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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 4027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4027/2024, promossa con ricorso depositato il 08/08/2024 da:
1) Parte_1 nato in [...] il [...]
Cittadino: C.F.: CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Rosella Pitrone del Foro di Como
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cittadina: Italiana C.F: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Rosella Pitrone del Foro di Como.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Malnate (Va), in data 21/11/2015
Anno 2015 Numero 69 Parte II Serie Ufficio C In regime di separazione dei beni
□ senza figli
□ separati con sentenza n. 698/2024 del 08/10/2024 (passata in giudicato il 02/12/2024, v. documenti in atti).
□ senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/08/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Competenza
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 Parte_3 del D.P.R. 396/2000.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 21/11/2015, in Malnate (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Malnate (VA) (Anno 2015 Numero 69 Parte II Serie Ufficio C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 25.9.2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 4027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4027/2024, promossa con ricorso depositato il 08/08/2024 da:
1) Parte_1 nato in [...] il [...]
Cittadino: C.F.: CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Rosella Pitrone del Foro di Como
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cittadina: Italiana C.F: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Rosella Pitrone del Foro di Como.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Malnate (Va), in data 21/11/2015
Anno 2015 Numero 69 Parte II Serie Ufficio C In regime di separazione dei beni
□ senza figli
□ separati con sentenza n. 698/2024 del 08/10/2024 (passata in giudicato il 02/12/2024, v. documenti in atti).
□ senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/08/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Competenza
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 Parte_3 del D.P.R. 396/2000.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 21/11/2015, in Malnate (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Malnate (VA) (Anno 2015 Numero 69 Parte II Serie Ufficio C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 25.9.2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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