Art. 5. Modifiche ((al testo unico di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(( 01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'." ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.)) ((ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena,)) (( 1-bis. all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "sette".
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". ))
(( 01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'." ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.)) ((ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena,)) (( 1-bis. all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "sette".
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". ))