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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9185 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RGN. 37769 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
- Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante, ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Rossiello e S. Cella e FABRINI ANNA RITA resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to B. Mantovani
all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 12.5.24; conseguentemente ordina alla parte resistente di lasciare immediatamente l'alloggio di servizio occupato in via Sant'Agatone Papa n. 35 – CP_2
Condanna parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente la somma di € 13.920,06 a titolo di differenze retributive (di cui € 8.014,04 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed € 437,50 a titolo di rimborso spese oltre interessi come per legge;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede che, interrottosi legittimamente il rapporto con la lavoratrice resistente in data 3.5.23, quest'ultima rilasci l'alloggio di servizio occupato. Parte resistente sostenendo l'illegittimità del licenziamento chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la riassunzione e il risarcimento del danno, comprendente anche la perdita della Naspi, oltre il pagamento di somme per differenze retributive e rimborso spese. Parte ricorrente a fronte delle domande riconvenzionali della resistente ha chiesto il pagamento delle spese di acqua e riscaldamento nonché dell'indennità per occupazione abusiva successiva al licenziamento.
Queste ultime domande sono state, all'udienza del 15.4.25, dichiarate inammissibili in quanto la parte avrebbe potuto avanzarle con il ricorso e, quindi, sono mere domande nuove e non strettamente collegate alle domande riconvenzionali della lavoratrice.
Quanto alla lamentata non conoscenza del licenziamento perché il citofono non sarebbe stato funzionante si osserva quanto segue.
A parte l'inverosimiglianza della circostanza che per mesi chi dal 1985 ha svolto compiti di portierato all'interno del ricorrente CP_1 non sia venuta a conoscenza di essere stata licenziata (dai condomini, dalla presenza di altra ditta delle pulizie ect.), e della circostanza che cambiata la plafoniera dei citofoni solo quello della resistente sarebbe rimasto non collegato e senza etichetta con il nominativo.
A quest'ultimo proposito si osserva che il postino ha lasciato l'avviso il 2.5.24 perché pur non trovando nessuno (non rileva ai fini del giudizio se il citofono funzionasse o meno), ha trovato il nominativo della resistente e ha lasciato l'avviso; la lavoratrice non ha ritirato la raccomandata pertanto l'atto si ha per ricevuto (v. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
Il licenziamento è atto ricettizio e quindi non è rilevante che sia stato ricevuto purchè sia idoneo il mezzo per portarlo a conoscenza: nel caso in eame è la resistente che (ovviamento sapendo dell'imminente licenziamento deliberato nell'assemblea condominiale nel novembre 2023) non ha ritirato la raccomandata. Il licenziamento è dunque efficace dal 12.5.24 (10 giorni dopo l'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza). Non è stato impugnato e, comunque, è pienamente legittimo in quanto il ha affidato le pulizie delle scale alla ditta che si occupa già CP_1 della pulizia di altri spazi comuni semplificando la gestione e diminuendo le spese condominiali.
Da tale momento l'occupazione dell'alloggio di servizio è sine titulo, illegittima;
si ordina conseguentemente alla parte resistente il suo immediato rilascio.
Si rigettano tutte le domande della parte resistente che si fondano sulla illegittimità del licenziamento.
Quanto alle differenze retributive si osserva che la lavoratrice ha rivendicato le seguenti voci (v. doc. 21a fascicolo parte resistente): TFR € 9.971,57; 13ma € 912,76; indennità di preavviso € 225,68; ferie non godute € 2.900,98; permessi non goduti € 452,23; permessi ex festività € 1.151,69; per un totale di € 15.614,91.
Quanto al TFR parte ricorrente con la busta di giugno 2024 (v. doc. 24 fascicolo parte ricorrente) lo calcola in € 8.014,04; si preferisce tale calcolo perché è la stessa parte resistente che ammette di aver percepito acconti (v. punto 11 memoria parte resistente del 28.6.25).
Quanto all'indennità di mancato preavviso parte resistente è concorde nell'importo (busta paga giugno 2024) di € 180,89, ugualmente per i permessi non goduti per € 512,53 e per i permessi ex festività per € 1.248,16.
Quanto alla 13ma la parte ricorrente la calcola solo per una parte del periodo senza dimostrare di aver pagato tale voce per la restante parte;
quindi si preferisce il calcolo della parte resistente per € 912,76.
Quanto alle ferie si preferisce il calcolo della parte resistente per € 3.051,68 (calcolate sulle ferie residue risultanti dalla busta paga di marzo 2024) che si fonda sulle buste paga dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2024 che indicano 230,00 ore di ferie arretrate che spariscono quasi, senza ragione, nella busta paga di giugno 2024.
Alla luce di quanto detto può giungersi ad un giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., pari ad € 13.920,06 (di cui € 8.014,04 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge. Quanto al rimborso spese per € 437,50 (oltre interessi come per legge) emerge chiaramente dagli atti che non era richiesta una specifica documentazione a supporto e che esso era nel 2022 di importo pari a € 17,50 al mese e che dal mese di aprile 2022 (a aprile 2024) non è stato pagato (v. docc. 2 e 13b fascicolo parte resistente).
