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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA DA sono comparsi, mediante collegamento sulla piattaforma Teams nella stanza virtuale del giudice, l'avv. Gianpaolo Salerno per parte attrice e l'avv. Silvia Tenti per parte convenuta.
L'Avv. Salerno, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Preliminarmente, tuttavia, si riporta alle proprie istanze istruttorie così come trascritte anche nella comparsa conclusionale. L'Avv. Tenti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Preliminarmente, tuttavia, si riporta alle proprie istanze istruttorie così come trascritte anche nella comparsa conclusionale.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 avv. F ll'avv. Emanuele Sestili, sito in Roma via Muzio Clementi n. 51, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Silvia Tenti, sito in Fiumicino via Mario D'Agostini n. 55 che la rappresenta e la difende;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: 0 le parti Controparte_1 avevano iniziato una conIV di fatto, nel corso della quale erano nati i figli e instaurando così uno stabile nucleo familiare ed affettivo;
Per_1 Per_2
t IV , amministratore di una società di Parte_1 spedizioni transfrontaliere, ccupato della gestione delle spese familiari, compreso l'acquisto dell'immobile dove era residente il nucleo familiare in Fiumicino alla Via Monte Solarolo 219/Q; -che, come era solito fare, aveva custodito un carnet di assegni in bianco, sui quali Parte_1 era firma, in un cassetto all'interno di un mobile ubicato all'interno della casa familiare per garantire ogni evenienza ed assicurare una tempestiva entrata patrimoniale in caso di propria assenza dovuta a motivi di lavoro;
-che l'attore era solito recarsi presso il proprio istituto bancario (Banca di Credito Cooperativo di Roma sita in Fiumicino, alla Via delle Ombrine 17 – Filiale nr. 106), al fine di effettuare movimentazioni bancarie;
-che in data 18.10.2018, proprio in una delle suddette circostanze, veniva Parte_1 reso edotto dal personale della Banca della disposizi este di incasso da euro 5.000,00 cadauna e relative ad assegni bancari appartenenti al libretto dello stesso;
-che nella stessa data del 18.10.2018, pertanto, Pt_1
l'attore si era recato presso la Legione dei Carabinieri Lazio, Stazione di Fiumicino, al fine di denunciare l'accaduto e, in particolare, di essere stato "vittima di appropriazione indebita" relativa a "Assegno n. 1044048961 e 1044048962 per un totale di due titoli istituto rilasciante BCC Roma conto corrente numero 5329"; -che in seguito ad accertamenti da parte di Pt_1 era emerso che i suddetti assegni erano stati compilati e portati all'i propria convivente al momento dei fatti;
-che tale circostanza Controparte_1 ta dalla stessa convenuta mediante telegramma inviato a in data 26.10.2018, con il quale aveva affermato che i suddetti Pt_1 assegni -redatti soltanto con le firme del erano all'interno Parte_1 dell'immobile a titolo di garanzia per accordi su le parti e che, per tale motivo la stessa li aveva portati all'incasso a seguito di un litigio tra conviventi;
-che aveva in data 26.10.2018 presentato ricorso avverso Pt_1
presso il Tribunale di Civitavecchia richiedendo, ai sensi Controparte_1
., il sequestro giudiziario degli assegni tratti sulla Banca del Credito Cooperativo di Roma, Agenzia nr. 106 di Fiumicino e, inoltre, l'emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., volto ad impedire la pubblicazione del protesto;
-che il ricorso (n.r.g. 3533/2018), tuttavia, era stato rigettato in quanto il Tribunale di Civitavecchia, così aveva provveduto:
“Nel caso di specie, tuttavia, l'assegno è stato già posto all'incasso…Difetta, pertanto, il requisito del pericolo attuale, in quanto il rischio che l'assegno sia posto all'incasso si è già verificato….Per quanto riguarda l'istanza ex art. 700 c.p.c., volta ad inibire alla banca il protesto dell'assegno si rileva un difetto di legittimazione passiva della resistente[ che non sarebbe il Controparte_1 soggetto nei confronti del quale l'ordine andrebbe emesso”; -che alla suddetta ordinanza veniva tempestivamente proposto reclamo dal , all'esito Pt_1 del quale, il Tribunale Collegiale aveva confermato la pre rdinanza per le medesime ragioni di rito;
