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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2025, n. 18858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18858 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IP RC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma 22/11/2024 letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del 7 ottobre 2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino che aveva rigettato la richiesta cautelare, per l'effetto ordinando l'applicazione nei confronti di RC IP della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle incolpazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 6 I. n. 895 del 1967, per avere portato illegalmente in luogo aperto al pubblico un ordigno artigianale contenente esplosivo munito di miccia che era stato fatto esplodere sul davanzale dell'abitazione di DE TT, in Cassino, il 7 maggio 2024. 1.1. Il Giudice delle indagini preliminari aveva escluso il coinvolgimento di RC IP sulla base delle seguenti considerazioni, così sintetizzabili: Penale Sent. Sez. 1 Num. 18858 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 23/04/2025 -nelle due conversazioni captate, in cui GL, parlando con la fidanzata, RT EL, aveva affermato: «Mandami il video di quando RC ha fatto quel fatto... Trovalo...», e, ancora, «Mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce RC», doveva dubitarsi che si facesse riferimento a IP, a tale fine non apparendo sufficiente il richiamo al solo nome di battesimo della persona;
- i dialoghi erano avvenuti a distanza di qualche tempo dall'esplosione del 7 maggio 2024, sicché, anche sotto tale profilo, non poteva ritenersi certo il riferimento all'episodio contestato;
-la frase, pronunciata da IP nel corso di una delle conversazioni captate, «Non mi vedo nemmeno in faccia», lungi dall'essere univoca, sarebbe indicativa della mera presenza di IP sul luogo dei fatti e non della sua partecipazione alla condotta delittuosa: in proposito, era emerso che il video era stato precedentemente modificato da GL, al fine di rendere IP non riconoscibile e, di conseguenza, il primo aveva di che rallegrarsi per non risultare individuabile nei fotogrammi e così evitare una ingiusta accusa per quanto avvenuto;
-nell'interrogatorio, GL aveva reso dichiarazioni auto-indizianti, aveva precisato che l'ordigno era stato materialmente collocato da IO IG ed aveva chiamato in correità la fidanzata RT EL, così apparendo credibile, anche laddove aveva aggiunto: «Per quanto riguarda la presenza di IP non intendo rispondere», precisazione che, ad avviso del Giudice, lasciava permanere dubbi circa la partecipazione di IP all'azione criminosa. 1.2. Accogliendo l'impugnazione, il Tribunale ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice delle indagini preliminari, dovevano essere valorizzate, deponendo per la sussistenza di elementi di prova significativi del coinvolgimento di RC IP, le seguenti circostanze, convergenti nell'indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo in ordine all'esplosione provocata ai danni dell'abitazione di DE TT, la notte del 7 maggio 2024. Segnatamente, a carico di RC IP sono stati enucleati i seguenti elementi gravemente indiziari: a. la presenza di IP sul luogo dei fatti;
b. le immagini contenute nel video e ritraenti l'unico individuo che materialmente colloca l'ordigno; c. la conversazione del 10 maggio 2024, in cui IP pronuncia la frase «Non mi si vede in faccia»: si tratta di notazione che, ad avviso del Tribunale, non può che riferirsi al soggetto, di cui non si coglie la fisionomia del volto, ripreso nell'atto di porre l'ordigno in loco;
d. l'inattendibilità delle dichiarazioni di GL tese a scagionare IP, alla luce degli elementi istruttori agli atti e dell'evidente tentativo, da parte di GL, di depistare le indagini, sol se si consideri che, al contrario di quanto asserito nel provvedimento del giudice delle indagini 2 4 preliminari, GL, lungi dall'avere reso dichiarazioni confessorie, attribuisce ad IG la responsabilità della collocazione dell'ordigno e tace il nominativo della quarta persona che, la sera dei fatti, era a bordo dell'automobile insieme a lui, EL ed IG. Si tratta, come sottolineato dal Tribunale, della conversazione in data 12 giugno 2024 (RIT 57/2024, progr.101), intervenuta tra GL e EL, captata a bordo della Mini Cooper targata EW693DR, in cui l'uomo rivolge alla donna la seguente richiesta: «Mandami il video di quando RC IP ha fatto quel fatto... trovalo», facendo riferimento al video che avrebbe inteso produrre agli investigatori. Nella stessa conversazione, GL prosegue, dicendo: «Lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di IO... lo stampo e ce Io faccio vedere. Dico come ce l'hai? Ma lui stesso me l'ha mandato, vantandosi. Se non ci credi ti faccio vedere anche i testimoni. Chiama a RC...gli dico che dobbiamo dire così... vedi se trovi 'sto giubbino a casa di IO ...». E ancora: «mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce RC...le preparo bene, li faccio vedere prima a te che non si riconosce e dice c'ha anche delle cose che ti può fare vedere...». (RIT 57/2024, progr.108). (cfr. pagg. 8, 9 dell'ordinanza del Tribunale). Le conversazioni, ad avviso del Tribunale, evidenziano come, il giorno prima di recarsi al Commissariato, GL abbia organizzato l'alterazione del video da presentare agli investigatori, così depistandoli: come, in effetti, avviene, atteso che il 13 giugno 2024, GL e EL si recano al Commissariato di Cassino, dove sono sentiti e GL esibisce il video di cui si è detto. In margine all'incontro al Commissariato, tra GL e EL sorge una discussione, nel cui corso la ragazza si lamenta del fatto che, a causa della esibizione di quel video - e del conseguente sequestro che la Polizia dispone sull'apparecchio telefonico - finisce per essere coinvolta nella vicenda. La successiva conversazione (RIT 57/2024, progr.220) riprova, secondo il Tribunale, la finalità dell'accesso alla Polizia da parte di EL, coadiuvato dalla fidanzata, ragione individuabile nella volontà di depistare gli inquirenti circa eventuali sospetti sul suo coinvolgimento e quello di RC IP nell'esplosione del 7 maggio 2024. L'affermazione di GL «L'ho fatto per salvare me e RC IP» sarebbe indicativa di tale volontà, della quale si lamenta la sua ragazza, dicendo che, così comportandosi, ha inguaiato anche lei (pag. 10, ordinanza Tribunale). e. In data 10 maggio, a distanza di tre giorni dal fatto, EL, rispondendo via whatsapp ad un messaggio di saluto che IP le invia, allega, in risposta, il video dell'attentato. A sua volta, IP le scrive: «Non mi vedo nemmeno in faccia» (cfr. pag. 7 dell'ordinanza del Tribunale), così ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato e rallegrandosi di non essere riconoscibile: del resto, osserva il Tribunale, le caratteristiche dell'uomo ritratto appaiono compatibili con quelle dell'indagato ed i vestiti indossati dall'attentatore, in particolare pantaloni 3 di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits, risultano analoghi a quelli indossati da IP, qualche settima dopo, in una immagine postata su FaceBook. In proposito, il Tribunale osserva che si tratta di dettaglio significativo, alla luce della capacità distintiva del marchio, di non comune diffusione, impresso sull'indumento; in altra prospettiva, il Tribunale evidenzia che l'assenza di tracce di esplosivo, all'esito di rilievi effettuati circa tre mesi dopo l'esplosione, trova giustificazione con il tempo trascorso e i lavaggi cui erano stati verosimilmente sottoposti gli indumenti. Il Tribunale ritiene non credibile quanto riferito da GL in occasione dell'interrogatorio del 25 settembre 2024, nel cui corso, pur ammettendo di essere stato 0/oco, sostiene, come già riferito agli operanti in occasione dell'accesso spontaneo al Commissariato del 13 giugno, che l'ordigno è stato posizionato per iniziativa autonoma e ignota di IO IG, a suo dire improvvisamente sceso dall'automobile guidata dallo stesso GL e, con manovra repentina, ha agito all'insaputa degli altri. Sul punto, oltre alla scarsa verosimiglianza di tale versione, anche alla luce del fatto che il giorno prima, il 6 maggio, IG e GL hanno collocato un primo ordigno ai danni dell'auto di GI SI, vengono evidenziati elementi indicativi dell'assenza di veridicità delle dichiarazioni di GL. In sintesi: -l'audio della registrazione consente di udire la frase: «Togliti, togliti», rivolta, evidentemente, a chi stava posizionando l'ordigno, elemento incompatibile con l'affermazione secondo cui l'attentato è stato frutto di una scelta improvvisa ed estemporanea di IG;
-nelle dichiarazioni di GL è ravvisabile una contraddizione, consistente nel fatto che, dopo avere riferito che il video era stato fatto da IG, ha sostenuto che IG stesso ha posto l'ordigno, circostanza incompatibile con la realizzazione del filmato;
-GL, che sembra volere collaborare con gli investigatori, non rivela, senza spiegare il motivo, il nome della quarta persona coinvolta e, rispondendo, a precisa domanda, circa il possibile coinvolgimento di IP, risponde: «IP no, mi rifiuto...di questa persona, perché lo ripeto, sono io la parte offesa». Alla luce del quadro descritto, il Tribunale osserva che, all'evidenza, GL ha dichiarato il falso, laddove sostiene di non avere modificato il video e, più in generale, negando di avere tagliato le prove, come invece è emerso dalle conversazioni del 13 giugno tra GL e EL. Il Tribunale evidenzia che i fatti si inscrivono nella contrapposizione tra gruppi criminali per il controllo sul territorio del traffico di stupefacenti, in cui risultano coinvolti i protagonisti della vicenda, comprovato dal fatto che EL, per occultare le ragioni reali del conflitto, 4 suggerisce al fidanzato GL, nel corso delle conversazioni del 12 giugno, di riferire agli investigatori che gli attentati erano stati originati da motivi di gelosia (RIT 57/2024, progr.101). Alla luce di tali elementi, sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in capo a IP RC ed è stata applicata, ravvisando le esigenze cautelari (pag. 17 ordinanza) la misura degli arresti domiciliari, con l'apposizione di apposito braccialetto elettronico. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., difettando, nell'assunto del ricorrente, il presupposto applicativo dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa si duole che il Tribunale abbia statuito che: -IP sia stato ritenuto certamente presente ai fatti e sia stato considerato l'autore del posizionamento dell'ordigno, sulla base del fatto che, il 10 maggio, scambiando messaggi whatsapp con RT LA, ricevuto dalla stessa il video dell'attentato, osservando che non lo si vedeva nemmeno in faccia, secondo il Tribunale abbia ammesso di essere la persona ritratta. In proposito, il ricorrente osserva che si tratta di filmato manipolato da parte di EL e GL, il cui originale non è mai stato recuperato, al fine di accertare chi fosse stato davvero presente ai fatti, se vi fossero più persone o una soltanto, come risulta dalla versione del video consegnata alla Polizia. Circostanza che sarebbe dirimente, in quanto, se più persone sono state presenti ed una soltanto appare ritratta nel filmato manipolato, sarebbe comprensibile il sollievo di IP nell'apprendere che il suo viso non era riconoscibile;
