Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5130 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Stefanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento impugnato e per l'effetto disporre il collocamento immediato ed urgente del ricorrente in una struttura di accoglienza SAI per titolari di protezione internazionale ed acconcia alle sue condizioni psicofisiche;
in via subordinata e nel merito,
condannare le Amministrazioni convenute al pagamento di un indennizzo pari all'importo massimo pro-die/pro-capite di € 122,50 erogato alle strutture di accoglienza specifiche per soggetti con vulnerabilità psichiche che consenta al ricorrente di poter provvedere alle proprie esigenze con obbligo di revisione almeno semestrale dell'indennizzo per verificare nel frattempo la sopravvenuta disponibilità di una struttura di accoglienza idonea, salva la possibilità del giudice di determinare l'entità dell'indennizzo o la cadenza della revisione in modo diverso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda oggetto dell’odierno scrutinio il ricorrente insorgeva avanti questo TAR avverso il provvedimento in epigrafe individuato, pel tramite del quale gli veniva negata la richiesta in una struttura del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), idonea a fronteggiare la sua grave condizione di vulnerabilità fisica.
Il ricorrente, cittadino del Senegal, giungeva in Italia attraverso la rotta libica nel giugno 2018. In data 4 febbraio 2025 il Tribunale di Napoli riconosceva in suo favore la protezione internazionale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs 286/98 e art. 32, comma, 3 d.lgs 25/2008. In data 11.3.2025, di poi, il Questore di Napoli gli rilasciava permesso di soggiorno per protezione speciale, valido sino all’11.03.2027
La condizione di vulnerabilità del ricorrente è stata ampiamente documentata, essendo affetto da disturbi e disarmonie comportamentali, incompatibili con la permanenza nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). A fronte di tale situazione, il direttore del CAS inoltrava richiesta di trasferimento al Servizio Centrale SAI. La Prefettura di Napoli con nota del 24 marzo 2025 annullava l’inserimento nel circuito SAI. La situazione del ricorrente, indi, si aggravava, siccome risultante da plurime attestazioni e relazioni mediche, anche promananti dalla ASL Napoli 2 Nord, che trasmetteva le anzidette relazioni clinico sanitarie anche alla Prefettura di Napoli al fine di rappresentare l’inadeguatezza dell’accoglienza del ricorrente presso una struttura CAS non attrezzata a gestire persone con specifiche vulnerabilità. Analoghe segnalazioni provenivano, ancora, dal CAS.
In data 11.09.2025 il Servizio Centrale rispondeva alle anzidette missive negando l’accoglienza al ricorrente in quanto “ tutti i SAI DM coinvolti nella valutazione del caso hanno dato riscontro negativo. Pertanto allo stato attuale non vi è possibilità di inserimento nella rete SAI ”.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame lamentando plurime violazioni di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando in sostanza la lesione dei propri diritti fondamentali, chiedendo, indi, previa caducazione del gravato provvedimento, l’inserimento in una struttura SAI adeguata.
Si costituiva l’intimato Ministero che, sostanzialmente non disconoscendo e, anzi, confermando e comprovando “ elementi attestanti uno stato di disagio mentale in capo ” al ricorrente:
- rappresentava che la Prefettura di Napoli avrebbe adottato tutti gli atti rientranti nella propria sfera di competenza;
- ribadiva, di contro, che il potere-dovere eccitato dalle richieste del ricorrente sarebbe attribuito al Servizio Centrale SAI.
Questo TAR accoglieva la istanza cautelare, siccome già fatto ante causam con decreto presidenziale, per l’effetto ordinandosi “ al resistente Ministero e al servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione di provvedere senza indugio, nei modi indicati in parte motiva, ad adottare tutti gli atti funzionali all’inserimento del ricorrente nella rete di accoglienza SAI, consentendogli di fruire delle misure di accoglienza più acconce alle sue peculiari condizioni di disagio psichico ”.
