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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 518/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008521883000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Campania in data 19.3.2025 notificava a mezzo
PEC all' Avv. Ricorrente_1, residente in [...], la cartella nr. 017 2025 0008521883000 per il pagamento dell'importo di €. 234,65 per tasse automobilistiche anno 2019 relative all'autovettura targata Targa_1 ed in conseguenza della notificazione del relativo avviso di accertamento.
Avverso e per l'annullamento dell'atto impositivo in parola si costituiva in giudizio personalmente il contribuente che conveniva sia l' Agenzia Entrate Riscossione che la Regione Campania ed opponeva:
-) la inesistenza della notificazione della cartella impugnata proveniente da indirizzo Pec non riferibile al presunto mittente e non inserito in alcun Pubblico Registro;
-) la mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento;
-) la intervenuta decadenza dell' Agente per la riscossione e comunque la estinzione del credito azionato per la intervenuta prescrizione;
-) la nullità dell'atto impugnato per ulteriori vizi formali suoi propri.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese di lite.
L'AdER, con l'assistenza del Dott. Nominativo_1, si costituiva in giudizio ed impugnava il ricorso del quale chiedeva il rigetto con vittoria delle relative spese e competenze.
La resistente, quale società per la Riscossione, opponeva la propria sostanziale estraneità rispetto alle eccepita mancata notificazione degli avvisi di accertamento ed alle relative conseguenze giuridiche.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania.
Parte ricorrente depositava note integrative autorizzate ed alla successiva udienza del 27.1.2026 la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo di cui si dava lettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prima di tutto dichiarata la competenza territoriale di questa CGT di Benevento.
Melius re perpensa la competenza per territorio appartiene in fattispecie alla Corte di Giustizia di 1° grado di Benevento proprio perché la Corte Costituzionale, nella sentenza del 3.3.2016 nr. 44, si riferiva gli enti locali e tale la regione non è perché dotata di potestà anche legislativa tanto che l'art. 2 del T.U.E.L. non la menziona tra gli Enti locali. Il ricorrente, quindi, ha correttamente introdotto il giudizio presso la C.G.T. di Benevento.
Va poi esaminata e decisa in via preliminare l'eccezione di nullità della impugnata cartella notificata a mezzo
Pec non riferibile all' Agenzia delle Entrate e Riscossione.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta
La proposizione del ricorso averso la cartella di pagamento ha determinato il raggiungimento dello scopo della notificazione stessa così sanando, a norma drll'art.156 c.p.c., ogni profilo di irregolarità e finanche di nullità del procedimento notificatorio non versandosi, in fattispecie, in ipotesi di radicale inesistenza della notificazione.
La Cassazione Civile – Sez. Tributaria – più volte è intervenuta a chiarire che la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi tributari non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
e tanto anche con riferimento al regime delle nullità e delle sanatorie in tema di notificazione con la conseguenza che il ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'atto impugnato. Si osserva, poi, che in fattispecie non è a parlarsi di giuridica inesistenza della notificazione vertendosi invece in ipotesi di semplice irregolarità della stessa.
Si ha infatti inesistenza di un atto solo allorquando questo difetti degli elementi minimi e tipici che possano farlo rientrare nella categoria di appartenenza sua propria. Così non è nel caso che ci occupa.
Va successivamente esaminata la eccezione di nullità della cartella per omessa notificazione degli atti prodromici.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Agli atti non vi è prova della notificazione dei due avvisi di accertamento cui la cartella di pagamento fa espresso riferimento.
Il ricorrente nega di avere avuto conoscenza dei detti accertamenti e nessuno tra i convenuti ha dato prova della notificazione degli atti.
L'AdER evidenzia la propria estraneità rispetto alla questione e la Regione Campania non si è costituita in giudizio.
La mancata notificazione dei prodromici e richiamati avvisi di accertamento costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato e quindi della impugnata cartella di pagamento.
