Sentenza 21 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 marzo 2023
Parere sospensivo 18 gennaio 2024
Parere definitivo 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9274 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09274/2025REG.PROV.COLL.
N. 01236/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2023, proposto da RI De PR, rappresentato e difeso dall’Avvocato RE RE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di San Marzano sul Sarno, non costituito nel presente grado di giudizio
nei confronti
La Rinascita di LU NO & Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Ippolito Matrone e dall’Avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 3126 del 21 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante contro il diniego di condono edilizio e conseguente ordine demolitorio.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata La Rinascita di LU NO & Figli s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Consigliere SS NO e uditi per l’appellante, RI De PR, l’Avvocato Marcello Fortunato su delega di RE RE e per l’appellata, La Rinascita di LU NO & Figli s.r.l., l’Avvocato Angela Ferrara;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso ritualmente proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (di qui in poi, per brevità, il Tribunale), l’odierna appellante, RI De PR, ha impugnato:
- il provvedimento n. 4/2022 del Comune di San Marzano sul Sarno, recante il diniego del condono ex l. n. 47 del 1985 notificato il 7 aprile 2022;
- la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 prot. n. 1877 del 10 febbraio 2022;
- il provvedimento prot. n. 0013710 del 26 ottobre 2021 emesso dal Comune di San Marzano sul Sarno il 22 ottobre 2021, notificato il 16 novembre 2021, con cui è stata riscontrata la diffida stragiudiziale presentata dalla ditta controinteressata, La Rinascita di LU NO & Figli s.r.l. (di qui in poi solo “La Rinascita”) in data 8 luglio 2021 ed è stato contestualmente comunicato l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio n. 10811 del 31 dicembre 1986, di emanazione di ordinanza di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi e di invito alla regolarizzazione dei lavori afferenti il muro di cinta;
- il verbale di sopralluogo del 30 luglio 2021 eseguito dalla polizia locale di San Marzano giusta prot. n. 9959;
- il prot. n. 9963 del 30 luglio 2021 della polizia locale;
- il prot. n. 9970 del 30 luglio 2021;
- la richiesta del Comando di polizia locale prot. n. 10999 del 2 settembre 2021;
- il prot. n. 12138 del 27 settembre 2021 con cui il r.u.p. trasmetteva al Comando di P.L. la documentazione rivenuta in archivio del servizio SUE;
- la relazione del 1° ottobre 2021 prot. n. 12406;
- il prot. di polizia locale n. 12647 del 7 ottobre 2021;
- la relazione integrativa del 18 ottobre 2021 prot. n. 13315/2021;
- ogni altro atto presupposto, connesso e collegato e/o consequenziale.
1.1. Ha dedotto la ricorrente in prime cure:
- di essere proprietaria dell’immobile ubicato nel mandamento del Comune di San Marzano sul Sarno alla via Giovanni XXIII n. 114, di cui al Foglio mappale 2 – p.lla 974, costruito in virtù della licenza edilizia n. 24 rilasciata il 6 febbraio 1965 e successive licenze edilizie in variante rispettivamente n. 36/55 del 20 marzo 1975 e n. 51/75 del 21 giugno 1975;
- che il proprio dante causa in data 31 dicembre 1986 aveva presentato domanda di condono ex l. n. 47 del 1985, giusta prot. n. 10811, per lavori eseguiti in difformità rispetto alla sola variante n. 51/75 con pagamento integrale della prevista oblazione;
- che in data 9 maggio 1996 il Comune aveva accertato la presenza di abusi e conseguentemente aveva emesso in data 20 maggio 1996 l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 30/1996 prot. 5246 e in data 17 luglio 1996 l’ordinanza di demolizione n. 45/96 prot. 7326, entrambe impugnate dinanzi al Tribunale (con ricorso inscritto al R.G. n. 2507/1997) e sospese per effetto di provvedimento giurisdizionale;
- che il dante causa, in data 20 ottobre 1996, aveva presentato al Comune domanda di variazione della destinazione urbanistica n. 5620, giusta prot. n. 4506/1996, con allegati tecnici, in cui chiedeva, tra l’altro, la scissione della p.lla 974 F. 2 in due sub;
- che in data 20 giugno 1997, giusta prot. n. 5812, era stata depositata anche l’integrazione richiesta dal Comune ex art. 35 della l. n. 47 del 1985;
- che l’immobile, oggi, ricade in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui al d. lgs. n. 42 del 1994 e, rispetto a tale vincolo, con istanza del 23 gennaio 2008, giusta prot. n. 749, la ricorrente, divenuta titolare del bene, aveva sollecitato il parere previsto per il vincolo succitato;
