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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4412/2017 R.G. vertente tra in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, P. IV , con sede in Villafranca P.IV_1
Tirrena, elettivamente domiciliata in Milazzo, via Marina Garibaldi, 13, Palazzo
Marullo, presso lo studio dell'Avv. F. Patrizia Formica, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
– opponente –
E
, nato a [...] il trenta giugno 1960, C.F.: Controparte_1
, e , nata a [...] il ventisei maggio C.F._1 CP_2
1962, C.F.: nella qualità di eredi di nato a C.F._2 Persona_1
Villafranca Tirrena il ventiquattro febbraio 1931 ed ivi deceduto il 2 maggio 2017,
rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio La Rosa, giusta procura in atti;
– opposti –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 794/2017, emesso dal
[...]
Tribunale di Messina il 4 maggio 2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 6.000,00, oltre interessi e spese, in favore di ER
, dante causa degli odierni opposti.
[...]
L'opponente ha precisato che quella somma riguardava il mancato pagamento degli onorari professionali a quegli dovuti per la consulenza e l'assistenza contabile e fiscale prestata in favore della società opponente nell'anno di imposta 2010, come risulterebbe dall'importo dei due assegni di conto corrente meglio indicati in atti,
emessi dal legale rappresentante della società come promessa di pagamento del summenzionato debito, per come affermato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
La società opponente, in particolare, ha lamentato la mancanza di prova scritta,
in violazione dell'art. 58 R.D. 1736/1933, in considerazione dell'omesso deposito degli originali dei titoli in cancelleria.
Più esattamente, l'opponente ha rilevato che sono state depositate nel fascicolo del monitorio le copie dichiarate autentiche degli assegni bancari, sulla scorta delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
La opponente, pertanto, ha evidenziato che gli assegni sono dotati di tutti i requisiti richiesti dalla legge (luogo e data di emissione, nome del creditore, timbro e sottoscrizione della società debitrice) e, pertanto, non possono assumere la natura di promessa di pagamento.
Conseguentemente, la società ha sostenuto che l'azione esercitata Parte_1
dagli opposti deve essere qualificata come azione cartolare, la quale deve essere esercitata, però, attraverso il deposito degli originali degli assegni bancari presso la cancelleria del giudice competente, ai sensi dell'art. 58 R.D. n. 1736/1933.
L'opponente ha altresì dedotto che il deposito cartaceo dei titoli in cancelleria deriva dal combinato disposto dell'art. 640, co. 1, c.p.c. e dell'art. 16, ultimo comma,
d.l. n. 179/2012 e che, quindi, il deposito telematico dei titoli di credito non costituisce idonea prova scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 634 c.p.c.
L'opponente ha ritenuto, altresì, che gli assegni bancari, pur essendo formalmente validi, sono stati emessi in assenza di una valida giustificazione contabile che ne autorizzasse l'emissione. Infatti, secondo l'opponente, il debito della Parte_1
nei confronti del non viene indicato in bilancio e non risulta dalla dichiarazione ER
dei redditi dell'anno 2010.
Nell'eventualità in cui ci fosse una espressa rinuncia da parte degli opposti all'azione cartolare per l'omessa produzione in giudizio degli originali degli assegni e costoro manifestassero, invece, la volontà di utilizzare le copie dei titoli come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), l'opponente ha dedotto che, in tal caso, gli assegni hanno valenza di mero indizio dell'esistenza del credito, in quanto le copie degli assegni non possono costituire promessa di pagamento o ricognizione di debito. Pertanto, spetta agli opposti provare l'esistenza del rapporto fondamentale, di cui l'opponente ne contesta l'esistenza.
Tutto ciò premesso, la società opponente ha chiesto che venisse accertata la mancanza della prova scritta dei titoli di credito, idonea per l'esercizio dell'azione cartolare, dovuta all'omesso deposito degli originali cartacei dei titoli in cancelleria,
con conseguente improcedibilità della domanda di ingiunzione.
Ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarato nullo o privo di efficacia e revocato il decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza e/o inammissibilità dei requisiti previsti dall'art. 633 e ss. c.p.c., nonché di quelli previsti dall'art. 58 R.D. 1736/1933.