La mancata notificazione degli atti prodromici, inoltre, rileva anche in tema di decadenza e di maturata prescrizione estintiva del credito azionato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese vengono interamente compensate tra le parti sia a ragione di quanto emerso in atti sia per la particolare parvità della materia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Benevento il 27.1.2026
Dott. Francesco Capobianco
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 518/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008521883000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Campania in data 19.3.2025 notificava a mezzo
PEC all' Avv. Ricorrente_1, residente in [...], la cartella nr. 017 2025 0008521883000 per il pagamento dell'importo di €. 234,65 per tasse automobilistiche anno 2019 relative all'autovettura targata Targa_1 ed in conseguenza della notificazione del relativo avviso di accertamento.
Avverso e per l'annullamento dell'atto impositivo in parola si costituiva in giudizio personalmente il contribuente che conveniva sia l' Agenzia Entrate Riscossione che la Regione Campania ed opponeva:
-) la inesistenza della notificazione della cartella impugnata proveniente da indirizzo Pec non riferibile al presunto mittente e non inserito in alcun Pubblico Registro;
-) la mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento;
-) la intervenuta decadenza dell' Agente per la riscossione e comunque la estinzione del credito azionato per la intervenuta prescrizione;
-) la nullità dell'atto impugnato per ulteriori vizi formali suoi propri.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese di lite.
L'AdER, con l'assistenza del Dott. Nominativo_1, si costituiva in giudizio ed impugnava il ricorso del quale chiedeva il rigetto con vittoria delle relative spese e competenze.
La resistente, quale società per la Riscossione, opponeva la propria sostanziale estraneità rispetto alle eccepita mancata notificazione degli avvisi di accertamento ed alle relative conseguenze giuridiche.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania.
Parte ricorrente depositava note integrative autorizzate ed alla successiva udienza del 27.1.2026 la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo di cui si dava lettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prima di tutto dichiarata la competenza territoriale di questa CGT di Benevento.
Melius re perpensa la competenza per territorio appartiene in fattispecie alla Corte di Giustizia di 1° grado di Benevento proprio perché la Corte Costituzionale, nella sentenza del 3.3.2016 nr. 44, si riferiva gli enti locali e tale la regione non è perché dotata di potestà anche legislativa tanto che l'art. 2 del T.U.E.L. non la menziona tra gli Enti locali. Il ricorrente, quindi, ha correttamente introdotto il giudizio presso la C.G.T. di Benevento.
Va poi esaminata e decisa in via preliminare l'eccezione di nullità della impugnata cartella notificata a mezzo
Pec non riferibile all' Agenzia delle Entrate e Riscossione.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta
La proposizione del ricorso averso la cartella di pagamento ha determinato il raggiungimento dello scopo della notificazione stessa così sanando, a norma drll'art.156 c.p.c., ogni profilo di irregolarità e finanche di nullità del procedimento notificatorio non versandosi, in fattispecie, in ipotesi di radicale inesistenza della notificazione.
La Cassazione Civile – Sez. Tributaria – più volte è intervenuta a chiarire che la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi tributari non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
e tanto anche con riferimento al regime delle nullità e delle sanatorie in tema di notificazione con la conseguenza che il ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'atto impugnato. Si osserva, poi, che in fattispecie non è a parlarsi di giuridica inesistenza della notificazione vertendosi invece in ipotesi di semplice irregolarità della stessa.
Si ha infatti inesistenza di un atto solo allorquando questo difetti degli elementi minimi e tipici che possano farlo rientrare nella categoria di appartenenza sua propria. Così non è nel caso che ci occupa.
Va successivamente esaminata la eccezione di nullità della cartella per omessa notificazione degli atti prodromici.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Agli atti non vi è prova della notificazione dei due avvisi di accertamento cui la cartella di pagamento fa espresso riferimento.
Il ricorrente nega di avere avuto conoscenza dei detti accertamenti e nessuno tra i convenuti ha dato prova della notificazione degli atti.
L'AdER evidenzia la propria estraneità rispetto alla questione e la Regione Campania non si è costituita in giudizio.
La mancata notificazione dei prodromici e richiamati avvisi di accertamento costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato e quindi della impugnata cartella di pagamento.
La mancata notificazione degli atti prodromici, inoltre, rileva anche in tema di decadenza e di maturata prescrizione estintiva del credito azionato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese vengono interamente compensate tra le parti sia a ragione di quanto emerso in atti sia per la particolare parvità della materia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Benevento il 27.1.2026
Dott. Francesco Capobianco