Articolo 8 della Legge 12 giugno 1984, n. 228
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 luglio 1984
Art. 8.
Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle disponibilita' della contabilita' separata.
Entrata in vigore il 3 luglio 1984