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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 440 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG. 440/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Corrado Correnti, per gli attori – il quale ha concluso insistendo “… in tutte le richieste già formulate in atti e in particolare nel verbale del 2.10.23, ovvero nella richiesta di revoca della sospensione della esecuzione e nell'accoglimento del ricorso ex art. 612 cpc, ordinando la messa in pristino, in attesa delle decisioni della Corte di Appello”, nonché dall'Avv. Francesco RI IC, per il convenuto – il quale ha precisato “ … le conclusioni come in atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa con l'accoglimento dell'opposizione, il rigetto delle domande di esecuzione forzata avverse e la condanna di e alle spese di CP_1 CP_2
giudizio riguardo sia la fase cautelare che la presente fase di merito”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 4/03/2025 e rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025 giusto provvedimento del 13.06.2022 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc. e (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc.: ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Correnti, giusta procura in atti.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Pag. 1 a 13 R. G. n. 440 / 2019
Contro
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_3
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
RI IC, giusta procura in atti CONVENUTO IN RIASSUNZIONE avente per oggetto: opposizione all'esecuzione
In fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Gli attori meglio generalizzati in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il rigetto, nel merito, dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c. proposta – nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. iscritta al n. 677/2017
R.G.E. – dal conclusasi, nella fase cautelare, con ordinanza del CP_3
31.1.2019, con la quale il G.E. adito – accogliendo l'istanza di sospensione ex artt. 615 e 624 c.p.c. – ha onerato “la parte interessata alla iscrizione a ruolo della causa entro 60 giorni e alla formazione di un separato fascicolo, fissando la comparizione delle parti per l'udienza del 25.09.2019”, liquidando le spese della fase cautelare in “complessivi € 500,00 oltre 15% di spese generali, IVA e
CPA, ponendo le stesse a carico di parte ricorrente”.
A sostegno della domanda, in particolare, gli attori hanno dedotto che: a) con ordinanza del 10.11.2000 (giudizio iscritto al n. 146/2000 R.G.), il Tribunale di
Barcellona P.G. ordinava al di reintegrare gli odierni attori “nel possesso CP_3
dello spazio di isolamento ripristinandone la larghezza originaria pari a ml. 7,50, eliminando i tre pilastri posti in corrispondenza dell'ingresso da stretto I
Coccomelli e la banchina con relativo muretto che da essi si diparte parallelamente all'edificio di proprietà dello stesso ricorrente”; b) con sentenza
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n. 100/2015 del 16.3.2015 (giudizio iscritto al n. 154/2013 R.G.) il Tribunale di
Barcellona P.G. confermava il “provvedimento emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. il 10.11.2000, depositato in cancelleria in data 14/11/2000”; c) con sentenza n. 653/2017 emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 261/2015
R.G., la Corte d'Appello di Messina rigettava – pronuncia, poi, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina con ordinanza n.
4468/2022 dell'11.2.2022 dalla S.C. di Cassazione – il gravame proposto dal
, confermando la statuizione del giudice di prime cure;
d) con ricorso ex CP_3
art. 612 c.p.c. – dapprima proposto ex art. 669 duodecies c.p.c. e dichiarato dal
Tribunale di Barcellona P.G. inammissibile, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 612 c.p.c. (giudizio iscritto al n. 1413/2015 R.G.) – i coniugi Pt_3
chiedevano – previa notifica al dell'atto di precetto in data
[...] CP_3
22.9.2017 – la eliminazione dei manufatti successivamente apposti dal CP_3
ovvero “ogni opera…o cosa, mobile o fissa che costituiva restringimento del c.d. spazio di isolamento, sul lato adiacente ai fabbricati (e cioè sul lato sinistro in entrata da via Stretto Coccomelli) già oggetto del provvedimento di reintegra del
10.11.2000, confermato con sentenza del 16.3.2015 n. 100/2015 del Tribunale di Barcellona, adibito a stradella e gravato, per l'intero, da servitù di passaggio convenzionale;
f) con ricorso del 5.12.2017 gli attori incoavano la procedura ex art. 612 c.p.c. iscritta al n. 677/2017 RGE;
g) con ordinanza del 31.1.2019, notificata a mezzo pec in data 1.2.2019, il G.E. adito sospendeva l'esecuzione
“sull'erroneo presupposto che la sentenza 170/2014 della Corte di appello di
Messina – che peraltro ha rigettato l'appello proposto da esso , Controparte_3
relativamente all'azione di negatoria servitutis tendente a restringere la servitù di passaggio – avesse consentito a quest'ultimo di operare tale illegittimo
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restringimento” facendo, peraltro, confusione tra “primo tratto (ampio m. 7,10)
e secondo tratto (ampio m 5,6) – ved. pag. 9 sentenza 170-2014 – non attentamente valutando la motivazione della stessa sentenza dalla quale si evince che le precise previsioni contrattuali, circa la delimitazione dello spazio di isolamento adibito a servitù di passaggio, non si prestavano ad alcuna interpretazione e/limitazione di sorta, posto che detto “sovrabbondante” spazio, costituiva specifica utilità per il proprietario del fondo dominante anche per il contemporaneo passaggio di autoveicoli”; i) detta servitù di passaggio veniva costituita per titolo, giusta atto in Notar del 12.6.1990; l) Persona_1
contrariamente a quanto affermato dal G.E., i vasi venivano collocati “nel primo tratto, restringendo lo spazio di isolamento e la stradella laddove, per contratto, dovevano rimanere di ml. 7,50 e che il restringimento a m. 5,60 riguarda il secondo tratto ovvero quello in corrispondenza della veranda dei deducenti”.
