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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 5712 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TARRICONE CATALDO e Parte_1
TT IA IG;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di rendita per altre malattie professionali, determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel 23%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “sindrome del tunnel carpale a dx”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle CP_1 differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di operaio martellista escavatorista addetto all'interramento e montaggio di tubazione idrico fognanti e che è stato esposto in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre la patologia.
Il CTU nominato concludeva ritenendo che la patologia riscontrata: “esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e delle esenzioni, in assenza o con sfumata limitazione funzionale” sia di natura professionale e quantificava il danno biologico nella misura del 3%.
Pertanto, il ricorrente, già titolare di rendita vitalizia nella misura del 23% per precedenti malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 26% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale (21.11.2022).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 26 % con decorrenza dal
21.11.2022, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze dei relativi ratei CP_1 maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 26 % dal 21.11.2022, condanna l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi, CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 11.12.2025 IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa RI LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 5712 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TARRICONE CATALDO e Parte_1
TT IA IG;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di rendita per altre malattie professionali, determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel 23%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “sindrome del tunnel carpale a dx”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle CP_1 differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di operaio martellista escavatorista addetto all'interramento e montaggio di tubazione idrico fognanti e che è stato esposto in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre la patologia.
Il CTU nominato concludeva ritenendo che la patologia riscontrata: “esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e delle esenzioni, in assenza o con sfumata limitazione funzionale” sia di natura professionale e quantificava il danno biologico nella misura del 3%.
Pertanto, il ricorrente, già titolare di rendita vitalizia nella misura del 23% per precedenti malattie professionali, ha un danno biologico complessivo del 26% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale (21.11.2022).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 26 % con decorrenza dal
21.11.2022, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze dei relativi ratei CP_1 maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 26 % dal 21.11.2022, condanna l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi, CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 11.12.2025 IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa RI LEONE)