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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 297/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 14.2.2025
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il proc.dom. avv. CAPPELLU STEFANO ( ), per mandato in calce C.F._1
all'atto di citazione d'appello Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il proc.dom. avv.ti RODOLFO MASERA ANDREA ( , per mandato C.F._2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza n. 2166/2024 del 21-23/12/2024 del Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 17.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza n. 2166/2024 del Tribunale di Treviso,
terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura
EC (R.G. 933/2024), pubblicata il 23.12.2024, non notificata, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte;
per l'effetto, accogliere le richieste dell'opponente del giudizio di primo grado, ossia:
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale per tutti i
motivi dedotti in narrativa del Tribunale di Treviso, a favore del Tribunale Civile di Isernia,
ovvero quello di Milano e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare
e porre in non cale, il Decreto Ingiuntivo n. 102/2024 (RG n. 7088/2023) emesso in data
11.01.2024 dal Tribunale di Treviso nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani, nei
confronti dell'opponente, e comunque, invalido, illegittimo e privo di effetti giuridici nel
confronti dell'opponente, con tutte le conseguenze di legge;
- in via subordinata, nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il
decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del
tutto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a
d.i. e del presente atto di appello;
- sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi competente il Tribunale di
Treviso a conoscere i fatti di causa, accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1
in merito alla fornitura, in ogni caso, per l'effetto e nel merito, rigettare la presunta pretesa
[...]
creditoria nei confronti della (già , in quanto insussistente Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 14 per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- in rango istruttorio ammettere la prova testimoniale con i testi Arch. Tes_1 Tes_2
e sulle seguenti circostanze:
[...] Testimone_3
1) Vero che il materiale fornito al momento del suo utilizzo non era risultato idoneo all'uso
poiché presentava all'interno dei sacchi dei grumi che non hanno permesso la lavorazione
ordinaria del materiale.
2) Vero che il personale della per evitare problematiche applicative è stato Controparte_2
costretto a setacciare accuratamente tutto il materiale con un ingente dispendio di tempo nonché
con una perdita delle qualità e dello stesso prodotto quantificabile in almeno il 50 %.
3) Vero che la problematica di cui alle domande che precedono vennero subito contestate e
rappresentate per le vie brevi ai responsabili della i quali Controparte_3
dichiararono la loro disponibilità a ritirare il prodotto ovvero a concedere una congrua
decurtazione dell'importo indicato nelle fatture.
4) Vero che nonostante le assicurazioni non è stato dato seguito a quanto promesso.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata:
“Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e comunque Controparte_2
infondato, confermando la sentenza n. 2166/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso, Terza
Sezione in data 23.12.2024;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori”.
pagina 3 di 14 Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato il 21.2.2024, proponeva opposizione avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 102/2024, con il quale il Tribunale di Treviso le aveva ingiunto di pagare,
in favore di , la somma complessiva di € 101.756,05, oltre interessi e spese della Controparte_1
fase monitoria, per fatture non pagate relative a forniture di merce effettuate da
[...]
di cui l'opposta, in data 2.5.2023, aveva acquistato il ramo d'azienda relativo Controparte_3
alla divisione “Construction Systems”, che comprendeva anche il credito vantato nei confronti dell'opponente. IV l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso in favore di quello di Isernia, l'inidoneità delle fatture in formato elettronico, poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c., nonché l'inidoneità
probatoria dei documenti di trasporto, non sottoscritti dal destinatario, né da soggetti riconducibili alla società opponente. Nel merito, deduceva che la merce fornita presentava difetti che determinavano una perdita delle qualità in almeno il 50% della fornitura.
2-Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
3-La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 3666/2024, con la quale l'opposizione era respinta e l'opponente era condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta.
