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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1035/2020 depositato il 02/04/2020
proposto da
Comune di San Vito Dei Normanni - Piazza Carducci 1 72019 San Vito Dei Normanni BR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 12/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1566 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della contribuente si riporta agli scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso del 18.12.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi l'avviso di accertamento notificato il 22.10.2018 dal Comune di San Vito dei Normanni per IMU anno d'imposta 2014.
Il Comune di San Vito dei Normanni rimaneva contumace.
Il giudice adito, con sentenza n. 512/19 depositata il 22.7.2019, accoglieva per quanto di ragione il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il giudicante, dopo aver rilevato che il contraddittorio era stato regolarmente instaurato con la regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio per compiuta giacenza, rilevava l'infondatezza sia del motivo di opposizione relativo all'omessa indicazione dell'iter seguito dal Comune per determinare il valore dell'immobile sia di quello relativo all'insufficiente motivazione dell'atto impugnato, mentre accoglieva il motivo di opposizione riguardante il valore del terreno tipizzato nel PRG come zona C e ciò in quanto il valore di euro 45,00 al mq attribuitogli dal Comune era esagerato sia alla luce della perizia di parte prodotta dal contribuente (che lo aveva stimato euro 23,00 al mq.) sia alla luce della stessa deliberazione adottata dal Coniglio Comunale in data 7.4.2017, che lo aveva stimato a far data dall'anno d'imposta 2017 euro 22,75 al mq.; conseguentemente il primo giudice attribuiva a tale terreno con riferimento all'anno d'imposta 2014 il valore di euro 23,00 al mq e riteneva perciò inapplicabili al contribuente le sanzioni irrogate.
Il Comune di San Vito dei Normanni impugnava la sentenza ed il contribuente resisteva all'appello e spiegava appello incidentale.
All'odierna udienza gli appelli sono stati discussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il Comune di San Vito dei Normanni deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata regolare instaurazione del contraddittorio e ciò in quanto non sarebbe possibile che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio sia avvenuta per compiuta giacenza, atteso che il destinatario non era un privato cittadino, ma un ente comunale.
La censura è infondata.
Invero, dalla relata risulta il ricorso fu regolarmente notificato per compiuta giacenza;
non essendo stata tale attestazione dell'agente postale impugnata di falso, questa Corte non può che ritenere il ricorso regolarmente notificato.
Analogamente infondato è il motivo di gravame relativo al valore dell'area oggetto di imposizione. Premesso che non è in discussione la sua edificabilità (per cui i rilievi al riguardo formulati dall'appellante sono irrilevanti), deve osservarsi che correttamente il primo giudice ha ritenuto esagerata la valutazione di euro 45,00 al mq. fatta dal Comune e ciò alla luce della diversa valutazione effettuata dallo stesso Comune
a far tempo dall'anno d'imposta 2017: infatti, non vi è alcuna valida ragione che possa giustificare la riduzione del valore di un'area edificabile da euro 45,00 (nell'anno 2014) ad euro 22,75 (nell'anno 2017) in un arco di tempo così breve ed in mancanza di qualsiasi modificazione degli strumenti urbanistici.
Deve quindi ritenersi che correttamente il primo giudice abbia ritenuto che l'IMU relativa all'anno 2014 dovesse essere determinata limitatamente alle aree ricadenti in zona C sulla base di un valore di euro 23,00 al mq., conformemente alle indicazioni contenute nella perizia di parte redatta dal geom. Nominativo_1 ed in linea con la stima fatta dallo stesso Comune sia pure con riferimento all'anno 2017.
Va chiarito che l'avviso di accertamento impugnato viene annullato limitatamente alla parte relativa alla tassazione dei terreni ricompresi nel PRG in zona C e ciò in quanto il motivo di appello incidentale relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato è destituito di fondamento, risultando chiaramente dall'atto stesso le ragioni della pretesa dell'Amministrazione Comunale, come è del resto indirettamente confermato dalla esaustive difese svolte dal contribuente.
Pertanto, le sanzioni irrogate dal Comune vengono annullate soltanto limitatamente a quella parte di terreni ricadenti in zona C per i quali il contribuente ha pagato l'IMU sulla base di un valore di euro 23,00 al mq., mentre vanno confermate per quella parte di terreni che il contribuente ha erroneamente ritenuto come agricoli, mentre erano in realtà edificabili in quanto tipizzati come zona C e per quella parte di terreni ricadenti in zona B e per i quali il contribuente si sia eventualmente discostato dalla valutazione effettuata dal Comune
(e non giudizialmente contestata): infatti, per quest'altra parte di terreni non è ravvisabile la buona fede del contribuente, erroneamente supposta dal primo giudice.
L'appello principale va quindi accolto per quanto di ragione, esclusivamente con riferimento alle sanzioni;
mentre l'appello incidentale va rigettato.