-che veniva protestato e, Pt_1 conseguentemente, si era visto costretto a ra e proprie dimissioni da amministratore/socio della società - Controparte_2 che tale perdita del lavoro lo a occupazione con retribuzione di gran lunga inferiore a quella percepita precedentemente;
-che, in particolare, aveva subito un decremento reddituale in quanto da un importo medio annuo di euro 98.596,00 (Cfr. dichiarazione 2018) era passato ad un importo inferiore di euro 17.570,00 (cfr. Dichiarazione dei redditi 2020); -che di tale danno era responsabile la convivente la quale si era appropriata degli assegni tenuti da , li aveva Pt_1 compilati e li aveva portati all'incasso pur ritenendoli posti nzia. Sulla scorta delle considerazioni che precedono “A) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale a carico della sig.ra per i Controparte_1 motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, condan CP_1 al pagamento di € 55.000,00, o alla maggiore o minore
[...] giustizia, da liquidarsi in via equitativa. B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori distrattari.”.
2.Si costituiva in giudizio il deducendo: -che durante la Controparte_1 conIV l'attore aveva chiesto a di accendere un prestito che CP_1 sarebbe servito per pagare i lavori d di un'abitazione e procedere alla successiva vendita, promettendo che, ad operazione avvenuta, avrebbe provveduto a rimborsare gli arretrati per assegno di mantenimento e spese straordinarie da lui non pagati;
-che per convincere ad Controparte_1 accedere al finanziamento, per il quale aveva garantito l rso delle rate mensili a scadere, aveva provveduto a compilare e sottoscrivere due assegni di pari importo, per il valore complessivo del prestito, ovvero euro 10.000,00, che aveva consegnato alla compagna, evidenziando che, ove lui non avesse mantenuto fede al rimborso delle rate del prestito, lei avrebbe potuto tranquillamente portare ad incasso i titoli consegnati ed ottenere comunque il rimborso dell'importo chiesto col finanziamento a suo nome;
-che quindi i due assegni erano stati integralmente compilati da ad eccezione della Pt_1 indicazione della loro data;
-che, tuttavia, nel mese di settembre 2018
non aveva provveduto a rimborsare le rate del prestito e Pt_1 CP_1 est'ultima, in difficoltà economiche il mantenimento dei figli, aveva posto all'incasso il 17.10.2018 i due assegni presso la banca apponendo la sola data;
-che i due assegni veniva bloccati il giorno dopo e non pagati in ragione della denuncia di furto del 23.10.2018; -che, inoltre, gli assegni erano stati consegnati comunque dallo stesso il quale era Pt_1 consapevole del possibile utilizzo ed incasso dei due e, ancora, il procedimento penale era stato archiviato perché “In realtà si tratta di un mero tentativo di appropriazione dato che i titoli venivano bloccati tempestivamente dal che non pativa alcun danno;
motivo per il quale si dovrebbe Pt_1 pro una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto;
d'altra parte non essendo chiaro se all'epoca dei fatti i due coniugi fossero o meno legalmente separati, non si può escludere l'applicazione dell'esimente prevista dall'art.649 c.p.”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.
3.La causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda attorea riguarda una richiesta di risarcimento del danno in ragione dell'illegittimo incasso di due assegni intestati a ad Parte_1 opera della convivente con il conse e Controparte_1 dimissioni da parte dall'attore dalla posizione di amministratore e socio della della Cargo & Custom Service srl. CP_2 da viene proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. dunque l'onere probatorio di dimostrare il nesso causale tra condotta e danno e la colpa o il dolo del danneggiante ricade in capo a parte attrice.