3.1-Osservava il giudice di primo grado che il Tribunale di Treviso era competente ai sensi degli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c. ed essendo stata notificata la cessione del ramo d'azienda solo in occasione della nota di richiesta pagamento saldo fatture del 20.9.2023 e, quindi,
successivamente alla scadenza dell'ultima fattura impagata. Considerava le fatture elettroniche fonti di prova ex art. 633 c.p.c. Rilevava che l'opponente aveva lamentato una consegna solo parziale della merce, con ciò quindi implicitamente riconoscendo che fossero tra le parti pagina 4 di 14 intercorsi rapporti negoziali aventi ad oggetto i beni indicati nelle fatture e in ogni caso la contestazione era stata solo generica, non essendo stato indicato quanti e quali tra tali beni non fossero stati consegnati. Inoltre, avendo asserito che i beni presentavano vizi e che CP_2
avrebbe risposto con la promessa di una riduzione del prezzo di Controparte_3
vendita, aveva così implicitamente riconosciuto di aver ricevuto la merce e che il prezzo indicato nelle fatture corrispondeva agli accordi intercorsi. , poi, aveva dimesso copie di Controparte_1
assegni emessi dall'opponente, per un importo complessivo di oltre € 85.000,00, indicati come emessi a pagamento – parziale – delle fatture di cui si discute, non incassabili perché intestati alla originaria creditrice . CP_3 Controparte_3
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
14.2.2025, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
4.1-violazione degli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che la fattura è un mero documento contabile, inidoneo a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito ed erroneamente ha ritenuto non contestata l'esistenza di rapporti negoziali.
4.1.1- il Tribunale ha male interpretato il principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della
Cassazione Civile n. 2591 del 2006 (alla quale si sono uniformate le successive, come, da ultimo,
la n. 10862 del 2023) laddove ha ritenuto necessario il verificarsi di entrambe le condizioni (e cioè la cessione e la notifica al debitore) prima della scadenza dell'obbligazione per determinare lo spostamento del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione … in favore del domicilio o della sede del cessionario, essendo invece sufficiente il verificarsi entro tale momento della sola cessione, così come accaduto nella specie.
pagina 5 di 14 Viene comunque contestata l'avvenuta ricezione della comunicazione del 20.09.2023, non avendo la creditrice fornito la prova, con conseguente competenza del foro di Isernia, sia come foro del domicilio della convenuta, sia come foro del luogo ove è sorta l'obbligazione.
4.2-Il Tribunale ha ritenuto che le fatture elettroniche in formato XML possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili, in contrasto con il recente pronunciamento del
Tribunale di Roma (sez. VII, 24/09/2024) e del Tribunale Vicenza (sez. II, 25/10/2019).
4.3- il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente l'avvenuta consegna della merce e l'inadempimento della società opponente, dal momento che vi è stato da parte di CP_2
il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto e l'opposta non ha
[...]
proposto istanze di verificazione. Il giudice di prime cure, poi, non ha ammesso le richieste di prova testimoniale articolate dalla società opponente l'accoglimento delle quali avrebbe consentito a detta parte di provare l'inidoneità del materiale fornito, le problematiche seguitene,
le contestazioni svolte per le vie brevi alla fornitrice che si era dichiarata disponibile a ritirare il prodotto e a concedere decurtazioni del prezzo.
5- Si costituiva la quale resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
6-Respinta l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe,
all'udienza del 17.11.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Il primo motivo di appello è infondato.
Secondo Cass.Sez. Un. 17989 del 13/09/2016 “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex pagina 6 di 14 re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Trattasi di pronuncia che non ha avuto piena continuità (conformi Cass.
ord. n. 7722 del 20/03/2019; Cass. ord. n. 34944 del 17/11/2021), atteso che in diverse pronunce successive si è stabilito che “a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'articolo 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex articolo 38, comma quarto, c.p.c., e dunque senza nessuna incidenza sul merito”
(Cass. ord. n. 4792 del 23/02/2021, in motivazione. Cfr. anche Cass. n. 32692 del 12/12/2019, in motivazione: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità
pagina 7 di 14 dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 10837/2011)”).
Va comunque rilevato che, nel procedimento in esame, allo stato degli atti (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione e risposta di primo grado),
sussistevano i presupposti della liquidità del credito.