inoltre, se, come emerge dalla conversazione tra GL e EL avvenuta a bordo della Mini Cooper, EW693DR - GL ha detto: «lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di IO (IG), lo stampo e ce lo faccio vedere» -, ne deriverebbe che, nell'originale del video, le persone riprese erano più di una, «escludendo che il soggetto fosse al contrario riconducibile a IP, il quale non ha mai posseduto alcun indumento di proprietà del coindagato IG IO» (così, testualmente, pag. 3 del ricorso). -La tuta ripresa nel filmato sarebbe di uso comune e pertanto priva della capacità distintiva attribuita dal Tribunale e, in ogni caso, risultata negativa alle tracce di polvere da sparo, per cui non sarebbe all'indumento di IP, in quanto, se fosse stato l'autore dell'azione delittuosa sarebbe risultata positiva al test;
-non sarebbe possibile, ad avviso del ricorrente, affermare che IP non avesse rapporti con il coindagato IG, con il quale si era incontrato, anche alla presenza di GL, la notte 5 del 6 maggio 2024, poco prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai capi 1) e 3-a), ma ciò non sarebbe dimostrativo di un rapporto stretto con il medesimo IG. In ogni caso, l'incontro, avvenuto la sera del 6 maggio poco prima dei fatti ai danni di GI SI non integra prova, né indizio, del coinvolgimento di IP, il quale, per contro, si era allontanato per conto proprio, come rilevato dai filmati delle telecamere attive presso la pizzeria Arcobaleno;
-il rifiuto opposto da GL, nel corso del suo interrogatorio 25 settembre 2024, ad offrire informazioni circa il coinvolgimento di IP non può costituire elemento a carico dell'odierno ricorrente, essendo comunque emerso nel corso di una conversazione intercettata tra GL e RI che MO VO LA, un terzo soggetto, amico di IO IG, ha detto che «a chi non stava con lui, gliela avrebbe fatta pagare», elemento indicativo, ad avviso del ricorrente, di un potenziale coinvolgimento di VO nei fatti;
-la presenza sul luogo dell'esplosione è stata ritenuta dal Tribunale elemento dimostrativo del coinvolgimento di IP ma, ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione non sarebbe logica, alla luce del fatto che, con riferimento ai fatti oggetto di altra contestazione, la presenza di IP presso l'automobile di GL ed IG non era stata ritenuta circostanza indicativa del suo coinvolgimento, non essendo inusuale che costoro si incontrassero. Si conclude, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. La difesa si limita a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa, a tratti scarsamente logica ed intellegibile, rispetto a quella, puntuale, non contraddittoria e frutto di precisa concatenazione degli elementi indiziari, apprestata dal Tribunale che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della misura cautelare nei confronti di RC IP, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. 1.2. Con riferimento alla messaggistica intercorsa, la mattina del 10 maggio 2024, tra RT EL e RC IP, il Tribunale ha offerto motivazione perfettamente rispondente a logica, laddove l'ordinanza afferma che, commentando il video inviatogli da EL, IP si è rallegrato di non essere riconoscibile e ha mostrato sollievo dalla preoccupazione di potere essere individuato quale compartecipe ai fatti, avendo contribuito alla realizzazione dell'azione criminale. Alla censura difensiva, già articolata in sede di appello, ha compiutamente risposto il Tribunale, nell'osservare che, ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato e 6 rallegrandosi di non essere riconoscibile, IP, oltre a dare conto della propria presenza sul luogo dell'attentato, ha palesato felicità per l'esclusiva ragione, come sottolinea l'ordinanza (pag. 11), che «nel video è stato ripreso un unico soggetto, ossia colui che aveva posizionato l'ordigno (...) e quindi IP non poteva che rallegrarsi del tutto di non essere riconoscibile (...) dal momento che il video era stato artatamente tagliato nelle parti in cui il suo volto era visibile (dalla visione del filmato può notarsi infatti un netto stacco, verosimilmente corrispondente alla rimozione di alcuni frames tra il momento in cui IP si avvicina alla portiera per risalire in macchina e quello in cui vengono inquadrate le gambe della EL...)». Si rivela, al riguardo, non perspicua e inconferente rispetto alla logica motivazione addotta, oltre che aspecifica, non confrontandosi con la ricostruzione recepita dal Tribunale, la considerazione secondo la quale il filmato era stato manipolato e non si era provveduto a recuperare l'originale: basti, in proposito, osservare che il tema è stato quello della volontaria e consapevole alterazione del video, da parte di GL, con l'intenzione dichiarata di agevolare IP a sottrarsi alle investigazioni. In tale prospettiva, è stato puntualmente osservato, sulla scorta delle conversazioni riportate alle pagg. 8, 9, 10 