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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5037/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000641802000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1 – che si difende da sé - impugna la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229000641802/000 relativamente a due cartelle esattoriali per imposte, sanzioni e interessi riferiti a varie annualità pregresse, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina notificato all'Agente di Riscossione in data 13.04.2022, l'Avv. Ricorrente_1 aveva chiesto l'annullamento della intimazione di pagamento suddetta con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 306.827,51 per IVA, IRPEF e accessori.
A fondamento della propria impugnazione, l'Avv. Ricorrente_1 poneva le seguenti motivazioni: 1) nullità della intimazione di pagamento notificata via pec tramite un indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
2) prescrizione decennale in relazione alla pretesa di cui alla cartella N. 29520110026755805000 notificata in 03.11.2011; 3) prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi;
4) nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 comma 2 Legge 212/2000.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Motivi dell'Appello
1. Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ex art. 2948 c.c.
2. Nullità della notifica PEC dell'intimazione da indirizzo non presente nei registri IPA.
3. Violazione dell'art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente per mancanza di indicazioni sull'ufficio competente e sulle modalità di ricorso.
4. Erronea valutazione del giudice di primo grado circa la mancata produzione dell'atto impugnato.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Messina
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina - ha eccepito:
- l'inammissibilità dei motivi nuovi introdotti in appello.
- la regolarità della notifica e la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
- l'applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. anche a sanzioni e interessi.
- la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale da Covid-19. Controdeduzioni dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione.
1. ADER in via preliminare eccepisce il difetto di giurisdizione della adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a favore del Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto relativamente alla cartella di pagamento N. 29520110026755805000, ruolo N. 4285/2011 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Milazzo, nonché a favore del Tribunale Ordinario di Messina relativamente alla cartella di pagamento N.
29520150017494848000, ruolo N. 2343/2015 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Messina.
2. ,SULLA NULLITA' DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520229000641802/000 A MEZZO
PEC, rappresenta che la notifica della suddetta intimazione si è perfezionata a mezzo pec in data 16.02.2022 alle ore 12,51 allorquando il messaggio è stato consegnato nell'indirizzo di posta della destinataria e il mittente ha ricevuto la ricevuta di consegna, a prescindere dall'avvenuta lettura del messaggio, essendo all'evidenza irrilevanti circostanze imputabili solo al destinatario (cfr. Cassazione, n. 25968 del 15.12.2016;
n. 15070 del 02.07.2014). Ad ogni buon conto, l'eventuale violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 14042 del
01.06.2018). Peraltro, così come sostenuto nella sentenza N. 1005/2023 impugnata, l'irritualità di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, infatti, non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
3. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO, NONCHE' SULLA PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE DELLE SOMME RICHIESTE A TITOLO DI SANZIONI ED INTERESSI evidenzia che già, con sentenza N. 66 del 19.09.2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez. 6 aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Avv. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento N. 29520110026755805; tale sentenza è stata impugnata dall'Avv. Ricorrente_1 presso la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, con sentenza N. 1005 del 19.10.2020, depositata segreteria il 02.02.2021 ha rigettato l'appello confermando la sentenza impugnata, come può facilmente evincersi dalle sentenze che si allegano in copia.
Allo stesso modo la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha rigettato, dichiarandola inammissibile,
l'opposizione che l'Avv. Ricorrente_1 ha proposto avverso la cartella di pagamento N. 29520150017494848, come risulta dalla copia della sentenza N. 85/2017 che si allega.
Data prova quindi della definitività dei suddetti giudizi e, di conseguenza, della legittimità delle due cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata chiede, anche
per questi motivi
, che l'appello venga rigettato con conseguente declaratoria di legittimità della sentenza impugnata, che, in quanto tale, deve essere confermata.