Si sono costituiti in giudizio gli opposti, i quali hanno chiesto il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
In particolare, gli opposti hanno precisato che gli assegni, sulla scorta dei quali
è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, non erano stati incassati poiché smarriti dal loro dante causa, il 30 maggio 2011, e poi rinvenuti nel 2016. Persona_1
Inoltre, gli opposti hanno evidenziato che, nel bilancio della società relativo all'anno 2010, risulta il debito di euro 6.000,00 relativo a fatture da ricevere.
Posto che, dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal complessivo esame della prospettazione difensiva di parte opposta, si evince la proposizione di una azione causale per ottenere il pagamento della somma di euro 6.000 per la quale l'opponente aveva emesso i due assegni in questione, da valere, secondo gli stessi opposti, come promessa di pagamento, deve rilevarsi che, preannunciandolo nella comparsa di costituzione, all'udienza del 19 giugno 2018, gli opposti esibivano originali ER degli assegni emessi dalla società opponente la quale, a fronte di tale esibizione, nulla osservava, contestava o deduceva.
Veniva, quindi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'udienza del 3 marzo 2025, alla quale interveniva solo parte opposta che precisava le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Parte opponente lamenta che il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato in assenza di idonea prova scritta, in quanto non sono stati depositati in cancelleria gli originali dei titoli di credito, costituiti, nella specie, dagli assegni bancari.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato;
conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è
sufficiente –per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del credito, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.–
la produzione di detto assegno in fotocopia (Cass. 14980/2006 e 12388/2000).
Dunque, il decreto ingiuntivo può essere emanato, alla luce della sopramenzionata giurisprudenza, anche sulla scorta di assegni depositati in fotocopia. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la copia fotostatica di un assegno,
della quale non sia stata disconosciuta la conformità all'originale, ha la stessa efficacia probatoria del titolo originale (Cass. 13427/2002).
Nel caso di specie, posto che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso sulla base delle copie fotostatiche dei titoli prodotte in atti, ogni questione è superata ed assorbita dalla produzione dei titoli in originale alla quale non sono seguite ulteriori,
specifiche, contestazioni da parte della società opposta.
Nel caso di specie, peraltro, parte opponente aveva contestato soltanto che il decreto ingiuntivo era stato emanato in assenza di idonea prova scritta, ma mai aveva lamentato la difformità delle copie degli assegni dall'originale, né li aveva mai espressamente disconosciuti, affermando di non aver compilato gli assegni o che questi fossero stati oggetto di abusivo riempimento;
anzi aveva sempre affermato che gli assegni fossero completi in tutti i loro elementi formali richiesti dalla legge, ribadendo la validità dei titoli.
L'opponente aveva sostenuto, piuttosto, che, in considerazione della validità
degli assegni, questi non potevano valere come promessa di pagamento con la conseguenza che l'azione proposta dagli opposti doveva qualificarsi come azione cartolare la quale, però, per poter essere esperita, necessitava del deposito in cancelleria degli originali degli assegni bancari.
Anche tale rilievo, a fronte della produzione dei titoli, diventa privo di pregio. Deve, comunque, rilevarsi che, nel caso in esame, gli opposti, nella qualità di creditori della società opponente, avevano agito esclusivamente con azione causale e non cartolare.
Più esattamente, il loro dante causa, proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo,
aveva inteso esercitare l'azione causale, avvalendosi degli assegni bancari emessi in suo favore dalla società come documenti incorporanti una promessa di Parte_1
pagamento.
Infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo, si precisava che “il credito è provato
da due assegni di conto corrente, che si producono […], che il legale rappresentante
della società debitrice consegnò al Rag. quale promessa di pagamento Persona_1
del summenzionato debito […]”.
Orbene, secondo la giurisprudenza, l'utilizzo del titolo di credito come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) implica da parte del creditore l'esercizio di una azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo,
rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente (Cass. 13170/1999).
Pertanto, il beneficiario dell'assegno bancario, non azionato come titolo di credito, può avvalersi dello stesso, per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., esercitando l'azione causale nei confronti dell'emittente. Ciò perchè gli assegni bancari, oltre che rilevare come documenti che incorporano un credito e la cui circolazione, secondo le regole di legge, importa circolazione del medesimo diritto di credito, assumono anche la valenza di scritture private contenenti una promessa di pagamento.
Ciò posto, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sono atti unilaterali inter vivos, che costituiscono una dispensa, in favore del destinatario della promessa, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, con presunzione iuris tantum.