dell'ordinanza, relative sia alla fase prodromica all'incontro al Commissariato di Cassino, quando dall'interlocuzione tra GL e EL è emersa la precisa volontà di presentare agli inquirenti una versione dell'accaduto che agevolasse, grazie alla manipolazione del video, RC IP («Mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce RC»), sia alla fase successiva a quell'incontro, avvenuto il 13 giugno 2024, che il coinvolgimento dell'odierno indagato risultava chiaramente dalle risultanze in atti. In questa sede, GL, apertis verbis, ha indicato RC IP anche con il cognome, dicendo: «eh ma l'ho fatto per salvare me e RC IP (...) eh allora l'hai inguaiato perché ti sei messo a fare 'sto video (...)», argomento di assoluta centralità nella motivazione del Tribunale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, introducendo, per contro, il tema della manipolazione delle immagini, di cui avevano trattato EL e GL nella conversazione a bordo della Mini Cooper, il giorno prima dei fatti. Anche sul punto, l'ordinanza segue un percorso motivazionale chiaro, logico ed esauriente, laddove (pag. 10) sottolinea che l'operazione della coppia, che aveva cercato di predisporre, manipolando le immagini e apprestando una versione dei fatti da offrire agli inquirenti, aveva l'obiettivo di evitare responsabilità a carico di RC IP, per cui appare inconferente e generica l'affermazione difensiva incentrata sulla eventuale presenza di altre persone, la cui immagine, in tesi, sarebbe stata eliminata e, ancor più, l'ulteriore osservazione per cui la manipolazione avrebbe sortito l'effetto di valorizzare, attraverso il giubbino che indossava, IO IG, ciò, invero, ad ulteriore riprova della volontà di fare convergere sul medesimo ogni responsabilità. 7 1.3. Parimenti, deve ritenersi la manifesta infondatezza del motivo (pag. 3 del ricorso) afferente all'individuazione dell'indagato attraverso la marca, non comune, dell'indumento indossato e ripreso nel filmato, coincidente con quello in possesso di IP, che così era apparso abbigliato in una immagine postata su FaceBook, dove l'odierno indagato indossava pantaloni di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits. Il Tribunale ha dato conto di tale, ulteriore elemento indiziario, osservando, in primis, che non ostava, a distanza di alcuni mesi, l'assenza di tracce di esplosivo sull'indumento, che, verosimilmente, aveva subito normali lavaggi ed altresì evidenziando che le caratteristiche dell'uomo ritratto risultavano compatibili con quelle dell'indagato. 1.4. Appare scarsamente perspicuo, e quindi, anche sotto questo profilo, manifestamente infondato, l'argomento secondo cui, se la sera del 6 maggio - quando era stato compiuto l'attentato ai danni di GI SI - IP, nonostante si fosse incontrato con GL ed IG, era stato ritenuto estraneo al fatto, trattandosi, all'evidenza, di un profilo che non afferisce al piano della profondità di rapporti tra IP ed IG, né scalfisce la sussistenza dei molteplici elementi indiziari a carico di IP medesimo, compiutamente evidenziati dal Tribunale con riferimento a quanto accaduto la sera del 7 maggio, quando era stato fatto esplodere l'ordigno sul davanzale di DE TT. La censura articolata al punto n. 4 (pag. 4 del ricorso), che si propone di depotenziare le affermazioni di GL il quale, nel corso dell'interrogatorio del 29 settembre 2024, aveva rifiutato, a domanda circa un eventuale coinvolgimento di IP nei fatti, di rendere dichiarazioni in ordine al medesimo (pag. 13 dell'ordinanza), non appare minimamente in grado di disarticolare il ragionamento irreprensibile, per logica e completezza, del Tribunale, che ha spiegato come, alla luce dell'intero quadro indiziario - ridotto invece dal ricorrente ad un frammentario e disorganico insieme di dati di scarso o nullo significato - tale frase possedesse l'ulteriore valenza indicativa del tentativo di lasciare indenne IP da ogni responsabilità. Del resto, alla luce del quadro indiziario delineato dal Tribunale, appare inconsistente l'affermazione, meramente apodittica, secondo cui GL, nel corso di una conversazione intercorsa con tale RI, sarebbe stato destinatario di confidenze da parte di un amico di IO IG, LA MO VO, il quale avrebbe rivelato la sua volontà farla pagare a chi non fosse stato dalla sua parte, affermazione di scarsa intellegibilità, che la difesa pretende significativa di un possibile movente del fatto criminoso in oggetto. 1.5. La doglianza di cui al punto n. 5 sembra ventilare la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nella parte in cui, enfatizzando, a detrimento di IP, la sua presenza sul luogo dell'esplosione, si porrebbe in contrasto con la motivazione apprestata dal Tribunale laddove, pur a fronte dell'incontro con i presunti responsabili dei fatti del giorno 6 maggio, non era stata invece ravvisata la sussistenza di elementi a carico dell'odierno indagato. 8 La doglianza, non confrontandosi con la articolata motivazione del provvedimento, è generica e quindi manifestamente infondata. Con dovizia di elementi fattuali ed argomenti logici, il Tribunale (pag. 16 dell'ordinanza) ha osservato che «IP è sicuramente molto legato a GL, posto che quest'ultimo non solo lo aveva definito un suo amico stretto, nell'indicarlo a RI, ma si era anche esposto in prima persona nel tentativo di scagionare IP attraverso la manipolazione del video consegnato il 13.06.2024 agli operanti. Inoltre, neppure può sostenersi che IP non avesse rapporti con IG, atteso che verosimilmente, proprio IP si era incontrato con IG e GL la notte del 06.05.2024, pochi minuti prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai capi 1) e 3-a) (...) le telecamere della pizzeria Arcobaleno (...) avevano ripreso IG e GL che parlavano con il conducente e la passeggera (verosimilmente, EL) della Lancia Delta D5369R9 intestata a IP (...)», così offrendo una spiegazione esaustiva, scevra di illogicità nella ricostruzione dei fatti e del contesto in cui la vicenda si colloca, coordinate che non vengono minimamente scalfite dalle censure, sganciate dal percorso motivazionale, che il ricorrente propone. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23/04/2025
