Articolo 29 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 28Articolo 30
Versione
31 gennaio 1991
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Versione
1 giugno 1994
Art. 29. (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici). (( 1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformita' delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unita' immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non puo' essere superiore al reddito della unita' immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, ne' della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994. )) 2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze. 3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta (( da cui si applica la deduzione )) . Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalita' di rilascio della documentazione occorrente.
Entrata in vigore il 1 giugno 1994
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