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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3773/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 3773/2021 R.G. promoSA da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti dom. Carlo Bertacchi e Valentina Loner, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. dom. Ivano Conte, giusta procura in atti
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Enrico Ballardini del
Foro di Rovereto, giusta procura in atti convenuti
In punto: risarcimento dei danni da sinistro stradale trattenuta in decisione a seguito di ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. di data 09/04/2025, con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 14/04/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 26/03/2025
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via principale di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità esclusiva
Pag. 1 di 20 del sig. per la causazione dell'incidente stradale del 26.10.2019, Controparte_1 condannare lo stesso in solido con il sig. e , Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del
26.10.2019, quantificati in Euro 489.242,02, da cui va detratto l'acconto di Euro 100.452,00, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo;
in via subordinata di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità prevalente o, in ulteriore subordine, la quota di responsabilità del sig. per la causazione dell'incidente stradale del Controparte_1
26.10.2019, condannare lo stesso in solido con il sig. e Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Controparte_3 favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del 26.10.2019, quantificati in Euro 489.242,02, da cui va detratto l'acconto di Euro
100.452,00, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione
e interessi dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche della fase stragiudiziale. In via istruttoria: [omissis]” per parte convenuta : come da note scritte depositate in data Controparte_2
25/03/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, cotrariis reiectis, rigettare ogni avversa pretesa, richiesta e domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” per parte convenuta : come da note scritte Controparte_3 depositate in data 26/03/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di NO, contrariis reiectis, in via preliminare istruttoria, occorrendo, previa revoca e/o parziale modifica dell'ordinanza istruttoria comunicata con comunicazione di Cancelleria 15/09/2022 ammettersi le residue istanze per prova costituenda richieste (e non ammesse) con memoria istruttoria 15/04/2022, segnatamente i capp. 1, 2, 3 ultima parte, 4 negli incisi non ammessi, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, con i testi ivi indicati.
Nel merito conclude come in comparsa di costituzione e risposta dd. 31/01/2022, richiamate le conclusioni ivi rassegnate da aversi anzi qui per reciproca comodità trascritte;
nel merito: per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, dato atto che nel costituirsi in giudizio la convenuta contesta solo in parte qua la responsabilità del Controparte_3 proprio assicurato in relazione al sinistro occorso in data 26/10/2019 tra le parti in epigrafe,
Pag. 2 di 20 accertare e dichiarare che il predetto sinistro è ascrivibile alla prevalente responsabilità del sig. (al 70%) ed al contempo al concorso colposo dell'infortunata sig.ra CP_1 Pt_1
(nella misura non inferiore al 30%); dato atto altresì che con rimeSA ricevuta in data
[...]
25/06/2021, la convenuta ha corrisposto all'attrice sig.ra l'importo di Euro Parte_1
100.452,00, trattenuto in mero acconto sulle maggiori somme pretese, respingersi siccome infondata in fatto e/o in diritto o in denegato subordine ridursi a giustizia ogni avversa pretesa, ridotta in ogni caso la steSA nella misura corrispondente al corrisposto acconto.
Spese e competenze, oltre ad accessori di legge, integralmente rifuse”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 16/11/2021, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali del complessivo importo pari a € 388.790,02 (già detratto quanto corrisposto da , quali conseguenti al sinistro stradale Controparte_3 avvenuto a NO in data 26/10/2019, verso le ore 16.45, presso il parcheggio sito in prossimità dell'impianto sportivo di via Maso della Pieve, quando l'attrice, camminandovi all'interno in direzione della montagna che lo sovrasta, “veniva violentemente urtata dall'autovettura Opel Zafira TD tg. CW347RG di proprietà di
e condotta da assicurata per la presso Controparte_2 Controparte_1 CP_4 con polizza n. 139030030101098, proveniente dalla corsia tra il muro a CP_3
monte e gli stalli di sosta e che effettuava svolta a sinistra a velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi”.
In conseguenza dell'urto l'attrice rovinava a terra riportando le lesioni così diagnosticate alla dimissione dall'Ospedale di NO (ove in data 04/11/2019 veniva sottoposta a intervento chirurgico di osteosintesi con placche e viti con ricovero protrattosi fino al 14/11/2019): “Frattura bicondilare piatto tibiale sinistro, fratture costali multiple IX-X costa sinistra, frattura oSA nasali, frattura corpo sacrale, fratture vertebrali multiple D4 D5 D9 D11 L1”.
I convenuti e , nonostante la regolarità delle Controparte_1 Controparte_2
notifiche, non si costituivano in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata la loro contumacia all'udienza tenutasi in data 24/02/2022.
La convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_3
mediante deposito di relativa comparsa di risposta in data 01/02/2022, ove contesta sia
Pag. 3 di 20 l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, potendovisi ravvisare concorso di colpa dell'attrice, sia la sussistenza delle plurime voci di danno da doversi ancora risarcire, come da questa dedotta in atti.
Di seguito, il convenuto si costituiva in giudizio mediante deposito di Controparte_2 relativa comparsa di risposta in data 09/06/2022, con la quale, deducendo che “solo nelle more del giudizio, decorsi oramai i termini per formulare le istanze istruttorie, con lettera raccomandata dd. 11.05.2022, comunicava Controparte_3
all'odierno convenuto, al quale prima nulla aveva mai contestato o eccepito in ordine all'efficacia della copertura assicurativa, la volontà di esercitare il diritto di rivalsa e quindi di richiedere allo stesso ed al sig. il rimborso di tutte le Controparte_1
somme sinora corrisposte in favore della sig.ra e di Parte_1 quelle future che eSA compagnia assicuratrice fosse ancora eventualmente tenuta a corrispondere, stante l'addotta inoperatività ex contractu della polizza, dal momento che il conducente sarebbe stato alla guida del veicolo durante il periodo di sospensione della validità della patente”, chiede l'integrale rigetto delle domande attoree formulate in atti contestando tutto quanto ivi dedotto, eccepito, prodotto e richiesto, anche in via istruttoria, “fatti salvi in separata sede ogni diritto, deduzione ed eccezione in ordine all'esercitando diritto di rivalsa da parte di
[...]
. Conseguentemente, con provvedimento di data 15/09/2022, Controparte_3
veniva revocata la dichiarazione di sua contumacia.
Veniva svolta attività istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti, limitatamente a quelle ammesse, nonché mediante assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott.SA ), disposta con Persona_1
ordinanza di data 02/04/2024.
Con nota depositata in data 30/09/2024, il CTU riferiva quanto segue.
“Dopo aver visitato la IG , in data 12 agosto 2024 Parte_1
ho provveduto ad inviare ai Consulenti delle Parti la bozza di CTU.
All'interno della bozza, dopo aver esaminato l'imponente mole di documenti di spesa depositati, ho suddiviso gli stessi in 4 tabelle:
- TABELLA A: Spese sanitarie e di certificazione ritenute congrue e riferibili all'evento del 26.10.2019.
Pag. 4 di 20 - TABELLA B: Spese mediche sostenute dopo stabilizzazione dei postumi (dopo ottobre 2020), senza prescrizione medica o non presente in atti alcun referto medico
o documentazione di pagamento. Con la documentazione depositata non è possibile risalire alla necessità delle visite o accertamenti medici che siano in relazione all'evento traumatico di causa.
- TABELLA C: Spese sanitarie/assistenziali ritenute non riferibili all'evento di causa.
- TABELLA D: Spese non di competenza medico legale (es. commercialista, buste paga, contributi ecc.)
In relazione alla tabella B, ho fatto presente di essere disponibile a revisionare la steSA in presenza di prescrizioni mediche e referto delle visite, qualora il deposito sia stato autorizzato.
Le osservazioni del Consulente di Parte attrice dr. mi sono state inviate in 3 Per_2
occasioni:
a) In data 28.08.2024 contenenti
- documenti già depositati in PCT dal n. 20 al n. 159
- memoria avv. Loner ex art. 183 6°co n. 2 cpc dd. 27.04.2022
- verbale udienza del 23.10.2023 e 28.11.2023
b) In data 10.09.2024 nota del dr. su sentenza della CaSAzione Civile Per_2
(sentenza CaSAzione Civile Sez. III, n. 29308/2023)
c) In data 16.09.2024 contenenti
- note integrative del dr. dd. 16.09.2024; Per_2
- certificato dr. dd. 15.05.2024; Persona_3
- certificati medici dr. dd. 14.09.2020/ Persona_4
09.02.2021/02.03.2021/13.04.2021/27.04.2021/01.06.2021;
- certificato dr. dd. 29.03.2021; Persona_5
- lettera di dimissione Neurochirurgia Ospedale di NO per intervento di vertebroaplastica D12-L1;
- referto rx colonna dorso-lombare dd. 07.07.2022;
- densitometria ossea dd. 15.05.2024.