- i dialoghi erano avvenuti a distanza di qualche tempo dall'esplosione del 7 maggio 2024, sicché, anche sotto tale profilo, non poteva ritenersi certo il riferimento all'episodio contestato;
-la frase, pronunciata da IP nel corso di una delle conversazioni captate, «Non mi vedo nemmeno in faccia», lungi dall'essere univoca, sarebbe indicativa della mera presenza di IP sul luogo dei fatti e non della sua partecipazione alla condotta delittuosa: in proposito, era emerso che il video era stato precedentemente modificato da GL, al fine di rendere IP non riconoscibile e, di conseguenza, il primo aveva di che rallegrarsi per non risultare individuabile nei fotogrammi e così evitare una ingiusta accusa per quanto avvenuto;
-nell'interrogatorio, GL aveva reso dichiarazioni auto-indizianti, aveva precisato che l'ordigno era stato materialmente collocato da IO IG ed aveva chiamato in correità la fidanzata RT EL, così apparendo credibile, anche laddove aveva aggiunto: «Per quanto riguarda la presenza di IP non intendo rispondere», precisazione che, ad avviso del Giudice, lasciava permanere dubbi circa la partecipazione di IP all'azione criminosa. 1.2. Accogliendo l'impugnazione, il Tribunale ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice delle indagini preliminari, dovevano essere valorizzate, deponendo per la sussistenza di elementi di prova significativi del coinvolgimento di RC IP, le seguenti circostanze, convergenti nell'indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo in ordine all'esplosione provocata ai danni dell'abitazione di DE TT, la notte del 7 maggio 2024. Segnatamente, a carico di RC IP sono stati enucleati i seguenti elementi gravemente indiziari: a. la presenza di IP sul luogo dei fatti;
b. le immagini contenute nel video e ritraenti l'unico individuo che materialmente colloca l'ordigno; c. la conversazione del 10 maggio 2024, in cui IP pronuncia la frase «Non mi si vede in faccia»: si tratta di notazione che, ad avviso del Tribunale, non può che riferirsi al soggetto, di cui non si coglie la fisionomia del volto, ripreso nell'atto di porre l'ordigno in loco;
d. l'inattendibilità delle dichiarazioni di GL tese a scagionare IP, alla luce degli elementi istruttori agli atti e dell'evidente tentativo, da parte di GL, di depistare le indagini, sol se si consideri che, al contrario di quanto asserito nel provvedimento del giudice delle indagini 2 4 preliminari, GL, lungi dall'avere reso dichiarazioni confessorie, attribuisce ad IG la responsabilità della collocazione dell'ordigno e tace il nominativo della quarta persona che, la sera dei fatti, era a bordo dell'automobile insieme a lui, EL ed IG. Si tratta, come sottolineato dal Tribunale, della conversazione in data 12 giugno 2024 (RIT 57/2024, progr.101), intervenuta tra GL e EL, captata a bordo della Mini Cooper targata EW693DR, in cui l'uomo rivolge alla donna la seguente richiesta: «Mandami il video di quando RC IP ha fatto quel fatto... trovalo», facendo riferimento al video che avrebbe inteso produrre agli investigatori. Nella stessa conversazione, GL prosegue, dicendo: «Lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di IO... lo stampo e ce Io faccio vedere. Dico come ce l'hai? Ma lui stesso me l'ha mandato, vantandosi. Se non ci credi ti faccio vedere anche i testimoni. Chiama a RC...gli dico che dobbiamo dire così... vedi se trovi 'sto giubbino a casa di IO ...». E ancora: «mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce RC...le preparo bene, li faccio vedere prima a te che non si riconosce e dice c'ha anche delle cose che ti può fare vedere...». (RIT 57/2024, progr.108). (cfr. pagg. 8, 9 dell'ordinanza del Tribunale). Le conversazioni, ad avviso del Tribunale, evidenziano come, il giorno prima di recarsi al Commissariato, GL abbia organizzato l'alterazione del video da presentare agli investigatori, così depistandoli: come, in effetti, avviene, atteso che il 13 giugno 2024, GL e EL si recano al Commissariato di Cassino, dove sono sentiti e GL esibisce il video di cui si è detto. In margine all'incontro al Commissariato, tra GL e EL sorge una discussione, nel cui corso la ragazza si lamenta del fatto che, a causa della esibizione di quel video - e del conseguente sequestro che la Polizia dispone sull'apparecchio telefonico - finisce per essere coinvolta nella vicenda. La successiva conversazione (RIT 57/2024, progr.220) riprova, secondo il Tribunale, la finalità dell'accesso alla Polizia da parte di EL, coadiuvato dalla fidanzata, ragione individuabile nella volontà di depistare gli inquirenti circa eventuali sospetti sul suo coinvolgimento e quello di RC IP nell'esplosione