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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/12/2025, n. 12264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12264 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21999/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cumulo di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
, nata a [...] A CREMANO (NA) il 08/08/1972 C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv. Maria C.F._1
OM e DA D'AL presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI TUORO C.F._2
VENTURA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 06.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024 la sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Ercolano 03.10.2008 con il sig. ; Controparte_1
- che dall'unione tra i predetti sono nati i figli (10.09.2010) e (23.5.2013); Persona_1 Per_2
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi e con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo. All'esito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 04.02.2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva Controparte_1 alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e chiedeva adottarsi le pronunce accessorie di cui alla comparsa di costituzione. All'esito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss. c.p.c.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi dell'11.3.2025 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14
c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle sole modalità di visita tra i minori ed il padre.
Adottati i provvedimenti provvisori ed esaurita la fase istruttoria in cui si è proceduto all'ascolto della minore , all'udienza cartolare del 6.11.2025 le parti depositavano note di Persona_1 trattazione scritta in cui deducevano di aver raggiunto un accordo a totale definizione del giudizio.
Sulle conclusioni delle parti, cui aderiva anche il PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla domanda di separazione.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“Art.
1 - Separazione personale e cessazione della convivenza
Le parti confermano la cessazione definitiva della convivenza coniugale, avvenuta nel mese di luglio 2024, e concordano sulla separazione personale con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali variazioni di domicilio e residenza;
in particolare il , CP_1 con la sottoscrizione del presente accordo, conferma di essere a conoscenza della volontà della di stabilire la propria residenza e quella dei figli in provincia di Avellino ove ella ha Pt_1 intenzione di coltivare una propria attività lavorativa.
Art.
2 - Affidamento e collocazione dei figli minori
I coniugi confermano l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter del codice civile, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano (NA), Via G. Aspreno Galante n.
53. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dei minori.
Art.
3 - Diritto di visita e frequentazione
Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti modalità, che recepiscono integralmente quanto stabilito nell''ordinanza del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2025: Weekend alternati:
i minori staranno con il padre a weekend alternati dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 20:00. Il padre avrà cura di prenderli il sabato e di riaccompagnarli la sera della domenica.
Visite infrasettimanali: Durante la settimana, salvo impegni di studio di , il padre Persona_1 potrà prendere i figli un pomeriggio a settimana , in un giorno da concordare, alle ore 18:00 con obbligo di riaccompagnarli alle ore 20:00. Festività natalizie;
i minori saranno a partire dal corrente anno dal 24 al 26 dicembre con la madre e dal 31 al 02 gennaio con il padre;
Il giorno dell'epifania lo trascorreranno ad anni alternati con i genitori ed a partire dal prossimo anno
2026 con la madre , salvo diversi accordi tra le parti .
Festività pasquali: I minori staranno con la madre la domenica di Pasqua e con il padre il Lunedi in Albis, secondo il regime dell'alternanza annuale. Altre festività: Si applicano le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 13 marzo 2025, con particolare riferimento a:
- ricorrenze dell'onomastico e compleanno dei genitori con il rispettivo genitore
- Festa del papa con il padre e festa della mamma con la madre e Compleanno e onomastico dei minori trascorsi insieme dai coniugi e parenti, in alternativa, meta giornata con ciascun genitore
- Periodo minimo di sette giorni e massimo di quindici giorni di ferie estive e/o invernali da concordare, con comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno
- Durante le ferie estive, quindici giorni anche non consecutivi tra luglio e agosto con ciascun genitore.
Entrambi i genitori si impegnano a non coinvolgere i figli nelle proprie controversie personali e a non denigrare l'altro genitore in presenza dei minori, nell'interesse superiore del loro equilibrio psico-fisico.
Art.
4 - Assegno di mantenimento per i figli
Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Controparte_1 Pt_1
, quale contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 500,00
[...]
(cinquecento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN 1T94V0306940164100000003115.
L'assegno decorrerà dal mese di ottobre 2024, come stabilito ne automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Spese straordinarie
Le spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'Intesa del 7 marzo 2018 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, saranno ripartite al 50% tra i genitori, previa comunicazione e documentazione.
Assegno unico e indennità: La signora continuerà a percepire per intero l'assegno Pt_1 unico per i figli e l'indennità di accompagnamento per come già stabilito Per_2 nell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 13/3/2025.
Art.
5 - Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano (NA), Via G. Aspreno Galante n. 53, rimane assegnata alla signora , che vi risiede con i figli minori, in conformità all'art. Parte_1 6 della legge n. 898/1970 che stabilisce che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli".
Art.
6 - Contributo per il mantenimento e presa ad atto dell'inadempimento pregresso
Le parti prendono atto che, nonostante il provvedimento del Tribunale di Napoli emesso in data
13 marzo 2025, con il quale era stato posto a carico del signor l'obbligo di versare CP_1 la somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, il suddetto obbligo non è stato integralmente adempiuto, avendo il signor CP_1 corrisposto importi notevolmente interiori e comunque non conformi a quanto stabilito dal tribunale versando meno della metà della somma dovuta.