In altri termini, l'effetto principale delle promesse unilaterali è la c.d. astrazione processuale della causa debendi. Il soggetto cui è rivolta la promessa è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto alla base dell'obbligazione – che si presume iuris
tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore – al fine di far valere il relativo credito.
Invertendosi l'onere della prova sull'esistenza del rapporto fondamentale, spetta quindi all'autore della promessa (nella specie, il debitore opponente) dimostrare -come nel nostro caso- l'inesistenza del rapporto fondamentale, incombendo su di lui l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(Cass. 31818/2024).
Inoltre, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, affinché possano spiegare il loro effetto, nella promessa di pagamento e nella ricognizione di debito, la relativa dichiarazione deve essere indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente,
del creditore medesimo (Cass. 15057/2023). La promessa di pagamento per essere tale, quindi, deve essere direttamente indirizzata al suo destinatario, perché solo in questo caso la dichiarazione di volontà
che essa esprime è univocamente indirizzata, mentre non vale a questo scopo una dichiarazione indiretta, cioè indirizzata al terzo.
Orbene, trasponendo questi principi in riferimento agli assegni, questi sono costruiti come documenti contenenti una dichiarazione di volontà, nel senso che consistono nella assunzione di un impegno in favore di un terzo individuato, ed hanno,
a questo scopo, uno specifico spazio destinato all'indicazione del beneficiario.
Ne consegue che se questo spazio, come nella specie, è riempito con l'indicazione del beneficiario, e quest'ultimo è in possesso del titolo, esso vale come promessa di pagamento nei suoi confronti, perché la dichiarazione di volontà è
incorporata nel titolo con l'indicazione del beneficiario da parte del traente, non essendo necessaria a tal fine la prova di un elemento aggiuntivo, che è la materiale consegna del titolo al beneficiario stesso, poiché il documento possa svolgere la sua funzione di promessa di pagamento (Cass. 18831/2024).
In altri termini, basta la semplice incorporazione della indicazione del beneficiario nel titolo al fine di integrare la manifestazione di volontà dell'emittente di assumere l'impegno di pagamento verso il beneficiario.
Pertanto, al fine di evitare che l'assegno compilato dall'emittente nell'importo e nella indicazione del beneficiario spieghi la funzione di promessa di pagamento, grava sull'emittente l'onere di provare che egli ha inteso dare all'atto una funzione diversa dalla sua naturale, ordinaria, funzione, connaturata ai rigorosi principi della forma nella circolazione dei titoli cambiari o equiparati e normalmente indifferente allo stato d'animo soggettivo od allo stesso foro interno dell'emittente, o, in alternativa, provare che il documento, non solo gli sia stato sottratto, ma soprattutto che sia stato posto in circolazione contro la sua volontà (Cass. 18831/2024).
Appurato quindi che, nel caso in esame, gli assegni bancari valgono come promessa di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., spettava all'odierno opponente -come anticipato- dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale o che egli avesse inteso dare all'atto una funzione diversa da quella sua naturale.
Nulla di tutto ciò è stato, però, dimostrato dall'opponente.
Quegli assegni bancari contengono, invero, l'indicazione del beneficiario, del luogo e della data di emissione e l'opponente debitore mai ha negato di aver lui stesso compilato l'assegno inserendovi il nome del beneficiario. La società opponente nemmeno ha eccepito che l'assegno sia stato oggetto di abusivo riempimento da parte di un terzo, o che gli sia stato sottratto, o che gli opposti ne siano venuti in possesso
prohibente domino e che, quindi, se ne siano impossessati.
Al contrario, l'odierna opponente ha affermato che gli assegni bancari sono dotati di tutti i requisiti previsti dalla legge, ma che sono stati emessi in assenza di una giustificazione contabile che, in ogni caso, per quanto detto, diviene irrilevante.
Invero, posto che -si ribadisce- l'opponente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha dimostrato l'inesistenza del rapporto fondamentale posto alla base dell'obbligazione, dal bilancio di esercizio della società al 31 dicembre Parte_1
2010, depositato dalla stessa, tra le passività e, più precisamente, alla voce “fatture da ricevere”, viene indicata proprio la somma di euro 6.000,00, in favore di , Persona_1
somma pari a quella risultante dai titoli di credito.
