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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ancarani, cf.
del foro di Modena, elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio del predetto Avv. Alessandro Ancarani in Modena, via
Scarpa 6 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “carta docente e R.P.D.”.
Per il ricorrente: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore annuale della Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma
121 della L. 107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire per totali euro 2000 a titolo di carta del docente.
Nel merito della Retribuzione Professionale Docenti: Accertare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui alla Retribuzione
Professionale Docenti e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1
alla corresponsione della somma di euro lordo fiscale netto previdenziale di euro 1.277,70 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2025, il sopra indicato ricorrente chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
dello stesso, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Pag. 2 di 11 Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a.s.
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, con assunzione a tempo indeterminato dall'a.s. 2024/25.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il sopra indicato ricorrente chiede, inoltre, il pagamento delle differenze retributive non versate, a suo favore, dal Controparte_1
, a titolo di pagamento di retribuzione professionale docente, in
[...]
relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione,
Pag. 3 di 11 l'odierno ricorrente chiede la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
3.277,70, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, la parte resistente non si costituisce e viene dichiarata formalmente contumace all'udienza cartolare del 03.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato docenza, con contratti a tempo determinato, negli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per essere successivamente immesso in ruolo nell'a.s. 2024/2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Pag. 4 di 11 , a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
Pag. 5 di 11 collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni
Pag. 6 di 11 scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta da contratto a tempo indeterminato.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesto nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Con riferimento alla R.P.D., inoltre, va richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare
Pag. 7 di 11 il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1 CP_3
.
[...]
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in
Pag. 8 di 11 relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dal ricorrente coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, la parte ricorrente ha – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata alla parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dal ricorrente, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero, al lordo fiscale/netto previdenziale, di
Pag. 9 di 11 euro 1.277,70 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, a favore di
Parte_1
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 11.06.2025, sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€
444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 209/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per un importo di € 2.000,00, a favore di oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
Pag. 10 di 11 2) condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente, il seguente importo, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro 1.277,70 a favore di oltre interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo.
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore CP_4
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 49,00 per esborsi ed in euro 1.030,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 11 di 11
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ancarani, cf.
del foro di Modena, elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio del predetto Avv. Alessandro Ancarani in Modena, via
Scarpa 6 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “carta docente e R.P.D.”.
Per il ricorrente: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore annuale della Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma
121 della L. 107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire per totali euro 2000 a titolo di carta del docente.
Nel merito della Retribuzione Professionale Docenti: Accertare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui alla Retribuzione
Professionale Docenti e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1
alla corresponsione della somma di euro lordo fiscale netto previdenziale di euro 1.277,70 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2025, il sopra indicato ricorrente chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
dello stesso, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Pag. 2 di 11 Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli a.s.
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, con assunzione a tempo indeterminato dall'a.s. 2024/25.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il sopra indicato ricorrente chiede, inoltre, il pagamento delle differenze retributive non versate, a suo favore, dal Controparte_1
, a titolo di pagamento di retribuzione professionale docente, in
[...]
relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione,
Pag. 3 di 11 l'odierno ricorrente chiede la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
3.277,70, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, la parte resistente non si costituisce e viene dichiarata formalmente contumace all'udienza cartolare del 03.10.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato docenza, con contratti a tempo determinato, negli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per essere successivamente immesso in ruolo nell'a.s. 2024/2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Pag. 4 di 11 , a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
Pag. 5 di 11 collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni
Pag. 6 di 11 scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta da contratto a tempo indeterminato.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesto nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Con riferimento alla R.P.D., inoltre, va richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare
Pag. 7 di 11 il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1 CP_3
.
[...]
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in
Pag. 8 di 11 relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dal ricorrente coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, la parte ricorrente ha – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata alla parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dal ricorrente, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero, al lordo fiscale/netto previdenziale, di
Pag. 9 di 11 euro 1.277,70 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, a favore di
Parte_1
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 11.06.2025, sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€
444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 209/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per un importo di € 2.000,00, a favore di oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
Pag. 10 di 11 2) condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente, il seguente importo, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro 1.277,70 a favore di oltre interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo.
3) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere al ricorrente, con distrazione in favore CP_4
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 49,00 per esborsi ed in euro 1.030,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 06.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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