L'esame della nuova documentazione pervenuta mi ha permesso di ricostruire
l'evoluzione del quadro clinico della IG dopo il 2020. Ricordando Parte_1
Pag. 5 di 20 che la IG è affetta da grave osteoporosi1, l'evoluzione naturale di Parte_1 questa malattia ha provocato nel 2021 la frattura spontanea di due vertebra (L5 e S1)
e nel 2022 la frattura spontanea di altre due vertebre (D12 e L1), queste ultime poi operate. Dette fratture non sono conseguenza dell'evento traumatico che ci occupa.
Chiedo quindi alla S.V.Ill.ma, ai fini di una regolare procedura di deposito documenti, se, insieme alla mia relazione, devo/posso depositare tutti i documenti pervenuti
(ovviamente non quelli già depositati) o se invece è opportuno che io nella mia relazione mi limiti a riportare in dettaglio queste certificazioni, senza provvedere al loro deposito.
Chiedo inoltre, dato l'approssimarsi del termine del deposito, di concedermi un congruo rinvio dello stesso”.
Con ordinanza di pari data veniva disposto che l'udienza, già fiSAta per la decisione sulla esaustività della consulenza tecnica d'ufficio e/o per l'eventuale precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito telematico di note scritte, si sarebbe svolta in presenza “per sentire le parti in ordine a quanto rappresentato dal CTU in detta nota”; veniva altresì disposta la proroga del termine assegnato al CTU per il deposito del suo elaborato finale.
Con ordinanza di data 06/11/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 24/10/2024, veniva fiSAta udienza “per sentire le parti in ordine alla riferibilità di detta documentazione all'incarico demandato al CTU”, in ossequio ai principi di diritto di cui alla ivi citata pronuncia della Corte di CaSAzione resa a Sezioni
Unite (n. 3086/2022).
Con ordinanza di data 19/12/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 18/12/2024, posto che la tardiva produzione documentale di parte attrice poteva qualificarsi quale acquisizione del CTU di “ulteriore documentazione utile presso enti, strutture sanitarie o altra pubblica amministrazione”, come espreSAmente previsto nell'incarico affidatogli in applicazione dell'art. 194 c.p.c., e, pertanto, ritenuta ammissibile la relativa acquisizione, venivano assegnati nuovi termini per lo scambio della bozza provvisoria della relazione, per le osservazioni dei
CTP e per il deposito dell'elaborato definitivo da parte del CTU.
***
Pag. 6 di 20 Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte attrice risultano fondate, nei limiti di seguito precisati.
1. Dai documenti acquisiti agli atti può ritenersi sufficientemente accertata la dinamica del sinistro, come illustrata nella relazione di incidente stradale redatta dal personale della Polizia Municipale di NO intervenuto nell'immediatezza ed escusso in sede testimoniale all'udienza tenutasi in data 23/10/2023 (teste , sulla sia Testimone_1
dei rilievi eseguiti di cui al relativo fascicolo fotografico che delle dichiarazioni rese dal conducente dell'autovettura investitrice qui convenuto, e, in Controparte_1
particolare, di quelle rese da unica persona terza presente ai fatti (cfr. Tes_2 doc. nn. 4 e 5 di parte attrice).
Infatti, in detta relazione vengono integralmente riportate le dichiarazioni rese agli operanti da precisamente: “Ero alla guida dell'autovettura Opel Controparte_1
Zafira intenzionato a spostarla, da un parcheggio posto all'interno dell'area sportiva sita in via Maso della Pieve nel parcheggio antistante. Giunto nella parte più vicina alla montagna ero intenzionato a posteggiare il veicolo alla mia sinistra vicino ad un camper anch'esso in sosta all'interno di un regolare stallo. Nel compiere la manovra di svolta a sinistra mi avvedevo all'improvviso di una IG a piedi impegnata a telefonare. Nonostante i miei sforzi per evitare l'impatto andavo ad urtare con la mia parte anteriore sinistra il corpo centrale de pedone. Successivamente all'impatto la
Signora prima si appoggiava sulla parte anteriore del mio veicolo per poi indietreggiare di qualche passo e successivamente si accasciava a terra.
Immediatamente scendevo dal veicolo per sincerarmi sulle condizioni della IG e successivamente provvedevo ad allertare i soccorsi per i rilievi del caso”.
Di seguito vi vengono integralmente riportate le dichiarazioni rese agli operanti da precisamente: “Mi trovavo all'interno del mio camper posteggiato Tes_2
all'interno del parcheggio sito nelle immediate vicinanze della struttura sportiva a lato della montagna. Ad un certo punto notavo un'autovettura che procedeva a passo
d'uomo all'interno del parcheggio che proveniva dall'area privata della struttura sportiva in direzione dell'uscita del parcheggio quando udivo un botto. Subito dopo andavo a vedere cosa fosse accaduto e notavo una IG a terra posizionata di fronte
Pag. 7 di 20 all'autovettura da me precedentemente descritta. Preciso che la IG era da un po' che passeggiava all'interno del parcheggio in senso antiorario impegnata al telefono”.
La steSA veniva altresì escuSA quale teste tramite delega al tribunale territorialmente competente (Tribunale di Forlì) sui capitoli di prova formulati da parte convenuta nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., come Controparte_3
ammessi con provvedimento di data 15/09/2022, in tale sede dichiarando quanto segue:
“Cap.3) Era appena salito in macchina in un parcheggio abbastanza grande io ero in camper e lì ho visto partire questa macchina;
Cap.4): Io sono scesa dal camper quando ho sentito un botto ma non ho visto il sinistro;
Cap.9): E' vero non c'era nessuno in giro anche se io non ho visto la botta”.
Infine, vengono riportate le dichiarazioni rese dall'attrice quando ancora si trovava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di NO, precisamente: “Mi trovavo a piedi all'interno del parcheggio sito in via Maso della Pieve nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo. Stavo camminando nel piazzale proveniente dalla via principale e diretta verso la montagna. Ad un certo punto, improvvisamente, notavo un'autovettura proveniente in senso opposto al mio, dietro ad una curva, la quale andava a forte velocità ed a causa di ciò non sono stata in grado di fare nulla per evitare l'impatto. In primo luogo andavo ad impattare con la testa contro il parabrezza dell'autovettura e successivamente a causa violentissimo urto venivo sbalzata indietro ed andavo a battere con la schiena sull'asfalto. Immediatamente il conducente dell'autovettura che mi ha colpito scendeva e si sincerava delle mie condizioni e provvedeva ad allertare i soccorsi”.
Ebbene, dai rilievi degli operanti, i quali hanno accertato che “il veicolo investitore non presentava alcun danno visibile”, e dalle dichiarazioni rese da la quale Tes_2
ha riferito che l'autovettura era da poco stata meSA in moto per allontanarsi da dove si trovava parcheggiata e stava procedendo a baSA velocità (“a passo d'uomo”), risulta che le lesioni riportate dall'attrice sono state particolarmente estese non tanto a causa della violenza dell'impatto dovuto alla velocità dell'autovettura, quanto dalla gravità della malattia osteoporotica già sofferta, come indicano le plurime fratture vertebrali spontanee avvenute dal 2021 in poi (cfr. pag. 21 della CTU –“L'ultima densitometria ossea risale al 15.05.2024 ed evidenzia un T-score12 della BMD paSAto dal -3.7 del
Pag. 8 di 20 2019 a -2.0 del 2024 per la colonna vertebrale lombare e dal -2,1 del 2019 a -3,4 del
2024 per l'anca”).
Peraltro, seppure poSA escludersi, a carico del conducente dell'autovettura, la sussistenza di violazioni del codice della strada incidenti sulla dinamica del sinistro, si deve rilevare che questi non ha offerto, come invece richiesto dall'art. 2054 c.c., elementi di prova utili a dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La circostanza che l'attrice fosse impegnata in una conversazione telefonica camminando distrattamente in senso antiorario in prossimità di un camper parcheggiato, quindi con possibile sua non visibilità alla distanza, in particolare per chi proviene dal lato opposto rispetto all'ingombrante veicolo, non è idonea a integrare la prova liberatoria richiesta dalla norma sopra citata per escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, e questa nemmeno è da sola idonea a fondare un concorso di colpa dell'attrice per l'evento occorsole, posto che, in un qualsiasi parcheggio, è prevedibile la presenza di pedoni in cammino, ancor più ove non sia a loro riservato un percorso da doversi obbligatoriamente seguire, come pare sia nel caso di specie (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Ne discende l'accertata esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_1
conducente dell'autoveicolo di proprietà del convenuto e assicurato Controparte_2 con polizza della convenuta nella causazione del Controparte_3
sinistro in argomento, comunque risultando imprudente la sua condotta di guida.
2. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi completa e approfondita oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione,
i danni non patrimoniali subiti da parte attrice possono così quantificarsi.
a causa dell'evento occorsole, riportava: frattura Parte_1 bicondilare del piatto tibiale sinistro, frattura completa scomposta della testa-collo del perone sinistro, fratture costali IX-X sinistra, frattura delle oSA nasali, frattura del corpo sacrale e fratture vertebrali D4-D5-D9-D11 (cfr. pag. 23 CTU).
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica come segue:
- 123 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100% (dal 26/10/2019 al
26/02/2020);
Pag. 9 di 20 - il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% totalmente assorbito dai ricoveri successivi alla dimissione dall'Ospedale di NO;
- 60 giorni per invalidità temporanea parziale al 50% calcolati a ritroso dall'accertata stabilizzazione del quadro clinico post-traumatico, collocata dal CTU al mese di ottobre 2020 (dal 02/08/2020 al 30/09/2020).
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal CTU in misura pari al 32%.
Il CTU, nella sua relazione definitiva, precisava che la documentazione medica, inviata dal CTP di parte attrice in data 16/09/2024, “ha permesso di ricostruire l'ulteriore evoluzione della storia clinica della IG a partire dal 2021, dati non Parte_1
riferiti in sede di visita medico legale”, e così anche l'attribuzione del quadro clinico ora manifestato dall'attrice, ossia “persistenza del dolore nel tempo e progressiva limitazione funzionale”, all'evoluzione della patologia osteoporotica sofferta e non agli esiti delle fratture causate dall'incidente del 2019, posto che “il trauma ha colpito anche qui vertebre osteoporotiche causandone la frattura” (pagg. 22 e 23 della CTU).
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Inoltre, si deve altresì riconoscere la sussistenza di una componente di danno morale alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di CaSAzione con la sentenza n.
25164/2020 che di seguito si elencano.
Pag. 10 di 20
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premeSA la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice,
a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione steSA;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico,
Pag. 11 di 20 depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
Ne consegue che debba ritenersi provata la sussistenza di una particolare sofferenza soggettiva interiore patita dall'attrice diversa rispetto Parte_1 alla condizione invalidante accertata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nello scontro.
Nel caso di specie, infatti, si può certamente fare ricorso a massime di esperienza, ovvero a criteri logico-presuntivi, sia in ragione dell'entità dell'invalidità permanente accertata, pari al 32%, sia in ragione della durata dell'invalidità temporanea in misura pari o superiore al 50%, protrattasi per un anno dal giorno dell'evento. Tuttavia, in ragione della tenuità del grado di colpa ascrivibile al conducente dell'autovettura e della presenza di ulteriori gravi patologie sofferte dall'attrice, tali da determinare plurimi ricoveri e operazioni, anche per patologia oncologica diagnosticata a seguito degli accertamenti eseguiti per le lesioni conseguenti al fatto qui in argomento (cfr. pag. 7 della CTU – “Il 26.02.2020 la sig.ra era ricoverata presso l'U.O. Parte_1 di ginecologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano. In anamnesi: comparsa di perdite ematiche vaginali dal 10/2019, biopsia endometriale presso l'Ospedale di
Merano (24.01) con diagnosi istologica di “adenocarcinoma endometrioide variante mucinosa ben differenziato, G1”. Decorso regolare. Alla dimissione del 03.03.2020 consigliato, considerata la positività linfonodale, di proseguire l'iter terapeutico con polichemioterapia e radioterapia esterna pelvica. Ha effettuato trattamento chemioterapico fino alla fine di luglio 2020 e radioterapico fino a ottobre 2020 presso struttura sanitaria a San Marino”), si ritiene congruo attribuire alla sofferenza soggettiva interiore patita dall'attrice un valore inferiore a quello tabellare, corrispondente al 24% del danno biologico liquidabile.
Per quanto riguarda, invece, l'invocata personalizzazione del danno, nel caso di specie, non risultano presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod. Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe, potendosi
Pag. 12 di 20 ascrivere le limitazioni funzionali e motorie conseguenti quali comune conseguenza del danno biologico già liquidato sulla base del sistema di ristoro tabellare;
infatti, le passeggiate in montagna sono da considerarsi comune attività dell'individuo svolta nel tempo libero, pertanto non significativa ai fini della prova di tale ulteriore voce di danno, dovendosi altresì rilevare che l'attrice già soffriva, e soffre tutt'ora, di malattia osteoporotica che, nell'arco di poco tempo, ha determinato l'insorgenza di plurime fratture vertebrali spontanee chiaramente incidenti sulla normale deambulazione (cfr. pag. 23 della CTU – “L'attuale sintomatologia dolorosa ed impotenza funzionale è in gran parte attribuibile alla grave malattia osteoporotica della quale soffre. Negli anni successivi all'incidente che ci occupa, la “malattia delle oSA fragili” ha provocato
l'insorgenza spontanea di ulteriori fratture in sede di D12 – L1 – L2 e L5, a causa delle quali è stata sottoposta anche ad intervento neurochirurgico”).
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato, sulla base di un criterio equitativo, l'importo di € 144,00 corrispondente ai valori tabellari medi di riferimento per il periodo di invalidità temporanea totale, stante le limitazioni motorie e posturali conseguenti alle lesioni subite (cfr. pag. 6 della CTU – “In data 14.11.2019 la paziente era trasferita in struttura riabilitativa (Casa di Cura Bonvicini) in buone condizioni generali. Era prescritto utilizzo di bustino con 2 bretelle per 2 mesi quando seduta o eretta;
mobilizzazioni attive e passive al letto. ConceSA posizione seduta non per lunghi periodi in base al dolore della frattura del sacro … [omissis] … Dimissione in data 22.01.2020 ormai autonoma nel transfer letto-sedia, in grado di deambulare per tragitti di media lunghezza con ausilio di girello antibrachiale con carico sfiorante a sx e supervisione”) e l'importo di € 115,00 corrispondente ai valori tabellari minimi per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%, in ragione del difetto di specifica deduzione svolta da parte attrice sul punto, e, quindi della relativa prova, nonché, comunque, in ragione dell'assenza di elementi oggettivi che consentano di ravvisare la sussistenza di un danno di entità maggiore anche a fronte delle ulteriori e consistenti limitazioni insorte nel periodo non direttamente conseguenti ai fatti di causa
(cfr. pag. 8 della CTU – “In data 02.04.2020 visita ortopedica presso il dr. “… CP_5
Attivazione di omartrosi post-traumatica. Articolarità molto ridotta della spalla
Pag. 13 di 20 destra, dolente ai movimenti … colonna con discreto aumento della cifosi dorsale.
Attualmente senza dolore particolare. Ginocchio sinistro con articolarità 0-95° con collaterali discretamente instabili, dolori diffusi alla digitopressione, soprattutto laterale …”. In data 17.04.2020 visita presso il dr. per frattura interossea del CP_5 piede sx a seguito di caduta, verificatasi durante il ricovero alla Casa di Cura Eremo.
Prescritto rx per sospetto Sudeck. In data 24.04. ulteriore visita ortopedica con visione di RM che metteva in evidenza una ampia frattura intraspongiosa del calcagno. Era consentita deambulazione in scarico del piede sx con uso di stampelle. In data
02.06.2020 visita dr. : “affetta da tendinopatia cuffia rotatori in grave artrosi Per_6
scapolo omerale. Necessita di FKT”. Ha ripreso a fare qualche attività in ufficio nel luglio 2020 (v. relazione dr. dd. 20.08.2020 pag. 5)”); per l'invalidità Per_2 temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento (giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della ceSAzione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della ceSAzione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fiSAta alla data della pubblicazione della presente sentenza, detratto l'importo di €
100.452,00 corrisposto dalla convenuta in data Controparte_3
12/07/2021.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dall'attrice all'epoca dell'evento di 75 anni di età, applicate le Parte_1
Pag. 14 di 20 Tabelle di Milano 2024 e operate le neceSArie devalutazioni (da giugno 2024) e le successive rivalutazioni, detratto l'importo già ricevuto alla data di pagamento, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo, alla data odierna, di € 41.599,84.
3. Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate, e dal CTU riconosciute inerenti, spese mediche per complessivi € 5.895,58 di cui alla tabella A (pagg. 12 e 13 della CTU).
Di contro, le spese di cui alla tabella B, sostenute dopo la stabilizzazione dei postumi
(ossia dopo ottobre 2020), sono state escluse dal CTU perché senza prescrizione medica o perché non presente in atti relativo referto ovvero attestazione di pagamento, rilevando come non sia possibile “risalire alla necessità delle visite o accertamenti medici che siano in relazione all'evento traumatico di causa” (pagg. 13 e 14 della
CTU).
A seguito delle osservazioni del CTP di parte attrice, il CTU provvedeva a indicare, per singola voce, la specifica ragione dell'esclusione della riferibilità delle spese indicate nella tabella B all'evento di causa (pagg. 26 e 27 della CTU).
Le motivazioni fornite dal CTU risultano puntuali e pertinenti, con conseguente loro piena validità, dovendosi solo precisare che, con riferimento ai due preventivi, l'uno di data 01/12/2020 per “rimozione materiale osteosintesi ginocchio sinistro” dell'importo di € 6.761,00 e l'altro di data 21/12/2020 per “impianto protesi totale ginocchio sinistro” dell'importo di € 14.111,00 (cfr. doc. nn. 156 e 159 di parte attrice), oltre a non risultare detti trattamenti ancora effettuati, ampiamente decorsi quattro anni, questi sono eseguibili anche presso strutture pubbliche (cfr. pag. 16 della CTU – “Non sono da prevedere in futuro spese non a carico del SSN”). Ne consegue che, in difetto di deduzione, e relativa prova, da parte dell'attrice, dell'indispensabilità di sottoporsi a tali trattamenti in strutture private non convenzionate, tali voci di danno sono rappresentative di costi futuri solo ipoteticamente da sostenersi, quindi non da doversi risarcire dalle parti convenute.
Per quanto riguarda, invece, le spese di cui alla tabella C, da subito il CTU ha indicato, per singola voce, la specifica ragione per la quale queste non sono direttamente riferibili all'evento di causa (cfr. pag. 15 della CTU). Le motivazioni fornite dal CTU
Pag. 15 di 20 risultano precise e rilevanti, tali da consentire il loro richiamo per escludere, tra i danni da doversi risarcire dalle parti convenute, le spese ivi elencate e altre ad esse analoghe.
Per quanto riguarda, infine, le spese di cui alla tabella D, queste risultano estranee al quesito perché non di competenza medico-legale (pagg. 15 e 16 della CTU). Trattasi, soprattutto, dei costi sostenuti da parte attrice per l'assistenza domiciliare che, in ragione dei plurimi ricoveri intervenuti durante il periodo di invalidità temporanea totale e parziale (presso l'Ospedale di NO, la Casa di Cura Bonvicini di NO
e la Casa di Cura Eremo di Arco per la cura delle lesioni direttamente conseguenti al sinistro e relativo periodo di riabilitazione, di seguito presso l'Ospedale San Raffaele di Milano e strutture sanitarie site nella Repubblica di San Marino per la cura della patologia oncologica diagnosticata nell'ottobre 2019), non possono certo venire riconosciuti quali danni da doversi risarcire dalle parti convenute.
Inoltre, le varie limitazioni funzionali e motorie lamentate dall'attrice, successive alle dimissioni dalla Casa di Cura Eremo di Arco, dove peraltro cadeva riportando la frattura intraossea del piede sinistro (cfr. pag. 8 della CTU – “ampia frattura intraspongiosa del calcagno” ad aprile 2020), sono determinate dalle numerose patologie dalla medesima contestualmente e successivamente sofferte, comunque estranee ai fatti di causa (cfr. pag. 8 della CTU – “tendinopatia cuffia rotatori in grave artrosi scapolo omerale” a giungo 2020; pagg. 7 e 8 della CTU – “adenocarcinoma endometrioide variante mucinosa ben differenziato, G1” con conseguente intervento chirurgico di “isterectomia totale con annessiectomia bilaterale” e successivo
“trattamento chemioterapico fino alla fine di luglio 2020 e radioterapico fino a ottobre
2020 presso struttura sanitaria a San Marino”; pag. 22 della CTU – “edema della spongiosa di L5 e S1 come da evento fratturativo recente” a gennaio 2021, “crolli multipli da somi di D12 e L1” con conseguente intervento di “vertebroplastica14 di
D12 e L1” a giugno 2022 nonché “deformazione dei corpi vertebrali di L2 e L5, notevolmente ridotti di altezza, per esiti stabilizzati di fratture su base osteoporotica”
a luglio 2022).
Il CTU, infatti, in base al complessivo quadro clinico manifestato dall'attrice nel periodo, con riferimento alla necessità di assistenza, rileva che, “è attendibile, per la tipologia delle menomazioni riscontrate nella IG la necessità di Parte_1
Pag. 16 di 20 assistenza per riabilitazione per i primi 4 mesi;
questo periodo è stato però assorbito dal susseguirsi dei ricoveri in strutture sanitarie, ricoveri che si sono prolungati per
129 giorni (dal 26.10.2019 al 03.03.2020)” (cfr. pag. 19 della CTU).
Pertanto, così conclude il CTU: “Il quadro clinico manifestato oggi dalla perizianda
(persistenza del dolore nel tempo e progressiva limitazione funzionale) è da attribuire all'evoluzione della patologia osteoporotica, che ha provocato ben quattro ulteriori fratture vertebrali, e non agli esiti delle fratture causate dall'incidente del 2019 (il trauma ha colpito anche qui vertebre osteoporotiche causandone la frattura)” (cfr. pag. 23 della CTU).
Tale conclusione non contrasta con le dichiarazioni rese dai testi in sede istruttoria, posto che, come emerso nel corso delle successive operazioni peritali, parte attrice ha omesso di compiutamente riferire in atti, e persino nel corso della visita medico-legale, in ordine alle sue reali condizioni di salute. Analogamente, non possono costituire danno da doversi risarcire all'attrice le spese sostenute per l'alloggio, i ricoveri e gli spostamenti neceSAri per la cura delle ulteriori patologie dalla steSA sofferte.
A tale riguardo è utile richiamare quanto esposto dal CTU nella sua relazione, il quale, dopo avere precisato che la frattura vertebrale L1, inizialmente diagnosticata, “era già documentata radiologicamente nel giugno 2014” e che le fratture vertebrali D9, D4 e
D5 erano “di modesta entità”, tali da non richiedere indicazione chirurgica, come anche la frattura delle oSA nasali (pagg. 5 e 6 della CTU), rileva come la dedotta
“necessità di aiuto domestico”, già nell'anno 2020 e, comunque, anche per gli anni successivi, tranne i soli primi quattro mesi (durante i quali, peraltro, l'attrice rimaneva continuativamente degente presso strutture sanitarie), non è direttamente attribuibile agli esiti dell'incidente di causa (cfr. pagg. 27 e 28 della CTU).
Ne consegue che il danno da risarcirsi, per tale voce, con rivalutazione e interessi dalla data media del 26/03/2020, ammonta all'importo di € 7.681,86 alla data odierna.
4. Per quanto riguarda il lamentato danno patrimoniale per i futuri costi di assistenza domiciliare, quantificati, da parte attrice, nell'importo di € 130.000,00 calcolato sulla base di una retribuzione mensile pari a € 960,00 oltre ai contributi previdenziali, si richiama quanto già sopra esposto.
Pag. 17 di 20 Si deve comunque evidenziare che l'attrice percepisce l'assegno di cura di IV livello e l'assegno di accompagnamento proprio per sostenere i costi assistenziali derivanti dall'invalidità civile del 100% riconosciutole per il complessivo suo quadro clinico, determinato da plurime patologie sofferte non direttamente conseguenti al sinistro qui in argomento (cfr. pag. 9 della CTU).
5. In conclusione, facendo richiamo a quanto già sopra esposto ai punti 2. e 3., radicalmente prive di pregio si rivelano i tre rilievi mossi da parte attrice, nelle note scritte depositate in data 20/02/2025, al “contenuto della relazione peritale definitiva”, risultando, di contro, quanto accertato dal CTU aderente ai fatti nonostante l'equivoca condotta processuale della steSA parte.
6. Infine, con riferimento al richiesto ristoro delle spese legali della fase stragiudiziale, oltre a non emergere che detta attività sia sostanzialmente diversa da quella già contemplata, ai fini della liquidazione delle spese di lite, per la fase di studio, la circostanza che le pretese avanzate dall'attrice risultino, all'esito del giudizio, fortemente ridimensionate, permette di considerare come tale attività non sia stata, di fatto, proficuamente resa. Comunque sia, difetta il deposito del relativo pagamento, con la conseguenza che alcun ristoro può riconoscersi dovuto per tale lamentato costo
(cfr. Cass. n. 24481/2020 – “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire neceSAriamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio”).
***
Applicando tali risultanze, emerge che l'attrice , a seguito Parte_1
dell'evento per cui è causa, ha riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per il complessivo importo di € 49.281,70 già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Pag. 18 di 20 Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
***
Alla soccombenza delle parti convenute consegue la loro condanna, in solido tra loro,
a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione da € 26.000,01 a € 52.000,00 innanzi al tribunale, nel compenso minimo per tutte le quattro fasi di giudizio in considerazione della decisa riduzione delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice e, soprattutto, in ragione dell'equivoca condotta processuale della steSA parte, sostanzialmente omissiva di fatti che, di contro, hanno avuto diretta incidenza su detta riduzione;
per spese, nell'importo di € 518,00 per contributo unificato relativo allo scaglione sopra indicato e nell'importo di € 27,00 per marca da bollo, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico di parte attrice, essendosi rivelati gli accertamenti medico-legali demandati al CTU, per grande parte, in contrasto con le pretese risarcitorie dalla steSA avanzate, risultando, di contro, che quanto ancora dovuto dalle parti convenute a titolo di risarcimento dei danni consegue sostanzialmente all'accertata esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice nella causazione del sinistro oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna , e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare, a
, l'importo di € 49.281,70 oltre interessi legali su tale Parte_1 importo dalla data odierna al saldo;
2. condanna , e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere, a le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
Pag. 19 di 20 compenso, oltre il rimborso delle spese pari a € 545,00 e delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese della CTU medico-legale assunta, in via definitiva, a carico di
[...]
. Parte_1
NO, il 28/08/2025
Il Giudice
Daniela Pol
Pag. 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 3773/2021 R.G. promoSA da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti dom. Carlo Bertacchi e Valentina Loner, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. dom. Ivano Conte, giusta procura in atti
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Enrico Ballardini del
Foro di Rovereto, giusta procura in atti convenuti
In punto: risarcimento dei danni da sinistro stradale trattenuta in decisione a seguito di ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. di data 09/04/2025, con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 14/04/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 26/03/2025
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via principale di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità esclusiva
Pag. 1 di 20 del sig. per la causazione dell'incidente stradale del 26.10.2019, Controparte_1 condannare lo stesso in solido con il sig. e , Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del
26.10.2019, quantificati in Euro 489.242,02, da cui va detratto l'acconto di Euro 100.452,00, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo;
in via subordinata di merito: accertare e dichiarare per le ragioni addotte la responsabilità prevalente o, in ulteriore subordine, la quota di responsabilità del sig. per la causazione dell'incidente stradale del Controparte_1
26.10.2019, condannare lo stesso in solido con il sig. e Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Controparte_3 favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in seguito all'incidente stradale del 26.10.2019, quantificati in Euro 489.242,02, da cui va detratto l'acconto di Euro
100.452,00, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione
e interessi dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche della fase stragiudiziale. In via istruttoria: [omissis]” per parte convenuta : come da note scritte depositate in data Controparte_2
25/03/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, cotrariis reiectis, rigettare ogni avversa pretesa, richiesta e domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” per parte convenuta : come da note scritte Controparte_3 depositate in data 26/03/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di NO, contrariis reiectis, in via preliminare istruttoria, occorrendo, previa revoca e/o parziale modifica dell'ordinanza istruttoria comunicata con comunicazione di Cancelleria 15/09/2022 ammettersi le residue istanze per prova costituenda richieste (e non ammesse) con memoria istruttoria 15/04/2022, segnatamente i capp. 1, 2, 3 ultima parte, 4 negli incisi non ammessi, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, con i testi ivi indicati.
Nel merito conclude come in comparsa di costituzione e risposta dd. 31/01/2022, richiamate le conclusioni ivi rassegnate da aversi anzi qui per reciproca comodità trascritte;
nel merito: per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, dato atto che nel costituirsi in giudizio la convenuta contesta solo in parte qua la responsabilità del Controparte_3 proprio assicurato in relazione al sinistro occorso in data 26/10/2019 tra le parti in epigrafe,
Pag. 2 di 20 accertare e dichiarare che il predetto sinistro è ascrivibile alla prevalente responsabilità del sig. (al 70%) ed al contempo al concorso colposo dell'infortunata sig.ra CP_1 Pt_1
(nella misura non inferiore al 30%); dato atto altresì che con rimeSA ricevuta in data
[...]
25/06/2021, la convenuta ha corrisposto all'attrice sig.ra l'importo di Euro Parte_1
100.452,00, trattenuto in mero acconto sulle maggiori somme pretese, respingersi siccome infondata in fatto e/o in diritto o in denegato subordine ridursi a giustizia ogni avversa pretesa, ridotta in ogni caso la steSA nella misura corrispondente al corrisposto acconto.
Spese e competenze, oltre ad accessori di legge, integralmente rifuse”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 16/11/2021, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali del complessivo importo pari a € 388.790,02 (già detratto quanto corrisposto da , quali conseguenti al sinistro stradale Controparte_3 avvenuto a NO in data 26/10/2019, verso le ore 16.45, presso il parcheggio sito in prossimità dell'impianto sportivo di via Maso della Pieve, quando l'attrice, camminandovi all'interno in direzione della montagna che lo sovrasta, “veniva violentemente urtata dall'autovettura Opel Zafira TD tg. CW347RG di proprietà di
e condotta da assicurata per la presso Controparte_2 Controparte_1 CP_4 con polizza n. 139030030101098, proveniente dalla corsia tra il muro a CP_3
monte e gli stalli di sosta e che effettuava svolta a sinistra a velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi”.
In conseguenza dell'urto l'attrice rovinava a terra riportando le lesioni così diagnosticate alla dimissione dall'Ospedale di NO (ove in data 04/11/2019 veniva sottoposta a intervento chirurgico di osteosintesi con placche e viti con ricovero protrattosi fino al 14/11/2019): “Frattura bicondilare piatto tibiale sinistro, fratture costali multiple IX-X costa sinistra, frattura oSA nasali, frattura corpo sacrale, fratture vertebrali multiple D4 D5 D9 D11 L1”.
I convenuti e , nonostante la regolarità delle Controparte_1 Controparte_2
notifiche, non si costituivano in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata la loro contumacia all'udienza tenutasi in data 24/02/2022.
La convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_3
mediante deposito di relativa comparsa di risposta in data 01/02/2022, ove contesta sia
Pag. 3 di 20 l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, potendovisi ravvisare concorso di colpa dell'attrice, sia la sussistenza delle plurime voci di danno da doversi ancora risarcire, come da questa dedotta in atti.
Di seguito, il convenuto si costituiva in giudizio mediante deposito di Controparte_2 relativa comparsa di risposta in data 09/06/2022, con la quale, deducendo che “solo nelle more del giudizio, decorsi oramai i termini per formulare le istanze istruttorie, con lettera raccomandata dd. 11.05.2022, comunicava Controparte_3
all'odierno convenuto, al quale prima nulla aveva mai contestato o eccepito in ordine all'efficacia della copertura assicurativa, la volontà di esercitare il diritto di rivalsa e quindi di richiedere allo stesso ed al sig. il rimborso di tutte le Controparte_1
somme sinora corrisposte in favore della sig.ra e di Parte_1 quelle future che eSA compagnia assicuratrice fosse ancora eventualmente tenuta a corrispondere, stante l'addotta inoperatività ex contractu della polizza, dal momento che il conducente sarebbe stato alla guida del veicolo durante il periodo di sospensione della validità della patente”, chiede l'integrale rigetto delle domande attoree formulate in atti contestando tutto quanto ivi dedotto, eccepito, prodotto e richiesto, anche in via istruttoria, “fatti salvi in separata sede ogni diritto, deduzione ed eccezione in ordine all'esercitando diritto di rivalsa da parte di
[...]
. Conseguentemente, con provvedimento di data 15/09/2022, Controparte_3
veniva revocata la dichiarazione di sua contumacia.
Veniva svolta attività istruttoria mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti, limitatamente a quelle ammesse, nonché mediante assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott.SA ), disposta con Persona_1
ordinanza di data 02/04/2024.
Con nota depositata in data 30/09/2024, il CTU riferiva quanto segue.
“Dopo aver visitato la IG , in data 12 agosto 2024 Parte_1
ho provveduto ad inviare ai Consulenti delle Parti la bozza di CTU.
All'interno della bozza, dopo aver esaminato l'imponente mole di documenti di spesa depositati, ho suddiviso gli stessi in 4 tabelle:
- TABELLA A: Spese sanitarie e di certificazione ritenute congrue e riferibili all'evento del 26.10.2019.
Pag. 4 di 20 - TABELLA B: Spese mediche sostenute dopo stabilizzazione dei postumi (dopo ottobre 2020), senza prescrizione medica o non presente in atti alcun referto medico
o documentazione di pagamento. Con la documentazione depositata non è possibile risalire alla necessità delle visite o accertamenti medici che siano in relazione all'evento traumatico di causa.
- TABELLA C: Spese sanitarie/assistenziali ritenute non riferibili all'evento di causa.
- TABELLA D: Spese non di competenza medico legale (es. commercialista, buste paga, contributi ecc.)
In relazione alla tabella B, ho fatto presente di essere disponibile a revisionare la steSA in presenza di prescrizioni mediche e referto delle visite, qualora il deposito sia stato autorizzato.
Le osservazioni del Consulente di Parte attrice dr. mi sono state inviate in 3 Per_2
occasioni:
a) In data 28.08.2024 contenenti
- documenti già depositati in PCT dal n. 20 al n. 159
- memoria avv. Loner ex art. 183 6°co n. 2 cpc dd. 27.04.2022
- verbale udienza del 23.10.2023 e 28.11.2023
b) In data 10.09.2024 nota del dr. su sentenza della CaSAzione Civile Per_2
(sentenza CaSAzione Civile Sez. III, n. 29308/2023)
c) In data 16.09.2024 contenenti
- note integrative del dr. dd. 16.09.2024; Per_2
- certificato dr. dd. 15.05.2024; Persona_3
- certificati medici dr. dd. 14.09.2020/ Persona_4
09.02.2021/02.03.2021/13.04.2021/27.04.2021/01.06.2021;
- certificato dr. dd. 29.03.2021; Persona_5
- lettera di dimissione Neurochirurgia Ospedale di NO per intervento di vertebroaplastica D12-L1;
- referto rx colonna dorso-lombare dd. 07.07.2022;
- densitometria ossea dd. 15.05.2024.
