Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 72.
(Rimozione di materiali sommersi).
Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione.
Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
L'interessato e' tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
(Rimozione di materiali sommersi).
Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione.
Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.
L'interessato e' tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
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Giurisprudenza • 7
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- art. 24 l. 241/90·
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- piano operativo comunale·
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- art. 26 n.t.a.·
- art. 70 n.t.a.·
- art. 72 n.t.a.·
- classe di intervento·
- difetto di motivazione