Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 24/04/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 41/2026 nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63293 del registro di segreteria, proposto contro l’INPS e contro il Ministero della Difesa da - rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Fatta (C.f.: [...]), del Foro di Palermo, con ivi studio alla ViaTrinacria n.23;
ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio, UDITI nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci: per il ricorrente l’avvocato Fabrizio Niccoli, su delega orale dell’avvocato Fatta, per l’INPS l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli; nessuno presente per il Ministero;
ritenuto in
FATTO
Con atto introduttivo depositato il 19 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe, arruolatosi nella Marina Militare nel 1998 e transitato nei ruoli civili per inidoneità al servizio militare, aveva chiesto che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, con decorrenza dal mese di giugno 2017. Il Ministero si era costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso (non ancora decorsi i 180 giorni dalla sua istanza del 17 gennaio 2025) e contestando l’applicabilità dell’art. 167 D.P.R. n. 1092/1973.
Con sentenza del 16 giugno 2026, n. 73, questo organo giudicante ha dichiarato il ricorso inammissibile; ciò in quanto l’art. 167 co. 1, invocato dal ricorrente, si applica solo in caso di cessazione definitiva per causa di servizio, mentre, nel caso di specie, il transito nei ruoli civili impone la pensione privilegiata “a domanda” (comma 2) e l’istanza del 17 gennaio 2025 non aveva ancora superato il termine di 180 giorni per il provvedimento amministrativo.
Con successivo ricorso, depositato il 6 novembre 2025, il medesimo ricorrente ha nuovamente richiesto di accertare e dichiarare ex art.167, co. 1, DPR n.1092/73 il proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata con decorrenza a partire da giugno 2017.
Considerato in
DIRITTO
La domanda che il ricorrente sottopone nuovamente all’esame di questo giudice è, nella sostanza, la medesima che già aveva formato oggetto del ricorso depositato il 19 novembre 2024, dichiarato inammissibile con sentenza n. 73 del 16 giugno 2026. Anche in questa sede, il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ex art. 167, co. 1, D.P.R. n. 1092/1973 con decorrenza da giugno 2017, insistendo sulla tesi secondo cui l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a liquidare d’ufficio il trattamento al momento del transito nei ruoli civili, senza necessità di una specifica istanza di parte. La circostanza che il ricorrente abbia ora qualificato la propria domanda amministrativa del 17 gennaio 2025 come “meramente cautelativa” non muta la natura della pretesa fatta valere in giudizio, né tanto meno rimuove gli ostacoli processuali già definitivamente accertati dalla precedente pronuncia di inammissibilità. Il ricorso non introduce, infatti, elementi di novità, ma si limita a riproporre la stessa questione già dichiarata inammissibile, circa l’applicabilità dell’art. 167 co. 1. Non si rinviene, nel corpo del nuovo ricorso, alcuna effettiva riformulazione della pretesa né alcun serio confronto con i motivi di inammissibilità evidenziati nella precedente pronuncia: il ricorrente ha riproposto lo stesso thema decidendum, senza rielaborazione della domanda, che sarebbe stata necessaria ove si fosse inteso adire nuovamente questo giudice su un diverso oggetto. Il ricorrente, anzi, contesta esplicitamente un dedotto "vulnus" della precedente sentenza, cercando di confutarne le ragioni, impostazione che sarebbe semmai valsa in sede di appello, senza peraltro fornire a questo giudice alcun elemento utile per orientare una diversa riformulazione della domanda; tanto più che il difensore, neppure comparso personalmente in udienza, ha scelto di farsi rappresentare da altri. Per questi motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto reiterativo di domande già sottoposte e giudicate inammissibili con sentenza passata in giudicato sugli stessi presupposti di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dichiara l’inammissibilità e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa, che si liquidano in complessivi 500,00 euro.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, all’esito della pubblica udienza del 16 aprile 2026.
IL GIUDICE
MA MI
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria il 24/04/2026 Il Funzionario
EL TO
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
IL GIUDICE
MA MI
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Il Funzionario
EL TO
(f.to digitalmente)