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate (art. 92,, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
- Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante, ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Rossiello e S. Cella e FABRINI ANNA RITA resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to B. Mantovani
all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 12.5.24; conseguentemente ordina alla parte resistente di lasciare immediatamente l'alloggio di servizio occupato in via Sant'Agatone Papa n. 35 – CP_2
Condanna parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente la somma di € 13.920,06 a titolo di differenze retributive (di cui € 8.014,04 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed € 437,50 a titolo di rimborso spese oltre interessi come per legge;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede che, interrottosi legittimamente il rapporto con la lavoratrice resistente in data 3.5.23, quest'ultima rilasci l'alloggio di servizio occupato. Parte resistente sostenendo l'illegittimità del licenziamento chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la riassunzione e il risarcimento del danno, comprendente anche la perdita della Naspi, oltre il pagamento di somme per differenze retributive e rimborso spese. Parte ricorrente a fronte delle domande riconvenzionali della resistente ha chiesto il pagamento delle spese di acqua e riscaldamento nonché dell'indennità per occupazione abusiva successiva al licenziamento.
Queste ultime domande sono state, all'udienza del 15.4.25, dichiarate inammissibili in quanto la parte avrebbe potuto avanzarle con il ricorso e, quindi, sono mere domande nuove e non strettamente collegate alle domande riconvenzionali della lavoratrice.
Quanto alla lamentata non conoscenza del licenziamento perché il citofono non sarebbe stato funzionante si osserva quanto segue.
A parte l'inverosimiglianza della circostanza che per mesi chi dal 1985 ha svolto compiti di portierato all'interno del ricorrente CP_1 non sia venuta a conoscenza di essere stata licenziata (dai condomini, dalla presenza di altra ditta delle pulizie ect.), e della circostanza che cambiata la plafoniera dei citofoni solo quello della resistente sarebbe rimasto non collegato e senza etichetta con il nominativo.
A quest'ultimo proposito si osserva che il postino ha lasciato l'avviso il 2.5.24 perché pur non trovando nessuno (non rileva ai fini del giudizio se il citofono funzionasse o meno), ha trovato il nominativo della resistente e ha lasciato l'avviso; la lavoratrice non ha ritirato la raccomandata pertanto l'atto si ha per ricevuto (v. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
Il licenziamento è atto ricettizio e quindi non è rilevante che sia stato ricevuto purchè sia idoneo il mezzo per portarlo a conoscenza: nel caso in eame è la resistente che (ovviamento sapendo dell'imminente licenziamento deliberato nell'assemblea condominiale nel novembre 2023) non ha ritirato la raccomandata. Il licenziamento è dunque efficace dal 12.5.24 (10 giorni dopo l'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza). Non è stato impugnato e, comunque, è pienamente legittimo in quanto il ha affidato le pulizie delle scale alla ditta che si occupa già CP_1 della pulizia di altri spazi comuni semplificando la gestione e diminuendo le spese condominiali.
Da tale momento l'occupazione dell'alloggio di servizio è sine titulo, illegittima;
si ordina conseguentemente alla parte resistente il suo immediato rilascio.
Si rigettano tutte le domande della parte resistente che si fondano sulla illegittimità del licenziamento.
Quanto alle differenze retributive si osserva che la lavoratrice ha rivendicato le seguenti voci (v. doc. 21a fascicolo parte resistente): TFR € 9.971,57; 13ma € 912,76; indennità di preavviso € 225,68; ferie non godute € 2.900,98; permessi non goduti € 452,23; permessi ex festività € 1.151,69; per un totale di € 15.614,91.
Quanto al TFR parte ricorrente con la busta di giugno 2024 (v. doc. 24 fascicolo parte ricorrente) lo calcola in € 8.014,04; si preferisce tale calcolo perché è la stessa parte resistente che ammette di aver percepito acconti (v. punto 11 memoria parte resistente del 28.6.25).
Quanto all'indennità di mancato preavviso parte resistente è concorde nell'importo (busta paga giugno 2024) di € 180,89, ugualmente per i permessi non goduti per € 512,53 e per i permessi ex festività per € 1.248,16.
Quanto alla 13ma la parte ricorrente la calcola solo per una parte del periodo senza dimostrare di aver pagato tale voce per la restante parte;
quindi si preferisce il calcolo della parte resistente per € 912,76.
Quanto alle ferie si preferisce il calcolo della parte resistente per € 3.051,68 (calcolate sulle ferie residue risultanti dalla busta paga di marzo 2024) che si fonda sulle buste paga dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2024 che indicano 230,00 ore di ferie arretrate che spariscono quasi, senza ragione, nella busta paga di giugno 2024.
Alla luce di quanto detto può giungersi ad un giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., pari ad € 13.920,06 (di cui € 8.014,04 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge. Quanto al rimborso spese per € 437,50 (oltre interessi come per legge) emerge chiaramente dagli atti che non era richiesta una specifica documentazione a supporto e che esso era nel 2022 di importo pari a € 17,50 al mese e che dal mese di aprile 2022 (a aprile 2024) non è stato pagato (v. docc. 2 e 13b fascicolo parte resistente).
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate (art. 92,, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro