Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 24/04/2026, n. 114
CCONTI
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del conto giudiziale per difformità dal modello e carenza di elementi essenziali

    Il conto giudiziale deve essere strutturato secondo i modelli previsti dalla normativa (Mod. 21 per gli agenti contabili della riscossione). L'indicazione degli incassi POS nella colonna 'VERSAMENTO IN TESORERIA' costituisce un errore concettuale che determina la carenza di un elemento essenziale, rendendo il conto intrinsecamente non verificabile e impedendo al giudice di accertare l'adempimento dell'obbligo restitutorio da parte dell'agente. La completezza e l'autosufficienza del conto sono requisiti imprescindibili per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 24/04/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 114
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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