4. SULLA ECCEPITA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE SOMME RICHIESTE A TITOLO DI
SANZIONI ED INTERESSI, NONCHE' SULLA ECCEPITA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 2 LEGGE 212/2000 - INFONDATEZZA – LEGITTIMITA' DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE. Data prova della tempestività e legittimità di notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata e dei successivi atti interruttivi, alcuna prescrizione si è perpetrata nel caso di specie, anche con riferimento a interessi e sanzioni. Ancora, diversamente a quanto sostenuto ex adverso, l'intimazione di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata e, comunque, tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa. Essa, infatti, contiene l'indicazione di tutti i dati prescritti dall'art. 1 comma 1 e 2 del D.M. n. 321 del 3 settembre 1999, e specificatamente: l'Ente creditore, la specie del ruolo, il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore, il codice di ogni componente del credito, l'anno di riferimento del credito, l'importo di ogni articolo del ruolo, il totale degli importi e la data di consegna al concessionario;
contiene inoltre le indicazioni di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 546/92 ed ancora fa riferimento alla cartella di pagamento presupposta nonché al titolo dell'Ente Impositore, con chiara indicazione del tributo richiesto, in maniera tale da consentire al debitore di potere agevolmente risalire all'individuazione dell'atto di contestazione presupposto alla pretesa creditoria costituente il carico di ruolo. Peraltro, sul punto, copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, è concorde nel ritenere che “nonostante la mancata allegazione dei documenti richiamati, l'atto impositivo motivato "per relationem" è legittimo purché lo stesso riproduca il loro contenuto essenziale e consenta al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa.
In conclusione, anche alla luce delle superiori considerazioni, attesa la puntuale e precisa opposizione proposta in primo grado dall'Avv. Ricorrente_1 la quale ha dimostrato di conoscere perfettamente i termini della questione e, dunque, il fondamento della pretesa creditoria, si deve dedurre che l'intimazione di pagamento per cui è causa è esente dai vizi lamentati.
AD depositava oltre alle relate di notifica a mezzo PEC delle cartelle, anche la notifica di una intimazione notificata medio tempore n. 29520169011280607 del 5.7.16 riferita alla cartella n. 29520110026755805000
e la copia delle due sentenze ( CTP di Messina N. 66/2013; CTR Sicilia N. 1055 del 19.10.2020) riferite alle due cartelle richiamate nell'intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Nessuna prescrizione è maturate per effetto della notifica della intimazione intermedia n.
29520169011280607 del 5.7.16 riferita alla cartella n. 29520110026755805000 ma sopratutto per effetto delle sentenze di rigetto che hanno consolidato la prescrizione decennale, a prescindere dalla natura del tributo e degli accessori per entrambe le cartelle richiamate nell'intimazione impugnata.
2. inoltre occorre tener conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (art. 68
D.L. 18/2020 e art. 4 D.L. 41/2021) applicabile al caso di specie.
3. Notifica PEC: il vizio di notifica è sanato dal raggiungimento dello scopo, essendo l'appellante venuta a conoscenza dell'atto e avendo esercitato il diritto di difesa.a l'altro la provenienza dell'atto d anotifica re da un indirizzo non IPA non inficia la regolarità dell anotifia. Il Collegio fa riferimento anche a altro precedente giurisprudenziale, espresso nella sua composizione più autorevole (cfr Cassazione sezioni unite, n.
14916/2016), con cui è stato statuito che l'utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto.
In buona sostanza, l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità – e ta to meno di inesistenza - qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.
Ciò posto, l'indirizzo Pec utilizzato dall'ente conteneva l'espressa indicazione della denominazione della notificante. Quindi, avuto anche riguardo al tenore dell'atto notificato, il Collegio esclude che l'impiego dell'indirizzo contestato possa aver provocato una ragionevole incertezza della società che, in ogni caso, aveva proposto tempestiva e articolata impugnazione, sanando così ogni eventuale irregolarità.
Pretestuosi sono i motivi di appello legati al difetto di motivazione, avendo la parte appellante intrapreso giudizi avverso le due cartelle, definiti con sentenze lla stessa sfavorevoli. Tra l'altro l'intimazione impugnata
è sufficientemente analitica contenendo numerosi elementi che identificano tributo, atto presupposto, somme da pagare, sanzioni, interessi, anno d'imposta, ente impositore etc. L'appello, ai limiti del a temerarietà va rigettato e le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione distaccata di Messina:
- Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1;
- Conferma la sentenza n. 1005/13/2023 della CGT di Primo Grado di Messina;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore dell'Agenzia delle entrate di Messina e di ADER nella misura di e 2500,00 a favore di ciascuno oltre gli accessori di legge se dovuti.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5037/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000641802000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1 – che si difende da sé - impugna la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229000641802/000 relativamente a due cartelle esattoriali per imposte, sanzioni e interessi riferiti a varie annualità pregresse, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina notificato all'Agente di Riscossione in data 13.04.2022, l'Avv. Ricorrente_1 aveva chiesto l'annullamento della intimazione di pagamento suddetta con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 306.827,51 per IVA, IRPEF e accessori.