Come rilevato dal giudice di primo grado, l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza di rapporti negoziali intercorsi tra le parti, né in merito alla conformità dei prezzi indicati nelle fatture a tali accordi, essendo - nel merito e in contrasto con detta contestazione - l'opposizione fondata esclusivamente sulla prospettazione di vizi della merce fornita, anche in assenza, all'epoca, di lamentele circa i prezzi praticati. La contestazione d'altro canto era stata generica e in contraddizione con quanto allegato dalla medesima parte in ordine alla asserita consegna solo parziale della merce, ciò che, dunque, implicava la sussistenza tra le parti di rapporti negoziali aventi ad oggetto i beni indicati nelle fatture. L'opposta, poi,
aveva prodotto copie di assegni emessi dall'opponente, per un importo complessivo di oltre €
85.000,00, indicati come emessi a pagamento – parziale – delle fatture per cui è causa (docc. 13-
14 fascicolo monitorio).
In ogni caso va anche osservato che l'obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita e dunque “viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. che dispone che in tal caso il pagamento si fa al domicilio del venditore, norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc.
pagina 8 di 14 civ., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass.
n. 19920/2012; Cass. n. 8562/1996)” (Cass. n. 32692/2019 citata, in motivazione).
Ne consegue che, anche in ragione di tale diversa previsione, risulta corretta l'individuazione della competenza compiuta dal giudice di primo grado.
Va dunque confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, essendo Treviso il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. che individua, per le cause relative ai diritti di obbligazione, due fori speciali facoltativi e alternativi tra loro (quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio - forum contractus - e quello del luogo in cui la stessa deve essere eseguita - forum destinatea solutionis), e dell'art. 1182, comma III, c.c. secondo il quale
“l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che
il creditore ha al tempo della scadenza”.
Infatti la creditrice originaria aveva sede in provincia di Treviso e ivi Controparte_3
l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio doveva essere eseguita.
7.1-Ritiene, in proposito, questa Corte che il giudice di primo grado abbia dato una corretta interpretazione al principio dettato da Cass. n. 259/2006 e da Cass. n. 10862/2023.
Non convince, infatti, la diversa lettura fornita dall'appellante e secondo cui per il verificarsi dello spostamento della competenza al foro del cessionario non sarebbe necessario che prima della scadenza dell'obbligazione fosse avvenuta non solo la cessione, ma anche la sua notifica al debitore e ciò in quanto tali sentenze non recano la congiunzione 'e' tra le due condizioni.
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 10862/2023, ha invero rilevato che “l'art.1182, comma 3
c.c. prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore,
pagina 9 di 14 previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Al fine di stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, deve quindi aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e non già a quello che egli aveva allorchè sorse l'obbligazione. Ulteriore presupposto, oltre alla conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento, è la mancanza di aggravio per il debitore ceduto (Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2001,
n.14852; Cass. Civ., Sez. III, 15.9.1970, n.1441; presupposto quest'ultimo non in contestazione nel presente procedimento). La cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza;
in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n.2591).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 259 del 2006, nella parte motiva afferma che “la disciplina dell'art. 1182 c.c., comma 3, in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente (Cass. ord. 14852/2001; Cass. 2966/1999;
Cass. 1499/1995; Cass. 2383/1975; Cass. 467/1972)”. E spiega la ratio del principio enunciato precisando che “per il combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. Il
successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di pagina 10 di 14 collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. consentendo soltanto al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. (Cass. 2891/05). Da tale principio discende che nel caso in cui il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione e, cioè, in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. In caso contrario la cessione non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento, salvo il possibile effetto, dianzi evidenziatoci un pagamento liberatorio presso il nuovo domicilio”.
D'altro canto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20” (da ultimo Cass. ord. n.
33087 del 10/11/2021).
E' d'altra parte intuitivo che la comunicazione della cessione debba avvenire prima che scada l'obbligazione, poiché è questo il momento che radica la competenza del domicilio del creditore ai sensi della norma citata.
7.1.1-Infondato è poi l'assunto secondo cui l'appellata non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta ricezione da parte della debitrice della comunicazione del 20.9.2023, avendo dimesso CP_1
sin dalla fase monitoria la PEC con ricevuta di avvenuta consegna in data 26.9.2023 (doc.15).
