Articolo 11 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25
Articolo 10
Versione
21 gennaio 1996
Art. 11. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 21 gennaio 1996
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