CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 23/01/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8326/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010098772000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 866/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Campania, la cartella di pagamento n. 07120250010098772000, notificatagli in data 02.04.2025, avente ad oggetto una tassa automobilistica non pagata nell'anno 2019 dell'importo di € 311,84, emessa su richiesta della Regione
Campania UOD Tasse automobilistiche regionali, presumibilmente notificata il 02.08.2022 con avviso accert.
n. 964106121160.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 - 49
D.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 della legge 212/2000 per mancata sottoscrizione del ruolo del responsabile del procedimento;
2) Nullità dell'atto per omessa notifica l'avviso di accertamento n. · 964190778922; ·
964303670249; · 964307629566; · 964326300147; · 964328797491; · 964311548063; · 964313477555; ·
964328511242; · 964306820527; · 964134747274; · 964303944576; · 964310628381;3) Intervenuta prescrizione del credito.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di NAPOLI in accoglimento del presente ricorso voglia così provvedere :
1. Annullare la · CARTELLA
DI PAGAMENTO N.10020250010853315000; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001176 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001174 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO
N. 2025/001176 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001174 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001176 Tassa automobilistica anno 2019; 2.
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito dalla riscossione a carico di parte resistente per la cartella di pagamento n..10020250010853315000 ;
3. In via subordinata procedere alla riduzione del credito vantato nella cartella di pagamento n. 10020250010853315000; 4. Condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «- per il rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile ed infondato in fatto oltre che in diritto;
- con le spese e le competenze di giudizio».
Si è altresì costituita la Regione Campania, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «Si chiede a codesta
Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
».
Con memoria difensiva il ricorrente ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto in forza dell'assorbente motivo della prescrizione del diritto evocato.
Sul punto, la Corte osserva che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».
A norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale. Osserva inoltre che, relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008).
La rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass.
n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017) è idonea ad interrompere il decorso di detto termine e, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata fornita dalla Regione Campania.
Ne discende che, in mancanza, l'eccepita prescrizione deve ritenersi maturata ed il relativo motivo accolto.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, alla refusione al ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 278,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria di I grado, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8326/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010098772000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 866/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Campania, la cartella di pagamento n. 07120250010098772000, notificatagli in data 02.04.2025, avente ad oggetto una tassa automobilistica non pagata nell'anno 2019 dell'importo di € 311,84, emessa su richiesta della Regione
Campania UOD Tasse automobilistiche regionali, presumibilmente notificata il 02.08.2022 con avviso accert.
n. 964106121160.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 - 49
D.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 della legge 212/2000 per mancata sottoscrizione del ruolo del responsabile del procedimento;
2) Nullità dell'atto per omessa notifica l'avviso di accertamento n. · 964190778922; ·
964303670249; · 964307629566; · 964326300147; · 964328797491; · 964311548063; · 964313477555; ·
964328511242; · 964306820527; · 964134747274; · 964303944576; · 964310628381;3) Intervenuta prescrizione del credito.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di NAPOLI in accoglimento del presente ricorso voglia così provvedere :
1. Annullare la · CARTELLA
DI PAGAMENTO N.10020250010853315000; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001176 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001174 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO
N. 2025/001176 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001174 Tassa automobilistica anno 2019; · Iscrizione a RUOLO N. 2025/001176 Tassa automobilistica anno 2019; 2.
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito dalla riscossione a carico di parte resistente per la cartella di pagamento n..10020250010853315000 ;
3. In via subordinata procedere alla riduzione del credito vantato nella cartella di pagamento n. 10020250010853315000; 4. Condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «- per il rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile ed infondato in fatto oltre che in diritto;
- con le spese e le competenze di giudizio».
Si è altresì costituita la Regione Campania, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documentazione e rassegna le seguenti conclusioni: «Si chiede a codesta
Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
».
Con memoria difensiva il ricorrente ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto in forza dell'assorbente motivo della prescrizione del diritto evocato.
Sul punto, la Corte osserva che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».
A norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale. Osserva inoltre che, relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008).
La rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass.
n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017) è idonea ad interrompere il decorso di detto termine e, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata fornita dalla Regione Campania.
Ne discende che, in mancanza, l'eccepita prescrizione deve ritenersi maturata ed il relativo motivo accolto.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, alla refusione al ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 278,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria di I grado, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026