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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3562/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:40
Presidente Dott. RT TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SCALABRINO MONICA avv Grottoli pres in sost.
Avv. AMATO PAOLO
Appellato/i
Parte_1
Avv. VAIARELLI SABRINA presente
Avv INCHINGOLO GIANNI
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT TI
MA LA IN
Assistente giudiziario
1 RG 3562/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.3562/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
con sede legale in Roma, alla Parte_1
Via Giuseppe Mazzini, n. 119, p.iva/cod. fisc. , in persona del liquidatore e legale P.IVA_1 rappresentante, dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Amato ( Parte_2 C.F._1
e CA IN (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso in
[...] CodiceFiscale_2 loro studio in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 24,
- APPELLANTE –
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Vaiarelli e Gianni Inchingolo, presso Parte_1
i quali è domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare, 71, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22038/2018, pubblicata il 15/11/2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “
[...]
(di seguito ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 CP_1
2
[...] RG 3562/2019 (di seguito al fine di sentirlo condannare alla restituzione in proprio favore della Pt_1 Pt_1 somma di 20.400,00 prelevata dal conto societario negli anni 2011, 2012 e 2013 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva Pt_1 che in via preliminare eccepiva l'incompetenza funzionale in favore dell'Organo Arbitrale,
[...] nel merito il rigetto di tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di esso convenuto a percepire l'importo di
15.441,94 o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con condanna della società attrice al relativo pagamento, con compensazione con quanto eventualmente dovuto da esso attore. Con vittoria delle spese di lite. Respinta l'eccezione di incompetenza formulata dal convenuto con sentenza parziale resa in data 17.3.2016, la causa veniva istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale di Pt_1
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “Condanna a Parte_1 rimborsare alla l'importo di 7.850,00 oltre Parte_1 interessi dalla domanda;
Compensa le spese di lite tra le parti”.
La sentenza impugnata è così motivata: “Orbene dall'esame dei bilanci relativi agli anni
2011, 2012 e 2013 ed in particolare dal bilancio analitico (stato patrimoniale) redatto in data
31.12.2013 si evince che avrebbe prelevato acconti per l'importo di euro 3.800,00 dagli utili Pt_1 del 2012, di euro 4.750,00 dagli utili del 2011, di euro 7.500,00 dagli utili del 2013, di euro 4.350,00
a titolo di buono infruttifero. Nel verbale 30.12.2013 reso dinanzi all'Amministratore Giudiziario sottoscritto anche dallo stesso esso convenuto in riferimento ai prelevamenti in conto utili Pt_1 effettuati negli anni 2011, 2012 e 2013 ed al prestito fruttifero, dichiara che “detti importi sono stati prelevati in quanto, non percependo una retribuzione per l'attività lavorativa svolta all'interno della società, aveva comunque bisogno di somme necessarie per far fronte ai propri bisogni primari, soprattutto, per il pagamento alla ex moglie dell'assegno di mantenimento per i figli”. A seguito della contestazione mossa dall'Amministratore Giudiziario in relazione all'ingiustificato prelievo dell'importo complessivo di 20.400,00 euro “si rende disponibile alla restituzione di detti Pt_1 importi chiedendo una dilazione di pagamento” come si evince dal suindicato verbale depositato in atti. La domanda attorea è, pertanto, documentalmente provata e deve essere accolta. Deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata da quanto alla restituzione dell'importo di Pt_1 euro 11.500,00 pari al 50% dell'importo della vendita delle quote societarie poiché essendo intervenuta la cessione dell'azienda in data 4.08.2015 ed ovvero successivamente all'emissione del decreto n. 36/15 del 19.05.2015 con cui la Corte di Appello di Roma ha revocato la confisca del 50% delle quote della soc. “ ”, intestate a . Parte_1 Parte_1 Parte_1
Tale decreto è, peraltro, menzionato nell'atto di cessione di azienda, depositato in atti. Deve essere restituito altresì l'importo di euro 1.055,00 relativo al pagamento della polizza assicurativa del motoveicolo Honda SH 300 tg DZ59111 di proprietà della società attrice assicurato per il periodo
3.7.2013. Non deve essere restituito l'importo versato per il pagamento della polizza per l'anno 2014
2015 essendo intervenuto il decreto di sequestro dei beni mobili ed immobili intestati alla società convenuta con decreto del 9.12.2013 dal Tribunale di Roma Misure di Prevenzione 3.7.2014 nell'ambito del procedimento rubricato con R.G. 257 M.P. Non può essere accolta la domanda di compensazione con crediti derivanti dall'attività lavorativa di non essendo competente questo Pt_1 giudice alla relativa decisione. Di talché deve essere condannato a restituire a Parte_1 Pt_1
l'importo di euro 20.400,00 oltre interessi, mentre dovrà restituire a l'importo di euro Pt_1 Pt_1
12.550,00 oltre interessi. Visto il reciproco dare ed avere tra le parti in causa, in applicazione dell'art. 1243 c.c. dispone la compensazione degli importi di dare ed avere suindicati e pertanto deve essere condannato a pagare a l'importo 7.850,00 oltre interessi. Le spese di lite Pt_1 Pt_1 sono compensate in virtù della reciproca soccombenza ed in considerazione dell'offerta transattiva, banco judicis, da parte di ”. Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: “In Parte_1 via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 22038, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma,
Sezione VIII Civile, Giudice Dott.ssa Antonica, nell'ambito del giudizio N.R.G. 51553/2015, depositata in cancelleria in data 15 novembre 2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano “condannare il Signor al pagamento della somma di euro Parte_1
20.400,00 in favore della società in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, signora , oltre agli interessi e alla rivalutazione CP_2 monetaria delle scadenze all'effettivo soddisfo”, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Si è costituito in giudizio il quale, resistendo all'impugnazione ha proposto Parte_1 appello incidentale e ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita: 1) Rigettare tutte le domande proposte dall'appellante , Parte_1 in quanto inammissibili ed infondate per tutti i motivi di cui in premessa con ogni conseguente statuizione;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza
n. 22038 del 15 novembre 2018, mandare assolto il signor dalla condanna al Parte_1 pagamento in favore della società Parte_1 della somma di Euro 20.400,00 o , Parte_1 Parte_1 in quanto inammissibili ed infondate per tutti i motivi di cui in premessa con ogni conseguente statuizione;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza
n. 22038 del 15 novembre 2018, mandare assolto il signor dalla condanna al Parte_1 pagamento in favore della società Parte_1 della somma di Euro 20.400,00 o di ogni eventuale diversa somma e per l'effetto anche in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio, condannare la società al pagamento in favore del Parte_1 Parte_1 della somma di Euro 11.500,00 ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di Pt_1 giustizia, se del caso, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto dal alla società Pt_1
3) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.” Pt_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale di è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1243, 2261
E 2262 C”, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c.
L'appellante, in particolare, sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel riconoscere un diritto di credito del nei confronti di e, in particolare, il diritto alla restituzione del 50% Pt_1 Pt_1 del prezzo della cessione d'azienda, per la somma di 11.500,00 euro. Soggiunge che il giudice del primo grado sarebbe incorso in errore nel ritenere che quanto ricavato dalla cessione di azienda fosse di automatica e diretta competenza dei soci.
L'appellante specifica altresì che, a differenza di quanto sostenuto in prime cure, oggetto della cessione non sarebbero state le quote della società ma l'intero compendio aziendale. Quindi, il prezzo ricavato dalla cessione non poteva dirsi appartenente ai soci ma solo alla società la quale, eventualmente a fine esercizio ed in presenza dei necessari presupposti, avrebbe proceduto alla ripartizione degli utili.
Con il secondo motivo di appello denominato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL ART. 42, COMMA 2 D.LGS. N. 6 SETTEMBRE 2011, N.159” parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda riconvenzionale del riconoscendo Pt_1 il diritto dello stesso alla restituzione del 50% dell'importo della “vendita delle quote societarie”.
Si sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere nella piena Parte_1 titolarità dei diritti di socio. Il credito del non sussisterebbe non solo perché, come specificato Pt_1 nel primo motivo di appello, non si sarebbe trattato di vendita delle quote societarie ma di cessione dell'azienda, ma anche perché, all'esito del provvedimento di revoca della confisca delle quote del questi avrebbe dovuto partecipare pro quota alle spese della procedura per poter rientrare nel Pt_1 pieno possesso della quota sociale.
L'appellante ritiene che siccome il non aveva partecipato alle spese della procedura non Pt_1 poteva ritenersi che egli potesse esercitare i diritti di socio sicché ed anche per tale ragione il giudice di prime cure non avrebbe dovuto riconoscergli il diritto alla restituzione del 50% dell'importo derivante dal prezzo della cessione dell'azienda.
L'appello incidentale di invece, è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo ed il secondo motivo il censura la sentenza impugnata nella parte in cui Pt_1 essa ha ritenuto fondata la domanda di in relazione al diritto alla restituzione dell'importo Pt_1 complessivo di €20.400,00 per avere il prelevato somme in acconto utili per gli esercizi 2011, Pt_1
2012, 2013 nonché altra somma a titolo di prestito infruttifero.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere prove sufficienti i bilanci relativi agli anni 2011, 2012 2013 ed il verbale del 30 dicembre 2013 redatto dall'Amministratore
Giudiziario della società dott. Pt_1 Per_1
Secondo l'appellante incidentale, in primo luogo i detti bilanci non conterrebbero alcun riferimento all'asserito prelevamento delle somme suindicate;
infatti, le somme in contestazione sarebbero riportate per la prima volta unicamente nel bilancio di esercizio 2013 che, però, sarebbe privo di valore probatorio. Ciò in quanto tale bilancio, essendo stato redatto dall'Amministrazione
Giudiziaria, non era stato sottoposto all'approvazione dei soci, tra cui ed era privo di Pt_1 vidimazione.
In secondo luogo, secondo il il verbale suddetto, a differenza di quanto ritenuto dal primo Pt_1 giudice, non conterrebbe né una ricognizione di debito né una confessione del in relazione alla Pt_1 acquisizione delle somme in questione, attesa la genericità delle dichiarazioni in esso contenute.
Con il terzo motivo di appello incidentale il censura l'impugnata sentenza nella parte in Pt_1 cui il giudice ha compensato le spese di lite anziché condannare in violazione dell'art. 91 Pt_1
c.p.c. che impone la condanna alle spese della parte che ha ingiustificatamente rifiutato una proposta transattiva qualora la domanda sia accolta per un importo non superiore a quello oggetto della proposta. L'appellante afferma, a tal proposito, che nel corso del primo grado di giudizio Pt_1 aveva rifiutato la proposta transattiva avanzata dal per l'importo di 10.000,00 euro, ossia di Pt_1 una somma superiore a quella alla quale il giudice di primo grado aveva condannato poi Pt_1
(7.850,00 euro). Per ragioni di ordine logico occorre trattare preliminarmente i primi due motivi dell'appello incidentale di Parte_1
Essi possono essere vagliati congiuntamente perché strettamente connessi. Ebbene trattasi di doglianze infondate che devono pertanto essere rigettate.
Si rileva infatti che il giudice di primo grado ha correttamente accolto la domanda attorea, ritenendo provato il diritto della società alla restituzione della somma di 20.400,00 euro.
Dal bilancio analitico del 2013 risultano le somme oggetto della domanda attorea con l'indicazione sia del titolo (acconto utili e prestito infruttifero) sia del socio che ha effettuato il prelievo ( . Pt_1
Invero, il non ha contestato la veridicità dei dati riportati all'interno dei bilanci prodotti dalla Pt_1 società attrice, essendosi limitato ad allegare soltanto il fatto che il bilancio di esercizio del 2013 non era stato approvato dai soci, ma ciò si spiega agevolmente con il fatto che pacificamente era in corso una procedura di Amministrazione Giudiziaria.
Dai suindicati bilanci prodotti, che hanno efficacia vincolante nei confronti dei soci (cfr. Cass. n.
21831/2005), emerge che aveva prelevato come acconto utili le seguenti somme: euro Pt_1
3.800,00 nel 2012, euro 4.750,00 nel 2011, euro 7.500,00 nel 2013, nonché a titolo di buono infruttifero l'ulteriore somma di euro 4.350,00.