- che nelle more l’opificio confinante, inizialmente di proprietà della società De PR s.r.l. è passato nella titolarità della odierna controinteressata, cui è stata indirizzata l’ordinanza demolitoria n. 7 del 15 maggio 2021 del Comune di San Marzano sul Sarno;
- che in data 8 luglio 2021 La Rinascita ha presentato diffida stragiudiziale, di cui al prot. n. 8976, chiedendo al Comune l’esercizio dei poteri demolitori in ordine a presunte opere realizzate abusivamente dalla ricorrente e il rigetto dell’istanza di condono/sanatoria a suo tempo presentata;
- che successivamente, con ricorso proposto innanzi al Tribunale, notificato in data 8 ottobre 2021 e iscritto al R.G. n. 1462/2021, la controinteressata ha censurato il silenzio serbato dall’ente comunale sull’istanza predetta;
- che il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito della notifica della nota n. 13710 del 26 ottobre 2021, con cui il Comune non solo ha riscontrato la diffida della società La Rinascita, ma contestualmente ha comunicato alla odierna appellante il preavviso di rigetto dell’istanza di condono e l’emissione di una ordinanza di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi, nonché l’invito alla regolarizzazione del muro di cinta;
- che in data 10 febbraio 2022 il Comune ha notificato il prot. n. 1877, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono del 31 dicembre 1986 prot. n. 10811, in quanto dagli atti relativi al sopralluogo effettuato il 16 maggio 1996, prot. n. 5/80, era risultato che l’opera era stata edificata in data posteriore al 31 dicembre 1986;
- che in data 7 aprile 2022 è stato notificato il provvedimento definitivo di diniego condono.
1.2. A fondamento del gravame vengono formulati i seguenti motivi:
1.3. Con un primo motivo è stata dedotta la « inesistenza dell’abuso per intervenuto condono. Violazione degli artt. 32 e 35 L. 47/1985 perché, non essendovi vincoli al momento della presentazione dell’istanza, è legittimamente maturato il silenzio-assenso previsto dall’ art. 35 L. 47/85. Violazione e falsa applicazione dei punti 3 – 3.1, 3.2., 3.3e 3.4 della circolare applicativa 3357/25 emessa dal Ministero dei lavori pubblici il 30/07/1985 e dell’art. 35 L. 47/85 in relazione alla L. 47/85. Legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 L.R. Campania 10/04. Eccesso di potere, Travisamento. Mancato esercizio del potere sostitutivo ».
1.3.1. La ricorrente ha dedotto con tale motivo che il terreno sul quale insiste il manufatto, all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria ex l. n. 47 del 1985, non era soggetto a vincolo (imposto solo dal 2002 ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 42 del 2004); che il dante causa della ricorrente aveva posto in essere tutti gli adempimenti affinché potesse iniziare a decorrere, almeno dal 17 maggio 1998, il termine biennale per la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 35, comma 12, della l. n. 47 del 1985, già spirato, quindi, alla data di insorgenza del vincolo; che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per la concessione della sanatoria; che nel 1999 furono solo completate le finiture; che il diniego è tardivo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 2004.
1.4. Con il secondo motivo è stata dedotta la « illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione perché contrario ai principi di buon andamento, imparzialità, speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché di correttezza e buona amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 241/90. Legittimo affidamento. Inerzia colpevole. Illegittimità, Eccesso di potere. Sviamento. Inopportunità del rigetto per intervenuto perfezionamento del c.d. “affidamento del privato”. Omessa motivazione in ordine all’interesse pubblico in contrapposizione all’interesse privato all’affidamento ».
1.4.1. La ricorrente in prime cure ha invocato il legittimo affidamento ingenerato dal Comune, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, in uno a comportamenti ambigui dello stesso Comune, intrinsecamente contraddittori e non compatibili con una volontà effettiva di diniego, e ha eccepito la violazione dell’onere di congrua motivazione, anche in punto di pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato;
1.5. Con il terzo motivo è stato dedotto l’« eccesso di potere. Sviamento. Travisamento e contraddittorietà del gravato provvedimento di diniego che la non imputabilità alla ricorrente dell’inerzia serbata dal COMUNE a fronte dell’istanza di nulla-osta paesaggistico, risalente a 26 anni or sono. Violazione e falsa applicazione art. 32, co IV, L. 47/85 in relazione art. 20 co. 6 Dpr 380/01 ».
