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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13042 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(già in qualità di Parte_1 Parte_2 impresa temporaneamente designata al , in Parte_3 persona del legale rappresentante legale pro-tempore, con avv. Ciani Cristiano Maria giusto mandato in atti
-attrice- contro
con l'Avv. Sarino Melissari Controparte_1
-convenuto -
Oggetto: azione ex art. 292 comma 1 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private)
Conclusioni: per come rassegnate dai difensori delle parti nelle depositate note a trattazione scritta ex art. 127 ter
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato la in qualità di Parte_1 impresa temporaneamente designata al - ha Parte_3 convenuto in giudizio il sig. per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 38.003,38 oltre interessi e spese, ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05 a titolo di danni dal medesimo causati alla sig.ra nel Parte_4 sinistro avvenuto in data 18/8/1995 in Marinella di Selinunte, Frazione di Castelvetrano,
Via Cavallaro, all'or quando, alla guida della propria auto Alfa Lancia Tg CL 184578
(sprovvista di copertura assicurativa), ometteva di concedere alla stessa la dovuta precedenza ed andava a collidere con il ciclomotore Kimko DJY, tg PR50A da questa condotto.
Si è costituito in giudizio il sig. eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1 per territorio del Tribunale adito e la prescrizione del credito vantato da parte attrice;
nel merito ha chiesto di rigettare la richiesta attorea di condanna, perché infondata in fatto e diritto.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa sulle conclusioni dalle medesime rassegnate.
In diritto
Preliminarmente si osserva che la fattispecie in esame, relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione, rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal nei confronti dei responsabili del Pt_3 sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
In altri termini, il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in luogo del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto provvedere, qualora il responsabile fosse stato assicurato.
Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire comunque ai danneggiati dalla circolazione stradale il risarcimento, seppur parziale, dei danni subiti.
Nei limiti della tutela che la legge assicura ai danneggiati, l'impresa di volta in volta designata dal garanzia viene perciò ad assumere la veste di una sorta di Pt_3 garante ex lege del danneggiante che si sia reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.
Come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.
21514/2022, la natura e la disciplina dell'azione in parola è conformata dal carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Pt_3
Pag. 2 di 9 ispirato - come già detto - da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale, in quanto all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
Detta azione, quindi, “va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali nè allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. 18. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma
1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo),
l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non
Pag. 3 di 9 solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per
l'intero.”.
Il Giudice della nomofilachia ha altresì precisato che “…la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come dai medesimi sostenuto, bensì, come già ritenuto dalla Corte di appello, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente…”.
Ebbene nella fattispecie in esame il luogo del domicilio del creditore agente (id est
(già Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di impresa temporaneamente designata al Controparte_2 [...]
) non risulta essere stato contestato. Parte_3
In ogni caso, come risulta dalla quietanza, all'epoca del pagamento la Compagnia, allora aveva sede a Firenze in Piazza della Libertà 6. Parte_2
Dunque, la causa è stata correttamente instaurata a Firenze.
Di conseguenza l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale per come formulata dalla difesa deve essere rigettata. CP_1
Si evidenzia poi come l'azione proposta dalla compagnia assicurativa attrice, nella suddetta qualità, si è basata sull'avvenuto pagamento in data 26.03.2009 (doc. 5 attoreo
– Atto di quietanza), da parte della stessa, quale impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, della somma di € 47.312,00 a seguito della sentenza emessa in data 9 marzo 2009 del Tribunale di Trapani (doc. 4 attoreo), n.
62/2009, in favore della sig.ra , soggetto rimasto danneggiato in occasione Parte_4 del sinistro stradale avvenuto in data 18/8/1995 in Marinella di Selinunte, Frazione di
Castelvetrano, Via Cavallaro, nel quale l'autovettura investitrice, di proprietà e condotta dal sig. è risultata priva della copertura assicurativa obbligatoria. CP_1
Tale sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo, con la sent. 1438/2015, che ha riconosciuto una minor responsabilità dello (80%) CP_1 nella causazione del sinistro in parola così riducendo nel quantum l'importo spettante alla (doc. 6 attoreo). Parte_4
Pag. 4 di 9 Successivamente alla detta sentenza, la società assicuratrice, nell'anzidetta qualità, ha chiesto al sig. il recupero, in via di regresso (invocando il disposto degli artt. CP_1
283 e 292 del D. Lgv. n.209/2005), la minor somma effettivamente spettante alla pari ad € 38.003,38. Parte_4
Nel costituirsi in giudizio, il sig. ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni CP_1 diritto che parte attrice assume a fondamento della pretesa.
