TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.01.2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. TOSCANO MARILENA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente il 9.01.2025 Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 [...] in BRASILE, in data 22.09.2017 (anno 2020, atto n. 36, reg. , parte CP_1 Persona_1
1 II, serie C), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione dei coniugi. on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione dell'8.01.2025, compariva personalmente Parte_1 insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire che confermava di Controparte_1 Parte_1 volere ottenere la separazione e di non avere contatti con il marito da tempo;
l'attrice rinunciava altresì alla domanda di addebito.
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati;
autorizzava altresì l'attrice a depositare l'estratto per sunto dell'atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile, rinviando la causa all'udienza del 29.01.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.01.2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie Controparte_2
Dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in BRASILE, in data 22.09.2017 (anno 2020, atto n. 36, reg. Per_1
, parte II, serie C).
[...]
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo
2 coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia del convenuto, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione di i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in BRASILE, in data 22.09.2017 (anno 2020, atto n. 36, reg. PADERNO
DUGNANO, parte II, serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di , Persona_1 perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.01.2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. TOSCANO MARILENA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente il 9.01.2025 Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 [...] in BRASILE, in data 22.09.2017 (anno 2020, atto n. 36, reg. , parte CP_1 Persona_1
1 II, serie C), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione dei coniugi. on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione dell'8.01.2025, compariva personalmente Parte_1 insieme al difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire che confermava di Controparte_1 Parte_1 volere ottenere la separazione e di non avere contatti con il marito da tempo;
l'attrice rinunciava altresì alla domanda di addebito.
Il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati;
autorizzava altresì l'attrice a depositare l'estratto per sunto dell'atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile, rinviando la causa all'udienza del 29.01.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.01.2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie Controparte_2
Dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in BRASILE, in data 22.09.2017 (anno 2020, atto n. 36, reg. Per_1
, parte II, serie C).
[...]
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo
2 coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte del contegno processuale del convenuto, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia del convenuto, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione di i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in BRASILE, in data 22.09.2017 (anno 2020, atto n. 36, reg. PADERNO
DUGNANO, parte II, serie C); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di , Persona_1 perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3