5.Ciò premesso, tuttavia, dall'esame della prova documentale in atti non si evince la prova del danno. E' vero che risulta il protesto dei due assegni per via della denuncia di furto presentata dall'attore, ma è pur vero che le dimissioni di dalla Parte_1 carica di amministratore delle due società nel relativo leare sono riportate per motivi strettamente personali, mentre non viene riportata quale causa il protesto subito per i due assegni oggetto di giudizio. A fronte dell'indicazione delle ragioni delle dimissioni in motivazioni strettamente personali, senza alcuna riconduzione alla elevazione e pubblicazione dei protesti, non può assumere sufficiente riscontro la prova testimoniale a mezzo del socio di affari dell'attore, dunque scarsamente attendibile, oppure di altro soggetto domiciliato presso l'istituto di credito che potrebbe riferire rispetto alle ragioni delle dimissioni, peraltro documentate per motivi personali e non, invece, per le ragioni dei protesti. Quanto al pregiudizio non patrimoniale va richiamato che in tema di responsabilità civile derivante dal pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va, pertanto, individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/12/2018, n. 31537; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/11/2024) 13/05/2025, n. 12637; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2021) 12/05/2021, n. 12572; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/06/2022) 06/03/2023, n. 6589), non bastando la mera levata del protesto. Nella specie, la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe pregiudicare la stima e la reputazione, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto, peraltro elevato non per difetto di provvista ma per l'ipotesi di furto e del quale non vi è prova documentale della effettiva pubblicazione della segnalazione e del tempo di permanenza, come anche delle dimensioni dell'attività esercitata, dell'ampiezza del contesto territoriale in cui opera e del numero di clienti. Vale anche ricordare che il criterio equitativo presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è invece possibile surrogare, in tal modo, la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
6.Pertanto, manca la prova del danno e della sua ascrivibilità alla condotta della convenuta di messa all'incasso degli assegni.
7.In conclusione, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice va respinta.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM vigente, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese nella somma di euro 7.0 oltre iva, cassa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
DA DA
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA DA sono comparsi, mediante collegamento sulla piattaforma Teams nella stanza virtuale del giudice, l'avv. Gianpaolo Salerno per parte attrice e l'avv. Silvia Tenti per parte convenuta.
L'Avv. Salerno, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Preliminarmente, tuttavia, si riporta alle proprie istanze istruttorie così come trascritte anche nella comparsa conclusionale. L'Avv. Tenti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Preliminarmente, tuttavia, si riporta alle proprie istanze istruttorie così come trascritte anche nella comparsa conclusionale.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 avv. F ll'avv. Emanuele Sestili, sito in Roma via Muzio Clementi n. 51, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Silvia Tenti, sito in Fiumicino via Mario D'Agostini n. 55 che la rappresenta e la difende;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: 0 le parti Controparte_1 avevano iniziato una conIV di fatto, nel corso della quale erano nati i figli e instaurando così uno stabile nucleo familiare ed affettivo;
Per_1 Per_2