8-Infondato è anche il secondo motivo di appello.
pagina 11 di 14 Questa Corte condivide l'orientamento del Tribunale trevigiano circa l'equiparabilità delle fatture elettroniche in formato XML all'estratto autentico delle scritture contabili. D'altro canto è in tale senso la modifica dell'art. 634 cpc introdotta con il correttivo di cui al D.Lgs. 31.10.2024 n. 164.
9- Privo di fondamento è anche l'ultimo motivo di appello.
Va rammentato che “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata,
affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure,
alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla” (Cass. n. 14594 del 22/06/2007).
Quindi l'appellata non era tenuta a chiedere la verificazione della scrittura privata.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la consegna della merce e la pattuizione del prezzo sulla base di risultanze documentali e di allegazioni dell'opponente che non risultano in alcun modo attinte da censura nell'atto di appello.
Difatti l'appellante si duole unicamente del fatto che il giudice di primo grado non abbia ammesso le prove orali formulate e dirette a provare l'inidoneità del materiale fornito, le problematiche seguitene, le contestazioni svolte per le vie brevi alla fornitrice che si sarebbe dichiarata disponibile a ritirare il prodotto e a concedere decurtazioni del prezzo.
pagina 12 di 14 Va confermata l'inammissibilità delle istanze istruttorie orali reiterate in questo grado da parte appellante.
Trattasi infatti di capitoli affetti da genericità ed anche implicanti giudizi, non consentiti ai testi.
In particolare l'assoluta insussistenza di formulazione di prova idonea a dimostrare l'entità e consentire di quantificare gli asseriti vizi – in considerazione della genericità e del carattere valutativo del capitolo 3 – rende del tutto superflui anche gli altri capitoli, dei quali va peraltro ribadita la genericità.
10-L'appello va dunque respinto e le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 2166/2024 del 21-23/12/2024
del Tribunale di Treviso;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 11 dicembre 2025
La Presidente Estensora
pagina 13 di 14 Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 14.2.2025
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il proc.dom. avv. CAPPELLU STEFANO ( ), per mandato in calce C.F._1
all'atto di citazione d'appello Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il proc.dom. avv.ti RODOLFO MASERA ANDREA ( , per mandato C.F._2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza n. 2166/2024 del 21-23/12/2024 del Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 17.11.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza n. 2166/2024 del Tribunale di Treviso,
terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura
EC (R.G. 933/2024), pubblicata il 23.12.2024, non notificata, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte;
per l'effetto, accogliere le richieste dell'opponente del giudizio di primo grado, ossia:
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale per tutti i
motivi dedotti in narrativa del Tribunale di Treviso, a favore del Tribunale Civile di Isernia,
ovvero quello di Milano e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare
e porre in non cale, il Decreto Ingiuntivo n. 102/2024 (RG n. 7088/2023) emesso in data
11.01.2024 dal Tribunale di Treviso nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani, nei
confronti dell'opponente, e comunque, invalido, illegittimo e privo di effetti giuridici nel
confronti dell'opponente, con tutte le conseguenze di legge;
- in via subordinata, nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il
decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del
tutto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a
d.i. e del presente atto di appello;
- sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi competente il Tribunale di
Treviso a conoscere i fatti di causa, accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1
in merito alla fornitura, in ogni caso, per l'effetto e nel merito, rigettare la presunta pretesa
[...]
creditoria nei confronti della (già , in quanto insussistente Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 14 per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- in rango istruttorio ammettere la prova testimoniale con i testi Arch. Tes_1 Tes_2
e sulle seguenti circostanze:
[...] Testimone_3
1) Vero che il materiale fornito al momento del suo utilizzo non era risultato idoneo all'uso
poiché presentava all'interno dei sacchi dei grumi che non hanno permesso la lavorazione
ordinaria del materiale.
2) Vero che il personale della per evitare problematiche applicative è stato Controparte_2
costretto a setacciare accuratamente tutto il materiale con un ingente dispendio di tempo nonché
con una perdita delle qualità e dello stesso prodotto quantificabile in almeno il 50 %.