L'esame della nuova documentazione pervenuta mi ha permesso di ricostruire
l'evoluzione del quadro clinico della IG dopo il 2020. Ricordando Parte_1
Pag. 5 di 20 che la IG è affetta da grave osteoporosi1, l'evoluzione naturale di Parte_1 questa malattia ha provocato nel 2021 la frattura spontanea di due vertebra (L5 e S1)
e nel 2022 la frattura spontanea di altre due vertebre (D12 e L1), queste ultime poi operate. Dette fratture non sono conseguenza dell'evento traumatico che ci occupa.
Chiedo quindi alla S.V.Ill.ma, ai fini di una regolare procedura di deposito documenti, se, insieme alla mia relazione, devo/posso depositare tutti i documenti pervenuti
(ovviamente non quelli già depositati) o se invece è opportuno che io nella mia relazione mi limiti a riportare in dettaglio queste certificazioni, senza provvedere al loro deposito.
Chiedo inoltre, dato l'approssimarsi del termine del deposito, di concedermi un congruo rinvio dello stesso”.
Con ordinanza di pari data veniva disposto che l'udienza, già fiSAta per la decisione sulla esaustività della consulenza tecnica d'ufficio e/o per l'eventuale precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito telematico di note scritte, si sarebbe svolta in presenza “per sentire le parti in ordine a quanto rappresentato dal CTU in detta nota”; veniva altresì disposta la proroga del termine assegnato al CTU per il deposito del suo elaborato finale.
Con ordinanza di data 06/11/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 24/10/2024, veniva fiSAta udienza “per sentire le parti in ordine alla riferibilità di detta documentazione all'incarico demandato al CTU”, in ossequio ai principi di diritto di cui alla ivi citata pronuncia della Corte di CaSAzione resa a Sezioni
Unite (n. 3086/2022).
Con ordinanza di data 19/12/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 18/12/2024, posto che la tardiva produzione documentale di parte attrice poteva qualificarsi quale acquisizione del CTU di “ulteriore documentazione utile presso enti, strutture sanitarie o altra pubblica amministrazione”, come espreSAmente previsto nell'incarico affidatogli in applicazione dell'art. 194 c.p.c., e, pertanto, ritenuta ammissibile la relativa acquisizione, venivano assegnati nuovi termini per lo scambio della bozza provvisoria della relazione, per le osservazioni dei
CTP e per il deposito dell'elaborato definitivo da parte del CTU.
***
Pag. 6 di 20 Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte attrice risultano fondate, nei limiti di seguito precisati.
1. Dai documenti acquisiti agli atti può ritenersi sufficientemente accertata la dinamica del sinistro, come illustrata nella relazione di incidente stradale redatta dal personale della Polizia Municipale di NO intervenuto nell'immediatezza ed escusso in sede testimoniale all'udienza tenutasi in data 23/10/2023 (teste , sulla sia Testimone_1
dei rilievi eseguiti di cui al relativo fascicolo fotografico che delle dichiarazioni rese dal conducente dell'autovettura investitrice qui convenuto, e, in Controparte_1
particolare, di quelle rese da unica persona terza presente ai fatti (cfr. Tes_2 doc. nn. 4 e 5 di parte attrice).
Infatti, in detta relazione vengono integralmente riportate le dichiarazioni rese agli operanti da precisamente: “Ero alla guida dell'autovettura Opel Controparte_1
Zafira intenzionato a spostarla, da un parcheggio posto all'interno dell'area sportiva sita in via Maso della Pieve nel parcheggio antistante. Giunto nella parte più vicina alla montagna ero intenzionato a posteggiare il veicolo alla mia sinistra vicino ad un camper anch'esso in sosta all'interno di un regolare stallo. Nel compiere la manovra di svolta a sinistra mi avvedevo all'improvviso di una IG a piedi impegnata a telefonare. Nonostante i miei sforzi per evitare l'impatto andavo ad urtare con la mia parte anteriore sinistra il corpo centrale de pedone. Successivamente all'impatto la
Signora prima si appoggiava sulla parte anteriore del mio veicolo per poi indietreggiare di qualche passo e successivamente si accasciava a terra.
Immediatamente scendevo dal veicolo per sincerarmi sulle condizioni della IG e successivamente provvedevo ad allertare i soccorsi per i rilievi del caso”.
Di seguito vi vengono integralmente riportate le dichiarazioni rese agli operanti da precisamente: “Mi trovavo all'interno del mio camper posteggiato Tes_2
all'interno del parcheggio sito nelle immediate vicinanze della struttura sportiva a lato della montagna. Ad un certo punto notavo un'autovettura che procedeva a passo
d'uomo all'interno del parcheggio che proveniva dall'area privata della struttura sportiva in direzione dell'uscita del parcheggio quando udivo un botto. Subito dopo andavo a vedere cosa fosse accaduto e notavo una IG a terra posizionata di fronte
Pag. 7 di 20 all'autovettura da me precedentemente descritta. Preciso che la IG era da un po' che passeggiava all'interno del parcheggio in senso antiorario impegnata al telefono”.
La steSA veniva altresì escuSA quale teste tramite delega al tribunale territorialmente competente (Tribunale di Forlì) sui capitoli di prova formulati da parte convenuta nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., come Controparte_3
ammessi con provvedimento di data 15/09/2022, in tale sede dichiarando quanto segue:
“Cap.3) Era appena salito in macchina in un parcheggio abbastanza grande io ero in camper e lì ho visto partire questa macchina;
Cap.4): Io sono scesa dal camper quando ho sentito un botto ma non ho visto il sinistro;
Cap.9): E' vero non c'era nessuno in giro anche se io non ho visto la botta”.
Infine, vengono riportate le dichiarazioni rese dall'attrice quando ancora si trovava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di NO, precisamente: “Mi trovavo a piedi all'interno del parcheggio sito in via Maso della Pieve nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo. Stavo camminando nel piazzale proveniente dalla via principale e diretta verso la montagna. Ad un certo punto, improvvisamente, notavo un'autovettura proveniente in senso opposto al mio, dietro ad una curva, la quale andava a forte velocità ed a causa di ciò non sono stata in grado di fare nulla per evitare l'impatto. In primo luogo andavo ad impattare con la testa contro il parabrezza dell'autovettura e successivamente a causa violentissimo urto venivo sbalzata indietro ed andavo a battere con la schiena sull'asfalto. Immediatamente il conducente dell'autovettura che mi ha colpito scendeva e si sincerava delle mie condizioni e provvedeva ad allertare i soccorsi”.
Ebbene, dai rilievi degli operanti, i quali hanno accertato che “il veicolo investitore non presentava alcun danno visibile”, e dalle dichiarazioni rese da la quale Tes_2
ha riferito che l'autovettura era da poco stata meSA in moto per allontanarsi da dove si trovava parcheggiata e stava procedendo a baSA velocità (“a passo d'uomo”), risulta che le lesioni riportate dall'attrice sono state particolarmente estese non tanto a causa della violenza dell'impatto dovuto alla velocità dell'autovettura, quanto dalla gravità della malattia osteoporotica già sofferta, come indicano le plurime fratture vertebrali spontanee avvenute dal 2021 in poi (cfr. pag. 21 della CTU –“L'ultima densitometria ossea risale al 15.05.2024 ed evidenzia un T-score12 della BMD paSAto dal -3.7 del
Pag. 8 di 20 2019 a -2.0 del 2024 per la colonna vertebrale lombare e dal -2,1 del 2019 a -3,4 del
2024 per l'anca”).
Peraltro, seppure poSA escludersi, a carico del conducente dell'autovettura, la sussistenza di violazioni del codice della strada incidenti sulla dinamica del sinistro, si deve rilevare che questi non ha offerto, come invece richiesto dall'art. 2054 c.c., elementi di prova utili a dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La circostanza che l'attrice fosse impegnata in una conversazione telefonica camminando distrattamente in senso antiorario in prossimità di un camper parcheggiato, quindi con possibile sua non visibilità alla distanza, in particolare per chi proviene dal lato opposto rispetto all'ingombrante veicolo, non è idonea a integrare la prova liberatoria richiesta dalla norma sopra citata per escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, e questa nemmeno è da sola idonea a fondare un concorso di colpa dell'attrice per l'evento occorsole, posto che, in un qualsiasi parcheggio, è prevedibile la presenza di pedoni in cammino, ancor più ove non sia a loro riservato un percorso da doversi obbligatoriamente seguire, come pare sia nel caso di specie (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Ne discende l'accertata esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_1
conducente dell'autoveicolo di proprietà del convenuto e assicurato Controparte_2 con polizza della convenuta nella causazione del Controparte_3
sinistro in argomento, comunque risultando imprudente la sua condotta di guida.
2. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi completa e approfondita oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione,
i danni non patrimoniali subiti da parte attrice possono così quantificarsi.
a causa dell'evento occorsole, riportava: frattura Parte_1 bicondilare del piatto tibiale sinistro, frattura completa scomposta della testa-collo del perone sinistro, fratture costali IX-X sinistra, frattura delle oSA nasali, frattura del corpo sacrale e fratture vertebrali D4-D5-D9-D11 (cfr. pag. 23 CTU).