Sicché gli attori hanno concluso chiedendo di “a) revocare la ordinanza di sospensione del 31.1.2019 nonché la condanna alle spese e per l'effetto ordinare a la restituzione delle somme eventualmente pagate Controparte_3
nelle more dai deducenti;
b) dichiarare e ritenere che i ricorrenti hanno diritto a dare esecuzione alla sentenza 100/2015 del Tribunale di Barcellona, come da ricorso ex art. 612 c.p.c., disponendo in merito alla relativa attuazione e prosecuzione;
c) per l'effetto dichiarare e ritenere obbligato ad Controparte_3
eliminare le piante di cui alle foto in atti, allocate nel primo tratto dello spiazzo di isolamento della larghezza di ml 7,50, come da contratto, ovvero, in esecuzione della citata sentenza, confermata in appello con decisione n. 653 del 2017, a lasciar libero lo stesso spazio, emettendo ogni altra conseguenziale statuizione, ordinando a di non molestare i ricorrenti nel pacifico diritto di Controparte_3
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uso dell'intero spazio di isolamento largo, nel primo tratto, ml. 7,50; d) dichiarare e ritenere che in forza del contratto di acquisto del 12.6.1990, in
Notar (n. 36754/7902) lo spazio di isolamento deve rimanere libero e Per_1
sgombro da persone e cose e che, in ogni caso, i deducenti hanno diritto di accesso e regresso sull'intera larghezza di metri 7,50, per il primo tratto e di m.
5,60 sul secondo;
e) dichiarare e ritenere illegittimo il comportamento del laddove ha arbitrariamente sottratto al transito anche veicolare una CP_3
striscia dello spazio di isolamento – stradella, occupandola con vasi di piante, e precludendone l'utilizzo ai concludenti, dando atto che la sentenza n. 170/2014 non autorizza alcuna occupazione e/o delimitazione dello spazio di isolamento come effettuato dal nel documento 9 dallo stesso allegato alle note del CP_3
14.12.2018; f) condannare al risarcimento dei danni per Controparte_3
l'illegittimo operato e per avere sottratto alla disponibilità dei deducenti l'area occupata con i vasi, restringendo, di quasi due metri, il primo tratto dello spazio di isolamento che doveva avere una larghezza di ml. 7,50, come da contratto, impedendo anche il contemporaneo transito di due autovetture, come per il passato”, con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta del 5.9.2019 si è costituito Controparte_3
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese del giudizio.
A sostegno delle proprie difese ha rilevato che: a) l'ordinanza possessoria del
10.11.2000 veniva eseguita (i.e. “precisamente nel 2002”) mediante la rimozione della banchina e del muretto, nonché dei tre pilastri, come risultante dalle foto allegate al fascicolo di parte e dalla relazione tecnica a firma del
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Geom. ; b) il comportamento de quo (rectius apposizione dei Persona_2
vasi di piante “sulla striscia di terreno oggetto di reintegra”) non ledeva “in alcun modo l'esercizio del possesso e del diritto di passaggio carrabile esercitato dagli istanti per raggiungere la propria casa ed il loro piccolo antistante cortile”;
c) l'oggetto del giudizio possessorio (i.e. anno 2000) era “altro e diverso comportamento del e cioè la realizzazione di opere di muratura CP_3
mediante la costruzione di tre pilastri posti in corrispondenza dell'ingresso da stretto I Coccomelli e la banchina con relativo muretto che da essi si diparte parallelamente all'edificio di proprietà dello stesso ricorrente, mentre adesso ha collocato dei vasi di piante solo nella parte in corrispondenza del suo fabbricato”; d) introduceva, in un separato giudizio e in pendenza di quello possessorio, un'actio negatoria servitutis che si concludeva con sentenza – passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione ex art. 323 ss.