del 7 maggio 2024. L'affermazione di GL «L'ho fatto per salvare me e RC IP» sarebbe indicativa di tale volontà, della quale si lamenta la sua ragazza, dicendo che, così comportandosi, ha inguaiato anche lei (pag. 10, ordinanza Tribunale). e. In data 10 maggio, a distanza di tre giorni dal fatto, EL, rispondendo via whatsapp ad un messaggio di saluto che IP le invia, allega, in risposta, il video dell'attentato. A sua volta, IP le scrive: «Non mi vedo nemmeno in faccia» (cfr. pag. 7 dell'ordinanza del Tribunale), così ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato e rallegrandosi di non essere riconoscibile: del resto, osserva il Tribunale, le caratteristiche dell'uomo ritratto appaiono compatibili con quelle dell'indagato ed i vestiti indossati dall'attentatore, in particolare pantaloni 3 di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits, risultano analoghi a quelli indossati da IP, qualche settima dopo, in una immagine postata su FaceBook. In proposito, il Tribunale osserva che si tratta di dettaglio significativo, alla luce della capacità distintiva del marchio, di non comune diffusione, impresso sull'indumento; in altra prospettiva, il Tribunale evidenzia che l'assenza di tracce di esplosivo, all'esito di rilievi effettuati circa tre mesi dopo l'esplosione, trova giustificazione con il tempo trascorso e i lavaggi cui erano stati verosimilmente sottoposti gli indumenti. Il Tribunale ritiene non credibile quanto riferito da GL in occasione dell'interrogatorio del 25 settembre 2024, nel cui corso, pur ammettendo di essere stato 0/oco, sostiene, come già riferito agli operanti in occasione dell'accesso spontaneo al Commissariato del 13 giugno, che l'ordigno è stato posizionato per iniziativa autonoma e ignota di IO IG, a suo dire improvvisamente sceso dall'automobile guidata dallo stesso GL e, con manovra repentina, ha agito all'insaputa degli altri. Sul punto, oltre alla scarsa verosimiglianza di tale versione, anche alla luce del fatto che il giorno prima, il 6 maggio, IG e GL hanno collocato un primo ordigno ai danni dell'auto di GI SI, vengono evidenziati elementi indicativi dell'assenza di veridicità delle dichiarazioni di GL. In sintesi: -l'audio della registrazione consente di udire la frase: «Togliti, togliti», rivolta, evidentemente, a chi stava posizionando l'ordigno, elemento incompatibile con l'affermazione secondo cui l'attentato è stato frutto di una scelta improvvisa ed estemporanea di IG;
-nelle dichiarazioni di GL è ravvisabile una contraddizione, consistente nel fatto che, dopo avere riferito che il video era stato fatto da IG, ha sostenuto che IG stesso ha posto l'ordigno, circostanza incompatibile con la realizzazione del filmato;
-GL, che sembra volere collaborare con gli investigatori, non rivela, senza spiegare il motivo, il nome della quarta persona coinvolta e, rispondendo, a precisa domanda, circa il possibile coinvolgimento di IP, risponde: «IP no, mi rifiuto...di questa persona, perché lo ripeto, sono io la parte offesa». Alla luce del quadro descritto, il Tribunale osserva che, all'evidenza, GL ha dichiarato il falso, laddove sostiene di non avere modificato il video e, più in generale, negando di avere tagliato le prove, come invece è emerso dalle conversazioni del 13 giugno tra GL e EL. Il Tribunale evidenzia che i fatti si inscrivono nella contrapposizione tra gruppi criminali per il controllo sul territorio del traffico di stupefacenti, in cui risultano coinvolti i protagonisti della vicenda, comprovato dal fatto che EL, per occultare le ragioni reali del conflitto, 4 suggerisce al fidanzato GL, nel corso delle conversazioni del 12 giugno, di riferire agli investigatori che gli attentati erano stati originati da motivi di gelosia (RIT 57/2024, progr.101). Alla luce di tali elementi, sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in capo a IP RC ed è stata applicata, ravvisando le esigenze cautelari (pag. 17 ordinanza) la misura degli arresti domiciliari, con l'apposizione di apposito braccialetto elettronico. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., difettando, nell'assunto del ricorrente, il presupposto applicativo dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa si duole che il Tribunale abbia statuito che: -IP sia stato ritenuto certamente presente ai fatti e sia stato considerato l'autore del posizionamento dell'ordigno, sulla base del fatto che, il 10 maggio, scambiando messaggi whatsapp con RT LA, ricevuto dalla stessa il video dell'attentato, osservando che non lo si vedeva nemmeno in faccia, secondo il Tribunale abbia ammesso di essere la persona ritratta. In proposito, il ricorrente osserva che si tratta di filmato manipolato da parte di EL e GL, il cui originale non è mai stato recuperato, al fine di accertare chi fosse stato davvero presente ai fatti, se vi fossero più persone o una soltanto, come risulta dalla versione del video consegnata alla Polizia. Circostanza che sarebbe dirimente, in quanto, se più persone sono state presenti ed una soltanto appare ritratta nel filmato manipolato, sarebbe comprensibile il sollievo di IP nell'apprendere che il suo viso non era riconoscibile;
