Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti, interessi e sanzioni

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento, se non impugnata nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore. Inoltre, ritiene che le notifiche degli atti interruttivi della prescrizione siano state regolari.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione degli interessi di mora

    La Corte rileva che gli interessi di mora sono stati correttamente calcolati ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Rigettato
    Vizio di notifica della cartella di pagamento e illegittimità dell'avviso di pagamento

    La Corte ritiene che tale vizio fosse già stato dedotto in ricorso e che la notifica della cartella n. 00320050007603822000 sia avvenuta regolarmente all'indirizzo di residenza del ricorrente all'epoca dei fatti. Inoltre, la mancata impugnazione delle intimazioni precedenti preclude la deduzione di motivi in ordine alla sussistenza dei crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 20
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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