la sospensione del giudizio civile, fino al giudicato della sentenza penale, solo se l'azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero dopo la sentenza di primo grado;
nel caso di specie invece non risulta agli atti alcuna formale costituzione di parte civile nel procedimento penale.
7.3 Sempre in rito, si ritiene altresì sussistente l'interesse ad agire dell'attore in relazione alla proposta domanda di accertamento dell'obbligo di manleva dell'assicurazione.
pagina 5 di 9 Risulta invero sufficiente a tal fine uno stato di incertezza oggettivo sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sulla portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di detta incertezza un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 7096/2012; Cass. civ., 31/07/2015, n. 16262; Cass. civ. 09/03/2022, n. 7735).
Stando così le cose, posto che nel caso di specie è in contestazione il dovere derivante dal contratto di assicurazione di tenere indenne il contraente dall'obbligo risarcitorio nei confronti di un terzo, appare ravvisabile un'incertezza giuridica che giustifica l'esigenza attorea di ricorrere alla tutela giurisdizionale.
8. Tanto chiarito in rito, nel merito la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
8.1 La circostanza che l'attore si trovasse alla guida della moto, trova ampia Parte_1
conferma nelle risultanze di causa.
Dalle deposizioni dei testi sentiti, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
si ricava indubbiamente che alla guida del mezzo si fosse posto l'attore e
[...] Parte_1
che il fosse trasportato;
in particolare: CP_1
- cognato sia dell'attore che di ha dichiarato: “io li ho visti Testimone_1 CP_1 partire da casa e in quel momento guidava il (…). Sono caduti da soli e non Parte_1
c'erano altri veicoli coinvolti. (…). La caduta è avvenuta a circa 50 metri dalla mia abitazione
e potevo vederli già uscendo dal cancello. Sono stato chiamato circa 5 minuti dopo che erano partiti (…)” (v. verbale del 5/11/2024);
- , analogamente, ha confermato: “io li ho visti partire e alla guida della moto Testimone_2
c'era Sono sicura che fosse lo stesso alla guida della moto Parte_1 Parte_1 anche al momento dell'incidente in quanto dal giardino potevo sentire benissimo il rumore della moto e non c'è stata mai interruzione. Non è quindi possibile che ci sia stato uno scambio di posizioni alla guida. Preciso che hanno fatto un giro breve, saranno stati circa 200/300 metri. In pratica sono arrivati in fondo alla via e si sono girati per risalire verso l'abitazione.
Nella fase di risalita, circa a metà strada, c'è stato l'incidente ”. (v. verbale del 5/11/2024);
- ha precisato: “mi trovavo in Contrada Colombini quando abbiamo sentito Testimone_3
l'accelerazione di una moto. Abbiamo guardato la strada davanti e abbiamo visto due persone sulla moto;
erano senza casco e la moto stava impennando;
subito dopo abbiamo sentito il rumore della caduta. Ci siamo quindi incamminati verso il luogo dell'incidente; arrivati lì ho
pagina 6 di 9 visto una persona a terra e mi è stato successivamente detto che era il signor;
CP_1
(…); Lì vicino c'era il sig. che aveva una ferita sulla fronte ed era agitato. Parte_1
Continuava a dire “cosa ho fatto, cosa ho fatto”;
- del pari, ha dichiarato: “al momento dell'incidente mi trovato in Contrada Testimone_4
Colombini, a circa 80/100 metri dal punto della caduta;
ho visto passare una moto con due persone a bordo senza casco e con la moto in impennata. La cosa mi aveva stupito e subito dopo ho sentito il “botto” dell'incidente. La moto è andata a sbattere sul muretto lato strada.
(…) siamo arrivati sul luogo dell'incidente e ho visto la moto a terra;
il – ho saputo CP_1
dopo che era lui – era a terra e lamentava dolore alla spalla dicendo di non toccarlo;
il era in piedi con del sangue sul viso e diceva in dialetto “cosa ho combinato”. Parte_1
Ora, sebbene i testi non abbiano assistito direttamente al sinistro, la circostanza che alla guida del motociclo ci fosse l'attore può esser desunta, sulla base delle concordati dichiarazioni rese, dal fatto che: alla partenza, il veicolo fosse condotto dal la caduta sia avvenuta a poca distanza e Parte_1 dopo un breve lasso di tempo rispetto alla partenza, senza alcuna sosta del mezzo sino all'incidente;
l'attore, nell'immediatezza, si sia addossato la responsabilità di quanto accaduto, mentre la moto è stata vista in impennata qualche istante prima.