3) Vero che la problematica di cui alle domande che precedono vennero subito contestate e
rappresentate per le vie brevi ai responsabili della i quali Controparte_3
dichiararono la loro disponibilità a ritirare il prodotto ovvero a concedere una congrua
decurtazione dell'importo indicato nelle fatture.
4) Vero che nonostante le assicurazioni non è stato dato seguito a quanto promesso.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata:
“Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e comunque Controparte_2
infondato, confermando la sentenza n. 2166/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso, Terza
Sezione in data 23.12.2024;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori”.
pagina 3 di 14 Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato il 21.2.2024, proponeva opposizione avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 102/2024, con il quale il Tribunale di Treviso le aveva ingiunto di pagare,
in favore di , la somma complessiva di € 101.756,05, oltre interessi e spese della Controparte_1
fase monitoria, per fatture non pagate relative a forniture di merce effettuate da
[...]
di cui l'opposta, in data 2.5.2023, aveva acquistato il ramo d'azienda relativo Controparte_3
alla divisione “Construction Systems”, che comprendeva anche il credito vantato nei confronti dell'opponente. IV l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso in favore di quello di Isernia, l'inidoneità delle fatture in formato elettronico, poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c., nonché l'inidoneità
probatoria dei documenti di trasporto, non sottoscritti dal destinatario, né da soggetti riconducibili alla società opponente. Nel merito, deduceva che la merce fornita presentava difetti che determinavano una perdita delle qualità in almeno il 50% della fornitura.
2-Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
3-La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 3666/2024, con la quale l'opposizione era respinta e l'opponente era condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta.
3.1-Osservava il giudice di primo grado che il Tribunale di Treviso era competente ai sensi degli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c. ed essendo stata notificata la cessione del ramo d'azienda solo in occasione della nota di richiesta pagamento saldo fatture del 20.9.2023 e, quindi,
successivamente alla scadenza dell'ultima fattura impagata. Considerava le fatture elettroniche fonti di prova ex art. 633 c.p.c. Rilevava che l'opponente aveva lamentato una consegna solo parziale della merce, con ciò quindi implicitamente riconoscendo che fossero tra le parti pagina 4 di 14 intercorsi rapporti negoziali aventi ad oggetto i beni indicati nelle fatture e in ogni caso la contestazione era stata solo generica, non essendo stato indicato quanti e quali tra tali beni non fossero stati consegnati. Inoltre, avendo asserito che i beni presentavano vizi e che CP_2
avrebbe risposto con la promessa di una riduzione del prezzo di Controparte_3
vendita, aveva così implicitamente riconosciuto di aver ricevuto la merce e che il prezzo indicato nelle fatture corrispondeva agli accordi intercorsi. , poi, aveva dimesso copie di Controparte_1
assegni emessi dall'opponente, per un importo complessivo di oltre € 85.000,00, indicati come emessi a pagamento – parziale – delle fatture di cui si discute, non incassabili perché intestati alla originaria creditrice . CP_3 Controparte_3
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
14.2.2025, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
4.1-violazione degli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che la fattura è un mero documento contabile, inidoneo a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito ed erroneamente ha ritenuto non contestata l'esistenza di rapporti negoziali.
4.1.1- il Tribunale ha male interpretato il principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della
Cassazione Civile n. 2591 del 2006 (alla quale si sono uniformate le successive, come, da ultimo,
la n. 10862 del 2023) laddove ha ritenuto necessario il verificarsi di entrambe le condizioni (e cioè la cessione e la notifica al debitore) prima della scadenza dell'obbligazione per determinare lo spostamento del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione … in favore del domicilio o della sede del cessionario, essendo invece sufficiente il verificarsi entro tale momento della sola cessione, così come accaduto nella specie.
pagina 5 di 14 Viene comunque contestata l'avvenuta ricezione della comunicazione del 20.09.2023, non avendo la creditrice fornito la prova, con conseguente competenza del foro di Isernia, sia come foro del domicilio della convenuta, sia come foro del luogo ove è sorta l'obbligazione.