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica come segue:
- 123 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100% (dal 26/10/2019 al
26/02/2020);
Pag. 9 di 20 - il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% totalmente assorbito dai ricoveri successivi alla dimissione dall'Ospedale di NO;
- 60 giorni per invalidità temporanea parziale al 50% calcolati a ritroso dall'accertata stabilizzazione del quadro clinico post-traumatico, collocata dal CTU al mese di ottobre 2020 (dal 02/08/2020 al 30/09/2020).
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal CTU in misura pari al 32%.
Il CTU, nella sua relazione definitiva, precisava che la documentazione medica, inviata dal CTP di parte attrice in data 16/09/2024, “ha permesso di ricostruire l'ulteriore evoluzione della storia clinica della IG a partire dal 2021, dati non Parte_1
riferiti in sede di visita medico legale”, e così anche l'attribuzione del quadro clinico ora manifestato dall'attrice, ossia “persistenza del dolore nel tempo e progressiva limitazione funzionale”, all'evoluzione della patologia osteoporotica sofferta e non agli esiti delle fratture causate dall'incidente del 2019, posto che “il trauma ha colpito anche qui vertebre osteoporotiche causandone la frattura” (pagg. 22 e 23 della CTU).
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Inoltre, si deve altresì riconoscere la sussistenza di una componente di danno morale alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di CaSAzione con la sentenza n.
25164/2020 che di seguito si elencano.
Pag. 10 di 20
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premeSA la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice,
a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione steSA;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico,
Pag. 11 di 20 depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
Ne consegue che debba ritenersi provata la sussistenza di una particolare sofferenza soggettiva interiore patita dall'attrice diversa rispetto Parte_1 alla condizione invalidante accertata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nello scontro.
Nel caso di specie, infatti, si può certamente fare ricorso a massime di esperienza, ovvero a criteri logico-presuntivi, sia in ragione dell'entità dell'invalidità permanente accertata, pari al 32%, sia in ragione della durata dell'invalidità temporanea in misura pari o superiore al 50%, protrattasi per un anno dal giorno dell'evento. Tuttavia, in ragione della tenuità del grado di colpa ascrivibile al conducente dell'autovettura e della presenza di ulteriori gravi patologie sofferte dall'attrice, tali da determinare plurimi ricoveri e operazioni, anche per patologia oncologica diagnosticata a seguito degli accertamenti eseguiti per le lesioni conseguenti al fatto qui in argomento (cfr. pag. 7 della CTU – “Il 26.02.2020 la sig.ra era ricoverata presso l'U.O. Parte_1 di ginecologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano. In anamnesi: comparsa di perdite ematiche vaginali dal 10/2019, biopsia endometriale presso l'Ospedale di
Merano (24.01) con diagnosi istologica di “adenocarcinoma endometrioide variante mucinosa ben differenziato, G1”. Decorso regolare. Alla dimissione del 03.03.2020 consigliato, considerata la positività linfonodale, di proseguire l'iter terapeutico con polichemioterapia e radioterapia esterna pelvica. Ha effettuato trattamento chemioterapico fino alla fine di luglio 2020 e radioterapico fino a ottobre 2020 presso struttura sanitaria a San Marino”), si ritiene congruo attribuire alla sofferenza soggettiva interiore patita dall'attrice un valore inferiore a quello tabellare, corrispondente al 24% del danno biologico liquidabile.
Per quanto riguarda, invece, l'invocata personalizzazione del danno, nel caso di specie, non risultano presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod. Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe, potendosi
Pag. 12 di 20 ascrivere le limitazioni funzionali e motorie conseguenti quali comune conseguenza del danno biologico già liquidato sulla base del sistema di ristoro tabellare;
infatti, le passeggiate in montagna sono da considerarsi comune attività dell'individuo svolta nel tempo libero, pertanto non significativa ai fini della prova di tale ulteriore voce di danno, dovendosi altresì rilevare che l'attrice già soffriva, e soffre tutt'ora, di malattia osteoporotica che, nell'arco di poco tempo, ha determinato l'insorgenza di plurime fratture vertebrali spontanee chiaramente incidenti sulla normale deambulazione (cfr. pag. 23 della CTU – “L'attuale sintomatologia dolorosa ed impotenza funzionale è in gran parte attribuibile alla grave malattia osteoporotica della quale soffre. Negli anni successivi all'incidente che ci occupa, la “malattia delle oSA fragili” ha provocato
l'insorgenza spontanea di ulteriori fratture in sede di D12 – L1 – L2 e L5, a causa delle quali è stata sottoposta anche ad intervento neurochirurgico”).
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato, sulla base di un criterio equitativo, l'importo di € 144,00 corrispondente ai valori tabellari medi di riferimento per il periodo di invalidità temporanea totale, stante le limitazioni motorie e posturali conseguenti alle lesioni subite (cfr. pag. 6 della CTU – “In data 14.11.2019 la paziente era trasferita in struttura riabilitativa (Casa di Cura Bonvicini) in buone condizioni generali. Era prescritto utilizzo di bustino con 2 bretelle per 2 mesi quando seduta o eretta;
mobilizzazioni attive e passive al letto. ConceSA posizione seduta non per lunghi periodi in base al dolore della frattura del sacro … [omissis] … Dimissione in data 22.01.2020 ormai autonoma nel transfer letto-sedia, in grado di deambulare per tragitti di media lunghezza con ausilio di girello antibrachiale con carico sfiorante a sx e supervisione”) e l'importo di € 115,00 corrispondente ai valori tabellari minimi per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%, in ragione del difetto di specifica deduzione svolta da parte attrice sul punto, e, quindi della relativa prova, nonché, comunque, in ragione dell'assenza di elementi oggettivi che consentano di ravvisare la sussistenza di un danno di entità maggiore anche a fronte delle ulteriori e consistenti limitazioni insorte nel periodo non direttamente conseguenti ai fatti di causa
(cfr. pag. 8 della CTU – “In data 02.04.2020 visita ortopedica presso il dr. “… CP_5
Attivazione di omartrosi post-traumatica. Articolarità molto ridotta della spalla
Pag. 13 di 20 destra, dolente ai movimenti … colonna con discreto aumento della cifosi dorsale.
Attualmente senza dolore particolare. Ginocchio sinistro con articolarità 0-95° con collaterali discretamente instabili, dolori diffusi alla digitopressione, soprattutto laterale …”. In data 17.04.2020 visita presso il dr. per frattura interossea del CP_5 piede sx a seguito di caduta, verificatasi durante il ricovero alla Casa di Cura Eremo.
Prescritto rx per sospetto Sudeck. In data 24.04. ulteriore visita ortopedica con visione di RM che metteva in evidenza una ampia frattura intraspongiosa del calcagno. Era consentita deambulazione in scarico del piede sx con uso di stampelle. In data
02.06.2020 visita dr. : “affetta da tendinopatia cuffia rotatori in grave artrosi Per_6
scapolo omerale. Necessita di FKT”. Ha ripreso a fare qualche attività in ufficio nel luglio 2020 (v. relazione dr. dd. 20.08.2020 pag. 5)”); per l'invalidità Per_2 temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento (giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della ceSAzione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della ceSAzione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fiSAta alla data della pubblicazione della presente sentenza, detratto l'importo di €
100.452,00 corrisposto dalla convenuta in data Controparte_3
12/07/2021.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dall'attrice all'epoca dell'evento di 75 anni di età, applicate le Parte_1
Pag. 14 di 20 Tabelle di Milano 2024 e operate le neceSArie devalutazioni (da giugno 2024) e le successive rivalutazioni, detratto l'importo già ricevuto alla data di pagamento, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo, alla data odierna, di € 41.599,84.
3. Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate, e dal CTU riconosciute inerenti, spese mediche per complessivi € 5.895,58 di cui alla tabella A (pagg. 12 e 13 della CTU).
Di contro, le spese di cui alla tabella B, sostenute dopo la stabilizzazione dei postumi
(ossia dopo ottobre 2020), sono state escluse dal CTU perché senza prescrizione medica o perché non presente in atti relativo referto ovvero attestazione di pagamento, rilevando come non sia possibile “risalire alla necessità delle visite o accertamenti medici che siano in relazione all'evento traumatico di causa” (pagg. 13 e 14 della
CTU).
A seguito delle osservazioni del CTP di parte attrice, il CTU provvedeva a indicare, per singola voce, la specifica ragione dell'esclusione della riferibilità delle spese indicate nella tabella B all'evento di causa (pagg. 26 e 27 della CTU).
Le motivazioni fornite dal CTU risultano puntuali e pertinenti, con conseguente loro piena validità, dovendosi solo precisare che, con riferimento ai due preventivi, l'uno di data 01/12/2020 per “rimozione materiale osteosintesi ginocchio sinistro” dell'importo di € 6.761,00 e l'altro di data 21/12/2020 per “impianto protesi totale ginocchio sinistro” dell'importo di € 14.111,00 (cfr. doc. nn. 156 e 159 di parte attrice), oltre a non risultare detti trattamenti ancora effettuati, ampiamente decorsi quattro anni, questi sono eseguibili anche presso strutture pubbliche (cfr. pag. 16 della CTU – “Non sono da prevedere in futuro spese non a carico del SSN”). Ne consegue che, in difetto di deduzione, e relativa prova, da parte dell'attrice, dell'indispensabilità di sottoporsi a tali trattamenti in strutture private non convenzionate, tali voci di danno sono rappresentative di costi futuri solo ipoteticamente da sostenersi, quindi non da doversi risarcire dalle parti convenute.