Dai bilanci analitici (conto economico) del 2011, 2012 e 2013 risulta che la società nel 2011 e nel
2012 era in perdita e nel 2013 aveva conseguito un utile di soli 515,26 euro. Né il convenuto Pt_1 ha fornito prova contraria in tal senso. Pertanto, deve ritenersi che la società non avrebbe potuto distribuire utili né erogare il prestito infruttifero in favore del Pt_1
In ogni caso e come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, nel verbale del
30.12.2013 reso dinanzi all'Amministratore Giudiziario dell'epoca, il convenuto in Pt_1 riferimento ai prelevamenti in conto utili effettuati negli anni 2011, 2012 e 2013 ed al prestito fruttifero, ha dichiarato chiaramente che detti importi venivano da lui stesso prelevati in quanto, non percependo una retribuzione per l'attività lavorativa svolta all'interno della società, egli aveva comunque bisogno di somme necessarie per far fronte ai propri bisogni primari, soprattutto, per il pagamento alla ex moglie dell'assegno di mantenimento per i figli. A seguito della contestazione mossa dall'Amministratore Giudiziario in relazione all'ingiustificato prelievo dell'importo complessivo di 20.400,00 euro, si rendeva poi disponibile alla restituzione di detti importi Pt_1 chiedendo una dilazione di pagamento.
Anche a non voler qualificare direttamente come confessorie le dichiarazioni suindicate, esse assumono in ogni caso valore probatorio quanto meno ai sensi dell'art. 2729 c.c.; infatti, esse valutate congiuntamente ad altri elementi, in particolare ai bilanci analitici prodotti nel corso del giudizio, consentono di ritenere sufficientemente provata la domanda restitutoria come avanzata da Pt_1 In conclusione, tali somme devono essere restituite dal alla società appellante perché percepite Pt_1 indebitamente e mai restituite.
Il primo motivo dell'appello principale è invece fondato e deve essere accolto.
Rileva la Corte che è fatto pacifico che nella specie sia stata realizzata una cessione d'azienda e non già una vendita di quote societarie;
del resto, lo stesso nell'atto di appello incidentale Pt_1
(a pag.4) afferma che si è trattato di cessione d'azienda. Ad ogni modo, dall'analisi del documento contrattuale si evince chiaramente che il trasferimento ha ad oggetto l'azienda e non le singole quote.
Invero, la cessione d'azienda è il contratto con il quale viene trasferito l'intero complesso aziendale. Di conseguenza, il corrispettivo della cessione spetta alla società cedente e non direttamente ai soci.
In linea generale, infatti, il socio ha diritto alla ripartizione degli utili, se ve ne sono e, nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga, alla liquidazione della quota sociale, ossia ad una somma di denaro che rappresenta il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel momento dello scioglimento del rapporto.
Di certo, il socio non può avere nessuna pretesa diretta sul ricavato di una cessione d'azienda.
Dunque, in questa sede al in qualità di socio, non può essere riconosciuto alcun diritto di Pt_1 credito nei confronti della società ivi inclusa la pretesa sul ricavato della cessione Parte_1
d'azienda.
A tal proposito risulta irrilevante, a parere di questa Corte, che la cessione sia avvenuta senza il consenso del socio e che al momento della cessione dell'azienda le sue quote non fossero Pt_1 più oggetto di confisca di prevenzione, visto che essa era stata revocata limitatamente a tali quote.
Infatti, l'atto di disposizione è stato realizzato dalla per mezzo dell'Amministratore Parte_1
Giudiziario dott. , previo nulla osta del Giudice delegato, essendovi in quel momento un Per_2 procedimento di prevenzione. Questo contesto, dunque, spiega perché si sia potuto prescindere dal consenso del socio per cedere l'azienda.
Inoltre, la cessione d'azienda ha avuto ad oggetto l'intero complesso aziendale e non già le singole quote;
pertanto, è irrilevante che le quote del non fossero più soggette a confisca, e Pt_1 tale circostanza di certo non può far sorgere per ciò solo in capo al una pretesa su una Pt_1 percentuale del corrispettivo della cessione attesa oltretutto la pacifica assenza di alcun bilancio finale di liquidazione da cui poter ricavare la sussistenza di utili distribuibili.
La domanda riconvenzionale del va pertanto rigettata giacché non è configurabile alcun Pt_1 diritto del socio sul 50% del prezzo pagato in favore della società a seguito della cessione d'azienda. La sentenza va allora e conseguentemente riformata nella parte in cui, accogliendo la domanda riconvenzionale di ha riconosciuto la compensazione giudiziale in relazione al Parte_1 credito del derivante dall'alienazione dell'azienda. Pt_1
Da quanto detto consegue che il secondo motivo dell'appello principale resta assorbito.