4.2-Il Tribunale ha ritenuto che le fatture elettroniche in formato XML possono essere equiparate all'estratto autentico delle scritture contabili, in contrasto con il recente pronunciamento del
Tribunale di Roma (sez. VII, 24/09/2024) e del Tribunale Vicenza (sez. II, 25/10/2019).
4.3- il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente l'avvenuta consegna della merce e l'inadempimento della società opponente, dal momento che vi è stato da parte di CP_2
il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto e l'opposta non ha
[...]
proposto istanze di verificazione. Il giudice di prime cure, poi, non ha ammesso le richieste di prova testimoniale articolate dalla società opponente l'accoglimento delle quali avrebbe consentito a detta parte di provare l'inidoneità del materiale fornito, le problematiche seguitene,
le contestazioni svolte per le vie brevi alla fornitrice che si era dichiarata disponibile a ritirare il prodotto e a concedere decurtazioni del prezzo.
5- Si costituiva la quale resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
6-Respinta l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe,
all'udienza del 17.11.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Il primo motivo di appello è infondato.
Secondo Cass.Sez. Un. 17989 del 13/09/2016 “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex pagina 6 di 14 re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Trattasi di pronuncia che non ha avuto piena continuità (conformi Cass.
ord. n. 7722 del 20/03/2019; Cass. ord. n. 34944 del 17/11/2021), atteso che in diverse pronunce successive si è stabilito che “a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'articolo 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex articolo 38, comma quarto, c.p.c., e dunque senza nessuna incidenza sul merito”
(Cass. ord. n. 4792 del 23/02/2021, in motivazione. Cfr. anche Cass. n. 32692 del 12/12/2019, in motivazione: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità
pagina 7 di 14 dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 10837/2011)”).
Va comunque rilevato che, nel procedimento in esame, allo stato degli atti (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione e risposta di primo grado),
sussistevano i presupposti della liquidità del credito.
Come rilevato dal giudice di primo grado, l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza di rapporti negoziali intercorsi tra le parti, né in merito alla conformità dei prezzi indicati nelle fatture a tali accordi, essendo - nel merito e in contrasto con detta contestazione - l'opposizione fondata esclusivamente sulla prospettazione di vizi della merce fornita, anche in assenza, all'epoca, di lamentele circa i prezzi praticati. La contestazione d'altro canto era stata generica e in contraddizione con quanto allegato dalla medesima parte in ordine alla asserita consegna solo parziale della merce, ciò che, dunque, implicava la sussistenza tra le parti di rapporti negoziali aventi ad oggetto i beni indicati nelle fatture. L'opposta, poi,
aveva prodotto copie di assegni emessi dall'opponente, per un importo complessivo di oltre €
85.000,00, indicati come emessi a pagamento – parziale – delle fatture per cui è causa (docc. 13-
14 fascicolo monitorio).
In ogni caso va anche osservato che l'obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita e dunque “viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. che dispone che in tal caso il pagamento si fa al domicilio del venditore, norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc.
pagina 8 di 14 civ., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass.
n. 19920/2012; Cass. n. 8562/1996)” (Cass. n. 32692/2019 citata, in motivazione).
Ne consegue che, anche in ragione di tale diversa previsione, risulta corretta l'individuazione della competenza compiuta dal giudice di primo grado.
Va dunque confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, essendo Treviso il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. che individua, per le cause relative ai diritti di obbligazione, due fori speciali facoltativi e alternativi tra loro (quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio - forum contractus - e quello del luogo in cui la stessa deve essere eseguita - forum destinatea solutionis), e dell'art. 1182, comma III, c.c. secondo il quale
“l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che
il creditore ha al tempo della scadenza”.
Infatti la creditrice originaria aveva sede in provincia di Treviso e ivi Controparte_3
l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio doveva essere eseguita.
7.1-Ritiene, in proposito, questa Corte che il giudice di primo grado abbia dato una corretta interpretazione al principio dettato da Cass. n. 259/2006 e da Cass. n. 10862/2023.