inoltre, se, come emerge dalla conversazione tra GL e EL avvenuta a bordo della Mini Cooper, EW693DR - GL ha detto: «lo ritaglio, me lo mandi, prendo solo un pezzo che si vede il giubbino di IO (IG), lo stampo e ce lo faccio vedere» -, ne deriverebbe che, nell'originale del video, le persone riprese erano più di una, «escludendo che il soggetto fosse al contrario riconducibile a IP, il quale non ha mai posseduto alcun indumento di proprietà del coindagato IG IO» (così, testualmente, pag. 3 del ricorso). -La tuta ripresa nel filmato sarebbe di uso comune e pertanto priva della capacità distintiva attribuita dal Tribunale e, in ogni caso, risultata negativa alle tracce di polvere da sparo, per cui non sarebbe all'indumento di IP, in quanto, se fosse stato l'autore dell'azione delittuosa sarebbe risultata positiva al test;
-non sarebbe possibile, ad avviso del ricorrente, affermare che IP non avesse rapporti con il coindagato IG, con il quale si era incontrato, anche alla presenza di GL, la notte 5 del 6 maggio 2024, poco prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai capi 1) e 3-a), ma ciò non sarebbe dimostrativo di un rapporto stretto con il medesimo IG. In ogni caso, l'incontro, avvenuto la sera del 6 maggio poco prima dei fatti ai danni di GI SI non integra prova, né indizio, del coinvolgimento di IP, il quale, per contro, si era allontanato per conto proprio, come rilevato dai filmati delle telecamere attive presso la pizzeria Arcobaleno;
-il rifiuto opposto da GL, nel corso del suo interrogatorio 25 settembre 2024, ad offrire informazioni circa il coinvolgimento di IP non può costituire elemento a carico dell'odierno ricorrente, essendo comunque emerso nel corso di una conversazione intercettata tra GL e RI che MO VO LA, un terzo soggetto, amico di IO IG, ha detto che «a chi non stava con lui, gliela avrebbe fatta pagare», elemento indicativo, ad avviso del ricorrente, di un potenziale coinvolgimento di VO nei fatti;
-la presenza sul luogo dell'esplosione è stata ritenuta dal Tribunale elemento dimostrativo del coinvolgimento di IP ma, ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione non sarebbe logica, alla luce del fatto che, con riferimento ai fatti oggetto di altra contestazione, la presenza di IP presso l'automobile di GL ed IG non era stata ritenuta circostanza indicativa del suo coinvolgimento, non essendo inusuale che costoro si incontrassero. Si conclude, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. La difesa si limita a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa, a tratti scarsamente logica ed intellegibile, rispetto a quella, puntuale, non contraddittoria e frutto di precisa concatenazione degli elementi indiziari, apprestata dal Tribunale che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della misura cautelare nei confronti di RC IP, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. 1.2. Con riferimento alla messaggistica intercorsa, la mattina del 10 maggio 2024, tra RT EL e RC IP, il Tribunale ha offerto motivazione perfettamente rispondente a logica, laddove l'ordinanza afferma che, commentando il video inviatogli da EL, IP si è rallegrato di non essere riconoscibile e ha mostrato sollievo dalla preoccupazione di potere essere individuato quale compartecipe ai fatti, avendo contribuito alla realizzazione dell'azione criminale. Alla censura difensiva, già articolata in sede di appello, ha compiutamente risposto il Tribunale, nell'osservare che, ammettendo di essere il soggetto ripreso nel filmato e 6 rallegrandosi di non essere riconoscibile, IP, oltre a dare conto della propria presenza sul luogo dell'attentato, ha palesato felicità per l'esclusiva ragione, come sottolinea l'ordinanza (pag. 11), che «nel video è stato ripreso un unico soggetto, ossia colui che aveva posizionato l'ordigno (...) e quindi IP non poteva che rallegrarsi del tutto di non essere riconoscibile (...) dal momento che il video era stato artatamente tagliato nelle parti in cui il suo volto era visibile (dalla visione del filmato può notarsi infatti un netto stacco, verosimilmente corrispondente alla rimozione di alcuni frames tra il momento in cui IP si avvicina alla portiera per risalire in macchina e quello in cui vengono inquadrate le gambe della EL...)». Si rivela, al riguardo, non perspicua e inconferente rispetto alla logica motivazione addotta, oltre che aspecifica, non confrontandosi con la ricostruzione recepita dal Tribunale, la considerazione secondo la quale il filmato era stato manipolato e non si era provveduto a recuperare l'originale: basti, in proposito, osservare che il tema è stato quello della volontaria e consapevole alterazione del video, da parte di GL, con l'intenzione dichiarata di agevolare IP a sottrarsi alle investigazioni. In tale prospettiva, è stato puntualmente osservato, sulla scorta delle conversazioni riportate alle pagg. 8, 9, 10 dell'ordinanza, relative sia alla fase prodromica all'incontro al Commissariato di Cassino, quando dall'interlocuzione tra GL e EL è emersa la precisa volontà di presentare agli inquirenti una versione dell'accaduto che agevolasse, grazie alla manipolazione del video, RC IP («Mo' mi preparo gli screen dove non si vede che si riconosce RC»), sia alla fase successiva a quell'incontro, avvenuto il 13 giugno 2024, che il coinvolgimento dell'odierno indagato risultava chiaramente dalle risultanze in atti. In questa sede, GL, apertis verbis, ha indicato RC IP anche con il cognome, dicendo: «eh ma l'ho fatto per salvare me e RC IP (...) eh allora l'hai inguaiato perché ti sei messo a fare 'sto video (...)», argomento di assoluta centralità nella motivazione