c.p.c. – della Corte di Appello di Messina n. 170/2014, depositata in data
6.3.2014 e corretta con ordinanza depositata il 5.6.2014; e) peraltro anche la sentenza– pronunciata nel giudizio di merito possessorio e, richiamata dagli attori quale titolo legittimante l'azione esecutiva in forma specifica ex art. 612
c.p.c. – della Corte di Appello di Messina n. 653/2017 disponeva, al riguardo, come “…sebbene dalla sentenza n. 170/2014 di questa Corte, si legge che astrattamente il avrebbe potuto realizzare parte di banchina in CP_3
corrispondenza del di lui fabbricato, tale affermazione non può avere incidenza nel presente giudizio. Vero è, infatti, che il proprietario del fondo servente può eseguire qualunque opera che non sia di ostacolo o che renda maggiormente scomodo l'esercizio della servitù, ma tali non possono considerarsi la costruzione di un muretto di delimitazione e chiusura in mattoni forati (il quale
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ha ristretto arbitrariamente di m. 2,35 l'ampiezza dello spazio di isolamento) e la realizzazione di 3 pilastri che ostacolavano la manovra di ingresso”; f) dall'esame della piantina allegata in atti (doc. n. 8 – fasc. convenuto) – come, peraltro, indicata nella sentenza n.170/2014 della Corte di Appello di Messina – si poteva “constatare che la linea che in piantina segna la larghezza di mt. 7,50 ha inizio proprio dallo spigolo del fabbricato ” e, quindi, che “se, da un CP_3
lato, il contratto prevedeva delle dimensioni, non vi è nemmeno dubbio che, dall'altro, è stata ritenuta legittima l'innovazione eseguita dal nei limiti CP_3
indicati nella sentenza 170/14”.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e reiette le istanze istruttorie (CTU e prova per testi), la causa - rinviata al 13.06.2022 per la precisazione delle conclusioni, e poi al 2.10.2023 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc
(adempimento poi rimesso alla udienza del 10/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) - viene così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – gli attori meglio generalizzati in intestazione, hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il rigetto, nel merito, dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c. proposta, nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. iscritta al n. 677/2017 R.G.E., dal conclusasi, nella fase cautelare, con ordinanza del 31.1.2019, con la CP_3
quale il G.E. adito – accogliendo l'istanza di sospensione ex artt. 615 e 624
c.p.c. – ha onerato “la parte interessata alla iscrizione a ruolo della causa entro
60 giorni e alla formazione di un separato fascicolo, fissando la comparizione
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delle parti per l'udienza del 25.09.2019”, liquidando le spese della fase cautelare in “complessivi € 500,00 oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, ponendo le stesse a carico di parte ricorrente”.
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “in tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità. Ne consegue che non va disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell'esito definitivo del giudizio petitorio, posto, altresì, che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica” (Cass. civ., Sez. II, 8 settembre 2009, n. 19384).
Nel caso di specie, la sentenza n. 170/2014 della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato ex art. 2909 c.c., ha accertato – come, peraltro, da ultimo, evidenziato dalla S.C. nell'ordinanza di rinvio n. 4468/2022 del 17.11.2021, depositata in data 11.2.2022 – come l'estensione del diritto di passaggio vantato dagli odierni attori in forza del titolo costitutivo (i.e. atto in Notar
[...]
del 12.6.1990) coincide con quello dagli stessi vantato ed a tutela del Per_1
quale essi hanno azionato, sin dall'anno 2000, il giudizio possessorio.
Dal compendio assertivo e documentale versato in atti, si evince, invero, come le parti e hanno proceduto, in sede di stipula del contratto Persona_3 CP_3
di compravendita, ad allegare all'atto pubblico una “piantina” (sottoscritta dalle parti e dal rogante) descrittiva delle misure di larghezza e di profondità dell'area soggetta alla servitù de quo.
La S.C., all'uopo, ha osservato come “le piante planimetriche allegate ai
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contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto” (Cass. civ., Sez. II, 5 maggio 2003, n.
6764; conf. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28 novembre 2012, n. 21127).
Ciò detto, dal tenore letterale dell'atto e dell'elaborato ivi allegato, emerge evidenza della volontà delle parti di fissare l'estensione della suddetta servitù di
“accesso e regresso” in favore del fondo in mt. 7,50 nel tratto Persona_3
iniziale in entrata e in mt. 5,10 (mt. 7,50 – 2,40) nel successivo (rectius tratto che ha inizio dalla linea che in piantina segna la larghezza di mt. 7,50), là dove inizia la banchina – “posta in corrispondenza del fabbricato ” (cfr. sentenza n. CP_3
170/14 pag. 10, come corretta dall'ordinanza depositata il 5.6.2014) ed esistente già all'epoca della stipula del contratto – di poi demolita, assieme al
“muretto” e a n. 3 “pilastri”, in esecuzione coattiva dell'ordinanza di reintegra resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 10.11.2000 (e confermata, a seguito della novella legislativa in subiecta materia, dal Tribunale di Barcellona
P.G. con sentenza n. 100/2015 e dalla Corte d'Appello con sentenza n.
