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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1839/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10047/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Piccolo - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Via Municipio 80048 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55572500000470 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1696/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Ottaviano ed alla sola PUBLISERVIZI S.r.l. Ricorrente 1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di ingiunzione fiscale notificata in data
20/03/2025, con riferimento all'IMU anno 2016 dell'importo di € 837,73.
Deduce l'istante che l'ingiunzione si fonda sull'avviso di accertamento IMU anno 2016 N. 1399 (emesso dal Comune di Ottaviano il 18/11/2021 e notificato il 07/12/2021), che però è stato oggetto di ricorso innanzi al Giudice Tributario. Ebbene, con sentenza n.2354/2024 depositata il 09/04/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania (Sezione 18) ha annullato il detto avviso di accertamento.
L'ingiunzione, pertanto, si fonda su un atto privo di efficacia ed è illegittima.
Inoltre deduce carenza di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, evidenziando anche il mancato riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela.
Si chiedeva di annullare l'ingiunzione fiscale;
condannare, in ogni caso, i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze con attribuzione al procuratore anticipatario.
PUBLISERVIZI S.R.L. si è costituita a mezzo difensore tecnico, che deduce che dà atto che l'ingiunzione risulta affetta da nullità, in quanto fondata su un atto presupposto privo di efficacia giuridica a seguito dell'intervenuto annullamento giudiziale, di cui l'Ente impositore non ha tenuto debito conto.
Si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna del Comune di Ottaviano al pagamento delle spese di giudizio.
Non si è costituito il Comune.
All'udienza odierna la causa è riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie appare evidente l'errore procedurale grave commesso dall'Ente impositore, che ha dato incarico al Concessionario di dar corso all'attività esecutiva in presenza di giudicato definitivo sfavorevole risalente ad aprile 2024, così concretizzandosi un'ipotesi di lite temeraria. Inoltre va sottolineato che il provvedimento di annullamento dell'accertamento è stato emesso dal
Comune solo in data 30 maggio 2025, vale a dire oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, il che ha reso necessario per il contribuente proporre il ricorso all'esame, onde evitare decadenze.
Ne consegue che i costi processuali devono essere addossati al Comune di Ottaviano, come richiesto anche dalla PUBLISERVIZI S.r.l., pur in presenza di cessazione della materia del contendere.
In ordine al regime delle spese esse vanno quindi regolate in base alla soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere, condanna il comune di Otaviano al pagamennto delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT a favore del difensore antistatario del ricorrente e in euro 250,00 a favore di Publiservizi SR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10047/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Piccolo - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Via Municipio 80048 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55572500000470 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1696/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Ottaviano ed alla sola PUBLISERVIZI S.r.l. Ricorrente 1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di ingiunzione fiscale notificata in data
20/03/2025, con riferimento all'IMU anno 2016 dell'importo di € 837,73.
Deduce l'istante che l'ingiunzione si fonda sull'avviso di accertamento IMU anno 2016 N. 1399 (emesso dal Comune di Ottaviano il 18/11/2021 e notificato il 07/12/2021), che però è stato oggetto di ricorso innanzi al Giudice Tributario. Ebbene, con sentenza n.2354/2024 depositata il 09/04/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania (Sezione 18) ha annullato il detto avviso di accertamento.
L'ingiunzione, pertanto, si fonda su un atto privo di efficacia ed è illegittima.
Inoltre deduce carenza di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, evidenziando anche il mancato riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela.
Si chiedeva di annullare l'ingiunzione fiscale;
condannare, in ogni caso, i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze con attribuzione al procuratore anticipatario.
PUBLISERVIZI S.R.L. si è costituita a mezzo difensore tecnico, che deduce che dà atto che l'ingiunzione risulta affetta da nullità, in quanto fondata su un atto presupposto privo di efficacia giuridica a seguito dell'intervenuto annullamento giudiziale, di cui l'Ente impositore non ha tenuto debito conto.
Si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna del Comune di Ottaviano al pagamento delle spese di giudizio.
Non si è costituito il Comune.
All'udienza odierna la causa è riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie appare evidente l'errore procedurale grave commesso dall'Ente impositore, che ha dato incarico al Concessionario di dar corso all'attività esecutiva in presenza di giudicato definitivo sfavorevole risalente ad aprile 2024, così concretizzandosi un'ipotesi di lite temeraria. Inoltre va sottolineato che il provvedimento di annullamento dell'accertamento è stato emesso dal
Comune solo in data 30 maggio 2025, vale a dire oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, il che ha reso necessario per il contribuente proporre il ricorso all'esame, onde evitare decadenze.
Ne consegue che i costi processuali devono essere addossati al Comune di Ottaviano, come richiesto anche dalla PUBLISERVIZI S.r.l., pur in presenza di cessazione della materia del contendere.
In ordine al regime delle spese esse vanno quindi regolate in base alla soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere, condanna il comune di Otaviano al pagamennto delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT a favore del difensore antistatario del ricorrente e in euro 250,00 a favore di Publiservizi SR