1.5.1. La ricorrente in prime cure ha dedotto la contraddittorietà del provvedimento, il quale ha rigettato il condono richiamando i motivi di cui al prot. 1877, che però appaiono diversi e distonici rispetto a quelli di cui al preavviso di diniego ex art. 10- bis della l. n. 241/1990, e ha eccepito, quanto alla mancata produzione del cd. nulla-osta paesaggistico-ambientale, come l’inerzia tenuta da Comune in ordine all’istanza ai sensi della l. n. 47 del 1985 non è imputabile alla parte privata.
1.6. Con il quarto motivo in prime cure è stata dedotta la « inesistenza dell’abuso. Condonabilità dell’abuso anche rispetto al vincolo paesaggistico ».
1.6.1. La ricorrente ha rappresentato che la richiesta di condono è legittima sia sul piano della conformità a legge che su quello del merito.
1.7. Con il sesto motivo la ricorrente ha dedotto la « operatività del silenzio - assenso devolutivo sul vincolo per operatività dell’art. 17 bis L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 bis L. 241/90 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione all’art. 2 L. 241/90, agli artt. 31 e 117 cpa e all’art. 97 Cost. ».
1.7.1. La ricorrente ha invocato l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 17- bis della l. n. 241 del 1990 al parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d. lgs. n. 42 del 2004, non reso ovvero reso oltre i quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.
1.8. In linea gradata, e per l’ipotesi di rigetto della impugnativa dell’atto, la ricorrente ha invocato la sussistenza del diritto al rimborso degli oneri indebitamente versati e ha chiesto la condanna del Comune al rimborso degli oneri/oblazione:
1.8.1. Ella ha rappresentato che il diniego di condono importa l’insorgere di un diritto al rimborso di oneri indebitamente versati e che pertanto la ricorrente ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di oblazione.
1.9. Con la memoria depositata in data 4 luglio 2022 la ricorrente ha ribadito che il condono si è perfezionato e che l’immobile era stato completato alla data del 1996.
2. Si è costituita nel primo grado del giudizio la controinteressata La Rinascita, deducendo che il fabbricato in esame, in quanto ubicato ad una distanza inferiore ai 150 mt. da un fiume, è assoggettato a tutela ai sensi della l. n. 431 del 1985, ed è pertanto soggetto a vincolo preesistente rispetto alla domanda di condono edilizio, per cui, in assenza del parere della Soprintendenza, non può essersi formato l’invocato silenzio-assenso, peraltro impedito anche dall’incompletezza della documentazione depositata al momento della presentazione dell’istanza.
2.1. Ha evidenziato, poi, che il completamento delle opere abusive in parola è avvenuto nel 1996 e che, anzi, vi è stata la realizzazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello oggetto della domanda di condono edilizio, tanto è vero che solo nel giugno del 1997 la parte ricorrente ha provveduto a depositare la relazione giurata, i grafici e la documentazione fotografica ad integrazione della domanda di condono.
2.2. Infine, La Rinascita ha dedotto che le opere in questione sono quelle contestate con l’ordinanza di demolizione n. 45 del 1996, impugnata con ricorso iscritto al numero di ruolo generale 2506 del 1996, definito con decreto di perenzione, e ha contestato l’invocato silenzio devolutivo.
3. Con la memoria di replica depositata in data 11 luglio 2022, la ricorrente ha contestato il diritto o interesse qualificato vantato dalla controinteressata all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte della pubblica amministrazione, non risultando estrinsecati negli atti difensivi della presunta controinteressata la natura e la portata degli effetti lesivi che l’eventuale condono/sanatoria delle opere denunciate e riconducibili alla proprietà della De PR esplicherebbero rispetto agli immobili della società La Rinascita, e ha precisato altresì che l’eccezione è comunque tardiva avendo la società prestato acquiescenza all’edificazione per facta concludentia .
4. All’udienza camerale del 14 luglio 2022 la ricorrente ha rinunciato alla spiegata domanda cautelare.
5. Con la memoria depositata in data 7 novembre 2022, depositata in primo grado, si è costituito in giudizio il Comune resistente deducendo come risulti documentalmente provato che al momento della presentazione dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria n. 421/1986 – o meglio alla data del 1° ottobre 1983, stabilita dalla l. n. 47 del 1985 – la consistenza immobiliare di cui si chiedeva il condono non era esistente, essendo stata realizzata solo nel 1996 (come accertato dai tecnici comunali e dalla polizia locale nel corso del sopralluogo del 9 maggio 1996, allorquando la struttura era risultata ancora in corso di realizzazione), circostanza confermata dalla stessa relazione tecnica depositata nel giugno del 1997 ad integrazione dell’originaria istanza di condono.
