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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2452/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4220/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2014
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2015
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 - in proprio e nella qualità di erede del proprio marito Nominativo_3 - ha impugnato la sentenza n. 4220/04/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Siracusa: il primo Giudice ha parzialmente accolto la richiesta di rimborso Tari limitamento ad un immobile ritenuto “pertinenza” mentre lo ha rigettato con riguardo ai restanti immobili (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha contestato la legittimità della prima decisione e – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- La TARI è disciplinata dall'art. 1, c. 651 legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rinvia ai criteri del Dpr
27 aprile 1999, n. 158.
A queste “fonti primarie” si aggiunge il relativo regolamento comunale, il quale - all'art. 16, commi 6 e 7 - dispone che le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito in numero non superiore ad una unità catastale di pertinenza dell'abitazione di residenza si considerano utenze domestiche condotte dallo stesso numero di occupanti dell'abitazione principale.
Le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito in eccedenza rispetto a quella indicata nel comma precedente o che non abbiano un rapporto di pertinenza con l'abitazione di residenza si considerano condotte da un solo occupante.
2.- Deve ritenersi che il Comune ha fatto buon governo delle disposizioni appena richiamate: l'immobile di
Indirizzo_1 sin dal 2015 - a seguito di dichiarazione della contribuente - è stato considerato “pertinenza” dell'abitazione principale sita in Indirizzo_2, con applicazione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione principale e senza applicazione della “quota variabile”.
Gli immobili di Indirizzo_3, invece, non essendo stati dichiarati “pertinenze” (e non potendo essere considerati tali in ragione del limite di "una unità catastale") sono stati assoggettati alla “quota variabile” come utenze domestiche con un occupante.
3.- La Contribuente non ha fornito prova documentale che gli immobili delle vie Tisia nn. 30 e 58 siano
“pertinenze” : le istanze di rimborso per gli anni dal 2014 al 2017 non indicavano gli immobili sui quali l'Ente aveva applicato la tassa rifiuti (cfr. documentazione in atti).
Il numero di “pertinenze esenti” dalla “quota variabile” costituisce scelta discrezionale dell'ente locale.
Pertanto, Il primo giudice ha correttamente accolto il ricorso introduttivo limitatamente all'immobile qualificabile “pertinenza” rigettandola per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella particolare complessità e varietà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN GE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2452/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4220/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2014
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2015
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 - in proprio e nella qualità di erede del proprio marito Nominativo_3 - ha impugnato la sentenza n. 4220/04/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Siracusa: il primo Giudice ha parzialmente accolto la richiesta di rimborso Tari limitamento ad un immobile ritenuto “pertinenza” mentre lo ha rigettato con riguardo ai restanti immobili (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha contestato la legittimità della prima decisione e – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- La TARI è disciplinata dall'art. 1, c. 651 legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rinvia ai criteri del Dpr
27 aprile 1999, n. 158.
A queste “fonti primarie” si aggiunge il relativo regolamento comunale, il quale - all'art. 16, commi 6 e 7 - dispone che le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito in numero non superiore ad una unità catastale di pertinenza dell'abitazione di residenza si considerano utenze domestiche condotte dallo stesso numero di occupanti dell'abitazione principale.
Le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito in eccedenza rispetto a quella indicata nel comma precedente o che non abbiano un rapporto di pertinenza con l'abitazione di residenza si considerano condotte da un solo occupante.
2.- Deve ritenersi che il Comune ha fatto buon governo delle disposizioni appena richiamate: l'immobile di
Indirizzo_1 sin dal 2015 - a seguito di dichiarazione della contribuente - è stato considerato “pertinenza” dell'abitazione principale sita in Indirizzo_2, con applicazione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione principale e senza applicazione della “quota variabile”.
Gli immobili di Indirizzo_3, invece, non essendo stati dichiarati “pertinenze” (e non potendo essere considerati tali in ragione del limite di "una unità catastale") sono stati assoggettati alla “quota variabile” come utenze domestiche con un occupante.
3.- La Contribuente non ha fornito prova documentale che gli immobili delle vie Tisia nn. 30 e 58 siano
“pertinenze” : le istanze di rimborso per gli anni dal 2014 al 2017 non indicavano gli immobili sui quali l'Ente aveva applicato la tassa rifiuti (cfr. documentazione in atti).
Il numero di “pertinenze esenti” dalla “quota variabile” costituisce scelta discrezionale dell'ente locale.
Pertanto, Il primo giudice ha correttamente accolto il ricorso introduttivo limitatamente all'immobile qualificabile “pertinenza” rigettandola per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella particolare complessità e varietà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN GE