Non convince, infatti, la diversa lettura fornita dall'appellante e secondo cui per il verificarsi dello spostamento della competenza al foro del cessionario non sarebbe necessario che prima della scadenza dell'obbligazione fosse avvenuta non solo la cessione, ma anche la sua notifica al debitore e ciò in quanto tali sentenze non recano la congiunzione 'e' tra le due condizioni.
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 10862/2023, ha invero rilevato che “l'art.1182, comma 3
c.c. prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore,
pagina 9 di 14 previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Al fine di stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, deve quindi aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e non già a quello che egli aveva allorchè sorse l'obbligazione. Ulteriore presupposto, oltre alla conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento, è la mancanza di aggravio per il debitore ceduto (Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2001,
n.14852; Cass. Civ., Sez. III, 15.9.1970, n.1441; presupposto quest'ultimo non in contestazione nel presente procedimento). La cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza;
in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n.2591).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 259 del 2006, nella parte motiva afferma che “la disciplina dell'art. 1182 c.c., comma 3, in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente (Cass. ord. 14852/2001; Cass. 2966/1999;
Cass. 1499/1995; Cass. 2383/1975; Cass. 467/1972)”. E spiega la ratio del principio enunciato precisando che “per il combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. Il
successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di pagina 10 di 14 collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. consentendo soltanto al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. (Cass. 2891/05). Da tale principio discende che nel caso in cui il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione e, cioè, in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. In caso contrario la cessione non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento, salvo il possibile effetto, dianzi evidenziatoci un pagamento liberatorio presso il nuovo domicilio”.
D'altro canto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20” (da ultimo Cass. ord. n.
33087 del 10/11/2021).
E' d'altra parte intuitivo che la comunicazione della cessione debba avvenire prima che scada l'obbligazione, poiché è questo il momento che radica la competenza del domicilio del creditore ai sensi della norma citata.
7.1.1-Infondato è poi l'assunto secondo cui l'appellata non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta ricezione da parte della debitrice della comunicazione del 20.9.2023, avendo dimesso CP_1
sin dalla fase monitoria la PEC con ricevuta di avvenuta consegna in data 26.9.2023 (doc.15).
8-Infondato è anche il secondo motivo di appello.
pagina 11 di 14 Questa Corte condivide l'orientamento del Tribunale trevigiano circa l'equiparabilità delle fatture elettroniche in formato XML all'estratto autentico delle scritture contabili. D'altro canto è in tale senso la modifica dell'art. 634 cpc introdotta con il correttivo di cui al D.Lgs. 31.10.2024 n. 164.
9- Privo di fondamento è anche l'ultimo motivo di appello.
Va rammentato che “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata,
affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure,
alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla” (Cass. n. 14594 del 22/06/2007).
Quindi l'appellata non era tenuta a chiedere la verificazione della scrittura privata.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la consegna della merce e la pattuizione del prezzo sulla base di risultanze documentali e di allegazioni dell'opponente che non risultano in alcun modo attinte da censura nell'atto di appello.
Difatti l'appellante si duole unicamente del fatto che il giudice di primo grado non abbia ammesso le prove orali formulate e dirette a provare l'inidoneità del materiale fornito, le problematiche seguitene, le contestazioni svolte per le vie brevi alla fornitrice che si sarebbe dichiarata disponibile a ritirare il prodotto e a concedere decurtazioni del prezzo.
pagina 12 di 14 Va confermata l'inammissibilità delle istanze istruttorie orali reiterate in questo grado da parte appellante.
Trattasi infatti di capitoli affetti da genericità ed anche implicanti giudizi, non consentiti ai testi.
In particolare l'assoluta insussistenza di formulazione di prova idonea a dimostrare l'entità e consentire di quantificare gli asseriti vizi – in considerazione della genericità e del carattere valutativo del capitolo 3 – rende del tutto superflui anche gli altri capitoli, dei quali va peraltro ribadita la genericità.
10-L'appello va dunque respinto e le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 2166/2024 del 21-23/12/2024
del Tribunale di Treviso;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 11 dicembre 2025
La Presidente Estensora
pagina 13 di 14 Dott.ssa Rita Rigoni
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