Conclusivamente il primo motivo dell'appello principale deve essere accolto e, dunque, deve essere riformata la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto di a ricevere dalla Società Parte_1
l pagamento della somma di 11.500,00 euro. Parte_1
Anche il terzo motivo dell'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
Il giudice ha compensato le spese di lite sia in quanto aveva accolto la domanda riconvenzionale di e quindi, aveva riconosciuto la reciproca soccombenza, sia in quanto aveva proposto Pt_1 Pt_1 nel corso del giudizio di primo grado un'offerta transattiva.
A parere dell'appellante incidentale il giudice avrebbe invece dovuto condannare al Pt_1 pagamento delle spese di lite in virtù dell'art. 91 c.p.c., che impone la condanna alle spese della parte che ha ingiustificatamente rifiutato una proposta transattiva, qualora la domanda sia accolta per un importo non superiore a quello oggetto della proposta transattiva.
Rileva la Corte che il rifiuto da parte della società attrice non è stato affatto ingiustificato, essendosi palesata la domanda riconvenzionale come evidentemente infondata e dunque non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c.; oltretutto l'art. 91 c.p.c. cpv fa salvo proprio il 2^ comma del 92 c.p.c.
Conclusivamente l'appello principale va accolto e l'appello incidentale deve essere rigettato con conferma del capo della sentenza che ha riconosciuto il credito di 20.400,00 euro in favore della i . Parte_1 Parte_1
A ciò si aggiunga che il capo della sentenza con cui il giudice ha accertato il diritto di credito del in favore della società attrice per la somma di euro 1.055,00 a titolo di restituzione del Pt_1 premio “della polizza assicurativa del motoveicolo Honda SH 300 tg DZ59111 di proprietà della società attrice assicurato per il periodo 3.7.2013” statuendo la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di euro 1.055,00 in favore di non essendo stato oggetto di Pt_1 impugnazione risulta coperto da giudicato. Pertanto, resta fermo il diritto del a ricevere dalla Pt_1 società appellante la somma suindicata.
Ne consegue che è tenuto al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 Pt_1
della somma di euro 20.400,00 oltre interessi al saggio legale come statuito
[...] Parte_1 in sentenza con disposizione non oggetto di impugnazione mentre Parte_1 Parte_1
è tenuta al pagamento in favore di della somma di euro 1.055,00 Parte_1 Parte_1 oltre interessi al saggio legale, parimenti come disposto in sentenza con dictum non impugnato. Vista la reciprocità dei rapporti di dare e avere tra le parti, va disposta la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. con condanna di al pagamento della complessiva somma di Parte_1
€19.345,00, oltre interessi legali in favore di i e con Parte_1 Parte_1 Parte_1 decorrenza dal dì della domanda e fino al soddisfo.
Valutata la situazione complessiva in senso più favorevole all'appellante principale le Pt_1 spese del primo grado vanno tenute ferme (cfr Cass 33412/24 secono cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.”); quelle dell'appello vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/22, tabella XII terzo scaglione, valore della controversia da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 (tenuto conto della differenza tra il quantum riconosciuto in primo grado ed l quanntum del secondo grado) avuto riguardo ai medi tabellari per la fase istruttoria e trattazione attesa la ridotta attività espletata, e medi per le restanti.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da contro la sentenza indicata in epigrafe ogni altra conclusione Parte_1 disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma accerta che Parte_1 Parte_1 [...]
è tenuta al pagamento in favore di della minor somma di euro Pt_1 Parte_1
1.055,00 oltre interessi al saggio legale, in luogo di quella maggiore riconosciuta in sentenza;
- attesa l'avvenuta compensazione di cui in parte motiva, condanna al Parte_1 pagamento della somma di euro 19.345,00, in favore dell'appellante Parte_1
oltre gli interessi dal giorno della Parte_1 Parte_1 domanda fino al dì del soddisfo, il luogo di quella minore come riconosciuta in sentenza;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante Parte_1 Parte_1 Pt_1
e in liquidazione delle spese processuali del secondo grado che si
[...] Parte_1 vanno a liquidare in complessivi € 4888, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale
Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- - RT TI-
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Laura Angelucci
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