t IV , amministratore di una società di Parte_1 spedizioni transfrontaliere, ccupato della gestione delle spese familiari, compreso l'acquisto dell'immobile dove era residente il nucleo familiare in Fiumicino alla Via Monte Solarolo 219/Q; -che, come era solito fare, aveva custodito un carnet di assegni in bianco, sui quali Parte_1 era firma, in un cassetto all'interno di un mobile ubicato all'interno della casa familiare per garantire ogni evenienza ed assicurare una tempestiva entrata patrimoniale in caso di propria assenza dovuta a motivi di lavoro;
-che l'attore era solito recarsi presso il proprio istituto bancario (Banca di Credito Cooperativo di Roma sita in Fiumicino, alla Via delle Ombrine 17 – Filiale nr. 106), al fine di effettuare movimentazioni bancarie;
-che in data 18.10.2018, proprio in una delle suddette circostanze, veniva Parte_1 reso edotto dal personale della Banca della disposizi este di incasso da euro 5.000,00 cadauna e relative ad assegni bancari appartenenti al libretto dello stesso;
-che nella stessa data del 18.10.2018, pertanto, Pt_1
l'attore si era recato presso la Legione dei Carabinieri Lazio, Stazione di Fiumicino, al fine di denunciare l'accaduto e, in particolare, di essere stato "vittima di appropriazione indebita" relativa a "Assegno n. 1044048961 e 1044048962 per un totale di due titoli istituto rilasciante BCC Roma conto corrente numero 5329"; -che in seguito ad accertamenti da parte di Pt_1 era emerso che i suddetti assegni erano stati compilati e portati all'i propria convivente al momento dei fatti;
-che tale circostanza Controparte_1 ta dalla stessa convenuta mediante telegramma inviato a in data 26.10.2018, con il quale aveva affermato che i suddetti Pt_1 assegni -redatti soltanto con le firme del erano all'interno Parte_1 dell'immobile a titolo di garanzia per accordi su le parti e che, per tale motivo la stessa li aveva portati all'incasso a seguito di un litigio tra conviventi;
-che aveva in data 26.10.2018 presentato ricorso avverso Pt_1
presso il Tribunale di Civitavecchia richiedendo, ai sensi Controparte_1
., il sequestro giudiziario degli assegni tratti sulla Banca del Credito Cooperativo di Roma, Agenzia nr. 106 di Fiumicino e, inoltre, l'emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., volto ad impedire la pubblicazione del protesto;
-che il ricorso (n.r.g. 3533/2018), tuttavia, era stato rigettato in quanto il Tribunale di Civitavecchia, così aveva provveduto:
“Nel caso di specie, tuttavia, l'assegno è stato già posto all'incasso…Difetta, pertanto, il requisito del pericolo attuale, in quanto il rischio che l'assegno sia posto all'incasso si è già verificato….Per quanto riguarda l'istanza ex art. 700 c.p.c., volta ad inibire alla banca il protesto dell'assegno si rileva un difetto di legittimazione passiva della resistente[ che non sarebbe il Controparte_1 soggetto nei confronti del quale l'ordine andrebbe emesso”; -che alla suddetta ordinanza veniva tempestivamente proposto reclamo dal , all'esito Pt_1 del quale, il Tribunale Collegiale aveva confermato la pre rdinanza per le medesime ragioni di rito;
-che veniva protestato e, Pt_1 conseguentemente, si era visto costretto a ra e proprie dimissioni da amministratore/socio della società - Controparte_2 che tale perdita del lavoro lo a occupazione con retribuzione di gran lunga inferiore a quella percepita precedentemente;
-che, in particolare, aveva subito un decremento reddituale in quanto da un importo medio annuo di euro 98.596,00 (Cfr. dichiarazione 2018) era passato ad un importo inferiore di euro 17.570,00 (cfr. Dichiarazione dei redditi 2020); -che di tale danno era responsabile la convivente la quale si era appropriata degli assegni tenuti da , li aveva Pt_1 compilati e li aveva portati all'incasso pur ritenendoli posti nzia. Sulla scorta delle considerazioni che precedono “A) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale a carico della sig.ra per i Controparte_1 motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, condan CP_1 al pagamento di € 55.000,00, o alla maggiore o minore
[...] giustizia, da liquidarsi in via equitativa. B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori distrattari.”.