A fondamento della propria impugnazione, l'Avv. Ricorrente_1 poneva le seguenti motivazioni: 1) nullità della intimazione di pagamento notificata via pec tramite un indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
2) prescrizione decennale in relazione alla pretesa di cui alla cartella N. 29520110026755805000 notificata in 03.11.2011; 3) prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi;
4) nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 comma 2 Legge 212/2000.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Motivi dell'Appello
1. Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ex art. 2948 c.c.
2. Nullità della notifica PEC dell'intimazione da indirizzo non presente nei registri IPA.
3. Violazione dell'art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente per mancanza di indicazioni sull'ufficio competente e sulle modalità di ricorso.
4. Erronea valutazione del giudice di primo grado circa la mancata produzione dell'atto impugnato.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Messina
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina - ha eccepito:
- l'inammissibilità dei motivi nuovi introdotti in appello.
- la regolarità della notifica e la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
- l'applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. anche a sanzioni e interessi.
- la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale da Covid-19. Controdeduzioni dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione.
1. ADER in via preliminare eccepisce il difetto di giurisdizione della adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a favore del Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto relativamente alla cartella di pagamento N. 29520110026755805000, ruolo N. 4285/2011 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Milazzo, nonché a favore del Tribunale Ordinario di Messina relativamente alla cartella di pagamento N.
29520150017494848000, ruolo N. 2343/2015 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Messina.
2. ,SULLA NULLITA' DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520229000641802/000 A MEZZO
PEC, rappresenta che la notifica della suddetta intimazione si è perfezionata a mezzo pec in data 16.02.2022 alle ore 12,51 allorquando il messaggio è stato consegnato nell'indirizzo di posta della destinataria e il mittente ha ricevuto la ricevuta di consegna, a prescindere dall'avvenuta lettura del messaggio, essendo all'evidenza irrilevanti circostanze imputabili solo al destinatario (cfr. Cassazione, n. 25968 del 15.12.2016;
n. 15070 del 02.07.2014). Ad ogni buon conto, l'eventuale violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 14042 del
01.06.2018). Peraltro, così come sostenuto nella sentenza N. 1005/2023 impugnata, l'irritualità di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, infatti, non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
3. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO, NONCHE' SULLA PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE DELLE SOMME RICHIESTE A TITOLO DI SANZIONI ED INTERESSI evidenzia che già, con sentenza N. 66 del 19.09.2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez. 6 aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Avv. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento N. 29520110026755805; tale sentenza è stata impugnata dall'Avv. Ricorrente_1 presso la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, con sentenza N. 1005 del 19.10.2020, depositata segreteria il 02.02.2021 ha rigettato l'appello confermando la sentenza impugnata, come può facilmente evincersi dalle sentenze che si allegano in copia.
Allo stesso modo la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha rigettato, dichiarandola inammissibile,
l'opposizione che l'Avv. Ricorrente_1 ha proposto avverso la cartella di pagamento N. 29520150017494848, come risulta dalla copia della sentenza N. 85/2017 che si allega.
Data prova quindi della definitività dei suddetti giudizi e, di conseguenza, della legittimità delle due cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata chiede, anche
per questi motivi
, che l'appello venga rigettato con conseguente declaratoria di legittimità della sentenza impugnata, che, in quanto tale, deve essere confermata.
