Art. 8.
Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle disponibilita' della contabilita' separata.
Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle disponibilita' della contabilita' separata.