L'eccezione è fondata.
Si è già detto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21514/2022, ha qualificato l'azione “recuperatoria” proposta dall'impresa designata dal F. G. V. S. ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1, come autonoma e speciale non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Pt_3 nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile, con conseguente non assimilabilità della posizione dell'impresa designata a quella del danneggiato.
Quindi, poiché il diritto cui si ricollega l'azione in parola non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale (cfr. “…trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato” sent. citata).
Pertanto, poiché non può parlarsi in senso tecnico di solidarietà passiva tra l'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada e quella del responsabile del danno, quanto piuttosto di obbligazione “sostitutiva” di quella del responsabile, non troveranno applicazione né gli artt. 1299 e 2055 c. c. né l'art. 1310 c. c., non potendosi perciò ritenere, come di contro sostiene la difesa attorea (vedi prima memoria istruttoria), che la prescrizione dell'azione dell'impresa designata dal nei Pt_3
Pag. 5 di 9 confronti del danneggiante decorra dal passaggio in giudicato della sent. della Corte di
Appello di Palermo.
Una tale interpretazione porterebbe, difatti, a ritenere che, pur avvenuto il pagamento a seguito della sentenza di primo grado, la proposizione dell'Appello a quella sentenza ad opera del danneggiato abbia di fatto mantenuto fermo il decorso della prescrizione per tutto il tempo del giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2945 c.c..
Va ricordato, infatti, che l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943, primo comma, c. c.) permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, secondo comma, c. c.): detta interruzione, avente effetti permanenti, che si estende di regola, anche agli altri “condebitori solidali” ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c. c., non può trovare spazio nella presente fattispecie dove il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (e, per esso, l'impresa designata) che ha provveduto a risarcire a i danni subiti nel sinistro stradale anzidetto non lo ha fatto in adempimento della medesima obbligazione gravante sul danneggiante verso la vittima, in quanto obbligato con lui in via “solidale” nel senso tecnico di cui all'art. 1292 e segg. c. c., bensì, seguendo l'insegnamento della Corte nomofilattica, in virtù ed esecuzione di una propria obbligazione, di natura “sostitutiva” rispetto a quella del responsabile civile (sia esso proprietario del mezzo o mero conducente dello stesso), posta a suo a suo carico ex lege ed assunto dall'impresa designata nell'interesse unisoggettivo di un terzo.
Si rammenta, difatti, come nella citata sentenza è detto chiaramente che l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto dell'azione recuperatoria del
Fondo ex art. 292 del codice delle assicurazioni private, ma solamente un suo presupposto la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso, negando il preteso danneggiante ogni propria responsabilità, con la conseguenza che non si può ravvisare alcuna identità del titolo delle obbligazioni gravanti sul danneggiato e sul Fondo né del loro oggetto.
Ne deriva che, quindi, va esclusa in radice l'applicabilità del disposto dell'art. 1310, comma 1, in comb. con l'art. 2945 c. c., il quale postula, di necessità, l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art.
Pag. 6 di 9 2055 c. c., che nel caso di specie, come detto, è mancante (così da ultimo Cass. Civ. n.
16755/2024; in senso conforme Cass. Civ. n. 22164/2019).
Tale prospettazione porta, ai fini della prescrizione, a far coincidere il dies a quo con il pagamento effettuato dall'impresa in quanto il diritto al recupero della somma sorge col pagamento stesso e dunque è soltanto a partire da tale momento che 'può essere fatto valere' (art. 2935 c.c.) e che l'eventuale inerzia del titolare può acquistare rilevanza.
Nella fattispecie in esame, l'atto di transazione e quietanza è del 26 marzo 2009 per cui al momento in cui è stata inviata al sig. la diffida ad adempiere, id est il CP_1
24.11.2010, il termine prescrizionale era già ampiamente scaduto ed il relativo diritto azionato già estinto.
Per tutto quanto osservato la domanda non trova accoglimento, assorbita ogni altra questione e difesa prospettata dalle parti.
La novità della questione nonché la natura interpretativa della normativa sottesa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione portano a ritenere la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione di spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in qualità di impresa temporaneamente designata al Parte_1 [...]
- disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e Parte_3 difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da in qualità di impresa Parte_1 temporaneamente designata al - essendo Parte_3 prescritto il diritto azionato;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze lì 7 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 7 di 9 Pag. 8 di 9
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13042 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(già in qualità di Parte_1 Parte_2 impresa temporaneamente designata al , in Parte_3 persona del legale rappresentante legale pro-tempore, con avv. Ciani Cristiano Maria giusto mandato in atti
-attrice- contro
con l'Avv. Sarino Melissari Controparte_1
-convenuto -
Oggetto: azione ex art. 292 comma 1 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private)
Conclusioni: per come rassegnate dai difensori delle parti nelle depositate note a trattazione scritta ex art. 127 ter
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato la in qualità di Parte_1 impresa temporaneamente designata al - ha Parte_3 convenuto in giudizio il sig. per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 38.003,38 oltre interessi e spese, ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05 a titolo di danni dal medesimo causati alla sig.ra nel Parte_4 sinistro avvenuto in data 18/8/1995 in Marinella di Selinunte, Frazione di Castelvetrano,
Via Cavallaro, all'or quando, alla guida della propria auto Alfa Lancia Tg CL 184578
(sprovvista di copertura assicurativa), ometteva di concedere alla stessa la dovuta precedenza ed andava a collidere con il ciclomotore Kimko DJY, tg PR50A da questa condotto.
Si è costituito in giudizio il sig. eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1 per territorio del Tribunale adito e la prescrizione del credito vantato da parte attrice;
nel merito ha chiesto di rigettare la richiesta attorea di condanna, perché infondata in fatto e diritto.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa sulle conclusioni dalle medesime rassegnate.
In diritto
Preliminarmente si osserva che la fattispecie in esame, relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione, rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal nei confronti dei responsabili del Pt_3 sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
In altri termini, il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in luogo del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto provvedere, qualora il responsabile fosse stato assicurato.
Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire comunque ai danneggiati dalla circolazione stradale il risarcimento, seppur parziale, dei danni subiti.
Nei limiti della tutela che la legge assicura ai danneggiati, l'impresa di volta in volta designata dal garanzia viene perciò ad assumere la veste di una sorta di Pt_3 garante ex lege del danneggiante che si sia reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.
Come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.
21514/2022, la natura e la disciplina dell'azione in parola è conformata dal carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Pt_3
Pag. 2 di 9 ispirato - come già detto - da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale, in quanto all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
Detta azione, quindi, “va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali nè allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. 18. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma
1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo),
l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non
Pag. 3 di 9 solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per
l'intero.”.
Il Giudice della nomofilachia ha altresì precisato che “…la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come dai medesimi sostenuto, bensì, come già ritenuto dalla Corte di appello, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente…”.
Ebbene nella fattispecie in esame il luogo del domicilio del creditore agente (id est
(già Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di impresa temporaneamente designata al Controparte_2 [...]
) non risulta essere stato contestato. Parte_3
In ogni caso, come risulta dalla quietanza, all'epoca del pagamento la Compagnia, allora aveva sede a Firenze in Piazza della Libertà 6. Parte_2
Dunque, la causa è stata correttamente instaurata a Firenze.
Di conseguenza l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale per come formulata dalla difesa deve essere rigettata. CP_1
Si evidenzia poi come l'azione proposta dalla compagnia assicurativa attrice, nella suddetta qualità, si è basata sull'avvenuto pagamento in data 26.03.2009 (doc. 5 attoreo
– Atto di quietanza), da parte della stessa, quale impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, della somma di € 47.312,00 a seguito della sentenza emessa in data 9 marzo 2009 del Tribunale di Trapani (doc. 4 attoreo), n.
62/2009, in favore della sig.ra , soggetto rimasto danneggiato in occasione Parte_4 del sinistro stradale avvenuto in data 18/8/1995 in Marinella di Selinunte, Frazione di
Castelvetrano, Via Cavallaro, nel quale l'autovettura investitrice, di proprietà e condotta dal sig. è risultata priva della copertura assicurativa obbligatoria. CP_1
Tale sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo, con la sent. 1438/2015, che ha riconosciuto una minor responsabilità dello (80%) CP_1 nella causazione del sinistro in parola così riducendo nel quantum l'importo spettante alla (doc. 6 attoreo). Parte_4
Pag. 4 di 9 Successivamente alla detta sentenza, la società assicuratrice, nell'anzidetta qualità, ha chiesto al sig. il recupero, in via di regresso (invocando il disposto degli artt. CP_1
283 e 292 del D. Lgv. n.209/2005), la minor somma effettivamente spettante alla pari ad € 38.003,38. Parte_4
Nel costituirsi in giudizio, il sig. ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni CP_1 diritto che parte attrice assume a fondamento della pretesa.