653/2017).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame, si rileva, preliminarmente, come la
Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 170/2014, abbia affermato, in sede petitoria, che “la previsione contrattuale della servitù sia stata in effetti
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ampiamente favorevole ai proprietari dominanti, tanto che si è esplicitata la funzione dell'allegata piantina e la sua particolarità nella indicazione delle misure che – guarda caso – riguardavano proprio la larghezza della sede di transito. Questa eccedenza fa emergere con evidenza come non sia giustificabile e come sia priva di alcuna valida ed oggettiva ragione la massima larghezza di mt. 7,50, quando per contratto la stessa sede poi si restringeva in corrispondeva della preesistente banchina antistante il fabbricato dei proprietari dominanti (il c.d. sub 3 nella piantina). Giusta è l'osservazione espressa dall'appellato incidentale circa la inverosimiglianza di una traiettoria del mezzo che là dove non esiste la banchina si avvicini al fabbricato del CP_2
(sub 2 nella piantina). Non così per l'ulteriore tratto iniziale in entrata, in cui la maggiore larghezza di mt 7,50 possiede la propria ragion d'essere rispetto alla difficoltà, in entrata ed uscita, che deriva dalla non elevata larghezza della strada pubblica “Coccomelli. Considerate quindi anche le giuste esigenze del
(ndr Biondo, come da ordinanza di correzione), quale proprietario del CP_2
fabbricato sub 2, e contemperando i contrapposti interessi, si stima che nessun aggravio o scomodità derivi ai dominanti dalla innovazione consistente nella banchina posta in corrispondenza del fabbricato (ndr. Biondo, come da CP_2
ordinanza di correzione), cioè – in entrata – in un tratto successivo e che ha inizio proprio dalla linea che in piantina segna la larghezza di mt. 7,50. Detta innovazione non interferisce con l'agevolazione nella manovra in entrata ed uscita dalla e sulla via pubblica;
altro non fa che rendere conforme alla restante la larghezza del percorso, lasciando altro spazio sufficientemente ampio ed uguale a quello di cui gli appellanti incidentali hanno goduto nel tratto in corrispondenza del loro fabbricato e della relativa banchina. Ciò non vale per
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ogni altra opera od ingombro che il (ndr. Biondo, come da ordinanza di CP_2
correzione) ha creato sul lato opposto a quello dei fabbricati (aiuola e masserizie), che interferirebbe con la minore larghezza contrattuale del c.d. secondo tratto e, nel contempo, le ulteriori opere non sono supportate dalla giusta finalità che, dal lato opposto, può avere la banchina per il fabbricato
(ndr. Biondo, come da ordinanza di correzione)”. CP_2
Nel caso di specie, dal compendio documentale versato in atti, emerge chiaramente la circostanza che i vasi, nonché l'asserito – e non provato anche in via presuntiva ex art. 2927 c.c. – manufatto realizzato dal nelle more CP_3
del giudizio (cfr. note di trattazione scritta del 24.1.2025: “nuovo manufatto dell'altezza di circa 20 cm rispetto al piano stradale”) siano posti – come, peraltro, osservato dal G.E. nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del 31.1.19 – in corrispondenza del fabbricato del e nel CP_3
secondo tratto della stradina, nel rispetto del titolo costitutivo (i.e. atto di compravendita del 12.6.1990) nonché del decisum della Corte d'Appello di
Messina con sentenza n. 170/2014 che, rigettando il gravame proposto dal
, ha confermato la statuizione del giudice di prime cure in ordine al CP_3
rigetto dell'actio negatoria servitutis, ritenendo, al contempo, ammissibile ex art. 1067, co. 2, c.c. la banchina posta sul fondo servente in corrispondenza del fabbricato (sub 2) del (profilo su cui la S.C. con ordinanza n. 4468/2022 CP_3
ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 653/2017
(merito possessorio) ad altra sezione della Corte d'Appello col compito di
“individuare l'esatta estensione della banchina individuata dalla sentenza n.
170/2014” e rilevando “che con riferimento alle ulteriori opere non autorizzate dalla sentenza da ultimo menzionata, la domanda di tutela possessoria degli
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attuali resistenti dovrà trovare accoglimento” cfr. ordinanza n. 4468/2022 pag.
5).
Sicché, per il coacervo di argomentazioni stese, è da ritenersi fondata l'opposizione all'esecuzione di (iscritta, quale sub Controparte_3
procedimento, al n. 677-1/2017 R.G.E.), con conferma dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva emessa dal G.E in data 31.1.2019, e, per l'effetto, va rigettato il ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto dagli odierni attori nei confronti di (iscritto al n. 677/2017 R.G.E.). Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione ritenuto applicabile (€ 1.101,00
– 5.200,00) di cui al D.M. 147/2022 attesa l'esiguità delle questioni trattate (già, peraltro, affrontate nelle pregresse fasi cautelari e di merito). La liquidazione tiene conto della fase istruttoria atteso il deposito delle memorie ex art. 183, co.
VI, c.p.c. di parte attrice e di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 440/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_3
nei confronti di e per le causali di cui in Parte_1 Parte_2
motivazione;
2) RIGETTA, per l'effetto, il ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto da Pt_1
e nei confronti di;
[...] Parte_2 Controparte_3
3) DA e al rimborso delle spese in Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in complessivi € 2.552,00 per Controparte_3
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compensi professionali, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Barcellona P.G. 15.12.2025.
Il Giudice on.
