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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 883/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 883/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10,32 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. ROSELLI NICOLA Parte_1 Per Controparte_1 l'avv. TEONI MARCO
[...] Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Roselli fa presente di aver notificato il ricorso in data 10.3.2025. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,08, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 883/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_1 C.F._1 NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA GALLIANO 131 FIRENZE presso il difensore avv. ROSELLI NICOLA Parte ricorrente contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEONI MARCO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in VIA MICHELANGELO 48 AREZZO presso il difensore avv. TEONI MARCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1394/2024, con il quale è stato ingiunto alla Parte_1 medesima di pagare a Parte_2
(d'ora in avanti, la somma di € 31.921,41 (oltre accessori e spese di lite) per mancato CP_1 pagamento degli importi dovuti per contributi soggettivi, contributi integrativi e di maternità (e relativi interessi e sanzioni convenzionali) per le annualità dal 2107 al 2022.
L'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, facendo valere “la carenza di certezza, liquidità e esigibilità del credito” per “erroneità degli importi ingiunti”.
Costituitasi in giudizio, la ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per CP_1 tardività e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendo la conferma del d.i. opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi canonizzata (ovvero di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** Dal doc. 2 (a) e b)) non risulta che il d.i. opposto sia stato notificato alla il 28.1.2025, mentre Parte_1
è documentato (doc. 5 fasc. opposto) che abbia effettuato a mezzo pec la suddetta notifica in data CP_1
24.1.2025.
Pertanto, la presente opposizione, depositata in data 10.3.2025, è stata presentata oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiarata inammissibile l'opposizione, conferma il d.i. opposto n. 1394/2024 e lo dichiara esecutivo;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite, liquidate in € 3.291,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
[...] spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 883/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10,32 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. ROSELLI NICOLA Parte_1 Per Controparte_1 l'avv. TEONI MARCO
[...] Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Roselli fa presente di aver notificato il ricorso in data 10.3.2025. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,08, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 883/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLI Parte_1 C.F._1 NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA GALLIANO 131 FIRENZE presso il difensore avv. ROSELLI NICOLA Parte ricorrente contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEONI MARCO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in VIA MICHELANGELO 48 AREZZO presso il difensore avv. TEONI MARCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1394/2024, con il quale è stato ingiunto alla Parte_1 medesima di pagare a Parte_2
(d'ora in avanti, la somma di € 31.921,41 (oltre accessori e spese di lite) per mancato CP_1 pagamento degli importi dovuti per contributi soggettivi, contributi integrativi e di maternità (e relativi interessi e sanzioni convenzionali) per le annualità dal 2107 al 2022.
L'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, facendo valere “la carenza di certezza, liquidità e esigibilità del credito” per “erroneità degli importi ingiunti”.
Costituitasi in giudizio, la ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per CP_1 tardività e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendo la conferma del d.i. opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi canonizzata (ovvero di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** Dal doc. 2 (a) e b)) non risulta che il d.i. opposto sia stato notificato alla il 28.1.2025, mentre Parte_1
è documentato (doc. 5 fasc. opposto) che abbia effettuato a mezzo pec la suddetta notifica in data CP_1
24.1.2025.
Pertanto, la presente opposizione, depositata in data 10.3.2025, è stata presentata oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiarata inammissibile l'opposizione, conferma il d.i. opposto n. 1394/2024 e lo dichiara esecutivo;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite, liquidate in € 3.291,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
[...] spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.