Ciò premesso, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, il signor si CP_1 impegna a corrispondere con regolarità l'importo di euro 500,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese in favore della signora , mediante bonifico bancario sul conto da Pt_1 quest'ultima indicato, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori.
Art. 7 Regolamentazione dei beni mobili e immobili di pertinenza dei coniugi
Nell'ambito della definizione transattiva delle reciproche posizioni patrimoniali, la sig.ra si obbliga a trasferire in favore del sig. la piena proprietà del Pt_1 CP_1 motoveicolo Vespa oggetto di contesa telaio V5B3T196408 tg.X9HLFG, rinunciando sin d'ora a ogni diritto, titolo o pretesa sul medesimo bene.
Per contro, il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la piena proprietà CP_1 Pt_1 dell'autovettura Fiat Seicento tg. che ad oggi risulta intestato alla medesima TG. BK068WJ.
Le spese per l'annotazione del trasferimento al PRA ricadranno a carico di ciascuna parte interessata.
Il sig. , dando atto di non aver partecipato all'acquisto dell'immobile, già CP_1 destinato a casa coniugale, pur risultando intestatario di ¼ dei diritti , si obbliga a trasferire, in sostituzione di un contributo al mantenimento della sig.ra , che espressamente accetta, Pt_1 la propria quota di comproprieta pari a ¼ (un quarto) dell'immobile detto, acquistato in regime di comunione legale dei beni, sito in San Giorgio a Cremano (NA), Via G. Aterno Galante n. 33, censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio a Cremano al foglio 5, particella 174, subalterno 141, categoria A/2, classe 05, consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 688,18, e precisamente costituito da un appartamento posto al secondo piano della scala “N”, interno 6, con accesso dalla porta a destra di chi esce dall'ascensore, composto da quattro vani ed accessori, confinante con pianerottolo, vano ascensore, cassa scala “N”, appartamento attiguo e sottostante area condominiale. Le parti dichiarano che il suddetto immobile risulta attualmente in comproprietà per la quota di
¼ ciascuno dei coniugi e , nonché dei signori nato a [...]_1 CP_1 Controparte_2 il 7 maggio 1961, e nata a [...] il [...], anch'essi titolari di una CP_3 quota pari a ¼ ciascuno. Nella cessione sono compresi tutti i diritti, le accessioni e le pertinenze connesse al bene, come risultanti dai titoli di provenienza e dalle disposizioni di legge. Il trasferimento della quota immobiliare avviene senza corresponsione di denaro e senza spirito di liberalità, costituendo parte integrante della complessiva regolamentazione patrimoniale tra i coniugi in sede di separazione personale, con la finalità di attribuire integralmente alla sig.ra la quota di comproprietà spettante al sig. , che la stessa accetta quale Pt_1 CP_1 definitiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali. Le parti convengono che tutti i trasferimenti di beni di cui al presente articolo dovranno essere perfezionati entro e non oltre il dicembre 2025.
Con riferimento al trasferimento della quota immobiliare, le parti stabiliscono che il rogito notarile sarà stipulato davanti a un notaio di fiducia della sig.ra , la quale sosterrà Pt_1 integralmente le spese, imposte e oneri notarili e fiscali relativi al suddetto atto.
Art.
8 - Rinuncia reciproca
Fatta eccezione per quanto specificamente previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione o titolo, rinunciando reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa di carattere patrimoniale derivante dal rapporto coniugale. Tale clausola, in conformità alla giurisprudenza consolidata, ha natura dismissiva e preclude la proponibilità di ulteriori azioni di carattere patrimoniale non espressamente riservate. Le parti si impegnano reciprocamente a rimettere le querele sporte ed accettare le remissioni qualora trattasi di querele rimettibili.
Art.
9 - Definizione del procedimento
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti manifestano la comune volontà di definire consensualmente il procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 21999/2024, chiedendo al
Tribunale di prendere atto dell'accordo raggiunto e di pronunciare sentenza di separazione personale alle condizioni concordate.
Art. 10 - Spese processuali
Le spese del procedimento si compensano integralmente tra le parti.
Art. 11 - Clausola di salvaguardia
Qualora dovessero sorgere difficolta nell'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a ricercare soluzioni condivise nell'interesse superiore dei figli minori, eventualmente anche attraverso il ricorso alla mediazione familiare”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni
(compreso l'impegno al trasferimento immobiliare ad effetti obbligatori), aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interessi dei minori, li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Giacchè con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] A CREMANO (NA) il Parte_1
08/08/1972 e nato a [...] il Controparte_1
16/06/1971 ;
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 182 , parte
II , s. A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
d) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino