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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cecilia ROCCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rieti, in Via delle Ortensie,
8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina
PANSINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Fara in Sabina (RI), in Strada della
Difesa, 31, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in Rieti (RI) il 19 agosto Parte_1 Parte_2
2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 36, Parte II, Serie A, anno
2018).
Dall'unione matrimoniale è nato in data [...]. Persona_1
La è attualmente disoccupata mentre il è in forze presso il Ministero dell'Interno, Pt_1 Parte_2
Dipartimento P.S., e percepisce uno stipendio mensile netto di € 1.800,00. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Il SI. , il quale si è già trasferito presso altra dimora sita a Cittaducale, al Parte_2
Nucleo Stazione, snc, provvederà a modificare formalmente la propria residenza anagrafica non appena possibile e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dall'emissione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione;
Entro un mese dall'emissione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione il SI. provvederà, altresì, a consegnare alla SI.ra tutte Parte_2 Parte_1 le chiavi della casa coniugale e della relativa pertinenza in proprio possesso, nonché ad asportare tutti i propri effetti personali come pure le armi regolarmente detenute, allo stato, ancora rimaste sotto la custodia del medesimo presso l'immobile sito a Cittaducale (RI), in Via Ugo La Malfa, 4;
2. Il Figlio minore verrà affidato congiuntamente (affido condiviso) ad entrambi i genitori Per_1
e vivrà con la Madre nella casa familiare sita a Cittaducale (RI), in Via Ugo La Malfa, 4;
3. In ragione di quanto sopra, la casa familiare rimane assegnata esclusivamente alla SI.ra con ordine alla Conservatoria dei Registri di procedere alle conseguenti Parte_1 trascrizioni ed annotazioni;
la stessa provvederà a mantenerla nello stato in cui si trova, salvo la normale vetustà.
Si conviene, altresì, che il garage dell'abitazione potrà essere utilizzato come deposito dal SI.
e la SI.ra che ne manterrà in via esclusiva le relative Parte_2 Parte_1 chiavi, si dichiara disponibile a consentirne l'accesso ogni volta che ve ne sarà bisogno, previo preavviso, anche solo telefonico;
4. Si precisa che il mutuo acceso per l'acquisto del predetto immobile, già in capo al SI. Parte_2
, rimarrà a carico di quest'ultimo;
[...]
5. Entro la data di deposito del presente ricorso la SI.ra provvederà alla Parte_1 voltura delle utenze relative alla casa familiare;
6. Le spese condominiali ordinarie a far data dal deposito del presente ricorso rimarranno a carico della SI.ra mentre quelle straordinarie rimarranno a carico del SI. Parte_1 Parte_2
;
[...]
7. I genitori si obbligano a collaborare nel rapporto educativo del Figlio, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
8. Il Padre, in considerazione della tenerissima età del bambino e fino al compimento del secondo anno di età dello stesso, 14.10.2026, previo accordo con la SI.ra anche solo Parte_1 telefonico, potrà vedere e trascorrere del tempo con il Figlio almeno 3 volte a settimana presso l'abitazione familiare di cui sopra o in altro luogo preventivamente concordato, alla presenza della madre fin quando il piccolo non avrà raggiunto la necessaria confidenza con il padre, Per_1 favorendo, sempre e in ogni caso, il sereno sviluppo del rapporto padre-figlio. Il Padre sin da subito si rende disponibile a prendersi cura del piccolo in occasione degli impegni della Madre;
Per_1
9. Con il passare del tempo e con la crescita del piccolo Le Parti stabiliranno diverse Per_1 modalità di frequentazione del minore, che comprendano il diritto di visita anche senza la presenza della madre ed il pernotto con il padre, compatibilmente con le esigenze dello stesso. Le Parti stabiliscono che, di volta in volta, provvederanno a concordare le modalità di frequentazione del bambino durante le diverse festività annuali (Natale, Pasqua, estive e compleanno e simili), regolandosi secondo il criterio dell'alternanza.
10. Atteso lo stato di disoccupazione della SI.ra il SI. Parte_1 Parte_2 verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento, entro il giorno 05 di ogni mese, un importo pari ad € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – FOI a partire dal prossimo anno dal mese corrispondente a quello di determinazione, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, acceso presso la Banca Intesa SanPaolo, recante il seguente codice IBAN: IT 55 K030 6973 7101 0000 0001 497 e fino alla data in cui la SI.ra Parte_1 riprenderà a svolgere un'attività lavorativa;
[...]
11. Il padre contribuirà, inoltre, al mantenimento del figlio mediante versamento, sempre Per_1 entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di € 350,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – FOI a partire dal prossimo anno dal mese corrispondente a quello di determinazione, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre di cui sopra;
12. Si conviene, inoltre, che l'assegno unico ed universale spettante in ragione del figlio verrà percepito integralmente e, dunque, nella misura del 100%, dalla SI.ra Parte_1
13. Il Padre contribuirà, inoltre, sino alla concorrenza del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio (per l'elencazione completa si rimanda al
“Protocollo di Intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” del 05.05.2016 sottoscritto dal Tribunale di Rieti, Ordine Avvocati di Rieti, Camera
Civile di Rieti, CamMino, A.I.G.A. ed Osservatorio del Diritto di Famiglia, Sez. Rieti); nel caso di anticipazione da parte dell'uno o dell'altro genitore, verranno rimborsate previa apposita e specifica esibizione documentale;
14. In caso di comprovata urgenza ed indifferibilità, le spese straordinarie di cui al precedente punto 13. verranno sostenute dal genitore con il quale si trova il minore al momento e rimborsate all'altro per la quota di propria spettanza, sempre previa apposita e specifica esibizione documentale;
15. I n. 4 cani della famiglia rimarranno presso la SI.ra che se ne occuperà e Parte_1 se penderà cura e, a tal riguardo, il SI. si obbliga a sostenere le spese per le Parte_2 eventuali relative cure veterinarie e per il cibo. Le Parti concordano che verrà realizzata, a cura e spese del SI. , una recinzione onde delimitare lo spazio in godimento degli Parte_2 animali e consentire contemporaneamente che il piccolo possa usufruire del giardino in Per_1 totale sicurezza;
16. Gli Istanti si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale;
17. Dichiarano, altresì, che non sussistono beni sui quali le Parti avanzino pretese;
18. Spese di lite compensate.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per la udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 CP_1 contratto matrimonio in Roma il 15.05.1977, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 1977, atto 00570, parte 2, serie A05);
- recepisce le condizioni cui al ricorso riportate in motivazione da intendersi qui integralmente trascritte;
- dà atto delle ulteriori condizioni non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cecilia ROCCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rieti, in Via delle Ortensie,
8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina
PANSINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Fara in Sabina (RI), in Strada della
Difesa, 31, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in Rieti (RI) il 19 agosto Parte_1 Parte_2
2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 36, Parte II, Serie A, anno
2018).
Dall'unione matrimoniale è nato in data [...]. Persona_1
La è attualmente disoccupata mentre il è in forze presso il Ministero dell'Interno, Pt_1 Parte_2
Dipartimento P.S., e percepisce uno stipendio mensile netto di € 1.800,00. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Il SI. , il quale si è già trasferito presso altra dimora sita a Cittaducale, al Parte_2
Nucleo Stazione, snc, provvederà a modificare formalmente la propria residenza anagrafica non appena possibile e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dall'emissione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione;
Entro un mese dall'emissione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione il SI. provvederà, altresì, a consegnare alla SI.ra tutte Parte_2 Parte_1 le chiavi della casa coniugale e della relativa pertinenza in proprio possesso, nonché ad asportare tutti i propri effetti personali come pure le armi regolarmente detenute, allo stato, ancora rimaste sotto la custodia del medesimo presso l'immobile sito a Cittaducale (RI), in Via Ugo La Malfa, 4;
2. Il Figlio minore verrà affidato congiuntamente (affido condiviso) ad entrambi i genitori Per_1
e vivrà con la Madre nella casa familiare sita a Cittaducale (RI), in Via Ugo La Malfa, 4;
3. In ragione di quanto sopra, la casa familiare rimane assegnata esclusivamente alla SI.ra con ordine alla Conservatoria dei Registri di procedere alle conseguenti Parte_1 trascrizioni ed annotazioni;
la stessa provvederà a mantenerla nello stato in cui si trova, salvo la normale vetustà.
Si conviene, altresì, che il garage dell'abitazione potrà essere utilizzato come deposito dal SI.
e la SI.ra che ne manterrà in via esclusiva le relative Parte_2 Parte_1 chiavi, si dichiara disponibile a consentirne l'accesso ogni volta che ve ne sarà bisogno, previo preavviso, anche solo telefonico;
4. Si precisa che il mutuo acceso per l'acquisto del predetto immobile, già in capo al SI. Parte_2
, rimarrà a carico di quest'ultimo;
[...]