Per quanto riguarda, invece, le spese di cui alla tabella C, da subito il CTU ha indicato, per singola voce, la specifica ragione per la quale queste non sono direttamente riferibili all'evento di causa (cfr. pag. 15 della CTU). Le motivazioni fornite dal CTU
Pag. 15 di 20 risultano precise e rilevanti, tali da consentire il loro richiamo per escludere, tra i danni da doversi risarcire dalle parti convenute, le spese ivi elencate e altre ad esse analoghe.
Per quanto riguarda, infine, le spese di cui alla tabella D, queste risultano estranee al quesito perché non di competenza medico-legale (pagg. 15 e 16 della CTU). Trattasi, soprattutto, dei costi sostenuti da parte attrice per l'assistenza domiciliare che, in ragione dei plurimi ricoveri intervenuti durante il periodo di invalidità temporanea totale e parziale (presso l'Ospedale di NO, la Casa di Cura Bonvicini di NO
e la Casa di Cura Eremo di Arco per la cura delle lesioni direttamente conseguenti al sinistro e relativo periodo di riabilitazione, di seguito presso l'Ospedale San Raffaele di Milano e strutture sanitarie site nella Repubblica di San Marino per la cura della patologia oncologica diagnosticata nell'ottobre 2019), non possono certo venire riconosciuti quali danni da doversi risarcire dalle parti convenute.
Inoltre, le varie limitazioni funzionali e motorie lamentate dall'attrice, successive alle dimissioni dalla Casa di Cura Eremo di Arco, dove peraltro cadeva riportando la frattura intraossea del piede sinistro (cfr. pag. 8 della CTU – “ampia frattura intraspongiosa del calcagno” ad aprile 2020), sono determinate dalle numerose patologie dalla medesima contestualmente e successivamente sofferte, comunque estranee ai fatti di causa (cfr. pag. 8 della CTU – “tendinopatia cuffia rotatori in grave artrosi scapolo omerale” a giungo 2020; pagg. 7 e 8 della CTU – “adenocarcinoma endometrioide variante mucinosa ben differenziato, G1” con conseguente intervento chirurgico di “isterectomia totale con annessiectomia bilaterale” e successivo
“trattamento chemioterapico fino alla fine di luglio 2020 e radioterapico fino a ottobre
2020 presso struttura sanitaria a San Marino”; pag. 22 della CTU – “edema della spongiosa di L5 e S1 come da evento fratturativo recente” a gennaio 2021, “crolli multipli da somi di D12 e L1” con conseguente intervento di “vertebroplastica14 di
D12 e L1” a giugno 2022 nonché “deformazione dei corpi vertebrali di L2 e L5, notevolmente ridotti di altezza, per esiti stabilizzati di fratture su base osteoporotica”
a luglio 2022).
Il CTU, infatti, in base al complessivo quadro clinico manifestato dall'attrice nel periodo, con riferimento alla necessità di assistenza, rileva che, “è attendibile, per la tipologia delle menomazioni riscontrate nella IG la necessità di Parte_1
Pag. 16 di 20 assistenza per riabilitazione per i primi 4 mesi;
questo periodo è stato però assorbito dal susseguirsi dei ricoveri in strutture sanitarie, ricoveri che si sono prolungati per
129 giorni (dal 26.10.2019 al 03.03.2020)” (cfr. pag. 19 della CTU).
Pertanto, così conclude il CTU: “Il quadro clinico manifestato oggi dalla perizianda
(persistenza del dolore nel tempo e progressiva limitazione funzionale) è da attribuire all'evoluzione della patologia osteoporotica, che ha provocato ben quattro ulteriori fratture vertebrali, e non agli esiti delle fratture causate dall'incidente del 2019 (il trauma ha colpito anche qui vertebre osteoporotiche causandone la frattura)” (cfr. pag. 23 della CTU).
Tale conclusione non contrasta con le dichiarazioni rese dai testi in sede istruttoria, posto che, come emerso nel corso delle successive operazioni peritali, parte attrice ha omesso di compiutamente riferire in atti, e persino nel corso della visita medico-legale, in ordine alle sue reali condizioni di salute. Analogamente, non possono costituire danno da doversi risarcire all'attrice le spese sostenute per l'alloggio, i ricoveri e gli spostamenti neceSAri per la cura delle ulteriori patologie dalla steSA sofferte.
A tale riguardo è utile richiamare quanto esposto dal CTU nella sua relazione, il quale, dopo avere precisato che la frattura vertebrale L1, inizialmente diagnosticata, “era già documentata radiologicamente nel giugno 2014” e che le fratture vertebrali D9, D4 e
D5 erano “di modesta entità”, tali da non richiedere indicazione chirurgica, come anche la frattura delle oSA nasali (pagg. 5 e 6 della CTU), rileva come la dedotta
“necessità di aiuto domestico”, già nell'anno 2020 e, comunque, anche per gli anni successivi, tranne i soli primi quattro mesi (durante i quali, peraltro, l'attrice rimaneva continuativamente degente presso strutture sanitarie), non è direttamente attribuibile agli esiti dell'incidente di causa (cfr. pagg. 27 e 28 della CTU).
Ne consegue che il danno da risarcirsi, per tale voce, con rivalutazione e interessi dalla data media del 26/03/2020, ammonta all'importo di € 7.681,86 alla data odierna.
4. Per quanto riguarda il lamentato danno patrimoniale per i futuri costi di assistenza domiciliare, quantificati, da parte attrice, nell'importo di € 130.000,00 calcolato sulla base di una retribuzione mensile pari a € 960,00 oltre ai contributi previdenziali, si richiama quanto già sopra esposto.
Pag. 17 di 20 Si deve comunque evidenziare che l'attrice percepisce l'assegno di cura di IV livello e l'assegno di accompagnamento proprio per sostenere i costi assistenziali derivanti dall'invalidità civile del 100% riconosciutole per il complessivo suo quadro clinico, determinato da plurime patologie sofferte non direttamente conseguenti al sinistro qui in argomento (cfr. pag. 9 della CTU).
5. In conclusione, facendo richiamo a quanto già sopra esposto ai punti 2. e 3., radicalmente prive di pregio si rivelano i tre rilievi mossi da parte attrice, nelle note scritte depositate in data 20/02/2025, al “contenuto della relazione peritale definitiva”, risultando, di contro, quanto accertato dal CTU aderente ai fatti nonostante l'equivoca condotta processuale della steSA parte.
6. Infine, con riferimento al richiesto ristoro delle spese legali della fase stragiudiziale, oltre a non emergere che detta attività sia sostanzialmente diversa da quella già contemplata, ai fini della liquidazione delle spese di lite, per la fase di studio, la circostanza che le pretese avanzate dall'attrice risultino, all'esito del giudizio, fortemente ridimensionate, permette di considerare come tale attività non sia stata, di fatto, proficuamente resa. Comunque sia, difetta il deposito del relativo pagamento, con la conseguenza che alcun ristoro può riconoscersi dovuto per tale lamentato costo
(cfr. Cass. n. 24481/2020 – “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire neceSAriamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio”).
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Applicando tali risultanze, emerge che l'attrice , a seguito Parte_1
dell'evento per cui è causa, ha riportato danni, patrimoniali e non patrimoniali, per il complessivo importo di € 49.281,70 già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Pag. 18 di 20 Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
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Alla soccombenza delle parti convenute consegue la loro condanna, in solido tra loro,
a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione da € 26.000,01 a € 52.000,00 innanzi al tribunale, nel compenso minimo per tutte le quattro fasi di giudizio in considerazione della decisa riduzione delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice e, soprattutto, in ragione dell'equivoca condotta processuale della steSA parte, sostanzialmente omissiva di fatti che, di contro, hanno avuto diretta incidenza su detta riduzione;
per spese, nell'importo di € 518,00 per contributo unificato relativo allo scaglione sopra indicato e nell'importo di € 27,00 per marca da bollo, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico di parte attrice, essendosi rivelati gli accertamenti medico-legali demandati al CTU, per grande parte, in contrasto con le pretese risarcitorie dalla steSA avanzate, risultando, di contro, che quanto ancora dovuto dalle parti convenute a titolo di risarcimento dei danni consegue sostanzialmente all'accertata esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice nella causazione del sinistro oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna , e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare, a
, l'importo di € 49.281,70 oltre interessi legali su tale Parte_1 importo dalla data odierna al saldo;
2. condanna , e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere, a le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
Pag. 19 di 20 compenso, oltre il rimborso delle spese pari a € 545,00 e delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese della CTU medico-legale assunta, in via definitiva, a carico di
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. Parte_1
NO, il 28/08/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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