Versione
7 febbraio 1991
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2504-sexies.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
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- 1. LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (21)https://www.fiscooggi.it/ · 221.51086
[…] La fusione è disciplinata dagli articoli 2501 - 2504 sexies del codice civile. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 23168Provvedimento: […] Riguardando l'incorporazione società per azioni, era nella specie applicabile il combinato disposto dell'art. 2504 c.c., comma 3, dell'art. 2504 sexies c.c. e dell'art. 2457 ter c.c., in base al quale alla iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese va aggiunta la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di inopponibilità dell'atto ai terzi che la società non dimostri esserne stati comunque a conoscenza. […]Leggi di più...
- società per azioni·
- instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati·
- successione a titolo universale·
- procedimento di primo grado·
- fusione per incorporazione·
- onere di proposizione della impugnazione nei confronti del soggetto effettivamente legittimato·
- processi pendenti alla data del 30 aprile 1995·
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- limiti·
- parti del giudizio·
- conoscenza o conoscibilità dell'evento con la normale diligenza·
- condizione·
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