5. Entro la data di deposito del presente ricorso la SI.ra provvederà alla Parte_1 voltura delle utenze relative alla casa familiare;
6. Le spese condominiali ordinarie a far data dal deposito del presente ricorso rimarranno a carico della SI.ra mentre quelle straordinarie rimarranno a carico del SI. Parte_1 Parte_2
;
[...]
7. I genitori si obbligano a collaborare nel rapporto educativo del Figlio, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
8. Il Padre, in considerazione della tenerissima età del bambino e fino al compimento del secondo anno di età dello stesso, 14.10.2026, previo accordo con la SI.ra anche solo Parte_1 telefonico, potrà vedere e trascorrere del tempo con il Figlio almeno 3 volte a settimana presso l'abitazione familiare di cui sopra o in altro luogo preventivamente concordato, alla presenza della madre fin quando il piccolo non avrà raggiunto la necessaria confidenza con il padre, Per_1 favorendo, sempre e in ogni caso, il sereno sviluppo del rapporto padre-figlio. Il Padre sin da subito si rende disponibile a prendersi cura del piccolo in occasione degli impegni della Madre;
Per_1
9. Con il passare del tempo e con la crescita del piccolo Le Parti stabiliranno diverse Per_1 modalità di frequentazione del minore, che comprendano il diritto di visita anche senza la presenza della madre ed il pernotto con il padre, compatibilmente con le esigenze dello stesso. Le Parti stabiliscono che, di volta in volta, provvederanno a concordare le modalità di frequentazione del bambino durante le diverse festività annuali (Natale, Pasqua, estive e compleanno e simili), regolandosi secondo il criterio dell'alternanza.
10. Atteso lo stato di disoccupazione della SI.ra il SI. Parte_1 Parte_2 verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento, entro il giorno 05 di ogni mese, un importo pari ad € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – FOI a partire dal prossimo anno dal mese corrispondente a quello di determinazione, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, acceso presso la Banca Intesa SanPaolo, recante il seguente codice IBAN: IT 55 K030 6973 7101 0000 0001 497 e fino alla data in cui la SI.ra Parte_1 riprenderà a svolgere un'attività lavorativa;
[...]
11. Il padre contribuirà, inoltre, al mantenimento del figlio mediante versamento, sempre Per_1 entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di € 350,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – FOI a partire dal prossimo anno dal mese corrispondente a quello di determinazione, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre di cui sopra;
12. Si conviene, inoltre, che l'assegno unico ed universale spettante in ragione del figlio verrà percepito integralmente e, dunque, nella misura del 100%, dalla SI.ra Parte_1
13. Il Padre contribuirà, inoltre, sino alla concorrenza del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio (per l'elencazione completa si rimanda al
“Protocollo di Intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” del 05.05.2016 sottoscritto dal Tribunale di Rieti, Ordine Avvocati di Rieti, Camera
Civile di Rieti, CamMino, A.I.G.A. ed Osservatorio del Diritto di Famiglia, Sez. Rieti); nel caso di anticipazione da parte dell'uno o dell'altro genitore, verranno rimborsate previa apposita e specifica esibizione documentale;
14. In caso di comprovata urgenza ed indifferibilità, le spese straordinarie di cui al precedente punto 13. verranno sostenute dal genitore con il quale si trova il minore al momento e rimborsate all'altro per la quota di propria spettanza, sempre previa apposita e specifica esibizione documentale;
15. I n. 4 cani della famiglia rimarranno presso la SI.ra che se ne occuperà e Parte_1 se penderà cura e, a tal riguardo, il SI. si obbliga a sostenere le spese per le Parte_2 eventuali relative cure veterinarie e per il cibo. Le Parti concordano che verrà realizzata, a cura e spese del SI. , una recinzione onde delimitare lo spazio in godimento degli Parte_2 animali e consentire contemporaneamente che il piccolo possa usufruire del giardino in Per_1 totale sicurezza;
16. Gli Istanti si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale;
17. Dichiarano, altresì, che non sussistono beni sui quali le Parti avanzino pretese;
18. Spese di lite compensate.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per la udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 CP_1 contratto matrimonio in Roma il 15.05.1977, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 1977, atto 00570, parte 2, serie A05);
- recepisce le condizioni cui al ricorso riportate in motivazione da intendersi qui integralmente trascritte;
- dà atto delle ulteriori condizioni non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio