Art. 10.
Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovra' contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la piu' esatta individuazione della malattia o lesione presentata.
Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale e' preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.
Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovra' contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la piu' esatta individuazione della malattia o lesione presentata.
Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale e' preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.