La causa, al fine, dopo il deposito da parte del ricorrente di una congerie di istanza medio tempore indirizzate alla Amministrazione, e volte alla esecuzione del dictum cautelare evidentemente rimasto inadempiuto, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
Il ricorso è fondato, non rinvenendosi ragione veruna per deflettere dall’orientamento già plurimamente inveratosi nei provvedimenti cautelari, rimasto peraltro inadempiuti, ed in assenza di qualsivoglia ulteriore attività defensionale da parte della resistente Amministrazione.
E, invero, non risulta che nel caso di specie il ricorrente sia stato materialmente collocato in una struttura di accoglienza, all’interno della rete SAI che sia “effettivamente idonea” a fronteggiare la sua grave condizione di disagio mentale e a porre fine alla situazione di grave pregiudizio ai suoi diritti fondamentali.
Dalle allegazioni del ricorrente, e dalle evidenze documentali attestanti la trasmissione di plurimi solleciti (da ultimo anche nel mese di gennaio), emerge il mancato inserimento in strutture e in progetti territoriali facenti capo al circuito dei Comuni rientranti nel SAI.
Trattasi peraltro di allegazioni, supportate da idoneo principio di prova, cui l’Amministrazione non ha opposto alcuna contestazione, ciò che non può non assumere significanza anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a..
Nel merito, in favore della caducazione del gravato provvedimento, e per la conferma definitiva dell’ordine impartito al Ministero di assicurare idonea collocazione al ricorrente, militano le considerazioni in appresso.
La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla tutela del diritto all'accoglienza di un richiedente protezione internazionale in condizioni di particolare vulnerabilità. Tale diritto trova il suo fondamento in un articolato quadro normativo, di derivazione europea e nazionale, che deve essere interpretato alla luce dei principi fondamentali di tutela della dignità umana (art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) e del diritto alla salute.
La Direttiva 2013/33/UE (c.d. "Direttiva Accoglienza") impone agli Stati membri di garantire condizioni materiali di accoglienza adeguate e di tenere in debita considerazione la situazione specifica delle "persone vulnerabili" (art. 21), tra cui rientrano espressamente le persone con disabilità.
In attuazione di tale direttiva, il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha delineato il sistema di accoglienza nazionale. L'art. 17, comma 1, del decreto elenca tra le persone vulnerabili, meritevoli di misure di accoglienza specifiche, i "disabili" e le "persone affette da gravi malattie".
Le condizioni del ricorrente, siccome emerge dalle evidenze documentali versate in atti e pacificamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente, sono irremissibilmente sussumibili nel superiore paradigma normativo.
La disposizione che quivi massime viene in rilievo, recentemente modificata dalla L. 50/2023, è l'art. 9, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 142/2015, a mente del quale “ Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ”.
La norma, letta in combinato disposto con l'art. 17, non configura una mera facoltà per l'Amministrazione, attribuendole per contro un puntuale munus funzionale all'inserimento del soggetto “fragile o vulnerabile” nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La rete SAI è, infatti, l'unica deputata a fornire quei servizi integrati e personalizzati (supporto psico-socio-sanitario, mediazione, percorsi di autonomia, strutture prive di barriere architettoniche) che sono indispensabili per una presa in carico effettiva delle persone con esigenze particolari, come dettagliato nelle linee guida allegate al dm 18/11/2019 e nel capitolato speciale per i progetti SAI.
Margini di discrezionalità “organizzatoria”, indi, residuano in capo alla Amministrazione esclusivamente per ciò che attiene al quomodo - ovvero alla concreta individuazione della specifica struttura più idonea all'interno della rete amministrativa – non essendo in discussione, di contro, l’ an dell’esercizio del potere, assumendo carattere necessitato e perciò stesso configurante la potestas de qua nei termini di potere-dovere, ovvero di munus .
Nel caso di specie, la condizione di estrema vulnerabilità del ricorrente è stata ampiamente e ripetutamente documentata nonché segnalata alla Amministrazione, siccome peraltro pacificamente riconosciuto dalla stessa difesa erariale. Le relazioni in atti descrivono una situazione oggettivamente incompatibile con la permanenza in un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), ove manca qualsivoglia forma di assistenza psichiatrica, nonché personale qualificato (O.S.S., infermieri).