5.1. Il Comune ha inoltre contestato la formazione del silenzio-assenso, sia per l’incompletezza della documentazione allegata all’istanza, sia per la sussistenza, al momento della presentazione della domanda, di un vincolo che richiedeva l’acquisizione del parere della Soprintendenza.
6. All’udienza pubblica del 16 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale.
7. All’esito del giudizio, così incardinato, il Tribunale, con la sentenza n. 3126 del 21 novembre 2022, ha respinto il ricorso, nella sua domanda annullatoria, ritenendo legittimi tutti gli atti impugnati, mentre ha accolto la domanda subordinata di condanna del Comune resistente alla agli oneri indebitamente versati all’epoca della domanda di condono.
8. Quanto alla reiezione dei motivi del ricorso, sopra ricordati, il Tribunale ha rilevato che la domanda presentata nel 1986 era incompleta ed è stata integrata nel 1997 con documentazione inidonea a dimostrare che l’intervento realizzato fosse conforme a quello rappresentato nell’istanza di condono, così impedendo la ulteriore procedibilità della domanda stessa, posto che tutte le opere realizzate in difformità risultano non condonabili né sanabili, per definizione.
8.1. Quanto appena detto ha consentito al primo giudice di ritenere destituita di fondamento anche la pretesa ricorrenza nel caso in esame dei presupposti per la concessione della sanatoria.
8.2. Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che le opere di ampliamento non sono state ultimate entro il 1° ottobre 1983.
8.3. Il verbale relativo al sopralluogo del 16 maggio 1996 attesta lo stato dell’immobile a quella data e riporta che « il manufatto abusivo è allo stato grezzo e risulta tompagnato parzialmente il piano terra e totalmente il primo piano » e che « dall’allegata copia dello stralcio aerofotogrammetrico si evince che il suddetto manufatto in c.a. all’atto del sopralluogo non è in c.a. ma bensì risulta in aderenza al fabbricato preesistente una copertura non in c.a. e di ingombro diverso da quello rilevato durante il sopralluogo ».
8.4. Risulterebbe, pertanto, che l’intervento non era stato completato al momento dell’accertamento ed era anche difforme rispetto a quello oggetto della richiesta di sanatoria.
8.5. L’amministrazione comunale, secondo il primo giudice, ha quindi legittimamente respinto la domanda di condono edilizio, avendo riscontrato che l’ultimazione dell’edificio non è avvenuta entro la data prescritta dalla legge e che dopo la presentazione della domanda di condono sono stati realizzati interventi nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto dell’istanza.
8.6. Né varrebbe, in senso contrario, invocare il legittimo affidamento della ricorrente (non configurabile in caso di non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze di fatto), l’avvenuto accoglimento dell’istanza cautelare spiegata nel ricorso all’epoca proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 45 del 1996, relativa alle opere edilizie oggetto della domanda di sanatoria (considerato anche che il relativo giudizio risulta definito con decreto di perenzione) o l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17- bis della l n. 241 del 1990, non risultando nella fattispecie alcuna richiesta di parere alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d. lgs. n. 42 del 2004.
9. Avverso tale sentenza ha proposto appello RI De PR, lamentandone l’erroneità con tre motivi basati sulle ragioni di doglianza che qui di seguito saranno esaminate, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
9.1. Si è costituita la controinteressata La Rinascita, mentre non si è costituito l’appellato Comune.
9.2. Con l’ordinanza n. 910 del 7 marzo 2023 è stata respinta la domanda cautelare proposta dall’odierna appellante.
9.3. La sola La Rinascita ha depositato la propria memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica.
9.4. Infine nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con il primo motivo (pp. 8-12 del ricorso), anzitutto, l’odierna appellante deduce che, contrariamente a quanto assume la sentenza impugnata, si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza di condono, ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985, dato che IC De PR, padre dell’odierna appellante, avrebbe istruito la domanda secondo legge e posto in essere tutti gli adempimenti affinché potesse iniziare a decorrere il termine biennale previsto dall’art. 35, comma 12, della l. n. 47 del 1985, termine che, prima dell’intervento del vincolo, era già spirato.
11.1. Il motivo è privo di fondamento.
11.2. Valga al riguardo osservare che il fabbricato in esame è assoggettato alla tutela vincolistica prevista dalla legge Galasso (l. n. 431 del 1985), poiché ubicato ad una distanza inferiore ai 150 mt. dal fiume ivi esistente.
