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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/10/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 118/2025, avente ad oggetto: “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...]C.F._1
Luras, Via Macchiavelli nr. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Modde,
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._2
Fausania nr. 3;
ricorrente pagina 1 di 5
nata in [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Corda ( ) elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4 difensore, in Olbia, Via Santorre di Santarosa nr. 61;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI: all'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione, limitatamente alla pronuncia di sentenza parziale di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. disporre che il signor eserciti in via esclusiva la Pt_1 responsabilità genitoriale sul figlio in quanto gli altri figli sono maggiorenni, assumendo Per_1 tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio del signor nell'abitazione familiare sita in Luras, via Macchiavelli 12; 5. Stabilire che il genitore non Pt_1 collocatario potrà vedere il figlio, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, la signora Pt_2 corrisponderà al signor l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 Pt_1
pagina 2 di 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
8. Stabilire che la casa coniugale sita in Luras, via Macchiavelli 12, in immobile di proprietà della signora è assegnata al Pt_2 signor presso il quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
9. Con vittoria di Pt_1 spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Si è costituita parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Stabilire visto il reddito delle parti che il
Sig. sia condannato a versare, in favore della Sig.ra un assegno di mantenimento pari Pt_1 Pt_2 ad € 300,00 mensili, rivalutato annualmente a norma degli indici ISTAT.
3. Disporre, laddove la CTU richiesta comprovi l'incapacità genitoriale del Sig. l'affido esclusivo alla Sig.ra Parte_1
in difetto l'affidamento condiviso del figlio in ogni caso con Parte_2 Per_1 collocazione presso la madre, alla quale si chiede venga assegnata la casa familiare peraltro di sua proprietà.
4. Quando al diritto di visita disporre che il padre terrà con sé il figlio minore il lunedi e il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:30; si conviene tra le parti che il figlio potrà pernottare presso la dimora paterna due sabati al mese;
prelevandolo quindi all'orario di uscita dalla scuola (e in difetto dall'abitazione materna alle 12:00) e riconsegnandolo alla madre la domenica sera alle ore 20:30; per le festività applicare il principio di alternanza: il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze
Natalizie; per le vacanze Pasquali resterà con la mamma;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per tre settimane continuative previo accordo con la madre;
resta inteso che i coniugi potranno accordarsi diversamente tenuto conto delle reciproche esigenze del momento e dei desideri del minore.
5. Disporre che il Sig. versi in favore del figlio a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento, la somma di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da versarsi mediante bonifico sul conto corrente della madre, all'IBAN che sarà comunicato successivamente.
6. Disporre che le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute dai ricorrenti in misura del 50% ciascuno, secondo il seguente elenco esemplificativo, ma non tassativo: spese mediche, spese scolastiche (nello specifico: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, mensa, gite scolastiche), corsi di istruzione, attività sportive, ricreative o ludiche, viaggi e vacanze, acquisto di presidi medico – sanitari, ecc. Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, dovranno essere sempre concordate e condivise tra i genitori con congruo e doveroso anticipo, di modo che sia per ciascuno possibile organizzarsi dal punto di vista economico. Ai fini del rimborso, ogni spesa pagina 3 di 5 straordinaria dovrà sempre essere documentata.
7. Le parti convengono che l'assegno unico sociale così come qualsiasi altro beneficio in favore dei figli verranno percepiti unicamente dalla sig.ra
8. Con vittoria di diritti e spese”. Parte_2
All'udienza del 21 maggio 2025 sono comparsi entrambi i coniugi;
il Giudice Relatore, dopo averli sentiti, ha esperito il tentativo di conciliazione, senza esito positivo. Alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, si è proceduto all'ascolto del figlio minore delle parti, e, dopo la Persona_2 rilettura delle dichiarazioni del minore, le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione limitatamente alla pronuncia di sentenza parziale di separazione, con riserva di tutte le altre domande che necessitano di attività istruttoria, dando atto di intendere valutare, rispetto alle predette, nelle more del procedimento, la possibilità di una composizione bonaria.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla domanda di separazione, si è riservato di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata, e che meriti, pertanto, accoglimento.
Sussistono, infatti, indiscutibilmente, le condizioni per la pronunzia della separazione personale giudiziale fra i coniugi, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice
Relatore, ed atteso che, dalle dichiarazioni dei coniugi, si evince la sussistenza di fatti tali che hanno spento il rapporto affettivo di comunione spirituale, per cui non è più ripristinabile il consorzio coniugale.
Il processo deve proseguire, come da provvedimento a parte, per la trattazione e decisione delle ulteriori questioni controverse fra le parti.
Le spese di causa devono essere demandate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato il [...] ad [...], ed Parte_1
pagina 4 di 5 nata il [...] a Luras, in [...] al matrimonio celebrato tra i coniugi in Parte_2
Luras, il 22 ottobre 1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luras al nr.
11, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1989;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
SPESE al definitivo;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 118/2025, avente ad oggetto: “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...]C.F._1
Luras, Via Macchiavelli nr. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Modde,
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._2
Fausania nr. 3;
ricorrente pagina 1 di 5
nata in [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Corda ( ) elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4 difensore, in Olbia, Via Santorre di Santarosa nr. 61;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI: all'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione, limitatamente alla pronuncia di sentenza parziale di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. disporre che il signor eserciti in via esclusiva la Pt_1 responsabilità genitoriale sul figlio in quanto gli altri figli sono maggiorenni, assumendo Per_1 tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio del signor nell'abitazione familiare sita in Luras, via Macchiavelli 12; 5. Stabilire che il genitore non Pt_1 collocatario potrà vedere il figlio, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, la signora Pt_2 corrisponderà al signor l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 Pt_1
pagina 2 di 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
8. Stabilire che la casa coniugale sita in Luras, via Macchiavelli 12, in immobile di proprietà della signora è assegnata al Pt_2 signor presso il quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
9. Con vittoria di Pt_1 spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Si è costituita parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Stabilire visto il reddito delle parti che il
Sig. sia condannato a versare, in favore della Sig.ra un assegno di mantenimento pari Pt_1 Pt_2 ad € 300,00 mensili, rivalutato annualmente a norma degli indici ISTAT.
3. Disporre, laddove la CTU richiesta comprovi l'incapacità genitoriale del Sig. l'affido esclusivo alla Sig.ra Parte_1
in difetto l'affidamento condiviso del figlio in ogni caso con Parte_2 Per_1 collocazione presso la madre, alla quale si chiede venga assegnata la casa familiare peraltro di sua proprietà.
4. Quando al diritto di visita disporre che il padre terrà con sé il figlio minore il lunedi e il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:30; si conviene tra le parti che il figlio potrà pernottare presso la dimora paterna due sabati al mese;
prelevandolo quindi all'orario di uscita dalla scuola (e in difetto dall'abitazione materna alle 12:00) e riconsegnandolo alla madre la domenica sera alle ore 20:30; per le festività applicare il principio di alternanza: il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze
Natalizie; per le vacanze Pasquali resterà con la mamma;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per tre settimane continuative previo accordo con la madre;
resta inteso che i coniugi potranno accordarsi diversamente tenuto conto delle reciproche esigenze del momento e dei desideri del minore.
5. Disporre che il Sig. versi in favore del figlio a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento, la somma di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da versarsi mediante bonifico sul conto corrente della madre, all'IBAN che sarà comunicato successivamente.
6. Disporre che le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute dai ricorrenti in misura del 50% ciascuno, secondo il seguente elenco esemplificativo, ma non tassativo: spese mediche, spese scolastiche (nello specifico: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, mensa, gite scolastiche), corsi di istruzione, attività sportive, ricreative o ludiche, viaggi e vacanze, acquisto di presidi medico – sanitari, ecc. Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, dovranno essere sempre concordate e condivise tra i genitori con congruo e doveroso anticipo, di modo che sia per ciascuno possibile organizzarsi dal punto di vista economico. Ai fini del rimborso, ogni spesa pagina 3 di 5 straordinaria dovrà sempre essere documentata.
7. Le parti convengono che l'assegno unico sociale così come qualsiasi altro beneficio in favore dei figli verranno percepiti unicamente dalla sig.ra
8. Con vittoria di diritti e spese”. Parte_2
All'udienza del 21 maggio 2025 sono comparsi entrambi i coniugi;
il Giudice Relatore, dopo averli sentiti, ha esperito il tentativo di conciliazione, senza esito positivo. Alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, si è proceduto all'ascolto del figlio minore delle parti, e, dopo la Persona_2 rilettura delle dichiarazioni del minore, le parti hanno chiesto la rimessione della causa in decisione limitatamente alla pronuncia di sentenza parziale di separazione, con riserva di tutte le altre domande che necessitano di attività istruttoria, dando atto di intendere valutare, rispetto alle predette, nelle more del procedimento, la possibilità di una composizione bonaria.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla domanda di separazione, si è riservato di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata, e che meriti, pertanto, accoglimento.
Sussistono, infatti, indiscutibilmente, le condizioni per la pronunzia della separazione personale giudiziale fra i coniugi, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice
Relatore, ed atteso che, dalle dichiarazioni dei coniugi, si evince la sussistenza di fatti tali che hanno spento il rapporto affettivo di comunione spirituale, per cui non è più ripristinabile il consorzio coniugale.
Il processo deve proseguire, come da provvedimento a parte, per la trattazione e decisione delle ulteriori questioni controverse fra le parti.
Le spese di causa devono essere demandate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato il [...] ad [...], ed Parte_1
pagina 4 di 5 nata il [...] a Luras, in [...] al matrimonio celebrato tra i coniugi in Parte_2
Luras, il 22 ottobre 1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luras al nr.
11, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1989;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
SPESE al definitivo;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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