Francesco NT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG. 440/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Corrado Correnti, per gli attori – il quale ha concluso insistendo “… in tutte le richieste già formulate in atti e in particolare nel verbale del 2.10.23, ovvero nella richiesta di revoca della sospensione della esecuzione e nell'accoglimento del ricorso ex art. 612 cpc, ordinando la messa in pristino, in attesa delle decisioni della Corte di Appello”, nonché dall'Avv. Francesco RI IC, per il convenuto – il quale ha precisato “ … le conclusioni come in atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa con l'accoglimento dell'opposizione, il rigetto delle domande di esecuzione forzata avverse e la condanna di e alle spese di CP_1 CP_2
giudizio riguardo sia la fase cautelare che la presente fase di merito”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 4/03/2025 e rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2025 giusto provvedimento del 13.06.2022 poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc. e (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc.: ), elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Correnti, giusta procura in atti.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Pag. 1 a 13 R. G. n. 440 / 2019
Contro
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_3
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
RI IC, giusta procura in atti CONVENUTO IN RIASSUNZIONE avente per oggetto: opposizione all'esecuzione
In fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Gli attori meglio generalizzati in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il rigetto, nel merito, dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c. proposta – nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. iscritta al n. 677/2017
R.G.E. – dal conclusasi, nella fase cautelare, con ordinanza del CP_3
31.1.2019, con la quale il G.E. adito – accogliendo l'istanza di sospensione ex artt. 615 e 624 c.p.c. – ha onerato “la parte interessata alla iscrizione a ruolo della causa entro 60 giorni e alla formazione di un separato fascicolo, fissando la comparizione delle parti per l'udienza del 25.09.2019”, liquidando le spese della fase cautelare in “complessivi € 500,00 oltre 15% di spese generali, IVA e
CPA, ponendo le stesse a carico di parte ricorrente”.
A sostegno della domanda, in particolare, gli attori hanno dedotto che: a) con ordinanza del 10.11.2000 (giudizio iscritto al n. 146/2000 R.G.), il Tribunale di
Barcellona P.G. ordinava al di reintegrare gli odierni attori “nel possesso CP_3
dello spazio di isolamento ripristinandone la larghezza originaria pari a ml. 7,50, eliminando i tre pilastri posti in corrispondenza dell'ingresso da stretto I
Coccomelli e la banchina con relativo muretto che da essi si diparte parallelamente all'edificio di proprietà dello stesso ricorrente”; b) con sentenza
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n. 100/2015 del 16.3.2015 (giudizio iscritto al n. 154/2013 R.G.) il Tribunale di
Barcellona P.G. confermava il “provvedimento emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. il 10.11.2000, depositato in cancelleria in data 14/11/2000”; c) con sentenza n. 653/2017 emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 261/2015
R.G., la Corte d'Appello di Messina rigettava – pronuncia, poi, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina con ordinanza n.
4468/2022 dell'11.2.2022 dalla S.C. di Cassazione – il gravame proposto dal
, confermando la statuizione del giudice di prime cure;
d) con ricorso ex CP_3
art. 612 c.p.c. – dapprima proposto ex art. 669 duodecies c.p.c. e dichiarato dal
Tribunale di Barcellona P.G. inammissibile, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 612 c.p.c. (giudizio iscritto al n. 1413/2015 R.G.) – i coniugi Pt_3
chiedevano – previa notifica al dell'atto di precetto in data
[...] CP_3
22.9.2017 – la eliminazione dei manufatti successivamente apposti dal CP_3
ovvero “ogni opera…o cosa, mobile o fissa che costituiva restringimento del c.d. spazio di isolamento, sul lato adiacente ai fabbricati (e cioè sul lato sinistro in entrata da via Stretto Coccomelli) già oggetto del provvedimento di reintegra del
10.11.2000, confermato con sentenza del 16.3.2015 n. 100/2015 del Tribunale di Barcellona, adibito a stradella e gravato, per l'intero, da servitù di passaggio convenzionale;
f) con ricorso del 5.12.2017 gli attori incoavano la procedura ex art. 612 c.p.c. iscritta al n. 677/2017 RGE;
g) con ordinanza del 31.1.2019, notificata a mezzo pec in data 1.2.2019, il G.E. adito sospendeva l'esecuzione
“sull'erroneo presupposto che la sentenza 170/2014 della Corte di appello di
Messina – che peraltro ha rigettato l'appello proposto da esso , Controparte_3
relativamente all'azione di negatoria servitutis tendente a restringere la servitù di passaggio – avesse consentito a quest'ultimo di operare tale illegittimo
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restringimento” facendo, peraltro, confusione tra “primo tratto (ampio m. 7,10)
e secondo tratto (ampio m 5,6) – ved. pag. 9 sentenza 170-2014 – non attentamente valutando la motivazione della stessa sentenza dalla quale si evince che le precise previsioni contrattuali, circa la delimitazione dello spazio di isolamento adibito a servitù di passaggio, non si prestavano ad alcuna interpretazione e/limitazione di sorta, posto che detto “sovrabbondante” spazio, costituiva specifica utilità per il proprietario del fondo dominante anche per il contemporaneo passaggio di autoveicoli”; i) detta servitù di passaggio veniva costituita per titolo, giusta atto in Notar del 12.6.1990; l) Persona_1
contrariamente a quanto affermato dal G.E., i vasi venivano collocati “nel primo tratto, restringendo lo spazio di isolamento e la stradella laddove, per contratto, dovevano rimanere di ml. 7,50 e che il restringimento a m. 5,60 riguarda il secondo tratto ovvero quello in corrispondenza della veranda dei deducenti”.