11.3. Si tratta, dunque, di vincolo preesistente alla domanda di condono edilizio (31 dicembre 1986), ragion per cui l’istanza in esame è sottoposta al parere della competente Soprintendenza, in quanto l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo.
11.4. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 1994, n. 1574).
11.5. Il termine di ventiquattro mesi di cui all’art. 35, comma 18, della l. n. 47 del 1985, nel caso in cui sia richiesta l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico, decorre soltanto, ai sensi del successivo comma 19, dall’emanazione del parere (v., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 5366).
11.6. La giurisprudenza, di conseguenza, è costantemente orientata nel senso che, in tema di condono di manufatti su aree soggette a vincoli, il silenzio formatosi per decorso dei termini sulla istanza di regolarizzazione edilizia non equivale mai ad assenso e, ove poi, scaduto il termine, sia sopravvenuto il parere negativo, avendo il medesimo valenza vincolante, esso viene ad assumere il valore di atto preclusivo del condono (Cons. St., sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033).
11.7. Il silenzio dell’amministrazione pubblica formatosi per il decorso dei termini sull’istanza di regolarizzazione edilizia non equivale mai ad assenso atteso che, laddove sia scaduto il termine e sia sopravvenuto il parere negativo, lo stesso ha valore vincolante di atto preclusivo del condono (Cons. St., sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7147).
11.8. Il silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 35, comma 1, della l. n. 47 del 1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo (cfr., di recente, Cons. St., sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5606).
11.9. Il motivo, pertanto, va disatteso.
12. Con il secondo motivo (pp. 12-28 del ricorso), ancora, l’odierna appellante deduce che, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, in tema di condono ex l. n. 47 del 1985, l’art. 31, richiamato anche dall’art. 32 della l. n. 326 del 2003, considera ultimati, al comma 2, gli edifici residenziali quando è stato eseguito il rustico e completata la copertura, mentre per le opere interne agli edifici già esistenti e per quelle non destinate alla residenza si fa riferimento al criterio funzionale, così che sono da considerarsi completate tutte le opere che, nonostante non ultimate, siano idonee alla funzione d’uso a cui sono preordinate.
12.1. Dalla domanda di condono, dai relativi allegati, dalle foto prodotte anche in uno alla integrazione documentale depositata il 20 giugno 1997, giusta prot. 5812, emergerebbe che l’immobile alla data di presentazione della domanda di condono era ultimato nel senso anzidetto e che la data di ultimazione è quella indicata dal padre di RI De PR nella domanda iniziale e, cioè, il 1976.
12.2. A nulla rileverebbe il verbale del 16 maggio 1996, richiamato dalla sentenza appellata perché dal predetto verbale emerge solo che « le opere non erano completate », ma non che le stesse non fossero ultimate nel senso anzidetto e ciò nella misura in cui il predetto accertamento inerisce alle sole rifiniture e non alla inesistenza del rustico e della copertura la cui esistenza, per altro, non è disconosciuta.
12.3. Per altro verso, che detto documento sia contenutisticamente inattendibile emerge dalla mancanza del richiamato allegato aerofotogrammometrico (mancanza che proprio la documentazione comunale conferma laddove nella informativa di reato prodotta dall’ente con n. 11/1996 vengono indicati come atti trasmessi i soli rilievi fotografici ma non quelli aerofotogrammetrici ) e dal fatto che non è dato comprendere su quali basi i tecnici abbiano potuto affermare che la copertura rinvenuta non fosse in cemento armato, bensì in altro e non meglio specificato materiale.
12.4. Anche questo motivo è infondato.
12.5. Al riguardo, come ha già osservato il primo giudice, basta esaminate il verbale di accertamento del 16 maggio 1996, secondo il quale « il manufatto abusivo è allo stato grezzo e risulta tompagnato parzialmente il piano terra e totalmente il primo piano » e che « dall’allegata copia dello stralcio aerofotogrammetrico si evince che il suddetto manufatto in c.a. all’atto del sopralluogo non è in c.a. ma bensì risulta in aderenza al fabbricato preesistente una copertura non in c.a. e di ingombro diverso da quello rilevato durante il sopralluogo ».