A fronte di tale quadro fattuale e normativo, il renitente contegno serbato per mesi dall’intimato Ministero dell’interno - quale che ne sia la sua articolazione interna, Prefettura ovvero dipartimento presso il quale è istituito il SAI, ab externo non potendo venire in rilievo la soggettività giuridica che esclusivamente pertiene giustappunto al Ministero - sulle reiterate richieste di trasferimento avanzate dal gestore del CAS e dalla difesa del ricorrente, sulla scorta di articolate ed inequivocabili risultanze mediche, si palesa illegittimo.
Questo TAR ha già avuto modo di affermare, in casi analoghi, che:
- la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo impone l'adozione di speciali misure di accoglienza e che la perdurante assegnazione ad un CAS, a fronte della manifesta inidoneità dello stesso, è incompatibile con la condizione psico-fisica del ricorrente (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, ord. 24.10.2024, su RG 4538/24). In tale precedente si è chiarito che le " acclarate condizioni di fragilità e di vulnerabilità del ricorrente, persona connotata da marcati disagi di natura fisica e psichiatrica, implicano la adozione delle speciali misure di accoglienza di cui è menzione agli artt. 9, comma 1-bis, e 17 d.lgs. 142/15 ”;
- la “ manifesta inidoneità del centro di accoglienza straordinaria che attualmente lo ospita, al soddisfacimento delle peculiari esigenze implicate dalle patologie e dai disturbi del ricorrente, siccome puntualmente evidenziato dalla responsabile di esso centro ”; situazione affatto analoga a quella che ne occupa;
- la “ perdurante assegnazione ad un CAS ed il mancato trasferimento ad una struttura “dedicata” -rientrante nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all’art. 1-sexies d.l. 416/89- oltre che essere incompatibile con la condizione psico-fisica del ricorrente, appare altresì compromettere il sicuro e ordinato espletamento delle attività del medesimo CAS, tradendo in definitiva il disposto delle norme che vengono in rilievo in subiecta materia ”.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con l’annullamento del gravato provvedimento e con il conseguente obbligo gravante in capo al Ministero dell’interno - id est , la parte pubblica cui solo pertiene soggettività giuridica ai fini che ne occupano- anche per il tramite del servizio centrale del sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), di provvedere, senza ulteriori indugi, a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di effettivamente inserire il ricorrente all’interno della rete SAI, all’uopo provvedendo a compulsare i centri titolari di essi progetti SAI, a partire da quelli collocati in aree geografiche limitrofe a quella ove risulta attualmente essere ospitato il ricorrente.
L’ordine di cui sopra -nascente dalla vis conformativa della presente sentenza, anche a’ sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.- andrà adempiuto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; e ciò fermo restando l’acclarato inadempimento del precedente ordine cautelare, di analogo tenore.
Considerato l’inadempiente contegno già serbato dall'Amministrazione, al fine di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta -quale misura idonea ad assicurare l’attuazione delle pronunce non sospese, a’ sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.- che interverrà in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento. In particolare, quale commissario ad acta si designa sin d’ora il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad altro dirigente della Direzione.
Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi trenta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un dirigente delegato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
Va, infine, disposta la ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stati assolti gli incombenti indicati dalla competente Commissione e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la peculiare delicatezza della vicenda, nonché il perdurante, mancato soddisfacimento delle ragioni del ricorrente, ad onta dei plurimi provvedimenti giudiziali adottati da questo TAR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il gravato provvedimento e ordinando al resistente Ministero, anche per il tramite del servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione, di provvedere senza indugio e nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, nei modi indicati in parte motiva, ad adottare tutti gli atti funzionali all’inserimento del ricorrente nella rete di accoglienza SAI, consentendogli di fruire delle misure di accoglienza più acconce alle sue peculiari condizioni di disagio psichico.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d'ora, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, a dare esecuzione alla presente sentenza, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Martina Stefanile, la complessiva somma di € 2.000,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NT EL, Presidente
RO MP, Primo Referendario, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | NT EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.