Tenuto conto delle ragioni della decisione le spese di questo grado del giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale nei limiti di cui in motivazione;
rigetta l'appello incidentale;
spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1035/2020 depositato il 02/04/2020
proposto da
Comune di San Vito Dei Normanni - Piazza Carducci 1 72019 San Vito Dei Normanni BR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 512/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 12/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1566 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della contribuente si riporta agli scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, con ricorso del 18.12.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi l'avviso di accertamento notificato il 22.10.2018 dal Comune di San Vito dei Normanni per IMU anno d'imposta 2014.
Il Comune di San Vito dei Normanni rimaneva contumace.
Il giudice adito, con sentenza n. 512/19 depositata il 22.7.2019, accoglieva per quanto di ragione il ricorso, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il giudicante, dopo aver rilevato che il contraddittorio era stato regolarmente instaurato con la regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio per compiuta giacenza, rilevava l'infondatezza sia del motivo di opposizione relativo all'omessa indicazione dell'iter seguito dal Comune per determinare il valore dell'immobile sia di quello relativo all'insufficiente motivazione dell'atto impugnato, mentre accoglieva il motivo di opposizione riguardante il valore del terreno tipizzato nel PRG come zona C e ciò in quanto il valore di euro 45,00 al mq attribuitogli dal Comune era esagerato sia alla luce della perizia di parte prodotta dal contribuente (che lo aveva stimato euro 23,00 al mq.) sia alla luce della stessa deliberazione adottata dal Coniglio Comunale in data 7.4.2017, che lo aveva stimato a far data dall'anno d'imposta 2017 euro 22,75 al mq.; conseguentemente il primo giudice attribuiva a tale terreno con riferimento all'anno d'imposta 2014 il valore di euro 23,00 al mq e riteneva perciò inapplicabili al contribuente le sanzioni irrogate.
Il Comune di San Vito dei Normanni impugnava la sentenza ed il contribuente resisteva all'appello e spiegava appello incidentale.
All'odierna udienza gli appelli sono stati discussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il Comune di San Vito dei Normanni deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata regolare instaurazione del contraddittorio e ciò in quanto non sarebbe possibile che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio sia avvenuta per compiuta giacenza, atteso che il destinatario non era un privato cittadino, ma un ente comunale.
La censura è infondata.
Invero, dalla relata risulta il ricorso fu regolarmente notificato per compiuta giacenza;
non essendo stata tale attestazione dell'agente postale impugnata di falso, questa Corte non può che ritenere il ricorso regolarmente notificato.
Analogamente infondato è il motivo di gravame relativo al valore dell'area oggetto di imposizione. Premesso che non è in discussione la sua edificabilità (per cui i rilievi al riguardo formulati dall'appellante sono irrilevanti), deve osservarsi che correttamente il primo giudice ha ritenuto esagerata la valutazione di euro 45,00 al mq. fatta dal Comune e ciò alla luce della diversa valutazione effettuata dallo stesso Comune
a far tempo dall'anno d'imposta 2017: infatti, non vi è alcuna valida ragione che possa giustificare la riduzione del valore di un'area edificabile da euro 45,00 (nell'anno 2014) ad euro 22,75 (nell'anno 2017) in un arco di tempo così breve ed in mancanza di qualsiasi modificazione degli strumenti urbanistici.
Deve quindi ritenersi che correttamente il primo giudice abbia ritenuto che l'IMU relativa all'anno 2014 dovesse essere determinata limitatamente alle aree ricadenti in zona C sulla base di un valore di euro 23,00 al mq., conformemente alle indicazioni contenute nella perizia di parte redatta dal geom. Nominativo_1 ed in linea con la stima fatta dallo stesso Comune sia pure con riferimento all'anno 2017.
Va chiarito che l'avviso di accertamento impugnato viene annullato limitatamente alla parte relativa alla tassazione dei terreni ricompresi nel PRG in zona C e ciò in quanto il motivo di appello incidentale relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato è destituito di fondamento, risultando chiaramente dall'atto stesso le ragioni della pretesa dell'Amministrazione Comunale, come è del resto indirettamente confermato dalla esaustive difese svolte dal contribuente.
Pertanto, le sanzioni irrogate dal Comune vengono annullate soltanto limitatamente a quella parte di terreni ricadenti in zona C per i quali il contribuente ha pagato l'IMU sulla base di un valore di euro 23,00 al mq., mentre vanno confermate per quella parte di terreni che il contribuente ha erroneamente ritenuto come agricoli, mentre erano in realtà edificabili in quanto tipizzati come zona C e per quella parte di terreni ricadenti in zona B e per i quali il contribuente si sia eventualmente discostato dalla valutazione effettuata dal Comune
(e non giudizialmente contestata): infatti, per quest'altra parte di terreni non è ravvisabile la buona fede del contribuente, erroneamente supposta dal primo giudice.
L'appello principale va quindi accolto per quanto di ragione, esclusivamente con riferimento alle sanzioni;
mentre l'appello incidentale va rigettato.
Tenuto conto delle ragioni della decisione le spese di questo grado del giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale nei limiti di cui in motivazione;
rigetta l'appello incidentale;
spese compensate.