del Tribunale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, introducendo, per contro, il tema della manipolazione delle immagini, di cui avevano trattato EL e GL nella conversazione a bordo della Mini Cooper, il giorno prima dei fatti. Anche sul punto, l'ordinanza segue un percorso motivazionale chiaro, logico ed esauriente, laddove (pag. 10) sottolinea che l'operazione della coppia, che aveva cercato di predisporre, manipolando le immagini e apprestando una versione dei fatti da offrire agli inquirenti, aveva l'obiettivo di evitare responsabilità a carico di RC IP, per cui appare inconferente e generica l'affermazione difensiva incentrata sulla eventuale presenza di altre persone, la cui immagine, in tesi, sarebbe stata eliminata e, ancor più, l'ulteriore osservazione per cui la manipolazione avrebbe sortito l'effetto di valorizzare, attraverso il giubbino che indossava, IO IG, ciò, invero, ad ulteriore riprova della volontà di fare convergere sul medesimo ogni responsabilità. 7 1.3. Parimenti, deve ritenersi la manifesta infondatezza del motivo (pag. 3 del ricorso) afferente all'individuazione dell'indagato attraverso la marca, non comune, dell'indumento indossato e ripreso nel filmato, coincidente con quello in possesso di IP, che così era apparso abbigliato in una immagine postata su FaceBook, dove l'odierno indagato indossava pantaloni di tipo sportivo, recanti la scritta LP Limits. Il Tribunale ha dato conto di tale, ulteriore elemento indiziario, osservando, in primis, che non ostava, a distanza di alcuni mesi, l'assenza di tracce di esplosivo sull'indumento, che, verosimilmente, aveva subito normali lavaggi ed altresì evidenziando che le caratteristiche dell'uomo ritratto risultavano compatibili con quelle dell'indagato. 1.4. Appare scarsamente perspicuo, e quindi, anche sotto questo profilo, manifestamente infondato, l'argomento secondo cui, se la sera del 6 maggio - quando era stato compiuto l'attentato ai danni di GI SI - IP, nonostante si fosse incontrato con GL ed IG, era stato ritenuto estraneo al fatto, trattandosi, all'evidenza, di un profilo che non afferisce al piano della profondità di rapporti tra IP ed IG, né scalfisce la sussistenza dei molteplici elementi indiziari a carico di IP medesimo, compiutamente evidenziati dal Tribunale con riferimento a quanto accaduto la sera del 7 maggio, quando era stato fatto esplodere l'ordigno sul davanzale di DE TT. La censura articolata al punto n. 4 (pag. 4 del ricorso), che si propone di depotenziare le affermazioni di GL il quale, nel corso dell'interrogatorio del 29 settembre 2024, aveva rifiutato, a domanda circa un eventuale coinvolgimento di IP nei fatti, di rendere dichiarazioni in ordine al medesimo (pag. 13 dell'ordinanza), non appare minimamente in grado di disarticolare il ragionamento irreprensibile, per logica e completezza, del Tribunale, che ha spiegato come, alla luce dell'intero quadro indiziario - ridotto invece dal ricorrente ad un frammentario e disorganico insieme di dati di scarso o nullo significato - tale frase possedesse l'ulteriore valenza indicativa del tentativo di lasciare indenne IP da ogni responsabilità. Del resto, alla luce del quadro indiziario delineato dal Tribunale, appare inconsistente l'affermazione, meramente apodittica, secondo cui GL, nel corso di una conversazione intercorsa con tale RI, sarebbe stato destinatario di confidenze da parte di un amico di IO IG, LA MO VO, il quale avrebbe rivelato la sua volontà farla pagare a chi non fosse stato dalla sua parte, affermazione di scarsa intellegibilità, che la difesa pretende significativa di un possibile movente del fatto criminoso in oggetto. 1.5. La doglianza di cui al punto n. 5 sembra ventilare la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nella parte in cui, enfatizzando, a detrimento di IP, la sua presenza sul luogo dell'esplosione, si porrebbe in contrasto con la motivazione apprestata dal Tribunale laddove, pur a fronte dell'incontro con i presunti responsabili dei fatti del giorno 6 maggio, non era stata invece ravvisata la sussistenza di elementi a carico dell'odierno indagato. 8 La doglianza, non confrontandosi con la articolata motivazione del provvedimento, è generica e quindi manifestamente infondata. Con dovizia di elementi fattuali ed argomenti logici, il Tribunale (pag. 16 dell'ordinanza) ha osservato che «IP è sicuramente molto legato a GL, posto che quest'ultimo non solo lo aveva definito un suo amico stretto, nell'indicarlo a RI, ma si era anche esposto in prima persona nel tentativo di scagionare IP attraverso la manipolazione del video consegnato il 13.06.2024 agli operanti. Inoltre, neppure può sostenersi che IP non avesse rapporti con IG, atteso che verosimilmente, proprio IP si era incontrato con IG e GL la notte del 06.05.2024, pochi minuti prima che questi ultimi realizzassero i delitti di cui ai capi 1) e 3-a) (...) le telecamere della pizzeria Arcobaleno (...) avevano ripreso IG e GL che parlavano con il conducente e la passeggera (verosimilmente, EL) della Lancia Delta D5369R9 intestata a IP (...)», così offrendo una spiegazione esaustiva, scevra di illogicità nella ricostruzione dei fatti e del contesto in cui la vicenda si colloca, coordinate che non vengono minimamente scalfite dalle censure, sganciate dal percorso motivazionale, che il ricorrente propone. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23/04/2025