Al fine di confutare ciò, parte opponente depositava lo stato patrimoniale della società al 31 dicembre 2010, evidenziando le difformità tra i due stati patrimoniali, in quanto quest'ultimo non presentava la voce “fatture da ricevere”.
Ma, a parte il fatto che il bilancio depositato dall'opponente è incompleto e non parimenti dettagliato come quello depositato dagli opposti, ove sono indicate minuziosamente tutte le voci inerenti alle attività, passività, ricavi e costi, tale circostanza non ha -come anticipato- significativo rilievo, trattandosi di un mero dato contabile che avrebbe dovuto essere corroborato da altre idonee ed adeguate prove sull'inesistenza del rapporto fondamentale.
Inoltre, per sostenere l'inesistenza del rapporto fondamentale, parte opponente ha dedotto che la sussistenza del debito non si evincerebbe neanche dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta del 2010 della società.
Tuttavia, dalla dichiarazione dei redditi non si può evincere la sussistenza o meno del debito dovuto, atteso che con la dichiarazione dei redditi la società comunica all'amministrazione finanziaria il reddito percepito in un determinato periodo.
L'opponente non ha, in sostanza, fornito alcuna prova circa l'inesistenza del rapporto fondamentale.
L'opponente ha evidenziato, da ultimo, nella memoria ex art. 183 c.p.c.
depositata il 30 ottobre 2018, che anche le fatture allegate in atti dagli opposti presentano delle incongruenze se raffrontate con il bilancio del 2010. Sul punto, deve sottolinearsi che gli opposti hanno allegato alla comparsa di costituzione e risposta le fatture emesse dal nei confronti della società opponente ER
relativamente al precedente anno 2009, dichiarando che esse sono state regolarmente pagate, al fine di dimostrare la continuità del rapporto tra le parti.
Pertanto, quelle fatture -relative a prestazioni professionali per l'anno 2009- non ineriscono al credito fatto valere con gli assegni bancari.
L'opposizione deve essere, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore.
Condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali in favore di e che liquida in euro 3.397,00, oltre Controparte_3 CP_2
spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Messina, 6 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4412/2017 R.G. vertente tra in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, P. IV , con sede in Villafranca P.IV_1
Tirrena, elettivamente domiciliata in Milazzo, via Marina Garibaldi, 13, Palazzo
Marullo, presso lo studio dell'Avv. F. Patrizia Formica, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
– opponente –
E
, nato a [...] il trenta giugno 1960, C.F.: Controparte_1
, e , nata a [...] il ventisei maggio C.F._1 CP_2
1962, C.F.: nella qualità di eredi di nato a C.F._2 Persona_1
Villafranca Tirrena il ventiquattro febbraio 1931 ed ivi deceduto il 2 maggio 2017,
rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio La Rosa, giusta procura in atti;
– opposti –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 794/2017, emesso dal
[...]
Tribunale di Messina il 4 maggio 2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 6.000,00, oltre interessi e spese, in favore di ER
, dante causa degli odierni opposti.
[...]
L'opponente ha precisato che quella somma riguardava il mancato pagamento degli onorari professionali a quegli dovuti per la consulenza e l'assistenza contabile e fiscale prestata in favore della società opponente nell'anno di imposta 2010, come risulterebbe dall'importo dei due assegni di conto corrente meglio indicati in atti,
emessi dal legale rappresentante della società come promessa di pagamento del summenzionato debito, per come affermato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
La società opponente, in particolare, ha lamentato la mancanza di prova scritta,
in violazione dell'art. 58 R.D. 1736/1933, in considerazione dell'omesso deposito degli originali dei titoli in cancelleria.
Più esattamente, l'opponente ha rilevato che sono state depositate nel fascicolo del monitorio le copie dichiarate autentiche degli assegni bancari, sulla scorta delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
La opponente, pertanto, ha evidenziato che gli assegni sono dotati di tutti i requisiti richiesti dalla legge (luogo e data di emissione, nome del creditore, timbro e sottoscrizione della società debitrice) e, pertanto, non possono assumere la natura di promessa di pagamento.
Conseguentemente, la società ha sostenuto che l'azione esercitata Parte_1
dagli opposti deve essere qualificata come azione cartolare, la quale deve essere esercitata, però, attraverso il deposito degli originali degli assegni bancari presso la cancelleria del giudice competente, ai sensi dell'art. 58 R.D. n. 1736/1933.