Sicché gli attori hanno concluso chiedendo di “a) revocare la ordinanza di sospensione del 31.1.2019 nonché la condanna alle spese e per l'effetto ordinare a la restituzione delle somme eventualmente pagate Controparte_3
nelle more dai deducenti;
b) dichiarare e ritenere che i ricorrenti hanno diritto a dare esecuzione alla sentenza 100/2015 del Tribunale di Barcellona, come da ricorso ex art. 612 c.p.c., disponendo in merito alla relativa attuazione e prosecuzione;
c) per l'effetto dichiarare e ritenere obbligato ad Controparte_3
eliminare le piante di cui alle foto in atti, allocate nel primo tratto dello spiazzo di isolamento della larghezza di ml 7,50, come da contratto, ovvero, in esecuzione della citata sentenza, confermata in appello con decisione n. 653 del 2017, a lasciar libero lo stesso spazio, emettendo ogni altra conseguenziale statuizione, ordinando a di non molestare i ricorrenti nel pacifico diritto di Controparte_3
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uso dell'intero spazio di isolamento largo, nel primo tratto, ml. 7,50; d) dichiarare e ritenere che in forza del contratto di acquisto del 12.6.1990, in
Notar (n. 36754/7902) lo spazio di isolamento deve rimanere libero e Per_1
sgombro da persone e cose e che, in ogni caso, i deducenti hanno diritto di accesso e regresso sull'intera larghezza di metri 7,50, per il primo tratto e di m.
5,60 sul secondo;
e) dichiarare e ritenere illegittimo il comportamento del laddove ha arbitrariamente sottratto al transito anche veicolare una CP_3
striscia dello spazio di isolamento – stradella, occupandola con vasi di piante, e precludendone l'utilizzo ai concludenti, dando atto che la sentenza n. 170/2014 non autorizza alcuna occupazione e/o delimitazione dello spazio di isolamento come effettuato dal nel documento 9 dallo stesso allegato alle note del CP_3
14.12.2018; f) condannare al risarcimento dei danni per Controparte_3
l'illegittimo operato e per avere sottratto alla disponibilità dei deducenti l'area occupata con i vasi, restringendo, di quasi due metri, il primo tratto dello spazio di isolamento che doveva avere una larghezza di ml. 7,50, come da contratto, impedendo anche il contemporaneo transito di due autovetture, come per il passato”, con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta del 5.9.2019 si è costituito Controparte_3
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese del giudizio.
A sostegno delle proprie difese ha rilevato che: a) l'ordinanza possessoria del
10.11.2000 veniva eseguita (i.e. “precisamente nel 2002”) mediante la rimozione della banchina e del muretto, nonché dei tre pilastri, come risultante dalle foto allegate al fascicolo di parte e dalla relazione tecnica a firma del
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Geom. ; b) il comportamento de quo (rectius apposizione dei Persona_2
vasi di piante “sulla striscia di terreno oggetto di reintegra”) non ledeva “in alcun modo l'esercizio del possesso e del diritto di passaggio carrabile esercitato dagli istanti per raggiungere la propria casa ed il loro piccolo antistante cortile”;
c) l'oggetto del giudizio possessorio (i.e. anno 2000) era “altro e diverso comportamento del e cioè la realizzazione di opere di muratura CP_3
mediante la costruzione di tre pilastri posti in corrispondenza dell'ingresso da stretto I Coccomelli e la banchina con relativo muretto che da essi si diparte parallelamente all'edificio di proprietà dello stesso ricorrente, mentre adesso ha collocato dei vasi di piante solo nella parte in corrispondenza del suo fabbricato”; d) introduceva, in un separato giudizio e in pendenza di quello possessorio, un'actio negatoria servitutis che si concludeva con sentenza – passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione ex art. 323 ss.