I testi, peraltro, hanno confermato quanto già dichiarato in sede di informazioni rese al difensore del danneggiato nell'ambito delle indagini difensive del procedimento penale (v. docc. 6, 7, 8 e 9 – convenuto . CP_1
8.2 La valenza probatoria delle prove orali assunte, di contro, non può essere intaccata dall'attestazione del medico dell'elisoccorso resa nell'immediatezza dell'incidente e nel contesto del primo soccorso
(doc. 2 – attore).
Deve innanzitutto escludersi che la spunta della casella “Guidatore” nella scheda di Pronto soccorso redatta dai sanitari intervenuti per possa assumere il valore prova legale (fino a querela di CP_1 falso) ai sensi dell'art. 2700 c.c. Ed invero, ai sensi della norma testé richiamata, l'atto pubblico non fa prova della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese avanti al pubblico ufficiale, ma solo del fatto che esse sono state effettivamente rese come indicato in atto (Cass. 27/2/2023 n. 5827).
Nella specie, è pacifico che gli operatori siano intervenuti dopo il fatto e la portata dell'annotazione risulta altresì chiarita dalla relazione integrativa a firma del dott. (doc. 4 – convenuto TR
, nella quale viene precisato che l'indicazione del come conducente del motociclo è CP_1 CP_1
pagina 7 di 9 avvenuta in base alle dichiarazioni degli astanti e non perché il medico abbia assistito personalmente al sinistro né per altri fatti avvenuti in sua presenza.
L'annotazione in esame non può quindi dirsi coperta dall'efficacia probatoria dell'atto pubblico e non necessita per la sua smentita di una querela di falso.
9. Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalla difesa di negli scritti conclusionali, CO va rilevato come le stesse risultino tardive e non ostino in ogni caso all'accertamento della responsabilità della causazione del sinistro in capo al – peraltro apertamente ammessa dal Parte_1
medesimo - e della copertura assicurativa in favore del convenuto essendosi le doglianze della CP_1
compagnia convenuta precedentemente incentrate sulla sola contestazione della veste di trasportato di questi.
Né osta al detto accertamento il richiamo alla sentenza della Corte a Sezioni Unite n. 35318 del 2022 in riferimento all'art. 141 C. Ass., ove si consideri che, come chiarito dalla Suprema Corte “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata”; ove quindi, come nel caso di specie, vi sia il coinvolgimento di un unico veicolo, il terzo trasportato può in ogni caso avvalersi (oltre all'azione ex art. 2043 c.c. e 2054 c.c. nei confronti del danneggiante) dell'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., essendo peraltro incontestato che il fosse anche il CP_1 proprietario della moto (v: doc. 12 attore). Ai sensi del comma 2 dell'art. 144 Cod. ass., infatti, “per
l'intero massimale di polizza, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
L'assicurazione è dunque chiamata a risarcire integralmente il danno patito dal danneggiato terzo trasportato – quale è nella specie il - nei limiti del massimale di polizza, potendo soltanto CP_1
successivamente far valere eventuali eccezioni contrattuali in sede di rivalsa.
L'azione del danneggiato riconosciuta dalla normativa speciale di cui si è detto risulta peraltro coerente con il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1891 c.c., a mente del quale, nel caso di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato”.
11. Se ne ricava inoltre che solo al danneggiato spetta la legittimazione alla proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione, sicché, nel caso in esame, il non può dirsi Parte_1
legittimato ad ottenere una pronuncia sul punto.
pagina 8 di 9 Essendo incontestata la valida stipula della polizza per la responsabilità civile n. 407988277 (doc. 12 - attore), può quindi in questa sede accertarsi l'obbligo di di prestare la copertura CO
assicurativa in favore del convenuto trasportato CP_1
Null'altro occorre qui statuire, essendosi incentrato l'oggetto della vertenza sull'individuazione del conducente della moto ai fini dell'accertamento dell'obbligo di di prestare la CO copertura assicurativa, esulando dall'accertamento – in mancanza di domande risarcitorie del - CP_1
le ulteriori questioni strumentali alla liquidazione del danno.
13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno quindi interamente poste a carico di prendendo a riferimento i parametri medi per cause di valore CO
indeterminabile di media complessità.
14. Non si ritengono invece sussistenti idonei elementi per statuizioni di condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità della causazione del sinistro verificatosi in data 20.02.2022 in località Roverè
Veronese (VR) per cui è causa in capo all'attore - proprietario e conducente del Parte_1
motoveicolo mod. Ducati Multistrada targato EY62839 sul quale il convenuto danneggiato CP_1
viaggiava come trasportato - ed il conseguente obbligo di di prestare la
[...] CO
copertura assicurativa in favore del predetto in relazione al sinistro di cui sopra. CP_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice e di parte convenuta CO
spese che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA CP_1 come per legge per ciascuna delle parti, oltre al rimborso del contributo unificato a favore dell'attore per €545,00.
Verona, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
pagina 9 di 9