L'opponente ha altresì dedotto che il deposito cartaceo dei titoli in cancelleria deriva dal combinato disposto dell'art. 640, co. 1, c.p.c. e dell'art. 16, ultimo comma,
d.l. n. 179/2012 e che, quindi, il deposito telematico dei titoli di credito non costituisce idonea prova scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 634 c.p.c.
L'opponente ha ritenuto, altresì, che gli assegni bancari, pur essendo formalmente validi, sono stati emessi in assenza di una valida giustificazione contabile che ne autorizzasse l'emissione. Infatti, secondo l'opponente, il debito della Parte_1
nei confronti del non viene indicato in bilancio e non risulta dalla dichiarazione ER
dei redditi dell'anno 2010.
Nell'eventualità in cui ci fosse una espressa rinuncia da parte degli opposti all'azione cartolare per l'omessa produzione in giudizio degli originali degli assegni e costoro manifestassero, invece, la volontà di utilizzare le copie dei titoli come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), l'opponente ha dedotto che, in tal caso, gli assegni hanno valenza di mero indizio dell'esistenza del credito, in quanto le copie degli assegni non possono costituire promessa di pagamento o ricognizione di debito. Pertanto, spetta agli opposti provare l'esistenza del rapporto fondamentale, di cui l'opponente ne contesta l'esistenza.
Tutto ciò premesso, la società opponente ha chiesto che venisse accertata la mancanza della prova scritta dei titoli di credito, idonea per l'esercizio dell'azione cartolare, dovuta all'omesso deposito degli originali cartacei dei titoli in cancelleria,
con conseguente improcedibilità della domanda di ingiunzione.
Ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarato nullo o privo di efficacia e revocato il decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza e/o inammissibilità dei requisiti previsti dall'art. 633 e ss. c.p.c., nonché di quelli previsti dall'art. 58 R.D. 1736/1933.
Si sono costituiti in giudizio gli opposti, i quali hanno chiesto il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
In particolare, gli opposti hanno precisato che gli assegni, sulla scorta dei quali
è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, non erano stati incassati poiché smarriti dal loro dante causa, il 30 maggio 2011, e poi rinvenuti nel 2016. Persona_1
Inoltre, gli opposti hanno evidenziato che, nel bilancio della società relativo all'anno 2010, risulta il debito di euro 6.000,00 relativo a fatture da ricevere.
Posto che, dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal complessivo esame della prospettazione difensiva di parte opposta, si evince la proposizione di una azione causale per ottenere il pagamento della somma di euro 6.000 per la quale l'opponente aveva emesso i due assegni in questione, da valere, secondo gli stessi opposti, come promessa di pagamento, deve rilevarsi che, preannunciandolo nella comparsa di costituzione, all'udienza del 19 giugno 2018, gli opposti esibivano originali ER degli assegni emessi dalla società opponente la quale, a fronte di tale esibizione, nulla osservava, contestava o deduceva.
Veniva, quindi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'udienza del 3 marzo 2025, alla quale interveniva solo parte opposta che precisava le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Parte opponente lamenta che il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato in assenza di idonea prova scritta, in quanto non sono stati depositati in cancelleria gli originali dei titoli di credito, costituiti, nella specie, dagli assegni bancari.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato;
conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è
sufficiente –per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del credito, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.–
la produzione di detto assegno in fotocopia (Cass. 14980/2006 e 12388/2000).
Dunque, il decreto ingiuntivo può essere emanato, alla luce della sopramenzionata giurisprudenza, anche sulla scorta di assegni depositati in fotocopia. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la copia fotostatica di un assegno,
della quale non sia stata disconosciuta la conformità all'originale, ha la stessa efficacia probatoria del titolo originale (Cass. 13427/2002).
Nel caso di specie, posto che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso sulla base delle copie fotostatiche dei titoli prodotte in atti, ogni questione è superata ed assorbita dalla produzione dei titoli in originale alla quale non sono seguite ulteriori,
specifiche, contestazioni da parte della società opposta.