c.p.c. – della Corte di Appello di Messina n. 170/2014, depositata in data
6.3.2014 e corretta con ordinanza depositata il 5.6.2014; e) peraltro anche la sentenza– pronunciata nel giudizio di merito possessorio e, richiamata dagli attori quale titolo legittimante l'azione esecutiva in forma specifica ex art. 612
c.p.c. – della Corte di Appello di Messina n. 653/2017 disponeva, al riguardo, come “…sebbene dalla sentenza n. 170/2014 di questa Corte, si legge che astrattamente il avrebbe potuto realizzare parte di banchina in CP_3
corrispondenza del di lui fabbricato, tale affermazione non può avere incidenza nel presente giudizio. Vero è, infatti, che il proprietario del fondo servente può eseguire qualunque opera che non sia di ostacolo o che renda maggiormente scomodo l'esercizio della servitù, ma tali non possono considerarsi la costruzione di un muretto di delimitazione e chiusura in mattoni forati (il quale
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ha ristretto arbitrariamente di m. 2,35 l'ampiezza dello spazio di isolamento) e la realizzazione di 3 pilastri che ostacolavano la manovra di ingresso”; f) dall'esame della piantina allegata in atti (doc. n. 8 – fasc. convenuto) – come, peraltro, indicata nella sentenza n.170/2014 della Corte di Appello di Messina – si poteva “constatare che la linea che in piantina segna la larghezza di mt. 7,50 ha inizio proprio dallo spigolo del fabbricato ” e, quindi, che “se, da un CP_3
lato, il contratto prevedeva delle dimensioni, non vi è nemmeno dubbio che, dall'altro, è stata ritenuta legittima l'innovazione eseguita dal nei limiti CP_3
indicati nella sentenza 170/14”.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e reiette le istanze istruttorie (CTU e prova per testi), la causa - rinviata al 13.06.2022 per la precisazione delle conclusioni, e poi al 2.10.2023 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc
(adempimento poi rimesso alla udienza del 10/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) - viene così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – gli attori meglio generalizzati in intestazione, hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il rigetto, nel merito, dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c. proposta, nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. iscritta al n. 677/2017 R.G.E., dal conclusasi, nella fase cautelare, con ordinanza del 31.1.2019, con la CP_3
quale il G.E. adito – accogliendo l'istanza di sospensione ex artt. 615 e 624
c.p.c. – ha onerato “la parte interessata alla iscrizione a ruolo della causa entro
60 giorni e alla formazione di un separato fascicolo, fissando la comparizione
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delle parti per l'udienza del 25.09.2019”, liquidando le spese della fase cautelare in “complessivi € 500,00 oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, ponendo le stesse a carico di parte ricorrente”.
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “in tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità. Ne consegue che non va disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell'esito definitivo del giudizio petitorio, posto, altresì, che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica” (Cass. civ., Sez. II, 8 settembre 2009, n. 19384).
Nel caso di specie, la sentenza n. 170/2014 della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato ex art. 2909 c.c., ha accertato – come, peraltro, da ultimo, evidenziato dalla S.C. nell'ordinanza di rinvio n. 4468/2022 del 17.11.2021, depositata in data 11.2.2022 – come l'estensione del diritto di passaggio vantato dagli odierni attori in forza del titolo costitutivo (i.e. atto in Notar
[...]
del 12.6.1990) coincide con quello dagli stessi vantato ed a tutela del Per_1
quale essi hanno azionato, sin dall'anno 2000, il giudizio possessorio.
Dal compendio assertivo e documentale versato in atti, si evince, invero, come le parti e hanno proceduto, in sede di stipula del contratto Persona_3 CP_3
di compravendita, ad allegare all'atto pubblico una “piantina” (sottoscritta dalle parti e dal rogante) descrittiva delle misure di larghezza e di profondità dell'area soggetta alla servitù de quo.
La S.C., all'uopo, ha osservato come “le piante planimetriche allegate ai
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contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto” (Cass. civ., Sez. II, 5 maggio 2003, n.
6764; conf. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28 novembre 2012, n. 21127).
Ciò detto, dal tenore letterale dell'atto e dell'elaborato ivi allegato, emerge evidenza della volontà delle parti di fissare l'estensione della suddetta servitù di
“accesso e regresso” in favore del fondo in mt. 7,50 nel tratto Persona_3
iniziale in entrata e in mt. 5,10 (mt. 7,50 – 2,40) nel successivo (rectius tratto che ha inizio dalla linea che in piantina segna la larghezza di mt. 7,50), là dove inizia la banchina – “posta in corrispondenza del fabbricato ” (cfr. sentenza n. CP_3
170/14 pag. 10, come corretta dall'ordinanza depositata il 5.6.2014) ed esistente già all'epoca della stipula del contratto – di poi demolita, assieme al
“muretto” e a n. 3 “pilastri”, in esecuzione coattiva dell'ordinanza di reintegra resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 10.11.2000 (e confermata, a seguito della novella legislativa in subiecta materia, dal Tribunale di Barcellona
P.G. con sentenza n. 100/2015 e dalla Corte d'Appello con sentenza n.
