Inammissibile
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026REG.PROV.COLL.
N. 02168/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2168 del 2023, proposto da
FU AN, IO AN, Eco Zetto Riciclo, Eco Zetto Riciclo s.r.l, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Rusca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 80/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. OB MI AL e udito per il Comune di Sanremo l’avvocato Giovanni Nuvoloni. Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa individuale Eco-Zetto-Riciclo gestisce un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) nel territorio del Comune di Sanremo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Con un primo ricorso (r.g. n. 1005/2008), il signor FU AN, titolare dell’impresa predetta, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia relativa a cinque box metallici prefabbricati aventi superficie complessiva di circa 60 mq (due dei quali adibiti ad uso ufficio e gli altri, rispettivamente, a servizio igienico, deposito gasolio e magazzino) che essendo stati installati nel complesso produttivo in assenza di titolo abilitativo edilizio e paesaggistico, erano stati sanzionati con una precedente ordinanza di demolizione.
La motivazione del diniego evidenzia l’impossibilità di conseguire l’accertamento di compatibilità paesaggistica di opere comportanti nuove superfici utili e volumi, nonché la violazione dell’art. 28 del vigente PRG che, nel caso di interventi comportanti nuove volumetrie, richiede la previa adozione di uno strumento urbanistico attuativo.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Saremo ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 21 ottobre 2019, il ricorrente ha riferito che, successivamente alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, il procedimento di sanatoria edilizia “ era stato abbandonato ”, essendo stata presentata istanza di autorizzazione unica ex art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006, per un intervento comportante la demolizione dei manufatti abusivi e la realizzazione di una nuova struttura. L’istanza era stata assentita dalla Provincia di Imperia con provvedimento del 6 luglio 2015 e, con successivo provvedimento del 11 giugno 2018 era stato prorogato il termine per l’esecuzione dell’intervento.
Ad avviso del ricorrente, tali sviluppi procedimentali avrebbero determinato la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rimozione dei manufatti esistenti sarebbe regolata in via esclusiva dal sopravvenuto provvedimento autorizzatorio.
Nelle more, il Comune ha nuovamente ingiunto la demolizione delle opere abusive con ordinanza del 8 agosto 2011, che parte ricorrente ha impugnato con un secondo ricorso (r.g. n. 1138/2011), deducendo sia vizi propri, sia il vizio di illegittimità derivata dal diniego di sanatoria gravato con il primo ricorso.
Con la menzionata memoria difensiva (comune ai due giudizi), parte ricorrente sostiene che anche il secondo ricorso sarebbe divenuto improcedibile, in quanto l’autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione di un nuovo impianto avrebbe sostituito, o comunque reso inefficace, la gravata ordinanza di demolizione.
Con sentenza n. 80/23 il TAR Liguria, previa riunione dei due ricorsi, li ha dichiarati improcedibili.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori FU AN, in proprio e quale titolare della “Eco Zetto Riciclo”, e IO AN, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Eco Zetto Riciclo s.r.l.” hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: error in iudicando ; erronea motivazione posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità dei due ricorsi riuniti.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e a parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiararsi l’improcedibilità dei due ricorsi per tutti i motivi dedotti nell’atto di appello. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Sanremo ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello, per difetto di interesse da parte degli appellanti. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità dell’appello dedotta dal Comune di Sanremo.
L’eccezione è fondata.
3. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente.
In un’ottica comparatistica – che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune – la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, a contrario, dalla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c, che sanziona con l’inammissibilità il motivo di ricorso per cassazione “il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (non potendosi, peraltro, desumere il quesito dal contenuto del motivo) o che si riveli una tautologia o un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice” (Cass. civ. V, 11.5.2017, n. 11646) ” (C.d.S, III, 20.2.2025, n. 1419).
4. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, non si vede quale interesse gli appellanti abbiano ad una riforma non del dispositivo di improcedibilità dei due ricorsi riuniti, ma delle relative motivazioni, posto che in entrambe le ipotesi si è al cospetto di una sentenza in rito, che non costituisce in nessun caso oggetto di successivo ricorso in ottemperanza al giudicato, non intaccando in alcun modo le pretese sostanziali di parte appellante.
Per tali ragioni, è evidente il difetto di interesse degli appellanti alla coltivazione di un giudizio dal quale non possono conseguire alcun tipo di utilità concreta.
Ne gli stessi hanno in alcun modo dedotto in che cosa tale utilità consisterebbe, posto che il rapporto giuridico risulta ora assoggettato in via esclusiva alla autorizzazione unica ex art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006.
5. Ne consegue, in accoglimento della relativa eccezione di parte appellata, la declaratoria di inammissibilità dell’appello, per difetto di interesse da parte degli appellanti.
6. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IE Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
OB MI AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MI AL | IE Di CA |
IL SEGRETARIO