12.6. Appare evidente – ed è circostanza, questa, dirimente che non ha trovato sufficiente smentita nelle infondate asserzioni dell’appellante con il motivo qui in esame – che, a tale momento, non solo la struttura non era ultimata, così come richiesto dalla norma, ma risultava anche diversa rispetto a quanto risultante dal rilievo aerofotogrammetrico, essendo stata modificata prima del sopralluogo citato.
13. In tal caso si discute, si badi bene, del 1996, allorquando la data di ultimazione del manufatto doveva coincidere con il 1° ottobre 1983, essendo la domanda di condono edilizio proposta, come detto, ai sensi della l. n. 47 del 1985.
13. La prova dell’ultimazione delle opere nel termine di legge, ovviamente, doveva essere fornita dall’appellante, allorquando la p.a. appellata ha non solo chiarito che una parte della costruzione non era tompagnata, ma che la copertura e l’ingombro dell’immobile risultavano diversi da un raffronto tra lo stralcio aerofotogrammetrico ed il sopralluogo del 16 maggio 1996.
13.1. Inoltre l’amministrazione comunale ha posto correttamente in evidenza un altro aspetto fondamentale: solo nel giugno del 1997 parte appellante provvedeva a depositare la relazione giurata, i grafici e la documentazione fotografica ad integrazione della domanda di condono.
13.2. Tale documentazione coincideva con quelle opere che all’atto del sopralluogo erano risultate abusive e per cui era stata emessa ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (comunicazione motivi ostativi prot.n°1877 del 10 febbraio 2022 pag. 2 punto 6).
13.3. La suindicata circostanza è ulteriore evidente sintomo del fatto che le opere venivano effettivamente completate e/o realizzate nel 1996 e che solo dopo tale data era possibile provvedere all’integrazione della pratica di condono edilizio.
13.4. Non a caso l’ammissibilità della domanda di condono presuppone che, unitamente all’istanza, la parte alleghi soprattutto la perizia giurata delle opere realizzate: evidentemente parte ricorrente, prima del 1997, non poteva provvedere a depositare siffatto imprescindibile documento per le esposte ragioni.
14. Il motivo, pertanto, va respinto.
15. Con il terzo motivo (pp. 18-26 del ricorso), infine, l’appellante deduce che la sentenza avrebbe erroneamente negato, nel caso di specie, sia la sussistenza di un proprio legittimo affidamento sia l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 17- bis della l. n. 241 del 1990.
15.1. Anche questo motivo, nonostante la prolissità delle argomentazioni addotte dall’appellante, va tuttavia respinto.
15.2. Non sussiste, nel caso di specie, alcun legittimo affidamento in capo all’odierna appellante, dato che la domanda originaria di condono, per le ragioni esposte, era incompleta e che le opere non erano, come detto, ultimate alla data del 1° ottobre 1983 e, comunque, successivamente sono risultate essere notevolmente diverse da quelle che erano state oggetto della stessa domanda di condono, per quanto già detto.
15.3. Quanto all’invocata formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 17- bis della l. n. 241 del 1990, correttamente esclusa dal primo giudice per l’insussistenza dei presupposti contemplati dall’art. 146, comma 8, del d. lgs. n. 42 del 2004, è evidente come il mancato invio della richiesta di parere alla competente Soprintendenza, da parte del Comune, sia dipesa unicamente dalla condotta dell’appellante, che ha omesso di presentare una regolare domanda di condono, con i documenti necessari, risultando, come detto, da un lato che le opere non fossero state ultimate entro il termine utile di legge e, dall’altro, che fossero stati poi realizzati abusi diversi da quelli per cui era richiesto il condono in origine.
15.4. Vi è stato, dunque, un arresto procedimentale per insussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda di condono, come da provvedimento di diniego del Comune di San Marzano sul Sarno, arresto determinato dalla irregolarità, mai sanata e, come detto, insanabile dell’originaria domanda di condono.
15.5. Anche tale ultimo motivo, pertanto, va respinto.
16. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in tutti i suoi motivi, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni della sentenza impugnata.
17. Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante nei confronti della controinteressata La Rinascita, che ha svolto attività difensiva in questo grado di appello, mentre non vi è luogo a provvedere per il Comune appellato, non costituito in questa sede.
17.1. Rimane definitivamente a carico dei RI De PR, soccombente, il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da RI De PR, lo respinge e, per l’effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Condanna RI De PR a rifondere in favore di La Rinascita di LU NO & Figli s.r.l. le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Nulla sulle spese del grado del giudizio per il Comune di San Marzano sul Sarno, non costituito.
Pone definitivamente a carico di RI De PR il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
SS NO, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS NO | Marco AR |
IL SEGRETARIO