Nel caso di specie, peraltro, parte opponente aveva contestato soltanto che il decreto ingiuntivo era stato emanato in assenza di idonea prova scritta, ma mai aveva lamentato la difformità delle copie degli assegni dall'originale, né li aveva mai espressamente disconosciuti, affermando di non aver compilato gli assegni o che questi fossero stati oggetto di abusivo riempimento;
anzi aveva sempre affermato che gli assegni fossero completi in tutti i loro elementi formali richiesti dalla legge, ribadendo la validità dei titoli.
L'opponente aveva sostenuto, piuttosto, che, in considerazione della validità
degli assegni, questi non potevano valere come promessa di pagamento con la conseguenza che l'azione proposta dagli opposti doveva qualificarsi come azione cartolare la quale, però, per poter essere esperita, necessitava del deposito in cancelleria degli originali degli assegni bancari.
Anche tale rilievo, a fronte della produzione dei titoli, diventa privo di pregio. Deve, comunque, rilevarsi che, nel caso in esame, gli opposti, nella qualità di creditori della società opponente, avevano agito esclusivamente con azione causale e non cartolare.
Più esattamente, il loro dante causa, proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo,
aveva inteso esercitare l'azione causale, avvalendosi degli assegni bancari emessi in suo favore dalla società come documenti incorporanti una promessa di Parte_1
pagamento.
Infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo, si precisava che “il credito è provato
da due assegni di conto corrente, che si producono […], che il legale rappresentante
della società debitrice consegnò al Rag. quale promessa di pagamento Persona_1
del summenzionato debito […]”.
Orbene, secondo la giurisprudenza, l'utilizzo del titolo di credito come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) implica da parte del creditore l'esercizio di una azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo,
rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente (Cass. 13170/1999).
Pertanto, il beneficiario dell'assegno bancario, non azionato come titolo di credito, può avvalersi dello stesso, per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., esercitando l'azione causale nei confronti dell'emittente. Ciò perchè gli assegni bancari, oltre che rilevare come documenti che incorporano un credito e la cui circolazione, secondo le regole di legge, importa circolazione del medesimo diritto di credito, assumono anche la valenza di scritture private contenenti una promessa di pagamento.
Ciò posto, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sono atti unilaterali inter vivos, che costituiscono una dispensa, in favore del destinatario della promessa, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, con presunzione iuris tantum.
In altri termini, l'effetto principale delle promesse unilaterali è la c.d. astrazione processuale della causa debendi. Il soggetto cui è rivolta la promessa è esonerato dal fornire la prova del rapporto posto alla base dell'obbligazione – che si presume iuris
tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al debitore – al fine di far valere il relativo credito.
Invertendosi l'onere della prova sull'esistenza del rapporto fondamentale, spetta quindi all'autore della promessa (nella specie, il debitore opponente) dimostrare -come nel nostro caso- l'inesistenza del rapporto fondamentale, incombendo su di lui l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(Cass. 31818/2024).
Inoltre, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, affinché possano spiegare il loro effetto, nella promessa di pagamento e nella ricognizione di debito, la relativa dichiarazione deve essere indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente,
del creditore medesimo (Cass. 15057/2023). La promessa di pagamento per essere tale, quindi, deve essere direttamente indirizzata al suo destinatario, perché solo in questo caso la dichiarazione di volontà
che essa esprime è univocamente indirizzata, mentre non vale a questo scopo una dichiarazione indiretta, cioè indirizzata al terzo.
Orbene, trasponendo questi principi in riferimento agli assegni, questi sono costruiti come documenti contenenti una dichiarazione di volontà, nel senso che consistono nella assunzione di un impegno in favore di un terzo individuato, ed hanno,
a questo scopo, uno specifico spazio destinato all'indicazione del beneficiario.
Ne consegue che se questo spazio, come nella specie, è riempito con l'indicazione del beneficiario, e quest'ultimo è in possesso del titolo, esso vale come promessa di pagamento nei suoi confronti, perché la dichiarazione di volontà è
incorporata nel titolo con l'indicazione del beneficiario da parte del traente, non essendo necessaria a tal fine la prova di un elemento aggiuntivo, che è la materiale consegna del titolo al beneficiario stesso, poiché il documento possa svolgere la sua funzione di promessa di pagamento (Cass. 18831/2024).
In altri termini, basta la semplice incorporazione della indicazione del beneficiario nel titolo al fine di integrare la manifestazione di volontà dell'emittente di assumere l'impegno di pagamento verso il beneficiario.
