CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001802567000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320050007603822000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320110020150220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320120017069471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320130011984576000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320140007994051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 00320259001802567/000 notificata in data 06/05/2025 e relativa a a cinque cartelle :
1) n. 00320050007603822000;
2) n. 00320110020150220000;
3) n. 00320120017069471000;
4) n. 00032030011984576000;
5) n. 00320140007994051000.
A sostegno del gravame, deduceva :
1. avvenuta prescrizione dei crediti, degli interessi e delle sanzioni;
2. Illegittima applicazione degli interessi di mora su sanzioni e interessi.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SS, chiedendo il rigetto del ricorso.
E parte ricorrente depositava una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare evidente la mancanza di presupposti per accogliere il ricorso.
Va in primo luogo respinta la richiesta di rinvio avanzata dal ricorrente con la memoria illustrativa e giustificata affermando la necessità di presentare motivi aggiunti a seguito delle controdeduzioni depositate da parte resistente. La richiesta del ricorrente di dedurre “il vizio di notifica della cartella di pagamento e la conseguente illegittimità dell'avviso di pagamento” non configura infatti un “motivo aggiunto”;
in sede di ricorso, invero, tale profilo era stato già evidenziato, sostenendo l'avvenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato, affermando poi che detta circostanza sussiste a prescindere dalla notifica della cartella di cui al n 1 dell'elenco sopra indicato.
Sul punto, peraltro, deve rilevarsi come nulla abbia impedito al ricorrente di argomentare in ordine a detto vizio;
nella memoria illustrativa regolarmente depositata, infatti, risultano già esplicitate le ragioni difensive a sostegno della tesi.
Ciò chiarito, deve rilevarsi come dagli atti emerga in modo certo la regolarità di tutte le notifiche delle 5 cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata, nonché degli avvisi di intimazione e dei preavvisi di fermo quali atti interruttivi della prescrizione per ognuna delle stesse cartelle.
Del tutto infondato risulta anche l'assunto difensivo in ordine al vizio di notifica della cartella n.
00320050007603822000, atteso che la stessa risulta notificata al ricorrente il 06.12.05 proprio nell'indirizzo in cui questo all'epoca risedeva - a Camerano Indirizzo_1 - come attestato dallo stesso certificato storico di residenza depositato dal ricorrente con la memoria illustrativa.
Poiché nessuna delle intimazioni precedenti a quella in esame risulta impugnata, appare chiaro come non possano oggi essere dedotti motivi in ordine alla sussistenza dei crediti ovvero alla prescrizione delle somme richieste.
E' noto, invero, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, di legittimità, “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.” (cfr.
Cass. Sez.
5 -Sentenza n. 20476 del 21/07/2025, Rv. 675406 - 01).
Quanto, poi, alla questione della affermata illegittimità della applicazione degli interessi di mora, va al contrario rilevato come gli stessi siano stati correttamente calcolati a norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.
In ragione di tali evidenze, risultando infondati i motivi di gravame, risulta chiaro come il ricorso debba essere respinto.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 4.137,60.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 4.137,60.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00320259001802567000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320050007603822000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320110020150220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320120017069471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320130011984576000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320140007994051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 00320259001802567/000 notificata in data 06/05/2025 e relativa a a cinque cartelle :
1) n. 00320050007603822000;
2) n. 00320110020150220000;
3) n. 00320120017069471000;
4) n. 00032030011984576000;
5) n. 00320140007994051000.
A sostegno del gravame, deduceva :
1. avvenuta prescrizione dei crediti, degli interessi e delle sanzioni;
2. Illegittima applicazione degli interessi di mora su sanzioni e interessi.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SS, chiedendo il rigetto del ricorso.
E parte ricorrente depositava una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare evidente la mancanza di presupposti per accogliere il ricorso.
Va in primo luogo respinta la richiesta di rinvio avanzata dal ricorrente con la memoria illustrativa e giustificata affermando la necessità di presentare motivi aggiunti a seguito delle controdeduzioni depositate da parte resistente. La richiesta del ricorrente di dedurre “il vizio di notifica della cartella di pagamento e la conseguente illegittimità dell'avviso di pagamento” non configura infatti un “motivo aggiunto”;
in sede di ricorso, invero, tale profilo era stato già evidenziato, sostenendo l'avvenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato, affermando poi che detta circostanza sussiste a prescindere dalla notifica della cartella di cui al n 1 dell'elenco sopra indicato.
Sul punto, peraltro, deve rilevarsi come nulla abbia impedito al ricorrente di argomentare in ordine a detto vizio;
nella memoria illustrativa regolarmente depositata, infatti, risultano già esplicitate le ragioni difensive a sostegno della tesi.
Ciò chiarito, deve rilevarsi come dagli atti emerga in modo certo la regolarità di tutte le notifiche delle 5 cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata, nonché degli avvisi di intimazione e dei preavvisi di fermo quali atti interruttivi della prescrizione per ognuna delle stesse cartelle.
Del tutto infondato risulta anche l'assunto difensivo in ordine al vizio di notifica della cartella n.
00320050007603822000, atteso che la stessa risulta notificata al ricorrente il 06.12.05 proprio nell'indirizzo in cui questo all'epoca risedeva - a Camerano Indirizzo_1 - come attestato dallo stesso certificato storico di residenza depositato dal ricorrente con la memoria illustrativa.
Poiché nessuna delle intimazioni precedenti a quella in esame risulta impugnata, appare chiaro come non possano oggi essere dedotti motivi in ordine alla sussistenza dei crediti ovvero alla prescrizione delle somme richieste.
E' noto, invero, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, di legittimità, “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.” (cfr.
Cass. Sez.
5 -Sentenza n. 20476 del 21/07/2025, Rv. 675406 - 01).
Quanto, poi, alla questione della affermata illegittimità della applicazione degli interessi di mora, va al contrario rilevato come gli stessi siano stati correttamente calcolati a norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.
In ragione di tali evidenze, risultando infondati i motivi di gravame, risulta chiaro come il ricorso debba essere respinto.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 4.137,60.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 4.137,60.