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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia L'UI - Via S. Agostino 7 67100 L'UI AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via S. Agostino 7 67100 L'UI AQ
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2509 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 2509 ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistenti: l difensori delle parti resistenti si riportano agli atti ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato il Diniego dell'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica anni 2010, 2011 (ex. art. 14, comma 4, del D.L.vo 26.10.1995, n.
504).
La Ricorrente_1 S.p.A. esercita l'attività di vendita di prodotti energetici ai consumatori finali di energia su tutto il territorio nazionale e rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Con la predetta istanza presentata in data 22.12.2023 ha chiesto il rimborso della somma di € 6.959,27.
Nel caso in esame il Tribunale Ordinario di Bologna, II Sezione Civile, con Ordinanza n. 3038/2023 R.G., datata 1° agosto 2023, ha accolto il ricorso presentato dalla Società_1 S.R.L. quale procuratrice speciale e mandataria di Banca_1, condannando la Società al pagamento dell'addizionale provinciale complessivamente addebitata per le forniture di energia elettrica somministrate in tutte le strutture della cliente durante il periodo 2010-2011 per un ammontare totale complessivo pari a euro 72.711,26 in quanto indebitamente applicata (Doc. 2). Sentenza non appellata.
Con detta istanza la società Ricorrente_1 S.p.A. ha chiesto il rimborso della somma di € 6.959,27 per le forniture erogate nelle strutture del cliente localizzate nella Provincia dell'UI, liquidate all'Ente locale
Provincia dell'UI, trattandosi di forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200
kW. Da quanto emerso l' istanza è stata indirizzata tanto alla Provincia di l'UI – in quanto ente che ha incassato il gettito trattandosi di forniture con potenza disponibile inferiore ai 200 KW – quanto all'Ufficio delle Dogane di l'UI – ente competente per il territorio di l'UI che fa comunque parte del rapporto giuridico tributario oggetto della presente controversia.
Nel caso in esame l'Ufficio delle Dogane di l'UI, in merito al rimborso ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva dello stesso individuando e la competenza dell'Ente locale Provincia di l'UI. Con
l'odierno di ricorso la ricorrente vuole contestare anche il silenzio diniego della Provincia di l'UI , ha negato le somme spettanti alla Società.
Nel ricorso, in diritto,viene sostenuto l'Illegittimità del rifiuto tacito della Provincia di l'UI per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 nonché dell'art. 2033 c.c.. Vengono riportati brevi cenni sulla disciplina dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e i relativi risvolti giurisprudenziali, sia a livello nazionale che a livello unionale e in conclusione viene sostenuto che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica fosse in contrasto con il diritto dell'unione europea già da prima della Direttiva 118/2008/CE, ossia a far data dal 1° gennaio 2004 momento in cui la Direttiva
2003/96/CE ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina prevista nella Direttiva 92/12/CEE – sostanzialmente identica a quella introdotta con la Direttiva 118/2008/CE – anche ai prodotti energetici e all'energia elettrica.
Sull'illegittimità del silenzio-rifiuto della Provincia di l'UI viene sostenuto che alla luce dei risvolti normativi e giurisprudenziali che hanno interessato l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, le somme percepite dai fornitori nel corso del 2010-2011 a titolo di addizionale provinciale per i consumi di energia elettrica addebitate al cliente in via di rivalsa, fossero indebite, Da ciò il diritto al rimborso dei fornitori nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che hanno incassato, in fase di liquidazione. In buona sostanza
è incontrovertibile l'esistenza del credito dell'attrice. Viene evidenziato inoltre, che il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, con la Circolare 3 gennaio 2012, n. 1/DF, in merito alle istanze di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ha affermato che “eventuali crediti relativi alle somme corrisposte agli enti locali dovranno essere richieste esclusivamente a questi ultimi che sono i soli soggetti nei confronti dei quali detti crediti sono maturati”. Viene sostenuto in fine che è evidente la situazione paradossale in cui si trova la Società atteso che: da un lato l'Agenzia delle Dogane, ha rigettato la richiesta di rimborso in quanto la legittimazione passiva sarebbe unicamente dell'Ente locale che ha incassato il tributo;
- dall'altro la Provincia di l'UI ha negato il rimborso della Società non avendo fornito alcun riscontro entro il termine di 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Nelle conclusioni viene chiesto, considerato che l'Agenzia delle
Dogane è comunque parte del rapporto giuridico tributario oggetto della presente controversia, di voler accertare la competenza dell'Ufficio delle Dogane di l'UI e, dunque, condannare la stessa.
--Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione Provinciale dell'UI, dopo aver trattato sulla addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
sulla abrogazione dell'addizionale; sulla legittimazione passiva al rimborso dell'addizionale versata alle Amministrazioni provinciali;
ha osservato che alcuni organi di giustizia tributaria hanno radicato tale legittimazione in capo alla Provincia, avendo essa incassato le addizionali, altre
Commissioni/Corti hanno ritenuto, invece, essere legittimata passiva l'Agenzia delle Dogane. Ha evidenziato che vie è un rinvio pregiudiziale della C.G.T. di primo grado di Piacenza alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. chiamata a pronunciarsi su di un ricorso promosso dalla Ricorrente_1. Pertanto ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
In fine ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva della Provincia, chiedendo all'adita Corte di Giustizia
Tributaria: 1) in via preliminare, sospendere il giudizio in attesta del pronunciamento della Corte di Cassazione -Sezione Tributaria- ; 2) in via principale, rigettare il ricorso di Ricorrente_1 S.p.a. nei confronti dell'Amministrazione Provinciale dell'UI, per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima al rimborso, spettando la stessa all'Agenzia delle Accise, delle Dogane e Monopoli - Ufficio Dogane dell'UI; 3) in subordine, rigettare il ricorso perché infondato;
4) in ulteriore subordine, in caso di condanna al rimborso, liquidare gli interessi dalla data della richiesta di rimborso;
5) con vittoria delle spese del presente giudizio in favore dell'Amministrazione Provinciale dell'UI oltre oneri previdenziali nella misura del 23,80%
(inluogo di CAP e IVA) essendo gli avvocati difensori dipendenti dell'Amministrazione; ovvero, compensazione delle stesse, attesa la complessità della materia ex art. 92.
--Il resistente Ufficio delle Dogane di L'UI, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto in primis di non contestare la legittimità del diritto fatto valere dalla Ricorrente, bensì di ritenere semplicemente che tale diritto possa essere fatto valere, solo e soltanto, nei confronti della Provincia di L'UI, unico soggetto legittimato passivo a poter ricevere l'istanza, e che l'istanza debba essere liquidata dalla Provincia di L'UI; inoltre che nel provvedimento di diniego impugnato lo stesso l'Ufficio si sia limitato semplicemente a declarare la propria carenza di legittimazione passiva a ricevere l'istanza, sostenendo che l'addizionale va considerata come un tributo proprio delle Province e alcun vincolo di coobbligazione è rinvenibile nella normativa di riferimento con la conseguenza che unico soggetto legittimato a ricevere l'istanza è la Provincia che è stata anche la reale percettrice delle somme all'epoca riscosse e riversate dalla Ricorrente, e riguardo l'individuazione del soggetto legittimato passivo a ricevere le istanze di rimborso, ha fatto presente che numerose sono le sentenze emesse dai giudici di merito che individuano lo stesso nel soggetto percettore dell'imposta.
--Con proprie memorie L'Amministrazione Provinciale di L'UI ha evidenziato che 1.a.) (Come certamente noto ad ADM e a Ric_1) con la sentenza 2 agosto 2024 n. 21833 la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria
- ha statuito che: Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW .
--Con proprie memorie L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ADM ha fatto presente che alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli in materia di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e alla luce delle conseguenti disposizioni impartite dalla stessa ADM agli uffici territoriali e periferici, l'Ufficio
ADM per l'Abruzzo ha contattato per le vie brevi la controparte ed ha ottenuto, per la prima volta con email assunta al prot. 3617/RU del 21/01/2026, l'invio delle fatture relative all'istanza di rimborso unitamente ad un prospetto riepilogativo delle stesse. Mediante l'esame della detta nuova documentazione l'Amministrazione ha rivalutato l'istanza di rimborso in parola, avviando la relativa istruttoria culminata nell'adozione di provvedimento prot. n. 4451/RU del 23/01/2026 di annullamento in autotutela e di contestuale rimborso in denaro della somma complessiva di € 6.959,27 oltre interessi come per legge, decorrenti dalla data dell'istanza, in favore della odierna Ricorrente. Chiedendo, in conclusione, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte di Giustizia Tributaria che, da quanto emerso in atti, L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ADM ha fatto presente che: alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e alla luce;
esaminata la documentazione l'Amministrazione, ha rivalutato l'istanza di rimborso in questione e ha adottato il provvedimento prot. n.
4451/RU del 23/01/2026 di annullamento in autotutela e di contestuale rimborso in denaro della somma complessiva di € 6.959,27 oltre interessi come per legge, decorrenti dalla data dell'istanza, in favore della odierna Ricorrente.