Pertanto, al fine di evitare che l'assegno compilato dall'emittente nell'importo e nella indicazione del beneficiario spieghi la funzione di promessa di pagamento, grava sull'emittente l'onere di provare che egli ha inteso dare all'atto una funzione diversa dalla sua naturale, ordinaria, funzione, connaturata ai rigorosi principi della forma nella circolazione dei titoli cambiari o equiparati e normalmente indifferente allo stato d'animo soggettivo od allo stesso foro interno dell'emittente, o, in alternativa, provare che il documento, non solo gli sia stato sottratto, ma soprattutto che sia stato posto in circolazione contro la sua volontà (Cass. 18831/2024).
Appurato quindi che, nel caso in esame, gli assegni bancari valgono come promessa di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., spettava all'odierno opponente -come anticipato- dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale o che egli avesse inteso dare all'atto una funzione diversa da quella sua naturale.
Nulla di tutto ciò è stato, però, dimostrato dall'opponente.
Quegli assegni bancari contengono, invero, l'indicazione del beneficiario, del luogo e della data di emissione e l'opponente debitore mai ha negato di aver lui stesso compilato l'assegno inserendovi il nome del beneficiario. La società opponente nemmeno ha eccepito che l'assegno sia stato oggetto di abusivo riempimento da parte di un terzo, o che gli sia stato sottratto, o che gli opposti ne siano venuti in possesso
prohibente domino e che, quindi, se ne siano impossessati.
Al contrario, l'odierna opponente ha affermato che gli assegni bancari sono dotati di tutti i requisiti previsti dalla legge, ma che sono stati emessi in assenza di una giustificazione contabile che, in ogni caso, per quanto detto, diviene irrilevante.
Invero, posto che -si ribadisce- l'opponente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha dimostrato l'inesistenza del rapporto fondamentale posto alla base dell'obbligazione, dal bilancio di esercizio della società al 31 dicembre Parte_1
2010, depositato dalla stessa, tra le passività e, più precisamente, alla voce “fatture da ricevere”, viene indicata proprio la somma di euro 6.000,00, in favore di , Persona_1
somma pari a quella risultante dai titoli di credito.
Al fine di confutare ciò, parte opponente depositava lo stato patrimoniale della società al 31 dicembre 2010, evidenziando le difformità tra i due stati patrimoniali, in quanto quest'ultimo non presentava la voce “fatture da ricevere”.
Ma, a parte il fatto che il bilancio depositato dall'opponente è incompleto e non parimenti dettagliato come quello depositato dagli opposti, ove sono indicate minuziosamente tutte le voci inerenti alle attività, passività, ricavi e costi, tale circostanza non ha -come anticipato- significativo rilievo, trattandosi di un mero dato contabile che avrebbe dovuto essere corroborato da altre idonee ed adeguate prove sull'inesistenza del rapporto fondamentale.
Inoltre, per sostenere l'inesistenza del rapporto fondamentale, parte opponente ha dedotto che la sussistenza del debito non si evincerebbe neanche dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta del 2010 della società.
Tuttavia, dalla dichiarazione dei redditi non si può evincere la sussistenza o meno del debito dovuto, atteso che con la dichiarazione dei redditi la società comunica all'amministrazione finanziaria il reddito percepito in un determinato periodo.
L'opponente non ha, in sostanza, fornito alcuna prova circa l'inesistenza del rapporto fondamentale.
L'opponente ha evidenziato, da ultimo, nella memoria ex art. 183 c.p.c.
depositata il 30 ottobre 2018, che anche le fatture allegate in atti dagli opposti presentano delle incongruenze se raffrontate con il bilancio del 2010. Sul punto, deve sottolinearsi che gli opposti hanno allegato alla comparsa di costituzione e risposta le fatture emesse dal nei confronti della società opponente ER
relativamente al precedente anno 2009, dichiarando che esse sono state regolarmente pagate, al fine di dimostrare la continuità del rapporto tra le parti.
Pertanto, quelle fatture -relative a prestazioni professionali per l'anno 2009- non ineriscono al credito fatto valere con gli assegni bancari.
L'opposizione deve essere, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore.
Condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali in favore di e che liquida in euro 3.397,00, oltre Controparte_3 CP_2
spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Messina, 6 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.