653/2017).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame, si rileva, preliminarmente, come la
Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 170/2014, abbia affermato, in sede petitoria, che “la previsione contrattuale della servitù sia stata in effetti
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ampiamente favorevole ai proprietari dominanti, tanto che si è esplicitata la funzione dell'allegata piantina e la sua particolarità nella indicazione delle misure che – guarda caso – riguardavano proprio la larghezza della sede di transito. Questa eccedenza fa emergere con evidenza come non sia giustificabile e come sia priva di alcuna valida ed oggettiva ragione la massima larghezza di mt. 7,50, quando per contratto la stessa sede poi si restringeva in corrispondeva della preesistente banchina antistante il fabbricato dei proprietari dominanti (il c.d. sub 3 nella piantina). Giusta è l'osservazione espressa dall'appellato incidentale circa la inverosimiglianza di una traiettoria del mezzo che là dove non esiste la banchina si avvicini al fabbricato del CP_2
(sub 2 nella piantina). Non così per l'ulteriore tratto iniziale in entrata, in cui la maggiore larghezza di mt 7,50 possiede la propria ragion d'essere rispetto alla difficoltà, in entrata ed uscita, che deriva dalla non elevata larghezza della strada pubblica “Coccomelli. Considerate quindi anche le giuste esigenze del
(ndr Biondo, come da ordinanza di correzione), quale proprietario del CP_2
fabbricato sub 2, e contemperando i contrapposti interessi, si stima che nessun aggravio o scomodità derivi ai dominanti dalla innovazione consistente nella banchina posta in corrispondenza del fabbricato (ndr. Biondo, come da CP_2
ordinanza di correzione), cioè – in entrata – in un tratto successivo e che ha inizio proprio dalla linea che in piantina segna la larghezza di mt. 7,50. Detta innovazione non interferisce con l'agevolazione nella manovra in entrata ed uscita dalla e sulla via pubblica;
altro non fa che rendere conforme alla restante la larghezza del percorso, lasciando altro spazio sufficientemente ampio ed uguale a quello di cui gli appellanti incidentali hanno goduto nel tratto in corrispondenza del loro fabbricato e della relativa banchina. Ciò non vale per
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ogni altra opera od ingombro che il (ndr. Biondo, come da ordinanza di CP_2
correzione) ha creato sul lato opposto a quello dei fabbricati (aiuola e masserizie), che interferirebbe con la minore larghezza contrattuale del c.d. secondo tratto e, nel contempo, le ulteriori opere non sono supportate dalla giusta finalità che, dal lato opposto, può avere la banchina per il fabbricato
(ndr. Biondo, come da ordinanza di correzione)”. CP_2
Nel caso di specie, dal compendio documentale versato in atti, emerge chiaramente la circostanza che i vasi, nonché l'asserito – e non provato anche in via presuntiva ex art. 2927 c.c. – manufatto realizzato dal nelle more CP_3
del giudizio (cfr. note di trattazione scritta del 24.1.2025: “nuovo manufatto dell'altezza di circa 20 cm rispetto al piano stradale”) siano posti – come, peraltro, osservato dal G.E. nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del 31.1.19 – in corrispondenza del fabbricato del e nel CP_3
secondo tratto della stradina, nel rispetto del titolo costitutivo (i.e. atto di compravendita del 12.6.1990) nonché del decisum della Corte d'Appello di
Messina con sentenza n. 170/2014 che, rigettando il gravame proposto dal
, ha confermato la statuizione del giudice di prime cure in ordine al CP_3
rigetto dell'actio negatoria servitutis, ritenendo, al contempo, ammissibile ex art. 1067, co. 2, c.c. la banchina posta sul fondo servente in corrispondenza del fabbricato (sub 2) del (profilo su cui la S.C. con ordinanza n. 4468/2022 CP_3
ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 653/2017
(merito possessorio) ad altra sezione della Corte d'Appello col compito di
“individuare l'esatta estensione della banchina individuata dalla sentenza n.
170/2014” e rilevando “che con riferimento alle ulteriori opere non autorizzate dalla sentenza da ultimo menzionata, la domanda di tutela possessoria degli
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attuali resistenti dovrà trovare accoglimento” cfr. ordinanza n. 4468/2022 pag.
5).
Sicché, per il coacervo di argomentazioni stese, è da ritenersi fondata l'opposizione all'esecuzione di (iscritta, quale sub Controparte_3
procedimento, al n. 677-1/2017 R.G.E.), con conferma dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva emessa dal G.E in data 31.1.2019, e, per l'effetto, va rigettato il ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto dagli odierni attori nei confronti di (iscritto al n. 677/2017 R.G.E.). Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione ritenuto applicabile (€ 1.101,00
– 5.200,00) di cui al D.M. 147/2022 attesa l'esiguità delle questioni trattate (già, peraltro, affrontate nelle pregresse fasi cautelari e di merito). La liquidazione tiene conto della fase istruttoria atteso il deposito delle memorie ex art. 183, co.
VI, c.p.c. di parte attrice e di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 440/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_3
nei confronti di e per le causali di cui in Parte_1 Parte_2
motivazione;
2) RIGETTA, per l'effetto, il ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto da Pt_1
e nei confronti di;
[...] Parte_2 Controparte_3
3) DA e al rimborso delle spese in Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in complessivi € 2.552,00 per Controparte_3
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compensi professionali, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Barcellona P.G. 15.12.2025.
Il Giudice on.
Francesco NT
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