2.Si costituiva in giudizio il deducendo: -che durante la Controparte_1 conIV l'attore aveva chiesto a di accendere un prestito che CP_1 sarebbe servito per pagare i lavori d di un'abitazione e procedere alla successiva vendita, promettendo che, ad operazione avvenuta, avrebbe provveduto a rimborsare gli arretrati per assegno di mantenimento e spese straordinarie da lui non pagati;
-che per convincere ad Controparte_1 accedere al finanziamento, per il quale aveva garantito l rso delle rate mensili a scadere, aveva provveduto a compilare e sottoscrivere due assegni di pari importo, per il valore complessivo del prestito, ovvero euro 10.000,00, che aveva consegnato alla compagna, evidenziando che, ove lui non avesse mantenuto fede al rimborso delle rate del prestito, lei avrebbe potuto tranquillamente portare ad incasso i titoli consegnati ed ottenere comunque il rimborso dell'importo chiesto col finanziamento a suo nome;
-che quindi i due assegni erano stati integralmente compilati da ad eccezione della Pt_1 indicazione della loro data;
-che, tuttavia, nel mese di settembre 2018
non aveva provveduto a rimborsare le rate del prestito e Pt_1 CP_1 est'ultima, in difficoltà economiche il mantenimento dei figli, aveva posto all'incasso il 17.10.2018 i due assegni presso la banca apponendo la sola data;
-che i due assegni veniva bloccati il giorno dopo e non pagati in ragione della denuncia di furto del 23.10.2018; -che, inoltre, gli assegni erano stati consegnati comunque dallo stesso il quale era Pt_1 consapevole del possibile utilizzo ed incasso dei due e, ancora, il procedimento penale era stato archiviato perché “In realtà si tratta di un mero tentativo di appropriazione dato che i titoli venivano bloccati tempestivamente dal che non pativa alcun danno;
motivo per il quale si dovrebbe Pt_1 pro una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto;
d'altra parte non essendo chiaro se all'epoca dei fatti i due coniugi fossero o meno legalmente separati, non si può escludere l'applicazione dell'esimente prevista dall'art.649 c.p.”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.
3.La causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.La domanda attorea riguarda una richiesta di risarcimento del danno in ragione dell'illegittimo incasso di due assegni intestati a ad Parte_1 opera della convivente con il conse e Controparte_1 dimissioni da parte dall'attore dalla posizione di amministratore e socio della della Cargo & Custom Service srl. CP_2 da viene proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. dunque l'onere probatorio di dimostrare il nesso causale tra condotta e danno e la colpa o il dolo del danneggiante ricade in capo a parte attrice.
5.Ciò premesso, tuttavia, dall'esame della prova documentale in atti non si evince la prova del danno. E' vero che risulta il protesto dei due assegni per via della denuncia di furto presentata dall'attore, ma è pur vero che le dimissioni di dalla Parte_1 carica di amministratore delle due società nel relativo leare sono riportate per motivi strettamente personali, mentre non viene riportata quale causa il protesto subito per i due assegni oggetto di giudizio. A fronte dell'indicazione delle ragioni delle dimissioni in motivazioni strettamente personali, senza alcuna riconduzione alla elevazione e pubblicazione dei protesti, non può assumere sufficiente riscontro la prova testimoniale a mezzo del socio di affari dell'attore, dunque scarsamente attendibile, oppure di altro soggetto domiciliato presso l'istituto di credito che potrebbe riferire rispetto alle ragioni delle dimissioni, peraltro documentate per motivi personali e non, invece, per le ragioni dei protesti. Quanto al pregiudizio non patrimoniale va richiamato che in tema di responsabilità civile derivante dal pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va, pertanto, individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/12/2018, n. 31537; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/11/2024) 13/05/2025, n. 12637; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2021) 12/05/2021, n. 12572; Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/06/2022) 06/03/2023, n. 6589), non bastando la mera levata del protesto. Nella specie, la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe pregiudicare la stima e la reputazione, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto, peraltro elevato non per difetto di provvista ma per l'ipotesi di furto e del quale non vi è prova documentale della effettiva pubblicazione della segnalazione e del tempo di permanenza, come anche delle dimensioni dell'attività esercitata, dell'ampiezza del contesto territoriale in cui opera e del numero di clienti. Vale anche ricordare che il criterio equitativo presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è invece possibile surrogare, in tal modo, la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
6.Pertanto, manca la prova del danno e della sua ascrivibilità alla condotta della convenuta di messa all'incasso degli assegni.
7.In conclusione, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice va respinta.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM vigente, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese nella somma di euro 7.0 oltre iva, cassa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
DA DA