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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1. NG dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU EP - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1232/2025 V.G., instaurata congiuntamente da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Carmelo C.F._2
EP CA
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale su domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni regolanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
[...]
, nato dalla loro unione il 29.12.2012, così come fissate dal Tribunale di Crotone (proc. Persona_1
n. 1033/2014 r.g.).
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta congiuntamente effettuato, le parti si sono riportate al ricorso.
Con ordinanza del 3.12.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M.
è intervenuto regolarmente.
2. Le condizioni riportate nel ricorso in oggetto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez.
1 U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016) non appaiono in contrasto con norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, sicché possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio
[...]
, da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle Persona_1 condizioni di cui al ricorso introduttivo;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 4 dicembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
AU EP CI Alessandra IU
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1. NG dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. AU EP - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1232/2025 V.G., instaurata congiuntamente da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Carmelo C.F._2
EP CA
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale su domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni regolanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
[...]
, nato dalla loro unione il 29.12.2012, così come fissate dal Tribunale di Crotone (proc. Persona_1
n. 1033/2014 r.g.).
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta congiuntamente effettuato, le parti si sono riportate al ricorso.
Con ordinanza del 3.12.2025 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M.
è intervenuto regolarmente.
2. Le condizioni riportate nel ricorso in oggetto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez.
1 U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016) non appaiono in contrasto con norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, sicché possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio
[...]
, da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle Persona_1 condizioni di cui al ricorso introduttivo;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 4 dicembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
AU EP CI Alessandra IU
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