L'eccezione è fondata.
Si è già detto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21514/2022, ha qualificato l'azione “recuperatoria” proposta dall'impresa designata dal F. G. V. S. ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1, come autonoma e speciale non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Pt_3 nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile, con conseguente non assimilabilità della posizione dell'impresa designata a quella del danneggiato.
Quindi, poiché il diritto cui si ricollega l'azione in parola non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale (cfr. “…trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato” sent. citata).
Pertanto, poiché non può parlarsi in senso tecnico di solidarietà passiva tra l'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada e quella del responsabile del danno, quanto piuttosto di obbligazione “sostitutiva” di quella del responsabile, non troveranno applicazione né gli artt. 1299 e 2055 c. c. né l'art. 1310 c. c., non potendosi perciò ritenere, come di contro sostiene la difesa attorea (vedi prima memoria istruttoria), che la prescrizione dell'azione dell'impresa designata dal nei Pt_3
Pag. 5 di 9 confronti del danneggiante decorra dal passaggio in giudicato della sent. della Corte di
Appello di Palermo.
Una tale interpretazione porterebbe, difatti, a ritenere che, pur avvenuto il pagamento a seguito della sentenza di primo grado, la proposizione dell'Appello a quella sentenza ad opera del danneggiato abbia di fatto mantenuto fermo il decorso della prescrizione per tutto il tempo del giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2945 c.c..
Va ricordato, infatti, che l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943, primo comma, c. c.) permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, secondo comma, c. c.): detta interruzione, avente effetti permanenti, che si estende di regola, anche agli altri “condebitori solidali” ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c. c., non può trovare spazio nella presente fattispecie dove il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (e, per esso, l'impresa designata) che ha provveduto a risarcire a i danni subiti nel sinistro stradale anzidetto non lo ha fatto in adempimento della medesima obbligazione gravante sul danneggiante verso la vittima, in quanto obbligato con lui in via “solidale” nel senso tecnico di cui all'art. 1292 e segg. c. c., bensì, seguendo l'insegnamento della Corte nomofilattica, in virtù ed esecuzione di una propria obbligazione, di natura “sostitutiva” rispetto a quella del responsabile civile (sia esso proprietario del mezzo o mero conducente dello stesso), posta a suo a suo carico ex lege ed assunto dall'impresa designata nell'interesse unisoggettivo di un terzo.
Si rammenta, difatti, come nella citata sentenza è detto chiaramente che l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto dell'azione recuperatoria del
Fondo ex art. 292 del codice delle assicurazioni private, ma solamente un suo presupposto la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso, negando il preteso danneggiante ogni propria responsabilità, con la conseguenza che non si può ravvisare alcuna identità del titolo delle obbligazioni gravanti sul danneggiato e sul Fondo né del loro oggetto.
Ne deriva che, quindi, va esclusa in radice l'applicabilità del disposto dell'art. 1310, comma 1, in comb. con l'art. 2945 c. c., il quale postula, di necessità, l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art.
Pag. 6 di 9 2055 c. c., che nel caso di specie, come detto, è mancante (così da ultimo Cass. Civ. n.
16755/2024; in senso conforme Cass. Civ. n. 22164/2019).
Tale prospettazione porta, ai fini della prescrizione, a far coincidere il dies a quo con il pagamento effettuato dall'impresa in quanto il diritto al recupero della somma sorge col pagamento stesso e dunque è soltanto a partire da tale momento che 'può essere fatto valere' (art. 2935 c.c.) e che l'eventuale inerzia del titolare può acquistare rilevanza.
Nella fattispecie in esame, l'atto di transazione e quietanza è del 26 marzo 2009 per cui al momento in cui è stata inviata al sig. la diffida ad adempiere, id est il CP_1
24.11.2010, il termine prescrizionale era già ampiamente scaduto ed il relativo diritto azionato già estinto.
Per tutto quanto osservato la domanda non trova accoglimento, assorbita ogni altra questione e difesa prospettata dalle parti.
La novità della questione nonché la natura interpretativa della normativa sottesa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione portano a ritenere la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione di spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in qualità di impresa temporaneamente designata al Parte_1 [...]
- disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e Parte_3 difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da in qualità di impresa Parte_1 temporaneamente designata al - essendo Parte_3 prescritto il diritto azionato;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze lì 7 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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