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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1728/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18251/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019037719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, relativa a tassa automobilistica, anno 2020.
A sostegno del ricorso eccepiva la intervenuta prescrizione e decadenza del credito preteso, sostenendo che non erano mai stati notificati atti aventi prodromici.
Deduceva la nullità dei ruoli esecutivi posti a fondamento del credito e della stessa cartella esattoriale impugnata, atteso che la formazione della stessa era avvenuta in violazione della legge.
Si costituivano le parti resistenti contestando i motivi di ricorso ed allegando prova della notifica della cartella.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'art. 5, comma 51, del d.l. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “l'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. gli avvisi di accertamento si riferiscono all'annualità 2020 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa, l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023.
Nella specie, gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi, di tal che il credito si è cristallizzato, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri, ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
Quanto alla prescrizione, i termini di prescrizione della tassa in oggetto vanno calcolati di tre anni in tre anni, tenendo presente il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60
Assume quindi rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Nella specie, l'atto risulta notificato per compiuta giacenza il 9/10/2023, entro il termine triennale di prescrizione di cui al d.l. 953/82.
Dalla predetta data decorre un nuovo periodo di prescrizione di durata triennale.
Va infine rilevato che la modalità semplificata di notificazione utilizzata è espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del d.l. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. 248/2007.
Alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal d.m. del 9 aprile 2001 del ministero delle comunicazioni;
è dunque valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori se dovuti
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18251/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019037719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, relativa a tassa automobilistica, anno 2020.
A sostegno del ricorso eccepiva la intervenuta prescrizione e decadenza del credito preteso, sostenendo che non erano mai stati notificati atti aventi prodromici.
Deduceva la nullità dei ruoli esecutivi posti a fondamento del credito e della stessa cartella esattoriale impugnata, atteso che la formazione della stessa era avvenuta in violazione della legge.
Si costituivano le parti resistenti contestando i motivi di ricorso ed allegando prova della notifica della cartella.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'art. 5, comma 51, del d.l. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “l'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. gli avvisi di accertamento si riferiscono all'annualità 2020 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa, l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2023.
Nella specie, gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi, di tal che il credito si è cristallizzato, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri, ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
Quanto alla prescrizione, i termini di prescrizione della tassa in oggetto vanno calcolati di tre anni in tre anni, tenendo presente il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60
Assume quindi rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Nella specie, l'atto risulta notificato per compiuta giacenza il 9/10/2023, entro il termine triennale di prescrizione di cui al d.l. 953/82.
Dalla predetta data decorre un nuovo periodo di prescrizione di durata triennale.
Va infine rilevato che la modalità semplificata di notificazione utilizzata è espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del d.l. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. 248/2007.
Alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal d.m. del 9 aprile 2001 del ministero delle comunicazioni;
è dunque valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori se dovuti