State tale fatto l'adita Corte dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'UI, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
L'UI li 09.02.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AN GI AN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia L'UI - Via S. Agostino 7 67100 L'UI AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via S. Agostino 7 67100 L'UI AQ
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P_Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2509 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 2509 ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistenti: l difensori delle parti resistenti si riportano agli atti ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato il Diniego dell'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica anni 2010, 2011 (ex. art. 14, comma 4, del D.L.vo 26.10.1995, n.
504).
La Ricorrente_1 S.p.A. esercita l'attività di vendita di prodotti energetici ai consumatori finali di energia su tutto il territorio nazionale e rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Con la predetta istanza presentata in data 22.12.2023 ha chiesto il rimborso della somma di € 6.959,27.
Nel caso in esame il Tribunale Ordinario di Bologna, II Sezione Civile, con Ordinanza n. 3038/2023 R.G., datata 1° agosto 2023, ha accolto il ricorso presentato dalla Società_1 S.R.L. quale procuratrice speciale e mandataria di Banca_1, condannando la Società al pagamento dell'addizionale provinciale complessivamente addebitata per le forniture di energia elettrica somministrate in tutte le strutture della cliente durante il periodo 2010-2011 per un ammontare totale complessivo pari a euro 72.711,26 in quanto indebitamente applicata (Doc. 2). Sentenza non appellata.
Con detta istanza la società Ricorrente_1 S.p.A. ha chiesto il rimborso della somma di € 6.959,27 per le forniture erogate nelle strutture del cliente localizzate nella Provincia dell'UI, liquidate all'Ente locale
Provincia dell'UI, trattandosi di forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200
kW. Da quanto emerso l' istanza è stata indirizzata tanto alla Provincia di l'UI – in quanto ente che ha incassato il gettito trattandosi di forniture con potenza disponibile inferiore ai 200 KW – quanto all'Ufficio delle Dogane di l'UI – ente competente per il territorio di l'UI che fa comunque parte del rapporto giuridico tributario oggetto della presente controversia.
Nel caso in esame l'Ufficio delle Dogane di l'UI, in merito al rimborso ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva dello stesso individuando e la competenza dell'Ente locale Provincia di l'UI. Con
l'odierno di ricorso la ricorrente vuole contestare anche il silenzio diniego della Provincia di l'UI , ha negato le somme spettanti alla Società.
Nel ricorso, in diritto,viene sostenuto l'Illegittimità del rifiuto tacito della Provincia di l'UI per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 nonché dell'art. 2033 c.c.. Vengono riportati brevi cenni sulla disciplina dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e i relativi risvolti giurisprudenziali, sia a livello nazionale che a livello unionale e in conclusione viene sostenuto che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica fosse in contrasto con il diritto dell'unione europea già da prima della Direttiva 118/2008/CE, ossia a far data dal 1° gennaio 2004 momento in cui la Direttiva
2003/96/CE ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina prevista nella Direttiva 92/12/CEE – sostanzialmente identica a quella introdotta con la Direttiva 118/2008/CE – anche ai prodotti energetici e all'energia elettrica.
Sull'illegittimità del silenzio-rifiuto della Provincia di l'UI viene sostenuto che alla luce dei risvolti normativi e giurisprudenziali che hanno interessato l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, le somme percepite dai fornitori nel corso del 2010-2011 a titolo di addizionale provinciale per i consumi di energia elettrica addebitate al cliente in via di rivalsa, fossero indebite, Da ciò il diritto al rimborso dei fornitori nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che hanno incassato, in fase di liquidazione. In buona sostanza
è incontrovertibile l'esistenza del credito dell'attrice. Viene evidenziato inoltre, che il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, con la Circolare 3 gennaio 2012, n. 1/DF, in merito alle istanze di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ha affermato che “eventuali crediti relativi alle somme corrisposte agli enti locali dovranno essere richieste esclusivamente a questi ultimi che sono i soli soggetti nei confronti dei quali detti crediti sono maturati”. Viene sostenuto in fine che è evidente la situazione paradossale in cui si trova la Società atteso che: da un lato l'Agenzia delle Dogane, ha rigettato la richiesta di rimborso in quanto la legittimazione passiva sarebbe unicamente dell'Ente locale che ha incassato il tributo;
- dall'altro la Provincia di l'UI ha negato il rimborso della Società non avendo fornito alcun riscontro entro il termine di 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Nelle conclusioni viene chiesto, considerato che l'Agenzia delle
Dogane è comunque parte del rapporto giuridico tributario oggetto della presente controversia, di voler accertare la competenza dell'Ufficio delle Dogane di l'UI e, dunque, condannare la stessa.
--Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione Provinciale dell'UI, dopo aver trattato sulla addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
sulla abrogazione dell'addizionale; sulla legittimazione passiva al rimborso dell'addizionale versata alle Amministrazioni provinciali;
ha osservato che alcuni organi di giustizia tributaria hanno radicato tale legittimazione in capo alla Provincia, avendo essa incassato le addizionali, altre
Commissioni/Corti hanno ritenuto, invece, essere legittimata passiva l'Agenzia delle Dogane. Ha evidenziato che vie è un rinvio pregiudiziale della C.G.T. di primo grado di Piacenza alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. chiamata a pronunciarsi su di un ricorso promosso dalla Ricorrente_1. Pertanto ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
In fine ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva della Provincia, chiedendo all'adita Corte di Giustizia
Tributaria: 1) in via preliminare, sospendere il giudizio in attesta del pronunciamento della Corte di Cassazione -Sezione Tributaria- ; 2) in via principale, rigettare il ricorso di Ricorrente_1 S.p.a. nei confronti dell'Amministrazione Provinciale dell'UI, per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima al rimborso, spettando la stessa all'Agenzia delle Accise, delle Dogane e Monopoli - Ufficio Dogane dell'UI; 3) in subordine, rigettare il ricorso perché infondato;
4) in ulteriore subordine, in caso di condanna al rimborso, liquidare gli interessi dalla data della richiesta di rimborso;
5) con vittoria delle spese del presente giudizio in favore dell'Amministrazione Provinciale dell'UI oltre oneri previdenziali nella misura del 23,80%
(inluogo di CAP e IVA) essendo gli avvocati difensori dipendenti dell'Amministrazione; ovvero, compensazione delle stesse, attesa la complessità della materia ex art. 92.
--Il resistente Ufficio delle Dogane di L'UI, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto in primis di non contestare la legittimità del diritto fatto valere dalla Ricorrente, bensì di ritenere semplicemente che tale diritto possa essere fatto valere, solo e soltanto, nei confronti della Provincia di L'UI, unico soggetto legittimato passivo a poter ricevere l'istanza, e che l'istanza debba essere liquidata dalla Provincia di L'UI; inoltre che nel provvedimento di diniego impugnato lo stesso l'Ufficio si sia limitato semplicemente a declarare la propria carenza di legittimazione passiva a ricevere l'istanza, sostenendo che l'addizionale va considerata come un tributo proprio delle Province e alcun vincolo di coobbligazione è rinvenibile nella normativa di riferimento con la conseguenza che unico soggetto legittimato a ricevere l'istanza è la Provincia che è stata anche la reale percettrice delle somme all'epoca riscosse e riversate dalla Ricorrente, e riguardo l'individuazione del soggetto legittimato passivo a ricevere le istanze di rimborso, ha fatto presente che numerose sono le sentenze emesse dai giudici di merito che individuano lo stesso nel soggetto percettore dell'imposta.
--Con proprie memorie L'Amministrazione Provinciale di L'UI ha evidenziato che 1.a.) (Come certamente noto ad ADM e a Ric_1) con la sentenza 2 agosto 2024 n. 21833 la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria
- ha statuito che: Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW .
--Con proprie memorie L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ADM ha fatto presente che alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli in materia di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e alla luce delle conseguenti disposizioni impartite dalla stessa ADM agli uffici territoriali e periferici, l'Ufficio
ADM per l'Abruzzo ha contattato per le vie brevi la controparte ed ha ottenuto, per la prima volta con email assunta al prot. 3617/RU del 21/01/2026, l'invio delle fatture relative all'istanza di rimborso unitamente ad un prospetto riepilogativo delle stesse. Mediante l'esame della detta nuova documentazione l'Amministrazione ha rivalutato l'istanza di rimborso in parola, avviando la relativa istruttoria culminata nell'adozione di provvedimento prot. n. 4451/RU del 23/01/2026 di annullamento in autotutela e di contestuale rimborso in denaro della somma complessiva di € 6.959,27 oltre interessi come per legge, decorrenti dalla data dell'istanza, in favore della odierna Ricorrente. Chiedendo, in conclusione, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte di Giustizia Tributaria che, da quanto emerso in atti, L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ADM ha fatto presente che: alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e alla luce;
esaminata la documentazione l'Amministrazione, ha rivalutato l'istanza di rimborso in questione e ha adottato il provvedimento prot. n.
4451/RU del 23/01/2026 di annullamento in autotutela e di contestuale rimborso in denaro della somma complessiva di € 6.959,27 oltre interessi come per legge, decorrenti dalla data dell'istanza, in favore della odierna Ricorrente.
State tale fatto l'adita Corte dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'UI, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
L'UI li 09.02.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AN GI AN