4. SULLA ECCEPITA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE SOMME RICHIESTE A TITOLO DI
SANZIONI ED INTERESSI, NONCHE' SULLA ECCEPITA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 2 LEGGE 212/2000 - INFONDATEZZA – LEGITTIMITA' DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE. Data prova della tempestività e legittimità di notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata e dei successivi atti interruttivi, alcuna prescrizione si è perpetrata nel caso di specie, anche con riferimento a interessi e sanzioni. Ancora, diversamente a quanto sostenuto ex adverso, l'intimazione di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata e, comunque, tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa. Essa, infatti, contiene l'indicazione di tutti i dati prescritti dall'art. 1 comma 1 e 2 del D.M. n. 321 del 3 settembre 1999, e specificatamente: l'Ente creditore, la specie del ruolo, il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore, il codice di ogni componente del credito, l'anno di riferimento del credito, l'importo di ogni articolo del ruolo, il totale degli importi e la data di consegna al concessionario;
contiene inoltre le indicazioni di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 546/92 ed ancora fa riferimento alla cartella di pagamento presupposta nonché al titolo dell'Ente Impositore, con chiara indicazione del tributo richiesto, in maniera tale da consentire al debitore di potere agevolmente risalire all'individuazione dell'atto di contestazione presupposto alla pretesa creditoria costituente il carico di ruolo. Peraltro, sul punto, copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, è concorde nel ritenere che “nonostante la mancata allegazione dei documenti richiamati, l'atto impositivo motivato "per relationem" è legittimo purché lo stesso riproduca il loro contenuto essenziale e consenta al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa.
In conclusione, anche alla luce delle superiori considerazioni, attesa la puntuale e precisa opposizione proposta in primo grado dall'Avv. Ricorrente_1 la quale ha dimostrato di conoscere perfettamente i termini della questione e, dunque, il fondamento della pretesa creditoria, si deve dedurre che l'intimazione di pagamento per cui è causa è esente dai vizi lamentati.
AD depositava oltre alle relate di notifica a mezzo PEC delle cartelle, anche la notifica di una intimazione notificata medio tempore n. 29520169011280607 del 5.7.16 riferita alla cartella n. 29520110026755805000
e la copia delle due sentenze ( CTP di Messina N. 66/2013; CTR Sicilia N. 1055 del 19.10.2020) riferite alle due cartelle richiamate nell'intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Nessuna prescrizione è maturate per effetto della notifica della intimazione intermedia n.
29520169011280607 del 5.7.16 riferita alla cartella n. 29520110026755805000 ma sopratutto per effetto delle sentenze di rigetto che hanno consolidato la prescrizione decennale, a prescindere dalla natura del tributo e degli accessori per entrambe le cartelle richiamate nell'intimazione impugnata.
2. inoltre occorre tener conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (art. 68
D.L. 18/2020 e art. 4 D.L. 41/2021) applicabile al caso di specie.
3. Notifica PEC: il vizio di notifica è sanato dal raggiungimento dello scopo, essendo l'appellante venuta a conoscenza dell'atto e avendo esercitato il diritto di difesa.a l'altro la provenienza dell'atto d anotifica re da un indirizzo non IPA non inficia la regolarità dell anotifia. Il Collegio fa riferimento anche a altro precedente giurisprudenziale, espresso nella sua composizione più autorevole (cfr Cassazione sezioni unite, n.
14916/2016), con cui è stato statuito che l'utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che, in base ai principi di riferimento, viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto.
In buona sostanza, l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità – e ta to meno di inesistenza - qualora la notificazione abbia, comunque, permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.
Ciò posto, l'indirizzo Pec utilizzato dall'ente conteneva l'espressa indicazione della denominazione della notificante. Quindi, avuto anche riguardo al tenore dell'atto notificato, il Collegio esclude che l'impiego dell'indirizzo contestato possa aver provocato una ragionevole incertezza della società che, in ogni caso, aveva proposto tempestiva e articolata impugnazione, sanando così ogni eventuale irregolarità.
Pretestuosi sono i motivi di appello legati al difetto di motivazione, avendo la parte appellante intrapreso giudizi avverso le due cartelle, definiti con sentenze lla stessa sfavorevoli. Tra l'altro l'intimazione impugnata
è sufficientemente analitica contenendo numerosi elementi che identificano tributo, atto presupposto, somme da pagare, sanzioni, interessi, anno d'imposta, ente impositore etc. L'appello, ai limiti del a temerarietà va rigettato e le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione distaccata di Messina:
- Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1;
- Conferma la sentenza n. 1005/13/2023 della CGT di Primo Grado di Messina;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore dell'Agenzia delle entrate di Messina e di ADER nella misura di e 2500,00 a favore di ciascuno oltre gli accessori di legge se dovuti.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE